Contract
XXX
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA NELL’AMBITO DEL
XXXXXXXXXX
PROGETTO PON R&I 2014‐2020 – Avviso 424/2018 Azione II.1 PIR01_00022 CUP B67E19000040007 CIG:
TRA
80054330586 e P.IVA 02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore f.f. Xxxx. Xxxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale, munito degli occorrenti poteri in forza del provvedimento della Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 21/2021, domicilio digitale PEC: xxxxxxxxxx-xxxxxx@xxx.xxx.xx
E
L’operatore economico
(in seguito “Contraente”),
con sede legale in
e
P.IVA XXXXXXXXXXX, rappresentato ai fine del presente atto dal
Sig.
, domiciliato per la carica presso la sede
legale, nella sua qualità di
,
domicilio digitale PEC: …
(completare)
, C.F.
(completare)
(completare)
XXXXXXXXXXX
, C.F.
(completare indirizzo)
(completare)
Il Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (in seguito “Ente”), con sede legale in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx 0 – 00185 Roma, C.F.
PREMESSO CHE:
1) Con Decreto Direttoriale MIUR n. 900 del 09 maggio 2019, registrato alla Corte dei Conti il 06/06/2019 al Foglio 1-2184, il progetto PIR01_00022 è stato ammesso alle agevolazioni a valere sull’Avviso n. 424 del 28/02/2018;
2) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. AMMCNT- CNR 0043906/2021, l’Ente ha disposto di indire una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. (in seguito “Codice”) per l’affidamento della fornitura di cui trattasi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.
Prot. AMMCNT-CNR
ha comunicato la proposta di
aggiudicazione in favore del Contraente, per l’importo
contrattuale di €
oltre IVA.
4)Con provvedimento Prot. AMMCNT-CNR
l’Ente ha
disposto l’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi in favore del Contraente;
5) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto,
secondo le disposizioni di cui all’Art. 103 del Codice, ha
XXXXXXX/XXXX
XXXXX,XX
XXXXXXX/XXXX
3)Il Responsabile Unico del Procedimento con atto istruttorio
costituito la garanzia definitiva | XXXXXXXXXXXXX | di € | XXXXXXX | |
(euro | XXXXXXXX | ), mediante cauzione/fideiussione agli atti. |
TUTTO CIO’ PREMESSO
tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI
1)Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
ART. 2 – OGGETTO
1)Il presente Xxxxxxxxx definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente delle seguenti attività:
2)Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti e documenti di gara, nonché nella Offerta del Contraente.
ART. 3 – IMPORTO
1)L’importo del contratto è di €
(euro …) oltre I.V.A.
XXX.XXX,XX
c)(eventuale)Altri servizi connessi alla fornitura
b) Installazione di …
a)Fornitura di …
sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati, gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal Contraente.
ai sensi di legge.
2)L’importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente di cui al presente atto.
3)L’importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di
qualunque natura essi siano.
ART. 4 – NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO
1)Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del Codice Civile, da:
• Dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• Dalla Legge 120/2020;
• Dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa al DUVRI;
• Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
• Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n.
101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;
• Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.
ART. 5 – TERMINI DI ESECUZIONE
• Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
1)La fornitura dovrà essere consegnata e installata entro | XXX | |
(in lettere) | giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla |
sottoscrizione del presente contratto;
2)Gli ulte | riori | servizi dovranno essere eseguiti | entro XXX | (in | |||||
lettere) | giorni | naturali | e | consecutivi | dalla | consegna | o | ||
dall’installazione. |
ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
1)Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con
l’importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate.
2)Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del contratto, le spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’installazione, senza diritto di rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D.Lgs.
n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il Contraente si impegna ad utilizzare per l’esecuzione del presente contratto personale munito di adeguata preparazione tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire un’adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.
3)Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure di verifica di conformità.
funzionamento della fornitura entro
(xxxxxxxxx) giorni
XXX
4)Il Contraente si obbliga, per tutta la durata del periodo di garanzia offerto, a intervenire per ripristinare il corretto
lavorativi dalla comunicazione dell’Ente con cui si notificano i malfunzionamenti riscontrati.
5)Tracciabilità dei flussi finanziari
5.1)Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010
n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
5.2)Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.
5.3)Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 7 - PENALI
1)Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto
XXXXXX
(euro
XXXXXXXX
si applica una penale di € ) corrispondente
all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. 2)L’Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. Il
Contraente prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.
3)La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di applicazione delle penali.
4)Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati al Contraente per iscritto.
5)Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.
6)Le penali verranno regolate dall’Ente, o sui corrispettivi dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall’Ente. Nel caso in cui il Contraente abbia richiesto l’anticipazione del prezzo si applicano le disposizione di cui all’art. 35, comma 18 del Codice;
7)Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo contrattuale, l’Ente potrà risolvere
il Contratto ai sensi dell’Art. 108, comma 4 del Codice.
ART. 8 – SUBAPPALTO
1) | Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, |
affida in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
a)…
1)
Di conseguenza il Contraente si impegna a depositare presso l’Ente, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia.
Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, non intende affidare in subappalto nessuna della prestazioni oggetto del presente atto.
2)Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1)E’ vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell’art. 105 comma 1 del Codice. L’infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione del contratto e l’incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il diritto dell’Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.
ART. 10 – NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI
1)Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lettera d) n. 2) del Codice in caso di novazione soggettiva, nonchè comma 13 del
medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.
ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITA’
1)La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal termine delle attività di cui all’Art. 2 del presente contratto. 2)Durante le operazioni l’Ente potrà effettuare tutte gli accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la rispondenza delle attrezzature e dei servizi oggetto di fornitura alle specifiche tecniche indicate negli Atti e nei documenti di gara, nonché alle eventuali migliorie offerte.
3)Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da apposito Xxxxxxx, sottoscritto anche dal Contraente, se presente alle operazioni.
4)Qualora dagli accertamenti effettuati le attrezzature e i servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2) il Contraente dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale.
5)Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l’Ente procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui le attrezzature e i servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2),l’Ente applicherà le penali di cui all’Art. 7 del presente contratto, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione.
6)La verifica di conformità si intende positivamente superata, con l’emissione del Certificato di cui all’Art. 102 del Codice, solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara, nonché delle eventuali migliorie offerte.
7)L’esito positivo della verifica di conformità non esonera il Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell’ambito delle attività di verifica e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.
ART. 12 – RESPONSABILITA’
1)Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. In particolare è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, i) all’Ente, ii) al personale dipendente, collaboratore o consulente dell’Ente, iii) ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.
ART. 13 – RECESSO
1)Fermo restando quanto previsto dall’Art. 109 del Codice,
l’Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di pubblico interesse; ii) durante l’esecuzione del contratto in applicazione delle facoltà concesse dall’Art. 1464 C.C.
2)La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. L’Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1) Fermo quanto disposto dall’art. 108 del Codice, l’Ente ha diritto di risolvere il contratto ex Art. 1456 C.C. tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:
- Frode nella esecuzione del contratto;
- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;
- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la perfetta esecuzione del contratto;
- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per l’esercizio della propria attività e per lo svolgimento del contratto;
2)In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente
verranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo completo ed accertata dall’Ente. Il Contraente dovrà in ogni caso risarcire all’Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente medesimo.
3)Rimane ferma la facoltà da parte dell’Ente di procedere d’ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio potrà riguardare soltanto l’entità del risarcimento e non l’annullamento del provvedimento adottato dall’Ente e non potrà essere invocata dal Contraente medesimo per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo contrattuale. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Ente procederà all’incameramento della cauzione prestata, all’eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.
4)Documentazione antimafia
4.1)Attesa l’urgenza determinata dal rispetto del cronoprogramma
di progetto con conseguente perdita del finanziamento, il
presente contratto è sottoscritto, sottoposto a condizione
risolutiva, dipendente dal rilascio da parte dell’UTG competente
della documentazione antimafia liberatoria.
4.2)La documentazione antimafia ex art. 84 del d.lgs 159/2011 è
stata richiesta in data XX/XX/XX (in atti prot. N.
PR_XXUTG_Ingresso_XXXXXXX_XXXXXXXX).
4.3)Nel caso in cui | l’UTG competente rilasci | la | ||
comunicazione/informazione | antimafia interdittiva | la | ||
risoluzione di diritto | del contratto sarà comunicata | al | ||
Contraente tramite posta elettronica certificata ovvero con | ||||
raccomandata A.R. |
ART. 15 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1)Ai sensi dell’art. 101 del Codice, il Direttore dell’esecuzione del contratto (in seguito “DEC”) è individuato
Sig./Dr. XXXXXX
dall’Ente nella persona del .
Sig./Dr. XXXXXXX
2)Il Contraente individua il quale referente
durante la fase di esecuzione del contratto.
ART. 16 – FORZA MAGGIORE
1)Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l’uso della necessaria diligenza. 2)Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l’esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all’altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
3)La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura
pari alla durata dell’impedimento determinato dalla suddetta causa.
ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1)Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente contratto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.
ART. 18 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1)Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo.
2)Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Roma.
3)Ai sensi dell’art. 120, c. 4, del D.Lgs.104/2010, si informa che l’Ente fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
ART. 19 – SPESE ED ONERI FISCALI
1)Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972
n. 633 e s.m.i.
XX
2)Il presente contratto, che consta di pagine è soggetto ad
imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 Tariffa allegata al d.P.R.
n. 642/1972 ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all’art. 32, c. 14, del Codice.
in data / /
2)
Il pagamento dell’imposta di bollo dovuta è a totale carico del Contraente che si è obbligato all’assolvimento in modo virtuale in quanto in possesso di autorizzazione ai sensi dell’art.15 del DPR 642/1972 rilasciata dall’Agenzia delle
Entrate di .
2)
Il pagamento dell’imposta di bollo dovuta è a totale carico del Contraente che ha provveduto mediante l’acquisizione dei
2)
contrassegni telematici codice/i …, impegnandosi altresì a conservarli per un periodo non inferiore al termine di decadenza fissato dalla normativa.
2)(per il Contraente straniero) Il pagamento dell’imposta di
Il pagamento dell’imposta di bollo dovuta è a totale carico del Contraente che ha provveduto all’assolvimento mediante l’utilizzo del modello F23 agli atti.
bollo dovuta è a totale carico del Contraente che ha provveduto all’assolvimento mediante bonifico bancario sul c/c intestato all’Agenzia delle Entrate presso Banca d’Italia IBAN XX00X0000000000000000000000.
3)Le spese di registrazione, in caso d’uso, saranno a carico della Parte richiedente.
Il Contraente | L’Ente |
Il legale rappresentante | Il Direttore f.f. |
(Nome e COGNOME) | (Xxxxxx XXXXX) |
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente tutti gli articoli del presente contratto.