LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI Clausole campione

LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI. Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente il massimale che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI. Se al tempo del Sinistro esistono altre assicurazioni stipu- late dall’Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi Xxxxxx, la presente Polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.
LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI. Se al momento del Sinistro esistono altra o altre Assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente Assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre Assicurazioni.
LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI. Art.24 - Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicura zioni.
LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI. Relativamente al Settore B - Elettronica, se al momento del sinistro esistono altra o altre assicu- razioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto sol- tanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni. Il disposto di cui al presente articolo si applica anche qualora siano operanti le ga- ranzie di cui al Settore C – Furto della presente assicurazione. tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. per nessun titolo la Società potrà essere Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, 14 lettera d), 39 lettera c), 47 lettera d), 65 lettera d). quando il Contraente o l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. il pagamento sarà fatto solo fatta opposizione. la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata la necessaria documentazione, Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, 63 di 96
LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI. Relativamente al Settore B - Elettronica, se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni. Il disposto di cui al presente articolo si applica anche qualora siano operanti le garanzie di cui al Settore C - Furto.
LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI. In caso di sinistro l’Assicurato è obbligato a comunicare all’Impresa tutte le altre assicurazioni esistenti per gli stessi rischi sopra la totalità o parte dei beni colpiti fornendo copia integrale della relativa polizza. Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sugli stessi beni per uno o più degli stessi rischi, la presente Polizza Convenzione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI. Art. 28 - Foro competente nonché le disposizioni delle condizioni particolari:
LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI. Relativamente al Settore B - Elettronica, se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle
LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI. Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni, comprese le coperture per effetto di altre Sezioni della presente polizza, sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni. NORME VALIDE PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE‌