ALLEGATO 4 - SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E DELL’ART. 58, LEGGE 23
ALLEGATO 4 - SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E DELL’ART. 58, LEGGE 23
DICEMBRE 2000, N. 388
Allegato 4 - Schema di convenzione
Schema di Convenzione per la fornitura di Gas Naturale per le Amministrazione e gli Enti, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell’art. 58, legge 23 dicembre 2000, n. 388
TRA
Consip S.p.A., sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/x, capitale sociale Euro 5.200.000=
i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore delegato Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data ;
E
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche "Fornitore ");
OPPURE
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Te mporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro
=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal Notaio in , Dott. , repertorio n. (nel seguito per
brevità anche "Fornitore")
PREMESSO
a) che l’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’economia e delle finanze – già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle altre Pubbliche Amministrazioni, nonché, in ragione di quanto stabilito nell’art. 32, legge 28 dicembre 2001, n. 448, e nell’art. 24, legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificati dall’art. 5 del D.L. n. 143 del 24 giugno 2003, convertito in Legge n. 212 dell’1 agosto 2003, dagli altri soggetti legittimati, che utilizzano le convenzioni sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalle convenzioni medesime ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
b) che gli articoli 24, comma 7, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (quest’ultimo come modificato dall’art. 5 del D.L. n. 143 del 24 giugno 2003, convertito in Legge n.
212 dell’1 ago sto 2003), nonché l’art. 24, legge 27 dicembre 2002, n. 289 (come modificato dall’art. 5 del D.L. n. 143 del 24 giugno 2003, convertito in Legge n. 212 dell’1 agosto 2003), individuano l’ambito soggettivo di utilizzazione delle convenzioni stipulate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell’articolo 59, legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) che con propri decreti ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip, tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero e delle altre pubbliche amministrazioni delle convenzioni per l’acquisto di beni
e servizi di cui all’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strument i di "Information Technology";
d) che le convenzioni di cui al citato articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla Consip anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000, n. 388; peraltro, gli articoli 24, comma 6, e 29, legge 28 dicembre 2001, n. 448 hanno introdotto nuove regole per la riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica;
e) che in attuazione di quanto sopra, è stato sottoscritto tra il Ministero e la Consip una convenzione, in data 31 maggio 2001, avente ad oggetto l’esecuzione di tutti i servizi compresi quelli informatici, telematici, logistici e di consulenza necessari alla progettazione, sviluppo, e realizzazione delle convenzioni, la gestione delle procedure per la conclusione delle medesime convenzioni e dei relativi ordinativi di fornitura, nonché la realizzazione e gestione del sistema per il controllo e verifica della loro esecuzione;
f) che il sistema introdotto dall’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’art. 58, legge 23 dicembre 2000, n. 388 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;
g) che, sempre sulla base del sistema introdotto dall’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell’art. 58, legge 23 dicembre 2000, n. 388, la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti, né tanto meno la Consip, all’acquisto dei quantitativi minimi o predeterminati di forniture e/o servizi, bensì dà origine ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche e dagli Enti che avranno utilizzato la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
h) che il sopra indicato obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste, fino alla concorrenza del Quantitativo Complessivo stabilito secondo i prezzi, le condizioni, le modalità e i termini, ivi contenuti;
i) che i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni o Enti Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura da parte delle predette Amministrazioni e/o Enti e le relative Unità Ordinanti; negli Ordinativi saranno indicati il Quantitativo stimato del contratto ed il Luogo di fornitura;
j) che la Consip, in esecuzione dei compiti assegnatile dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori di Gas Naturale in favore delle Amministrazioni e degli Enti con gruppi di misura situati in tutti i comuni italiani dove esiste la rete gas collegata alle reti regionali o nazionale, attraverso una procedura aperta per pubblico incanto ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), d.lgs. 358/1992, in quattro lotti geografici, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. …… del …. e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. …. del ….;
k) che il Fornitore è risultato aggiudicatario, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. a), d.lgs. 358/1992, della procedura di cui alla precedente lettera del Lotto n. ,
corrispondente ai confini territoriali delle Regioni [.............], e, per l’effetto, espressamente ha manifestato la volontà di impegnarsi a prestare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;
l) che l’ammontare presunto della fornitura di Gas Naturale relativa al Lotto per tutta la durata della Convenzione è stato quantificato in un Quantitativo Complessivo presunto non superiore a metri cubi su base annua;
m) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, nonché dal Bando, dal Disciplinare e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto, le modalità e le condizioni della fornitura da eseguire e, in ogni caso,
ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica della stessa e per la formulazione dell’offerta;
n) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che ne forma parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegata al presente atto;
o) che il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva per un importo pari a Euro
……………………., nonché ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare; tali documenti, anche se non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
p) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione della Consip nei confronti del Fornitore, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del Contratto di Fornitura concluso dalle singole Amministrazioni o Enti Contraenti con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara e il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono, per espressa volontà delle parti, parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l’Allegato "A" (Bando di gara e Disciplinare di gara), l’Allegato "B" (Offerta Economica), l’Allegato "C" (Modello di Ordinativo di Fornitura), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni generali di fornitura), l’Allegato “F” (Flussi di Datamart).
Articolo 2 - Definizioni
1. Nell’ambito della Convenzione si intende per:
a) Ambiti Tariffari: quelli definiti al punto 3.1 della delibera 237/00 e s.m.i. dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas;
b) Amministrazioni Pubbliche e/o Amministrazioni centrali e periferiche, nonché le restanti Pubbliche Amministrazioni: quelle definite nell’articolo 1, comma 2, d.lgs. 165/2001 (che ha sostituito il corrispondente articolo 1, d.lgs. 29/1993), come richiamato dall’articolo 58, legge 388/2000 e quindi le amministrazioni centrali o periferiche dello Stato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, hanno l’obbligo di utilizzare la Convenzione compatibilmente con i propri fabbisogni, nonché le restanti pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti che, ai sensi degli articoli 24, comma 7, e 32, Legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dell’art. 24, Legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificati dall’art. 5 del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito in Legge 1 agosto 2003, n. 212, utilizzano la Convenzione;
c) Amministrazione/i e/o Ente/i Contraente/i: le Amministrazioni centrali e periferiche, nonché le restanti Pubbliche Amministrazioni o gli Enti, le aziende e le società i cui Luoghi di fornitura siano situati nel Lotto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, L. 488/1999, dell’art. 58, L. 388/2000, degli artt. 24, commi 6 e 7, e 32,
L. 448/2001, (come modificata dall’art. 5 del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito in Legge 1 agosto 2003, n. 212), e dell’art. 24, L. 289/2002 (come modificata dall’art. 5 del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito in Legge 1 agosto 2003, n.
212) utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
d) Bando: il documento "Bando di gara" di cui all’Allegato sub "A";
e) Contratto/i di Fornitura : l’accordo stipulato dalle Amministrazioni e/o Enti Contraenti con il Fornitore, mediante l’Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione;
f) Convenzione: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
g) Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni o Enti possono
utilizzare la presente Convenzione; tale data coincide con la data di pubblicazione sul Sito delle Convenzioni della Convenzione medesima, della modulistica e delle informazioni occorrenti alle Amministrazioni che intendano aderirvi mediante l’invio di Ordinativi di Fornitura;
h) Data di Consegna: 1° ottobre 2004, data di inizio dell’erogazione di Gas Naturale per gli Ordinativi di Fornitura ricevuti entro il 30 giugno 2004, fatta salva la facoltà del Fornitore di iniziare l’erogazione anticipatamente ove possibile;
i) Data di Consegna Tardiva: per gli Ordinativi di Fornitura pervenuti in data successiva al 30 giugno 2004 e per i quali il Fornitore abbia accettato di dare esecuzione, la fornitura di Gas Naturale dovrà iniziare contestualmente alla scadenza del precedente contratto di fornitura di Gas Naturale;
j) Disciplinare : il documento "Disciplinare di gara" con i relativi allegati di cui all’Allegato sub "A";
k) Enti: gli enti, le aziende e le società, come definite dalle precedenti lett. a) e b), che utilizzano la Convenzione;
l) Fornitore : l’impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e ad eseguire i singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni o Enti Contraenti;
m) Gas Naturale: il gas naturale per uso di cucina, produzione di acqua calda e/o vapore, riscaldamento, climatizzazione oggetto della fornitura;
n) Gruppo di Misura : il gruppo di misura come definito all'art. 1, lettera p), delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 237/00 e s.m.i. situato all'interno del Lotto;
o) Impianto di distribuzione: come definito dall’art. 1, lettera q), della delibera 237/00 dell’AEEG e s.m.i.; il Fornitore può rifiutare di effettuare la fornitura se il volume di Gas Naturale richiesto complessivamente nel singolo Ordinativo di Fornitura nel medesimo Ambito Tariffario dalle Amministrazioni ed Enti interessati sia inferiore a
20.000 mc su base annua;
p) Lotto: il territorio delimitato dai confini territoriali delle regioni elencate secondo quanto precisato in premessa, all’interno del quale il Fornitore deve erogare il Gas
Naturale, oggetto degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni o Enti Contraenti;
q) Luogo di fornitura : il/i Gruppo/i di Misura ove deve essere fornito il Gas Naturale indicato di volta in volta dalle Amministrazioni o Enti Contraenti, o per loro dalle rispettive Unità Ordinanti, nell’Ordinativo di Fornitura;
r) Offerta Economica: il documento Allegato sub "B";
s) Ordinativo di Fornitura: il documento, corrispondente al modello di cui all’Allegato sub "C", con il quale le Amministrazioni o Enti Contraenti, anche attraverso le proprie Unità Ordinanti, richiedono la fornitura di Gas Naturale presso il Luogo di Fornitura ivi individuato, secondo il Quantitativo stimato del contratto ed i termini nello stesso Ordinativo di Fornitura indicati; agli Ordinativi di Fornitura ricevuti dal Fornitore entro il 30 giugno 2004 e per volumi di Gas Naturale superiori a mc 20.000 (secondo quanto indicato nel successivo art. 5.6) dovrà essere allegata copia della disdetta del precedente contratto di fornitura di Gas Naturale oppure copia del contratto in scadenza al 30 settembre 2004;
v) Quantitativo Complessivo: il quantitativo massimo presunto della fornitura di Gas Naturale di milioni di metri cubi su base annua entro cui il Fornitore deve accettare gli Ordinativi di Fornitura;
w) Quantitativo stimato del contratto: quantitativo complessivo presunto, espresso in metri cubi, della fornitura indicato dall’Amministrazione o Ente Contraente o, per essi, dall’Unità Ordinante nell’Ordinativo di Fornitura.
x) Sito delle Convenzioni: lo spazio web dedicato al sistema delle convenzioni delineato dall’art. 26 della legge 488/1999, gestito dalla Consip, contenente un’area riservata a ciascuna convenzione;
y) Unità ordinante/i: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni o Enti Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicati;
2. Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. La Convenzione ed i Contratti di Fornitura, stipulati mediante gli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via gradata:
a) dalle clausole e dagli allegati della presente Convenzione, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni contenute nel d.m. 28 ottobre 1985 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell’economia e delle finanze) di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non sia materialmente allegato, forma parte integrante del presente atto ovvero dalle analoghe norme anche regolamentari di volta in volta applicabili alle Amministrazioni o Enti Contraenti;
c) dalle norme in materia di contabilità dello Stato;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
e) dal codice deontologico della Consip approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 20 dicembre 2001, verbale n. 46.
2. Le clausole della Convenzione e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni o Enti Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
Articolo 4 - Oggetto della Convenzione
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla fornitura da parte del Fornitore alle singole Amministrazioni o Enti Contraenti di Gas Naturale e dei servizi connessi di cui al Bando e al Disciplinare, nonché quelli idonei al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”, in favore delle singole Amministrazioni o Enti Contraenti, ivi comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei Contratti di Fornitura.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni o Enti Contraenti a fornire Gas Naturale e i servizi di cui al precedente comma 1, fino a concorrenza del Quantitativo Complessivo, nei termini e con le modalità previste nella presente Convenzione, nella misura richiesta dalle Amministrazioni o Enti Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti, con gli Ordinativi di Fornitura.
3. Si precisa che il suddetto Quantitativo Complessivo esprime il limite massimo per l’accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni o Enti Contraenti sulla base del Quantitativo stimato del contratto per tutta la durata delle singole forniture. Pertanto, accettati nel limite del Quantitativo Complessivo gli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore dovrà comunque erogare la fornitura di Gas Naturale alle Amministrazioni o Enti Contraenti, sulla base dell’effettivo fabbisogno dell’Amministrazione o dell’Ente Contraente, e quindi anche se maggiore o minore del quantitativo indicato nell’Ordinativo di Fornitura.
4. Il Gas Naturale verrà erogato dal Fornitore alle Amministrazioni o Enti Contraenti presso il Luogo di fornitura indicato nell’Ordinativo di fornitura.
5. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, la Consip e/o le Amministrazioni o Enti Contraenti potranno, per quanto di propria competenza, affidare gli stessi servizi ed attività anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
6. La Consip si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento e la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti
in vigore per la pubblica amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente contratto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del predetto termine del 30 giugno 2004 sia esaurito il Quantitativo Complessivo, al Fornitore potrà essere richiesto di incrementare, alle stesse condizioni, il detto Quantitativo fino a concorrenza del limite di due quinti.
Articolo 5 - Utilizzazione della Convenzione da parte delle singole Amministrazioni ed Enti
1. Le Amministrazioni Pubbliche che possono utilizzare la Convenzione, attraverso gli Ordinativi di Fornitura, in base al disposto di cui all’art. 58, legge 23 dicembre 2000, n. 388, devono intendersi quelle definite tali dall’art. 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e precisamente le “amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ”.
In particolare, le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, in virtù di quanto disposto dall’art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, hanno l’obbligo di utilizzare la Convenzione attraverso gli Ordinativi di Fornitura in ragione dei propri eventuali fabbisogni e limitatamente alle proprie eventuali esigenze, mentre le restanti Pubbliche Amministrazioni avranno la facoltà di utilizzare la Convenzione con le medesime modalità.
2. Inoltre: (i) ai sensi dell’art. 32, legge 28 dicembre 2001, n. 448 (come modificato dall’art. 5 del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito in Legge 1 agosto 2003, n. 212), gli enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6 dell’art. 24 della medesima legge, non
considerati nella tabella C della stessa legge n. 448/2001, aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448; (ii) gli enti e le aziende di cui all’art. 24, comma 7, della legge 448/2001 possono utilizzare la presente Convenzione; (iii) ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge 27 dicembre 2002 n. 289
(come modificato dall’art. 5 del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito in Legge 1 agosto 2003, n. 212), le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla medesima legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l’obbligo di utilizzare le Convenzioni stipulate dalla Consip; (iv) ai sensi del medesimo articolo 24, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alle predette Convenzioni possono, altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
3. Le predette Amministrazioni Pubbliche, nonché gli Enti sopra citati, previa effettuazione di apposita registrazione sul Sito delle Convenzioni, possono utilizzare la Convenzione mediante Ordinativi di Fornitura dalle stesse sottoscritti in ogni pagina da persona autorizzata ad impegnare la spesa della Amministrazione o Ente Contraente, e/o le Unità Ordinanti, ed inviati al Fornitore, anche per via telematica (fax, internet, ecc.), ovvero mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità specificate nel Sito delle Convenzioni, e nei quali verranno indicate le quantità della fornitura richiesta e i luoghi di consegna; ove richiesto dalla Consip, il Fornitore dovrà comunicare tali ordinativi anche alla medesima Consip con le modalità di cui al successivo articolo 6.
In particolare, la validità dell’Ordinativo di Fornitura di ciascuna Unità Ordinante dovrà essere preceduta dalla certificazione (anche in via telematica) da parte dell’Amministrazione Pubblica e degli Enti di cui sopra della sussistenza dei necessari poteri, ovvero da una dichiarazione di autocertificazione resa dalla stessa Unità Ordinante; resta inteso che le registrazioni delle autocertificazioni delle Amministrazioni Pubbliche e degli Enti non implicano una verifica da parte della Consip dei poteri di utilizzazione della Convenzione da parte delle singole Amministrazioni o degli Enti, né dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
4. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo in merito alla legittima utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti che inviano Ordinativi di Fornitura;
a tal fine, la Consip metterà a disposizione del Fornitore, anche attraverso il Sito delle Convenzioni, un elenco dei soggetti che hanno richiesto la registrazione.
In ogni caso, (i) è obbligo del Fornitore verificare l’avvenuta registrazione, sul Sito delle Convenzioni, del sottoscrittore degli Ordinativi di Fornitura; (ii) anche a seguito di tale verifica, è onere del Fornitore il controllo sulla legittimità dell’utilizzo della Convenzione; (iii) qualora il Fornitore dia esecuzione ad Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, la fornitura eseguita relativamente a tali Ordinativi di Fornitura non verrà conteggiata nei quantitativi massimi presunti oggetto della presente Convenzione.
5. Per effetto di detti Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura entro i termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione.
6. Il Fornitore è obbligato ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni e dagli Enti interessati a condizione che gli stessi giungano al domicilio del Fornitore medesimo entro il 30 giugno 2004 e che il volume di Gas Naturale richiesto complessivamente nel medesimo Ordinativo di Fornitura dalle Amministrazioni o Enti Contraenti allacciati al medesimo Impianto di distribuzione sia superiore a 20.000 mc su base annua.
7. Il Fornitore avrà la facoltà, entro i limiti del Quantitativo Complessivo, anche eventualmente incrementato, di accettare, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione, gli Ordinativi di Fornitura pervenuti in data successiva al 30 giugno 2004. Qualora il Fornitore non comunichi espressamente all’Amministrazione o Ente Contraente la propria volontà di accettare entro il suddetto termine tale Ordinativo si considererà come non accettato dal Fornitore medesimo.
8. Il Fornitore ha comunque la facoltà, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione, di accettare gli Ordinativi di Fornitura anche se i volumi di Gas Naturale richiesti
complessivamente nel medesimo Ordinativo di Fornitura dalle Amministrazioni o Enti contraenti allacciati al medesimo Impianto di distribuzione siano inferiori a complessivi
20.000 mc su base annua. Qualora il Fornitore non comunichi espressamente all’Amministrazione o Ente Contraente la propria volontà di accettare entro il suddetto termine tale Ordinativo si considererà come non accettato dal Fornitore medesimo.
9. Nei casi in cui il Fornitore si avvalga della facoltà di accettazione degli Ordinativi di Fornitura di cui ai precedenti articoli 5.7 e 5.8 l'Amministrazione o Ente Contraente dovrà inviare al Fornitore entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione dell'accettazione del Fornitore medesimo copia della disdetta del precedente contratto di fornitura di Gas Naturale oppure copia del contratto in scadenza.
10. Il Fornitore si impegna ad assistere l’Amministrazione o Ente interessata/o nell’espletamento delle volture e di ogni altra pratica commerciale al fine di consentire l’erogazione della fornitura alla Data di Consegna/Data di Consegna Tardiva.
11. Ove il Fornitore ritenga di non poter accettare l’Ordinativo di Fornitura ricevuto, in quanto non rispondente ad uno o più dei seguenti requisiti:
- proveniente da Amministrazioni o Enti con consumi annui complessivamente superiori a 20.000 metri cubi per singolo Ordinativo di Fornitura e nel singolo Impianto di distribuzione;
- proveniente da un’Amministrazione o Ente per Luoghi di fornitura nel Lotto;
- provenienti da una Amministrazione o da un Ente legittimato in base alle norme vigenti ad utilizzare la Convenzione;
- non eccedente, sommandolo agli Ordinativi di Fornitura già ricevuti/accettati, il Quantitativo Complessivo;
- pervenuti in data anteriore al 30 giugno 2004,
dovrà darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione o Ente Contraente nonché alla Consip, spiegando le ragioni del rifiuto.
12. Qualora l’Ordinativo di Fornit ura relativo alla presente Convenzione non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l’Amministrazione o Ente Contraente, o l’Unità Ordinante.
13. Nei singoli Ordinativi di Fornitura verranno indicati i Luoghi di Fornitura che saranno oggetto della fornitura di Gas Naturale ed il rispettivo Quantitativo stimato del contratto.
Articolo 6 - Modalità di conclusione e tempi di esecuzione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli Contratti di fornitura con le Amministrazioni o Enti Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle medesime Amministrazioni o Enti Contraenti, o per loro dalle rispettive Unità Ordinanti, a mezzo lettera, fax o via web per mezzo del Sito delle Convenzioni, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.
2. Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria, che l’Amministrazione o Ente Contraente ha la facoltà, da esercitarsi entro 24 (ventiquattro) ore dall’invio e/o trasmissione dell’Ordinativo di Fornitura, di revocare l’Ordinativo di Fornitura medesimo, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l’invio dell’Ordinativo di Fornitura e a condizione che giunga al domicilio del Fornitore entro il predetto termine; spirato il predetto termine, l’Ordinativo di Fornitura è irrevocabile da parte dell’Amministrazione o Ente Contraente ed il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta salvo il caso di Ordinativi di Fornitura emessi dopo il 30 giugno 2004, disciplinato nel successivo comma 6, e salvo il caso di Ordinativi di Fornitura provenienti da Amministrazioni o Enti contraenti con consumi annui complessivamente inferiori a 20.000 mc per singolo Ordinativo di Fornitura e nel singolo Impianto di distribuzione, disciplinato nel successivo comma 6.
In caso di invio dell’Ordinativo per posta, l’Amministrazione o Ente Contraente hanno la facoltà, da esercitarsi entro le 24 (ventiquattro) ore solari dall’invio, di annullare l’Ordinativo di Fornitura anche a mezzo fax.
3. Qualora venga richiesto dalla Consip, il Fornitore ha l’obbligo di dare riscontro alla
Consip, anche per via telematica, entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi, di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile secondo quanto previsto nei commi 2 e 6.
4. Scaduto il predetto termine, il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo all’Ordinativo di Fornitura pervenuto entro il 30 giugno 2004 e dovrà, altresì, entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, dare riscontro all’Amministrazione o Ente Contraente, mediante comunicazione a mezzo fax o messaggio di posta elettronica, dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto, comunicando in tale contesto il numero progressivo assegnato all’Ordinativo di Fornitura e la data di registrazione, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 5.
5. Con la predetta comunicazione di riscontro dell’Ordinativo di Fornitura pervenuto entro il 30 giugno 2004, il Fornitore potrà richiedere all’Amministrazione o Ente Contraente l’invio dell’originale cartaceo dell’Ordinativo di Fornitura medesimo. Una volta che il singolo Ordinativo di Fornitura sia divenuto irrevocabile ai sensi dei punti precedenti, il Fornitore dovrà eseguire la fornitura alla Data di Consegna, pena l’applicazione delle penali di cui oltre per ogni giorno di ritardo.
6. In caso di Ordinativi di Fornitura pervenuti al Fornitore in data successiva al 30 giugno 2004 e/o per volumi richiesti inferiori a mc 20.000 i singoli Contratti di Fornitura si perfezionano nel momento in cui l’Amministrazione o Ente Contraente (o per loro le rispettive Unità Ordinanti) riceve l’accettazione di cui ai precedenti punti 5.7 e 5.8. Resta in ogni caso inteso che le Amministrazioni ed Enti Contraenti (o per loro le rispettive Unità Ordinanti), oltre alla facoltà di revoca di cui al precedente comma 2, potranno revocare l’Ordinativo di Fornitura emesso tardivamente prima della ricezione della suddetta accettazione e, comunque, prima della scadenza del suddetto termine.
Così perfezionato il Contratto di fornitura, il Fornitore è tenuto a: dare esecuzione completa alla fornitura richiesta; assegnare un numero progressivo all’Ordinativo di Fornitura; dare tempestivamente riscontro all’Amministrazione o Ente Contraente, mediante comunicazione a mezzo fax o messaggio di posta elettronica, del numero progressivo assegnato all’Ordinativo di Fornitura e della data di registrazione, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 5.
Con la predetta comunicazione di riscontro dell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore potrà
richiedere all’Amministrazione o Ente Contraente l’invio dell’originale cartaceo dell’Ordinativo di Fornitura medesimo.
Articolo 7 - Durata
1. La presente Convenzione produce i suoi effetti dalla Data di Attivazione e ha durata fino al 30 settembre 2005.
2. I singoli Contratti di fornitura, conclusi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura entro il 30 giugno 2004, avranno durata dal 1 ottobre 2004 fino al 30 settembre 2005.
3. I singoli Contratti di fornitura, conclusi successivamente al 30 giugno 2004, avranno decorrenza dalla Data di Consegna Tardiva fino al 30 settembre 2005.
4. Anche dopo la scadenza del termine di durata della Convenzione rimane ferma l’applicabilità delle clausole e delle condizioni ivi previste per l’intera durata della fornitura.
Articolo 8 - Condizioni della fornitura
1. Il Fornitore dovrà assicurare alle Amministrazioni o Enti Contraenti la fornitura di Gas Naturale nel rispetto delle condizioni previste all'Allegato sub "E".
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla fornitura oggetto della Convenzione, nonché ad ogni fornitura che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura, nonché ai connessi oneri assicurativi.
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e dei singoli Contratti di Fornitura.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Bando e nel Disciplinare.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o della Consip per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenni le Amministrazioni o Enti Contraenti e la Consip, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni o Enti stessi. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale delle Amministrazioni o Enti stessi e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali
procedure.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni o Enti Contraenti e alla Consip, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione della fornitura oggetto dei Contratti di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni o Enti Contraenti, oltre che dalla Consip.
12. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni o Enti Contraenti interessate, nonché alla Consip, per quanto di propria competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione ed ai Contratti di Fornitura.
Articolo 9 - Obbligazioni del Fornitore
1. Il Fornitore si impegna a:
a) erogare le forniture impiegando, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione delle stesse secondo quanto specificato nella Convenzione, negli atti negoziali ed in quelli di gara, ivi compresi gli allegati;
b) garantire che le forniture di Gas Naturale siano erogate in conformità a quanto indicato nelle Condizioni Generali di Fornitura Allegato sub "E";
c) manlevare le Amministrazioni, gli Enti Contraenti e la Consip, per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi e/o da eventi naturali;
d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Consip e alle singole Amministrazioni o Enti Contraenti, di monitorare la conformità dei servizi ai parametri di qualità predisposti
e specificati nella Convenzione e nei suoi allegati;
e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di sicurezza;
f) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Consip e/o dalle singole Amministrazioni o Enti Contraenti;
g) comunicare tempestivamente alla Consip ed alle Amministrazioni o Enti Contraenti le eventuali variazione della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
h) non opporre alla Consip ed alle Amministrazioni o Enti Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi.
2. Il Fornitore si impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Luoghi di fornitura che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione o Ente Contraente, nel rispetto di quanto previsto nel Bando, nel Disciplinare e nella presente Convenzione e fermo restando che la fornitura dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni o Enti contraenti.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, in formato cartaceo e/o elettronico, sia alla Consip che alle singole Amministrazioni o Enti Contraenti, tutti i dati e la documentazione relativa alle forniture, quali quelli relativi all’utilizzazione della Convenzione, alla fatturazione dei consumi, alla rendicontazione per singola utenza, ecc., il tutto secondo i termini previsti dal Bando, dal Disciplinare e dalla presente Convenzione.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alle singole Amministrazioni o Enti Contraenti contestualmente alla trasmissione delle fatture, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione, se esistente, comprovante la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto della fatturazione.
Articolo 10 - Responsabili del Servizio
1. Il Fornitore, all’atto della stipula del presente atto, si obbliga a nominare un Responsabile del Servizio e un suo sostituto.
2. Il Responsabile del Servizio e il suo sostituto così nominati saranno i referenti responsabili nei confronti delle Amministrazioni o Enti Contraenti e della Consip e, quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
Articolo 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Contratti di Fornitura le disposizioni di cui al d.lgs. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
Articolo 12 - Servizio di reportistica e monitoraggio
1. Il Fornitore dovrà rendere disponibile alla Consip e alle Amministrazioni o Enti Contraenti i dati relativi alle prestazioni contrattuali specificando almeno:
⮚ le Amministrazioni o Enti Contraenti;
⮚ gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione o Ente Contraente completi di:
− Quantitativo stimato del contratto;
− data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
− Luoghi di Fornitura.
⮚ i consumi mensili di Gas Naturale fatturati (in caso di fatturazione mensile) o bimestrali (in caso di fatturazione bimestrale) suddivisi per Amministrazione o Ente Contraente.
Tali dati devono essere aggiornati entro 15 giorni dalla data di emissione della relativa fattura.
2. La Consip, si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi delle Amministrazione/i o Ente/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel precedente punto 1, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta.
Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnolo gie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalle Amministrazione/i o Ente/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al fornitore l’invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica e riguardanti tra l’altro:
• gli Ordinativi di Fornitura ricevuti in attesa di conferma suddivisi per Amministrazione o Ente richiedente completi di:
o Quantitativo stimato del contratto espresso in mc;
o data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
• i consumi di Gas Naturale fatturati suddivisi per Amministrazione o Ente Contraente completi di:
o consumo mensile di Gas Naturale
o diagramma di prelievo
3. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti e alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip e concordati con il Fornitore, con le modalità e i tempi indicati nell’Allegato F “Flussi di Datamart”.
Articolo 13 - Gestione del trasporto e della distribuzione
1. La fornitura si intende franco Gruppo di Misura installato presso le Amministrazioni ed Enti Contraenti i cui Luo ghi di fornitura siano ubicati nel Lotto; pertanto, gli impegni contrattuali che il Fornitore assumerà con i soggetti esercenti le varie fasi della filiera del Gas Naturale non potranno in alcun caso essere opposti alle Amministrazioni o Enti Contraenti a giustificazione di un servizio diverso da quanto prescritto dall’insieme dei documenti contrattuali della presente gara o di maggiori oneri rispetto a quanto definito in esito alla gara.
Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 15, resta inteso che nessuna penale o altro onere, a qualsiasi titolo, potranno essere posti a carico delle Amministrazioni o Enti Contraenti.
Articolo 14 Supervisione e controllo
1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione dei Contratti di Fornitura e della Convenzione sono svolte, rispettivamente, dalle Amministrazioni o Enti Contraenti e, per quanto di propria competenza, dalla Consip, nell’ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero con decreto ministeriale
del 24 febbraio 2000 e decreto ministeriale del 2 maggio 2001, ai quali è demandata anche l’applicazione delle penali.
Articolo 15 – Corrispettivi
1. Il corrispettivo contrattuale dovuto per la fornitura di Gas Naturale è determinato applicando il corrispettivo unitario offerto al Gas Naturale effettivamente consumato, per il gruppo di ambiti tariffari di riferimento e fascia di consumo dell'Amministrazione o Ente Contraente, maggiorato del costo della distribuzione locale.
2. I costi della distribuzione locale saranno dovuti al Fornitore secondo le modalità determinate dal distributore locale. Tuttavia, nel caso in cui all'Amministrazione o Ente Contraente si applichi una tariffa binomia costituita da una quota fissa annuale proporzionale alla capacità impegnata sulla rete di distribuzione in €/(mc/giorno)/anno e una quota variabile in €/MJ, il costo della predetta quota fissa dovuta al Fornitore dall'Amministrazione o Ente Contraente verrà determinato, a prescindere dalla capacità effettivamente impegnata dal Fornitore con il distributore locale, applicando la seguente formula:
volume
di gas consumato nel mese di maggior
consumo
∗1,2
numero di giorni
del mese
Resta comunque inteso che l'Amministrazione o Ente Contraente ha la facoltà di rinunciare all'applicazione della suddetta formula. In tal caso è tenuta a comunicare nell'Ordinativo di Fornitura la capacità da impegnare assumendosi altresì l'onere del pagamento delle eventuali penali dovute al distributore locale. In tutti gli altri casi nessuna penale e/o onere da corrispondere al distributore locale sarà dovuto dall'Amministrazione o Ente Contraente.
3. Si precisa che sono e saranno a totale carico del Fornitore tutti i costi e gli oneri relativi al trasporto nazionale e regionale, stoccaggio e modulazione del Gas Naturale e quindi tali oneri sono compresi nell’offerta che comprende anche le eventuali penali a favore del trasportatore nazionale o a favore della/e società di stoccaggio.
4. I suddetti corrispettivi saranno aggiornati applicando la relativa percentuale di sconto ai valori a base d’asta adeguati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli aggiornamenti stabiliti dall’AEEG ai sensi delle delibere numero 52/99 e 195/02 della stessa Autorità e loro successive modifiche e integrazioni, e sommando i costi della Distribuzione locale.
5. Alle Amministrazioni o Enti Contraenti che verseranno gli importi indicati nelle fatture entro 30 (trenta) giorni dalla data fine mese di ricevimento delle stesse, verrà applicato uno sconto in Eurocent/mc indicato in sede di Offerta Economica. Resta inteso che l’importo derivante dall’applicazione di tale sconto sarà detratto dalla fattura successiva a quella il cui importo è corrisposto dalle Amministrazioni e/o Enti Contraenti nel termine di 30 (trenta) giorni.
6. Il Fornitore, su espressa richiesta di Consip o dell’Amministrazione o Ente Contraente, dovrà produrre la documentazione attestante la determinazione del potere calorifico superiore (PCS).
7. I predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
8. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente sono totalmente a carico delle singole Amministrazioni o Enti Contraenti.
9. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili salvo gli adeguamenti previsti al precedente punto 4., indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità assumendosi il Fornitore ogni relativo rischio e/o alea.
10. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi sopra indicati. Resta inteso che i predetti corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore.
11. In caso di introduzione di tariffe amministrate per la fornitura di Gas Naturale, secondo quanto disposto nella delibera n. 207/02 dell’AEEG, complessivamente migliorative,
rispetto a quelle della presente Convenzione, è facoltà delle singole Amministrazioni o Enti Contraenti richiedere l’adeguamento dei corrispettivi a tali condizioni. Entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, il Fornitore dovrà aggiornare i corrispettivi a va lere dal primo giorno del primo mese seguente.
Articolo 16 - Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 15 sarà effettuato dalle Amministrazioni o Enti Contraenti in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto.
2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura nonché ai singoli Gruppi di Misura cui si riferisce, dovrà dare evidenza separata ai relativi costi della distribuzione locale ed essere intestata e spedita alla Amministrazione o Ente Contraente. Relativamente ai costi di distribuzione il Fornitore, su esplicita richiesta di Consip o dell’Amministrazione o Ente Contraente, dovrà produrre la documentazione attestante la loro determinazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, copia delle fatture del distributore locale).
3. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni o Enti Contraenti secondo la normativa vigente in materia di contabilità dello Stato, e, comunque entro 90 (novanta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, mediante bonifico sul conto corrente n. , intestato al Fornitore presso , Agenzia o Filiale , in , Via
, A.B.I. , C.A.B. .
4. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni o Enti Contraenti e alla Consip, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eve ntuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso l'ipotesi di ritardi nei
pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura di Gas Naturale e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto per fatto e per colpa del Fornitore mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni o Enti Contraenti e dalla Consip.
6. Sulle somme dovute saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti alle singole Amministrazioni o Enti Contraenti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
7. Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Committente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara e risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà essere intestata alla Amministrazione Contraente e dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 2 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi/attività/forniture cui si riferisce.
Articolo 17 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 85 e seguenti del Trattato CE e artt. 2 e seguenti della l. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 18 – Penali
1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, anche se imputabile a terzi ma non imputabile all’Amministrazione o Ente Contraente, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto alla Data di Consegna o alla Data di Consegna Tardiva di ogni singolo Contratto di Fornitura, al Fornitore potrà essere applicata una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) al giorno, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Resta comunque inteso che, senza pregiudizio per le penali indicate nel presente articolo, le Amministrazioni o Enti Contraenti possono rifornirsi, ove riterranno più opportuno, del
quantitativo di Gas Naturale non fornito in tempo utile dal Fornitore. In tal caso il Fornitore sarà responsabile per le spese (inclusi gli eventuali maggiori costi) ed i danni sopportati dalle Amministrazioni o Enti Contraenti.
3. Per ogni giorno di ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto al termine di cui al precedente articolo 9, comma 3, per la trasmissione della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, la Consip, potrà applicare al Fornitore una penale pari a Euro 100,00 (cento/00) al giorno, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati al Fornitore, dalle singole Amministrazioni o Enti Contraenti e/o dalla Consip, rispettivamente per le relative competenze; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Consip e/o all’Amministrazione o Ente Contraente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio della Amministrazione o Ente Contraente e/o della Consip, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. Le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o la Consip potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo 19, o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni o Enti Contraenti e/o della Consip a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni nonché il diritto degli stessi a rifornirsi presso altri fornitori con addebito del costo sopportato sul Fornitore.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
8. L’ammontare complessivo delle penali sarà limitato al tetto massimo del 10% (diecipercento) dell’importo complessivo del singolo Ordinativo di Fornitura, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e salva altresì la facoltà di richiedere la risoluzione nell’ipotesi di superamento del limite come sopra indicato.
Articolo 19 - Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o della Consip a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c., nascenti dalla presente Convenzione e dall’esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura effettuati dalle Amministrazioni o Enti Contraenti. Il Fornitore prende atto e accetta, ogni eccezione rimossa, che il fideiussore non dovrà accertare il fondamento della richiesta di pagamento ma, a fronte del semplice ricevimento della lettera di richiesta da parte della singola Amministrazione o Ente Contraente, accompagnata dalla copia dell’Ordinativo di Fornitura o dall’evidenza informatica del medesimo, o ancora dalla lettera di richiesta della Consip, sarà obbligata ad eseguire il pagamento della somma richiesta.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip e/o le Amministrazioni o Enti Contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 18, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti della Consip a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, per quanto concerne tutti gli obblighi di cui ai Contratti di Fornitura, la
garanzia opera nei confronti delle singole Amministrazioni o Enti Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura da parte del Fornitore e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione, nonché per tutta la durata dei singoli contratti esecutivi della Convenzione medesima, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti esecutivi; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o della Consip verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i detti termini.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip.
7. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da una Amministrazione o Ente Contraente e/o dalla Consip.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni o Enti Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di Fornitura.
Articolo 20 - Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonc hé dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Consip ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Consip e/o alle Amministrazioni o Enti Contraenti.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stessa a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 675/1996 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 21 - Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la presente Convenzione, la Consip e/o l’Amministrazione o Ente Contraente, per quanto di propria competenza, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà al Fornitore, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all’inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, la Convenzione e/o il relativo Contratto di Fornitura si intenderanno risolti di diritto; la Consip e/o l’Amministrazione o Ente Contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno, senza pregiudizio alcuno per le penali di cui al precedente art. 18.
2. In ogni caso, si conviene che le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o la Consip potranno risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la Convenzione e/o i singoli Contratti di Fornitura, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R scritta, nelle seguenti ipotesi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nei suoi allegati, ai sensi del precedente articolo 8;
d) in caso di mancata predisposizione ed inoltro della reportistica di cui all’art. 12 o di ritardo protratto per 30 giorni solari nell’esecuzione degli obblighi di reportistica;
e) in caso di ritardo nella erogazione della fornitura, prolungato per 15 (quindici) giorni oltre la Data di Consegna o la Data di Consegna Tardiva;
f) in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui all’articolo 19 eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Consip;
g) in caso di mancata copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza della Convenzione e di ogni singolo Contratto di Fornitura, secondo quanto stabilito dall’articolo 23 (Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa);
h) nei casi di cui agli artt. 16 (Fatturazione e pagamenti), 17 (Trasparenza), 20 (Riservatezza), 24 (Subappalto), 25 (Divieto di cessione del contratto), 26 (Brevetti industriali e diritto d’autore) e 28 (Clausola compromissoria) e 31 (Ulteriore condizione di risoluzione).
Articolo 22 - Recesso
1. La Consip e/o le Amministrazioni o Enti Contraenti hanno diritto, nei casi di:
a) giusta causa;
b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;
di recedere unilateralmente dalla Convenzione e/o da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando e dal Disciplinare relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo contratto attuativo.
3. Il recesso della Consip dalla Convenzione dà alle singole Amministrazioni o Enti Contraenti il diritto di recedere dai Contratti di Fornitura, restando salvo l’obbligo di retribuire le prestazioni già eseguite.
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o alla Consip. Su richiesta di Xxxxxx e/o Amministrazioni o Enti Contraenti, il Fornitore dovrà, comunque, proseguire, le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio di Xxxxxx e/o delle Amministrazioni o Enti Contraenti interessati, provocare danno alle stesse.
5. In caso di recesso delle Amministrazioni o Enti Contraenti o della Consip, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte,
secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulterio re eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Consip e/o delle Amministrazioni o Enti Contraenti o di terzi, in virtù delle forniture eseguite, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa per l’intera durata della Convenzione e di ogni Contratto di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Contratti di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne la Consip, le Amministrazioni o Enti Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla Consip, alle Amministrazioni o Enti Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Contratti di Fornitura, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi. La polizza assicurativa di cui sopra prevede che il risarcimento possa essere reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività della medesima Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura e prevede la rinunzia dell’assicuratore, sia nei confronti della Consip che della Amministrazioni o Enti Contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, sia per la
Consip che per le Amministrazioni o Enti Contraenti. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Contratto di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 24 - Subappalto
1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
,
avvalendosi delle seguenti imprese:
.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni o Enti Contraenti, alla Consip o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dal Bando di gara e/o dal Disciplinare di gara.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del citato contratto l’Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dal bando di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Consip avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.
5. Il Fornitore dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10, l. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Consip, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Consip inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Consip, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis, l. 55/90, a trasmettere all’Amministrazione o Ente Contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip avrà facoltà di risolvere la Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nella presente Convenzione.
13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 18, l. 55/1990.
Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione.
Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, e s’impegna a tenere indenne e manlevata Consip e le singole Amministrazioni o Enti Contraenti da ogni eventuale responsabilità e/o azione giudiziaria.
2. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Consip e/o delle Amministrazioni o Enti Contraenti, questi ultimi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o alla Consip per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del
d.P.R. 633/1972; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40, D.P.R. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 28 – Clausola compromissoria
1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale.
2. Nel caso che la controversia sia tra due sole parti - intendendosi ricorrere questo caso
anche quando una delle parti è composta da più soggetti che dichiarino per iscritto comunanza di interessi e nominino congiuntamente un arbitro - il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai primi due; in caso di mancata nomina del secondo arbitro entro giorni venti dalla nomina del primo e/o di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro entro giorni venti dall’ultima accettazione, il secondo e/o il terzo arbitro verranno designati dal Presidente del Tribunale di Roma, previo ricorso della parte più diligente.
3. Qualora la controversia dovesse insorgere fra tre o più parti, ciascuna di esse nominerà un proprio arbitro, con le modalità e nei termini sopra stabiliti.
4. Gli arbitri così nominati procederanno di comune accordo alla nomina di un arbitro - che avrà le funzioni di Presidente - se le parti in lite saranno in numero pari, o di due arbitri - tra i quali verrà scelto il Presidente - se le parti in lite saranno in numero dispari; in difetto di accordo o in caso di mancata nomina di uno o più degli arbitri, alla nomina vi provvederà il Presidente del Tribunale di Roma, con le modalità ed i termini sopra stabiliti.
5. Qualora, successivamente alla costituzione del Collegio, venissero meno per qualunque ragione - morte, impedimento, rinuncia ecc. - uno o più arbitri, essi saranno sostituiti ciascuno dalla parte che li aveva nominati, ovvero secondo la procedura sopra indicata.
6. In tal caso comunque, i termini decorreranno dalla data in cui le parti siano venute a conoscenza dell’intervenuto impedimento.
7. La sede del Collegio Arbitrale sarà la città di Roma.
8. Gli arbitri giudicheranno secondo il diritto ed osservando le norme del codice di procedura civile e dovranno pronunciare il lodo entro il termine di giorni novanta dalla accettazione della nomina; tale termine resterà sospeso dal 1 agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio di ciascun anno.
9. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione degli stessi, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la loro esecuzione; restando inteso che, qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Convenzione e/o il
Contratto di Fornitura si potranno risolvere di diritto, ai sensi del precedente articolo 21.
Articolo 29 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip in relazione a materie non deferibili al giudizio arbitrale di cui al precedente articolo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni o Enti Contraenti in relazione a materie non deferibili al giudizio arbitrale di cui al precedente articolo, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Articolo 30 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 675/1996 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente Convenzione e della esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione della Convenzione medesima.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. La Consip esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge e, in particolare, per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni o Enti Contraenti. In ogni caso le Amministrazioni o Enti Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato utilizzando la Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all’invio da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni o Enti, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio
alla Consip per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore alle Amministrazioni o Enti Contraenti e, per essi, alla Consip nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 13 maggio 1998, n. 171 e delle altre normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione della Convenzione, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 10 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dall’art. 13 della legge 675/1996.
Articolo 31 – Ulteriore Condizione risolutiva
1. La presente Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; in tale ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3 del d.P.R. 445/2000 - la Convenzione si intende risolta anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e la Consip avrà la facoltà di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 32 – Codice deontologico
1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto dalla Consip il Codice Deontologico della stessa, di averne preso visione e si impegna ad uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all’art. 9 del Codice
Deontologico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip.
Articolo 33 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente, nonché nel loro insieme. Comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip e/o delle Amministrazioni o Enti Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quali ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, li
CONSIP S.p.A. IL FORNITORE
Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Il legale rappresentante
Il sottoscritto , nella qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati),- art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), art. 4 (Oggetto della Convenzione), art. 5 (Utilizzazione della Convenzione da parte delle singole Amministrazioni), art. 6 (Modalità di conclusione e tempi di esecuzione ), art. 7 (Durata), art. 8 (Condizioni della fornitura), art. 9 (Obbligazioni del Fornitore), art. 13 (Gestione del trasporto e della distribuzione); art. 15 (Corrispettivi), art. 17 (Trasparenza), art. 18 (Penali), art. 19 (Cauzione), art. 21 (Risoluzione), art. 22 (Recesso), art. 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), art. 25 (Divieto di cessione del contratto), art. 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore), art. 27 (Oneri fiscali e spese contrattuali), art. 28 (Clausola compromissoria), art. 29 (Foro competente), art. 31 (Ulteriore condizione risolutiva) e art. 33 (Clausola finale).
IL FORNITORE
Il legale rappresentante
INDICE ALLEGATI
Allegato A : Bando di gara e Disciplinare di Gara
Allegato B : Offerta Economica del Fornitore
Allegato C : Modelli di Ordinativo di Fornitura
Allegato D Corrispettivi e Tariffe
Allegato E
Allegato F
: Condizioni Generali di Fornitura
: DATAMART
ALLEGATO A
BANDO DI GARA DISCIPLINARE DI GARA
ALLEGATO B
OFFERTA ECONOMICA DEL FORNITORE
ALLEGATO C
MODELLI
Ordinativo di Fornitura
ALLEGATO D
CORRISPETTIVI E PREZZI
ALLEGATO E
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Art. 1 Oggetto delle “Condizioni Generali di Fornitura”
Le presenti condizioni definiscono modalità e termini in base ai quali il FORNITORE fornirà ad ogni Amministrazione o Ente Contraente (di seguito, nel presente Allegato “CLIENTE”), che invierà Ordinativi di Fornitura a valere sulla presente Convenzione, il Gas Naturale ed i servizi di cui alla Convenzione (di cui il presente Allegato costituisce parte integrante).
Art. 2 Gestione tecnica della fornitura
Salvo diverse pattuizioni tra le parti, gli aspetti tecnici concernenti la consegna del Gas Naturale quali, a titolo esemplificativo, continuità del servizio, gestione del collegamento degli impianti utilizzatori del CLIENTE alla rete di distribuzione, attengono ai rapporti tra il CLIENTE e il gestore della rete e/o al distributore locale al quale il CLIENTE è collegato.
Pertanto tali aspetti tecnici non riguardano l’esecuzione dei Contratti di fornitura, tranne che per quanto riguarda la gestione dei complessi di misura qualora questi appartengano al FORNITORE e siano necessari all’esecuzione della fornitura stessa.
Il FORNITORE si impegna comunque a fornire al CLIENTE, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi del CLIENTE stesso, connessi con eventuali pretese del medesimo, nei confronti del gestore della rete a cui è collegato, per ritenuto non idoneo livello di qualità tecnica del Gas Naturale consegnato.
Art. 3 Utilizzazione del Gas Naturale
Il Gas Naturale fornito dal FORNITORE al CLIENTE non potrà essere utilizzato presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati dalla Convenzione, né potrà essere ceduto in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, a terzi senza il preve ntivo consenso scritto del FORNITORE.
Art. 4 Impianti del FORNITORE e messa a disposizione aree e locali del CLIENTE
Il FORNITORE potrà installare presso il CLIENTE tutte le apparecchiature, impianti e materiali necessari all’esecuzione della fornitura, su aree ed in locali idonei messi a disposizione gratuitamente dal CLIENTE per la durata complessiva del contratto di fornitura. Il FORNITORE rimarrà proprietario di tali apparecchiature, impianti e materiali.
Saranno a carico del FORNITORE i lavori di installazione e rimozione (a fine contratto) di tali apparecchiature, impianti e materiali.
Il CLIENTE si impegna a non aprire, smontare, o comunque manomettere i suddetti impianti, apparecchi e materiali per eseguire interventi di qualsiasi natura. Il CLIENTE si impegna altresì a non rimuovere, cancellare o comunque modificare i contrassegni apposti sugli impianti, apparecchi e materiali.
Saranno a carico del FORNITORE, a norma di legge, eventuali danni causati agli impianti e alle apparecchiature del CLIENTE per effetto dell’installazione e del funzionamento delle apparecchiature e degli impianti del FORNITORE di cui al presente articolo.
Art. 5 Accesso ai locali ed ai luoghi
Il CLIENTE farà in modo di lasciare ai tecnici inviati dal FORNITORE o da impresa da essa incaricata, libero accesso, previo congruo preavviso, ai locali ed ai luoghi destinati all’installazione degli impianti, apparecchi e materiali di cui al precedente art. 4, al fine di verificarne il corretto utilizzo ed operare le necessarie manovre. Tali locali e luoghi saranno predisposti ed attrezzati a cura e spese del CLIENTE in conformità alla natura degli impianti, degli apparecchi e dei materiali da installare secondo le specifiche tecniche fornite dal FORNITORE in tempo utile per l’attivazione.
Art. 6 Strumenti di misura
Il FORNITORE può installare presso i punti di consegna del Gas Naturale risultanti dal contratto, idonei strumenti di misura del Gas Naturale prelevato dal CLIENTE. Tali strumenti sono di proprietà del FORNITORE, il quale potrà verificarli, ispezionarli, sostituirli o modificarli in qualsiasi momento in base alle esigenze tecniche del servizio di somministrazione.
Il FORNITORE, su istanza del CLIENTE, nel rispetto delle norme adottate dal Gestore di rete competente, richiederà la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso il punto di consegna del Gas Naturale.
Qualora i complessi di misura risultino inesatti, salvo diverso criterio adottato dal Gestore di rete, il FORNITORE procederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile, ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa del FORNITORE o da quello in cui il CLIENTE l'ha richiesta. Quando l'irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni dei
complessi di misura, i prelievi verranno valutati mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.