TRA
Repertorio n.
Imposta di bollo di Euro XX,00 assolta in modo virtuale attraverso pagamento PagoPA.
CONTRATTO D’APPALTO AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE DELL’APPLICATIVO SOFTWARE DEDICATO ALLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI ADEMPIMENTI IN AMBITO PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI DELL’ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E RELATIVI SERVIZI CONNESSI.
TRA
L’ATS della Città Metropolitana di Milano, C.F. e P. IVA n. 09320520969, con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx x. 00, nella persona del Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, nominato con DGR della Regione Lombardia n. XI/1054 del 17.12.2018 (nel seguito per brevità anche “Amministrazione appaltante”)
E
, con sede legale in , n. , , iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di REA n. P. IVA e C.F.
in persona di in qualità Legale Rappresentante
PREMESSO CHE
- La società , a seguito di espletamento di gara d’appalto a procedura aperta sotto soglia comunitaria, nelle forme previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS della Città Metropolitana di
Milano n. del , è risultata aggiudicataria dell’acquisizione software
denominato ;
- con nota prot. n. del si trasmetteva all’Appaltatore sopra citato comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- l’Amministrazione Appaltante ha provveduto ad acquisire:
- cauzione definitiva;
- estremi del conto corrente dedicato all’appalto ai sensi del D. Lgs. 136/2010;
- il nominativo ed il contatto del Responsabile di cui all’art 8 del Capitolato Speciale d’Appalto;
- copia della polizza assicurativa di cui all’art. 12 del Capitolato Speciale D’Appalto;
- certificati digitali necessari per la messa in esercizio del sistema informativo e per i servizi di cloud hosting;
- [facoltativo: altra eventuale documentazione];
- la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare i controlli di Legge, in particolare:
[…]
SI CONVIENE E STIPULA
Articolo 1 – Oggetto del Contratto
Oggetto del presente Contratto sono i servizi realizzativi e di personalizzazione, oltre a quelli aggiuntivi e complementari dettagliati nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Capitolato Tecnico, dell’applicativo software web-based dedicato alla gestione degli adempimenti normativi in ambito Privacy e Protezione dei Dati, conforme al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 e con D.Lgs. n. 196/03 s.m.i..
La soluzione applicativa, comprensiva dei servizi realizzativi e aggiuntivi descritti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, deve essere garantita dall’Appaltatore attraverso le seguenti modalità:
- realizzazione di sviluppi e personalizzazioni della soluzione applicativa in licenza open source o in riuso o commerciale purché, in questo ultimo caso, i relativi costi di licenza siano necessariamente inclusi nell’importo contrattuale;
- erogazione di servizi aggiuntivi descritti nel Capitolato Tecnico.
Per il dettaglio delle prestazioni oggetto della presente procedura si rinvia al Capitolato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente Contratto. In particolare, l’Appaltatore deve garantire tutti i requisiti funzionali – obbligatori e secondari – descritti al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico. [da modificare sulla base dell’offerta tecnica - Con specifico riferimento ai requisiti secondari, si precisa che gli stessi sono da intendersi “opzionali”, ovvero dovranno essere rilasciati dall’aggiudicatario in tempi successivi, esclusivamente su richiesta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Laddove richiesti, tali requisiti verranno remunerati come giornate di manutenzione evolutiva (si stimano 4 giornate a consumo), fatta salva l’ipotesi che l’Appaltatore dichiari – nella propria offerta tecnica (Parametri F.1 e F.2) – la disponibilità a garantire tali funzionalità direttamente al rilascio dell’applicativo medesimo. In tale ultimo caso, all’aggiudicatario non verrà riconosciuto alcun corrispettivo e dal numero complessivo di giornate di manutenzione evolutiva contrattualmente stabilito (15) verranno decurtate automaticamente le 4 stimate per tali sviluppi]. Tutto il software sviluppato e tutte le successive modifiche (correttive e/o evolutive e/o migliorative) che verranno introdotte dall’Appaltatore, unitamente alla documentazione tecnica e di esercizio prodotta, devono intendersi di proprietà dell’Amministrazione.
L’Amministrazione ha la possibilità di cedere in riuso le eventuali personalizzazioni ad altri Enti Pubblici che lo dovessero richiedere indicando le dipendenze dall’eventuale software commerciale utilizzato. Le stesse personalizzazioni potranno essere segnalate ad AgID per essere rese disponibili in modalità open source sul repository Developers Italia.
Articolo 2 – Durata del Contratto
Il presente Contratto ha durata di 36 mesi, decorrenti dal e sino al .
L’Appaltatore è tenuto a consegnare la soluzione completa di tutte le parti specificate nel Capitolato Tecnico entro un massimo di 30 giorni solari dalla data di decorrenza del presente Contratto.
Le attività di collaudo, formazione ed avviamento del sistema in produzione devono completarsi entro un periodo di 10 (dieci) giorni solari dal termine delle attività di sviluppo e di predisposizione del sistema e comunque entro e non oltre 40 giorni solari dalla data di decorrenza del presente Contratto.
La soluzione si considera consegnata soltanto se la stessa avrà superato con esito positivo il collaudo. In esito al collaudo positivo, decorre il servizio di assistenza e manutenzione che l'aggiudicatario deve garantire sino alla scadenza naturale del contratto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora, nel corso di validità dello stesso, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 3 – Importo del Contratto
L’importo del presente Contratto è stabilito in € (Iva esclusa).
Il prezzo offerto si intenderà comprensivo di ogni onere, con esclusione della sola IVA che verrà addebitata in fattura a norma di Legge.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
Articolo 4 – Variazioni e modifiche contrattuali
§ 4.1 Rinnovo del contratto
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, al termine del contratto, al rinnovo dello stesso per un periodo di ulteriori 36 mesi, alle medesime condizioni normo-economiche, previa verifica della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. L’Amministrazione, qualora intenda esercitare tale opzione, ne darà comunicazione all’Appaltatore mediante posta elettronica certificata.
§ 4.2 Opzione di proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Qualora, allo scadere del termine previsto del presente Contratto, l’Amministrazione non avesse concluso la nuova procedura di scelta del contraente, la stessa si riserva la facoltà di prorogare la durata dello stesso e l’Appaltatore ha l’obbligo di accettare tale proroga, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, assicurando l’esecuzione del servizio, senza soluzione di continuità, per un periodo massimo presunto di mesi 6. Qualora l’Agenzia volesse avvalersi di detta facoltà è tenuta a darne comunicazione per iscritto all’Appaltatore.
§ 4.3 Opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità del presente Contratto,
modifiche che comportano un aumento dell’importo contrattuale nei limiti del 20%.
§ 4.4 Revisione prezzi art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Nel periodo di vigenza del Contratto d’Appalto potrà essere applicata la revisione dei prezzi secondo quanto disposto dall’art. 28 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 5 – Rapporti con l’Amministrazione – Referente dell’Appaltatore
L’Appaltatore individua, quale referente del Contratto, con compiti di coordinamento delle modalità
di esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, il Sig. .
Il referente deve essere sempre reperibile durante l’espletamento di tutte le attività connesse all’oggetto del presente Contratto, anche se queste ultime dovessero essere svolte al di fuori del normale orario di servizio.
Il referente deve partecipare agli incontri preliminari con l’Amministrazione volti alla pianificazione di tutte le attività prodromiche a ciascun concorso.
In caso di sostituzione del referente del servizio, nel corso di vigenza del contratto, l’Appaltatore deve tempestivamente darne comunicazione scritta all’Amministrazione, inviando i riferimenti del Responsabile del servizio proposto in sostituzione.
Articolo 6 - Obblighi a carico dell’Appaltatore
L’Appaltatore deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all’esercizio della sua attività.
L’Appaltatore si impegna, senza eccezione alcuna, a:
- garantire l’adempimento di tutte le clausole riportate nel presente Contratto;
- garantire le tempistiche di sviluppo, consegna e collaudo di cui all’art. 7 del presente
Capitolato;
- non sospendere le attività oggetto del presente Contratto. Pertanto, l’Appaltatore si obbliga alla sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo;
- rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- retribuire il personale:
• dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
• Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e l’Appaltatore) – con obbligo di deposito, prima dell’utilizzazione, del contratto individuale.
Articolo 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:
- assume l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del
Contratto d’Appalto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione e all’Ufficio territoriale del Governo di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Inoltre, l’Appaltatore deve essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 5, D.M. 55/2013.
Articolo 8 – Fatturazione e pagamenti
§ 8.1 - Fatturazione
Le prestazioni contrattuali sono oggetto di fatturazione da parte dell’Appaltatore come di seguito dettagliato:
- L’importo contrattuale relativo allo sviluppo delle funzionalità descritte nel Capitolato
Tecnico deve essere così ripartito:
• il 50% di tale quota, da pagarsi “a corpo” a valle del collaudo e rilascio del sistema in
produzione;
• il rimanente 50%, da pagarsi come canone periodico trimestrale posticipato, dopo il rilascio del sistema in produzione;
- l’importo contrattuale relativo al servizio di formazione da pagarsi “a consumo” a valle del
collaudo e rilascio del sistema in produzione;
- l’importo contrattuale relativo servizio di assistenza e manutenzione correttiva da pagarsi in
canoni periodici trimestrali posticipati, a valle del rilascio del sistema in produzione;
- l’importo contrattuale relativo all’erogazione dei servizi cloud SaaS e all’acquisizione dei Certificati da pagarsi in canoni periodici trimestrali posticipati, a valle della firma del contratto;
- l’importo contrattuale relativo alla manutenzione evolutiva da pagarsi “a consumo” a valle
del collaudo e rilascio in produzione delle modifiche evolutive effettuate.
L’Appaltatore deve inviare fattura elettronica riportante il numero e la data dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.
Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano Sede legale: Corso Italia, 52 – 00000 Xxxxxx
Codice Fiscale: 09320520969
Partita IVA: 09320520969
Codice IPA: atsmetmi
Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS
Deve, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), comunicato dall’Amministrazione.
L’Amministrazione non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.
Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:
- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) comunicato dall’Amministrazione;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Xxxxx;
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d’ordine d’acquisto;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile;
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall’Amministrazione, ai sensi del D.M. n. 132 in data 24.08.2020.
Il nuovo obbligo normativo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27.12.2017, art. 1, comma 414) stabilisce che tutti gli ordini di acquisto della pubblica amministrazione devono essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordinativi di acquisto (NSO).
L’architettura del sistema NSO è stata realizzata utilizzando l’infrastruttura, già esistente, del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (SdI) e dialogherà con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, per la verifica della corretta indicazione del CIG assegnato al Contratto, nonché con il sistema SIOPE+ e la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC).
Con Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 07.12.2018 e del 27.12.2019 sono state approvate le regole tecniche e le linee guida concernenti la gestione degli ordinativi elettronici degli enti e aziende del SSN e, al contempo, è stata fissata la decorrenza, a partire dall’1.1.2022, dell’obbligo di inserimento del riferimento all’Ordine elettronico in fattura, per quei processi di ordinazione eseguiti attraverso NSO, sia per acquisto di beni che di servizi, sanitari e non sanitari. In particolare, l’art. 3 del citato Decreto dispone che “[…] l’emissione dei documenti [……] è effettuata esclusivamente in forma elettronica e la trasmissione avviene per il tramite del Nodo Smistamento degli Ordini (NSO)” ed ai commi 3 e 4 “[….]sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti secondo le modalità stabilite nelle linee guida [….] gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3”.
L’Appaltatore deve, pertanto, emettere la fattura elettronica riportando, oltre al CIG, la tripletta di
identificazione dell’ordine elettronico, di seguito indicata:
1. nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento> dello schema della FatturaPA va riportato l’identificativo dell’ordine a cui la fattura fa riferimento (numero ordine);
2. nel campo 2.1.2.3 <Data> dello schema della FatturaPA va riportata la data di emissione
dell’ordine;
3. nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> dello schema della FatturaPA va riportato l’identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l’ordine preceduto e seguito dal carattere “#” senza interposizione di spazi".
§ 8.2 – Pagamenti
Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall’Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio dell’ATS. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima del collaudo con esito positivo.
L’Amministrazione provvederà a respingere la fattura qualora:
- non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra il servizio reso e quanto previsto nel Contratto d’Appalto;
- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta;
- in tutti i casi previsti dal D.M. n. 132 del 24.08.2020.
Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore.
Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’Amministrazione.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avranno titolo a risarcimento di danni o
riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi del D. Lgs. 231/2002, testo vigente.
Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli
interessi di moratoria decorreranno da tale data.
Per provvedere al pagamento, l’Amministrazione deve essere in possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’Appaltatore.
Qualora il DURC dell’Appaltatore evidenzi irregolarità l’Amministrazione sarà tenuta all’osservanza di quanto disposto dall’art. 30 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle indicazioni fornite dagli Enti previdenziali interessati.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
Articolo 9 – Direttore dell’Esecuzione del Contratto
L’Amministrazione individua quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il Sig. .
Articolo 10 – Deposito cauzionale
A garanzia dell’osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l’Appaltatore ha stipulato, quale deposito cauzionale definitivo, polizza fideiussoria n. rilasciata, in formato digitale, da per una somma garantita di € (pari al x% dell’importo contrattuale).
Articolo 11 - Inadempienze e penalità
Di seguito sono descritti gli indicatori di qualità e gli SLA previsti per misurare i diversi servizi rispetto delle scadenze contrattuali (piano della qualità, predisposizione ambienti, date di rilascio del software in produzione, attività di subentro, etc.), alla Quality Assurance (indici di difettosità in fase di collaudo) ed ai servizi di manutenzione (correttiva, evolutiva, legislativa) e di assistenza / gestione applicativa.
§ 11.1 – RSCT - Rispetto di una scadenza contrattuale
L’indicatore di qualità RSCT misura il rispetto delle scadenze temporali derivanti dalla documentazione contrattuale inclusa l’offerta tecnica dell’aggiudicatario e/o pianificate in un piano di lavoro approvato. Il requisito si applica anche per le eventuali attività di manutenzione evolutiva.
Ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ad una scadenza contrattuale determina l’applicazione di una penale pari all’1‰ dell’importo contrattuale. La giornata lavorativa vale dalle 9 alle 18 dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. Il criterio in oggetto si applica ad ogni scadenza temporale prevista dalla documentazione contrattuale, inclusa l’offerta tecnica dell’aggiudicatario e/o pianificata in un piano di lavoro approvato. Il criterio si applica anche per le eventuali attività di manutenzione evolutiva.
Caratteristica | Efficienza | Sotto caratteristica | Prestazioni temporali |
Aspetto da valutare | Rispetto di una scadenza contrattuale | ||
Unità di misura | Xxxxxx lavorativi | Fonte dati | Documenti di pianificazione |
Periodo di riferimento | Durata contratto | Frequenza di misurazione | Ad evento |
Dati da rilevare | Per ciascuna scadenza vanno rilevati Data prevista (data_prev) di una scadenza contrattuale Data effettiva (data_eff) dell’evento contrattuale | ||
Regole di campionamento | Nessuna | ||
Formula | RSCT = data_eff – data_prev | ||
Regole di arrotondamento | Nessuna | ||
Valore di soglia | RSCT <= 0 | ||
Azioni contrattuali | Ogni giorno lavorativo di ritardo (RSCT > 0) determina la penale “Slittamento di una scadenza contrattuale” pari all’1‰ contrattuale. | ||
Eccezioni | Nessuna |
§ 11.2 – TNCO – Tasso di casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo
L’appaltatore è tenuto alla predisposizione del piano di test (test unitari, test funzionali, di sistema, di sicurezza, di performance, ecc.) e all’esecuzione dei casi di test pianificati sino al loro esito positivo: ciò rappresenta la precondizione per la consegna del software realizzato e dunque per l’avvio del collaudo. A partire dal piano di test viene redatto il piano di collaudo.
L’indicatore di qualità TNCO misura il rapporto tra i casi di collaudo eseguiti con esito negativo ed il totale dei casi di collaudo previsti ed eseguiti in collaudo. Deve essere rilevato per ogni collaudo, compresi i collaudi successivi ad un precedente collaudo negativo.
Un rapporto tra i casi di collaudo eseguiti con esito negativo ed il totale dei casi di collaudo previsti ed eseguiti in collaudo superiore al 10% comporta l’applicazione di una penale pari all’1‰ del valore contrattualmente fissato per il servizio realizzativo oggetto del presente contratto. Il criterio deve essere applicato per ogni collaudo, compresi i collaudi successivi ad un precedente collaudo negativo.
Caratteristica | Affidabilità | Sotto caratteristica | Maturità |
Aspetto da valutare | Percentuale di casi di test eseguiti con esito negativo rispetto al totale dei casi di collaudo eseguiti | ||
Unità di misura | Punto percentuale | Fonte dati | Piano di Test – Realizzazione Rapporto di collaudo |
Periodo di riferimento | La durata della fase di collaudo dell'obiettivo | Frequenza di misurazione | Al termine della fase di collaudo dell’obiettivo |
Dati da rilevare | casi di test pianificati , eseguiti con esito negativo in collaudo (N_test_not_ok) casi di test eseguiti in collaudo (Tot_test) | ||
Regole di campionamento | Nessuna |
Formula | TNCO = (N_test_not_ok / Tot_test) * 100 |
Regole di arrotondamento | Il risultato della misura va arrotondato: - per difetto se la parte decimale è 0,5 - per eccesso se la parte decimale è > 0,5 |
Valore di soglia | TNCO < 10 % |
Azioni contrattuali | Il non rispetto del valore di soglia comporterà l’applicazione della penale una tantum “Test negativi in collaudo” pari all’1‰ del valore contrattualmente fissato per il servizio realizzativo nel contratto di fornitura. Il nuovo collaudo inizierà alla data fissata da ATS. |
Eccezioni | Nessuna |
§ 11.3 – GSCO – Giorni di sospensione del collaudo
Con l’indicatore GSCO si vuole controllare il numero di giorni in cui è stato sospeso il collaudo di un obiettivo realizzativo (di sviluppo, di manutenzione evolutiva o adeguativa, etc.) per cause imputabili all’Appaltatore.
Un ritardo di oltre un giorno lavorativo rispetto alla data di collaudo concordata determina
l’applicazione di una penale una tantum pari all’1‰ dell’importo contrattuale.
Affidabilità | Sottocaratteris tica | Maturità | |
Aspetto da valutare | Numero complessivo di giorni in cui è stato sospeso il collaudo di un obiettivo per cause imputabili al Fornitore | ||
Unità di misura | Xxxxxx lavorativo | Fonte dati | Comunicazioni di sospensione del collaudo e di ripresa |
Periodo di riferimento | Durata collaudo | Frequenza di misurazione | Al termine del collaudo |
Dati da rilevare | Data della singola sospensione collaudo (Data_sospensionej) Data della singola di ripresa del collaudo (Data_ripresaj) Numero di sospensioni del collaudo (Nsosp) | ||
Regole di campionamento | Si applica a tutte le sospensioni del collaudo (sia per la prima che, qualora capiti, per le successive) |
Formula | [𝐺𝑆𝐶𝑂 = ∑𝑁𝑠𝑜𝑠𝑝(𝐷𝑎𝑡𝑎_𝑟𝑖𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 – 𝐷𝑎𝑡𝑎_𝑠𝑜𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 )] 1 𝑖 𝑖 |
Regole di arrotondamento | Nessuna |
Valore di soglia | GSCO = 0 |
Azioni contrattuali | Per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia, ATS applicherà la penale “Sospensione del collaudo” pari all’1‰ dell’importo fissato per il servizio realizzativo nel contratto di fornitura. |
Eccezioni | Nessuna |
§ 11.4 – DAES – Difettosità in avvio in esercizio
Con questo indicatore DAES si vuole rilevare, per ogni obiettivo realizzativo rilasciato in esercizio, il numero di malfunzionamenti bloccanti e non bloccanti, nel periodo di riferimento.
Si stabilisce che la fase di avvio in esercizio duri due mesi a partire dal rilascio del software in produzione; questo criterio vale per il primo rilascio del sistema in produzione e per ogni successivo obiettivo realizzativo rilasciato in esercizio (è quindi compresa la manutenzione evolutiva). Entro tale periodo un numero di errori (bloccanti, non bloccanti) oltre le soglie stabilite (al primo errore bloccante; oltre i tre errori non bloccanti) determina l’applicazione di una penale pari al pari all’1‰ dell’importo contrattualmente calcolato per l’obiettivo realizzativo.
Caratteristica | Affidabilità | Sottocaratteristi ca | Maturità |
Aspetto da valutare | Difettosità in avvio di esercizio, ovvero 2 mesi dopo il rilascio in produzione. | ||
Unità di misura | Difettosità | Fonte dati | Sistema di tracciatura |
Periodo di riferimento | Fase di avvio in esercizio | Frequenza di misurazione | Al termine del periodo di riferimento |
Dati da rilevare | Numero totale di malfunzionamenti non bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall’obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_no_bl). |
Numero totale di malfunzionamenti bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall’obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_bl) | |
Regole di campionamento | Nessuna |
Valore Soglie | DAES (bloccanti) = 0 DAES (non bloccanti) <= 3 |
Regole di arrotondamento | Nessuna |
Azioni contrattuali | Per ciascun errore eccedente il valore di soglia ATS applicherà la penale “Eccesso di malfunzionamenti in avvio di esercizio” pari all’1‰ dell’importo contrattualmente calcolato per l’obiettivo realizzativo |
§ 11.5 – TROI – Tempestività di Ripristino dell’Operatività in esercizio (per singolo intervento) L’indicatore TROI misura il livello di servizio di ogni intervento di ripristino dell’operatività del software applicativo in esercizio, eseguito nel periodo di riferimento.
In sintesi: stabilito che la giornata lavorativa va dalle 9 alle 18 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, il criterio prevede che trimestralmente si calcolino i tempi di ripristino dell’operatività di ogni richiesta di intervento di manutenzione correttiva. La soglia massima di intervento per errori bloccanti, al netto dei periodi di tempo (sospensione) non imputabili all’Appaltatore, è di 8 (otto) ore solari. La soglia massima di intervento per errori non bloccanti, al netto dei periodi di tempo (sospensione) non imputabili all’Appaltatore, è di 2 (due) giorni lavorativi considerando quanto definito per la giornata lavorativa. Per ogni singolo intervento che eccede la relativa soglia, l’Amministrazione applicherà una penale pari all’1‰ per errori bloccanti o pari allo 0,5‰ per errori non bloccanti dell’importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva, compreso il
software rilasciato (realizzato o modificato) dall’Appaltatore durante il periodo di vigenza contrattuale.
Caratteristica | Efficienza | Sottocaratteristica | Efficienza temporale |
Aspetto da valutare | Tempestività di ripristino dell'operatività del software applicativo in esercizio a seguito di un malfunzionamento | ||
Unità di misura | Ore solari per errori bloccanti, lavorative negli altri casi (a multipli di mezze giornate lavorative) | Fonte dati | Sistema di tracciatura o comunicazioni |
Periodo di riferimento | Il trimestre precedente la rilevazione | Frequenza di misurazione | Trimestrale |
Dati da rilevare | Avvio del processo di risoluzione del malfunzionamento: data, ora e minuti comunicazione al Fornitore [fase attivazione] (inizio) Termine della risoluzione del malfunzionamento: data, ora e minuti fine esecuzione [fase esecuzione] (termine) Tempo di sospensione della risoluzione del malfunzionamento (sospensione) a causa dell'indisponibilità dell'ambiente di correzione, o per ragioni non imputabili al Fornitore (TRO) | ||
Regole di campionamen to | Nessuna | ||
Formula | TROI = termine – inizio – TRO (ore, minuti) | ||
Regole di arrotondame nto | Nessuna | ||
Valore di soglia | TROI | Bloccante: ≤ 8 ore solari | Non Bloccante: ≤ 2 gg lavorativi (esclusi sabato e festivi) |
Azioni contrattuali | Il superamento del valore di soglia comporterà l’applicazione della penale “Ripristino dell’operatività in esercizio” così definita: |
pari all’1‰ per errori bloccanti o pari allo 0,5‰ per errori non bloccanti dell’importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva per malfunzionamenti sul sw affidato al servizio di correttiva ad inizio fornitura; pari all’1‰ per errori bloccanti o pari allo 0,5‰ per errori non bloccanti del valore complessivo del servizio realizzativo per i malfunzionamenti su software rilasciato (realizzato o modificato) dal fornitore durante la fornitura. | |
Eccezioni | Nessuna |
§ 11.6 – CSR – Interventi di manutenzione correttiva recidivi
L’indicatore CSR misura il grado di efficacia degli interventi di manutenzione misurando la
percentuale di errori che si ripresentano dopo l’intervento correttivo.
In sintesi: ATS trimestralmente valuterà il numero di interventi di manutenzione correttiva recidivi, ovvero segnalati sul sistema di tracciatura relativi allo stesso malfunzionamento. Per ogni intervento recidivo (già la prima riapertura di una segnalazione sul medesimo malfunzionamento rende l’errore recidivo) ATS applicherà una penale pari all’1‰ dell’importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva, compreso il software rilasciato (realizzato o modificato) dal fornitore durante la fornitura.
Caratteristica | Affidabilità | Sottocaratteristica | Maturità | |
Aspetto da valutare | Numero di interventi di manutenzione correttiva recidivi, cioè relativi allo stesso modulo per lo stesso malfunzionamento. | |||
Unità di misura | Case recidivi | Fonte dati | Sistema di tracciatura o comunicazion i | |
Periodo di riferimento | Trimestre precedente la rilevazione | Frequenza di misurazione | Trimestrale | |
Dati da rilevare | Numero di interventi di manutenzione correttiva segnalati sul sistema di tracciatura per lo stesso malfunzionamento (Ncase_ricorsivi) |
Regole di campioname nto | Nessuna |
Formula | CSR = Ncase_ricorsivi |
Regole di arrotondame nto | Nessuna |
Valore di soglia | CSR = 0 |
Azioni contrattuali | Ogni caso recidivo eccedente il valore di soglia comporterà l’applicazione della penale “Interventi di manutenzione correttiva recidivi” pari all’1‰ dell’importo contrattualmente definito per il servizio. |
Eccezioni | Nessuna |
§ 17.7 – TRRI – Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza
L’indicatore di qualità TRRI misura l’efficacia della prestazione mediante la percentuale di chiamate risolte od inoltrate al gruppo responsabile della risoluzione (es. manutenzione correttiva) dopo aver identificato la causa.
L’Amministrazione trimestralmente valuterà il numero di richieste di assistenza effettuate ed il relativo tempo di risoluzione od inoltrate al gruppo responsabile della risoluzione (es. manutenzione correttiva) dopo aver identificato la causa. Occorre considerare il numero di richieste di assistenza risolte entro le 4 (quattro) ore e rapportarlo rispetto al numero totale di richieste effettuate nel trimestre: il risultato della misura va arrotondato al punto percentuale, ovvero per difetto se la parte decimale è <= 0,5, per eccesso se la parte decimale è > 0,5. Per ogni 5 punti percentuale inferiore al 99% o sua frazione, l’Amministrazione applicherà una penale pari all’1‰ dell’importo contrattualmente previsto per il relativo servizio di gestione.
Caratteristica | Efficienza | Sottocaratteristi ca | Efficienza temporale |
Aspetto da valutare | Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza | |||
Unità di misura | Punto percentuale | Fonte dati | Strumento di tracciatura o comunicazioni | |
Periodo di riferimento | Trimestre precedente la rilevazione | Frequenza di misurazione | Trimestrale | |
Dati da rilevare | Data e Ora (hh/mm) di ricezione della richiesta (Data_ricezione) Data e Ora (hh/mm) della effettiva risoluzione della richiesta/inoltro gruppo con diagnosi (Data_risoluz) Numero totale richieste di assistenza pervenute nel periodo di riferimento | |||
Regole di campionamento | Vanno considerate tutte le richieste di assistenza pervenute | |||
Formula | TRRI = Num_richieste(T_risoluz <= 4 ore) / Num_richieste_pervenute dove: T_risoluz =Data_risoluz – Data_ricezione | |||
Regole di arrotondamento | Il risultato della misura va arrotondato al punto percentuale: - per difetto se la parte decimale è <= 0,5 - per eccesso se la parte decimale è > 0,5 | |||
Valore di soglia | TRRI ≥ 99% | |||
Azioni contrattuali | Per ogni 5% o frazione inferiore al valore di soglia l’Amministrazione applicherà la penale”Mancata Tempestività nella risoluzione delle richieste di assistenza” pari all’1‰ dell’importo contrattualmente previsto per il relativo servizio di gestione | |||
Eccezioni | Nessuna |
Articolo 12 – Risoluzione del contratto
L’Amministrazione pottrà chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. i.
Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere il Contratto con l’Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto
articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l’Appaltatore è trovato, al momento dell'aggiudicazione delle prestazioni di cui al presente Contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
- nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;
- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- mancata tempestività nella risoluzione delle anomalie bloccanti: per un numero di 2 fuori SLA su guasti bloccanti nei 12 mesi precedenti l’ultimo superamento SLA per un guasto bloccante (3 fuori SLA su guasti bloccanti totali nei 12 mesi).
- difettosità:
• al verificarsi di 5 guasti bloccanti nei 12 mesi precedenti l’ultimo guasto bloccante (6 guasti bloccanti totali nei 12 mesi);
• al verificarsi di 24 guasti non bloccanti nei 12 mesi precedenti l’ultimo guasto non bloccante (25 guasti non bloccanti totali nei 12 mesi).
- al verificarsi di 10 (dieci) applicazioni di penali nell’arco del periodo contrattuale.
- si verifichi un’ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche del presente Contratto e dei relativi allegati, ovvero nel caso in cui l’Appaltatore non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare all’Appaltatore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;
- si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli
obblighi e condizioni contrattuali;
- l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente Contratto;
- si siano verificati violazioni di norme e principi contenuti nel Codice di Comportamento dell’Amministrazione, nel Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato
dall’Amministrazione e/o nel Patto di Integrità di cui alla DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019;
- sia realizzato subappalto non autorizzato dall’Amministrazione;
- sia accertato il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del contratto);
- siano sospese o interrotte le prestazioni da parte dell’Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dall’Amministrazione);
- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Contratto;
- l’Appaltatore non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell’art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto;
- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo,
dell’esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge.
La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l’Amministrazione provvederà a comunicare all’Appaltatore in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c.. Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. L’Amministrazione può riservarsi di stabilire anche un termine inferiore in base alla gravità dell’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza
che l’Appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto. Nei casi sopra previsti, l’Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale.
Articolo 17 - Ipotesi di recesso
In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i..
In particolare, l’Amministrazione contraente ha diritto, ai sensi dell’art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all’Appaltatore:
1. in qualsiasi momento del contratto, qualora, tramite la competente Prefettura, siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’Appaltatore è obbligato a comunicare all’Amministrazione contraente le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
2. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture dell’ATS e mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del presente Contratto richiesto da parte dell’ATS;
3. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o ARIA S.p.A. attivassero una Convenzione riferita al servizio oggetto della presente procedura;
4. qualora disposizioni nazionali o regionali dovessero riflettersi, anche indirettamente, sulle
prestazioni oggetto del presente Contratto;
5. in caso di xxxxxx di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall’ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
6. qualora risultassero modificate o venute meno le condizioni iniziali previste dal presente Contratto;
7. per motivi di interesse pubblico.
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con l’Amministrazione, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno all’Amministrazione contraente.
In caso di recesso dell’Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
L’Appaltatore deve comunque, se richiesto dall’ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’Amministrazione medesima, provocare danno alle stesse, fino al subentro di altro operatore economico.
Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione del servizio e al pagamento delle prestazioni effettuate.
Non è consentito il recesso da parte dell’Appaltatore.
Articolo 18- Cessione dei crediti derivanti dal Contratto – Subappalto – Sospensione
La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dall’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Per quanto concerne il subappalto, questo si intende sottoposto alle condizioni di cui all’art. 105 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La cessione dei crediti o il subappalto realizzati in maniera non conforme ai predetti articoli di legge potranno comportare la risoluzione del contratto con addebito di ogni onere a carico dell’Appaltatore, salvo il risarcimento di ogni danno.
La sospensione, parziale o totale, delle prestazioni è regolata dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 19 – Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità
L'Appaltatore ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della Clausola T&T. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Appaltatore ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte.
Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.
Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniturepubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (…)>>.
Comma 5, lett. h), art. 80, Dlgs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (…) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>>.
§ 19.1 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice
L'Amministrazione aggiudicatrice, l'Appaltatore e gli operatorieconomici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.
Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasititolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>
Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, ilrispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Appaltatore.
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Appaltatore chein quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.
§ 19.2 – Informazioni da inserire nella scheda T&T
Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramiteSPID e/o CNS è l'Appaltatore.
Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto.
L’obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazionedella scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all’Appaltatore.
l'Appaltatore nella scheda T&T dovrà inserire tutti i dati di cui all’Allegato 2 della DGR XI/5408 del 25.10.2021.
§ 19.3 – Tempi e Modalità di trasmissione
La compilazione della scheda T&T a cura dell’Appaltatore avviene contestualmente con la trasmissione all’Amministrazione della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).
La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all’istruttoria compiuta.
§ 19.4 - Xxxxxxxx e penali
A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all’interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.
La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Appaltatore, è causa ostativa all’ingresso
in cantiere del Subcontraente.
È equiparato al caso dell’omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’
Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.
In tal caso l’Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.
Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.
Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all’ 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giornodi ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.
Nel caso l'Amministrazione accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazionifornite.
Articolo 20 – Codice del Comportamento, Piano Anticorruzione Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage
L’Amministrazioneinforma la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al proprio Codice di Comportamento, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’Agenzia sono tenuti ad osservare e delle responsabilità di ciascuna Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).
Il suddetto Codice è stato adottato dall’ATS con Deliberazione n. 43 del 22.01.2021 ed è reperibile
sul sito internet istituzionale xxx.xxx-xxxxxx.xx.
L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, adottato dall’ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione n. 36 del 28.01.2022.
Inoltre, si rammenta quanto statuito dall’art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Articolo 21 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
L’Appaltatore non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni
dovute e disciplinate dal presente Contratto.
Tutte le riserve che l’Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’Amministrazione e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.
Detta comunicazione deve essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame
dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Articolo 22 – Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente rapporto contrattuale nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sia a livello europeo e nazionale, che regionale e specifica di settore.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è ATS della Città Metropolitana di Milano.
La società è designata responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.
28 del Regolamento Ue 2016/679.
In qualità di Responsabile, la suddetta società è tenuta all’osservanza di specifici obblighi attribuiti dal citato Regolamento, nonché degli obblighi verso il Titolare, delle disposizioni e delle istruzioni documentate dello stesso, che sono specificate nel presente articolo.
Audit e Ispezioni
La ATS della Città Metropolitana di Milano, nella sua qualità di Titolare dei dati, si riserva la possibilità di effettuare audit e verifiche ispettive sulla corretta ed efficace attivazione delle misure di sicurezza e sull’osservanza degli obblighi regolamentari e normativi in materia.
Il Responsabile consentirà l’accesso alla documentazione relativa al trattamento ed alle proprie sedi su semplice richiesta.
Responsabilità e Manleva
Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai subresponsabili.
La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82, 83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale e delle sue eventuali conseguenze così come disciplinata della presente Lettera Contratto.
In particolare, si specifica che – in caso di inosservanza degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali – l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione. Obblighi del Responsabile del trattamento dei dati personali
In particolare, il Responsabile è tenuto a:
1. garantire che i dati personali – oggetto di trattamento – siano trattati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto giuridico da cui hanno origine ed in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. autorizzare per iscritto i soggetti che effettueranno il trattamento affidato, nonché impartire le necessarie istruzioni operative e definire le relative misure di sicurezza da osservare;
3. sovraintendere e vigilare che da parte dei soggetti autorizzati sia rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati, le istruzioni impartite e applicate le misure di sicurezza, nonché mantenuto il segreto professionale e gli eventuali obblighi di riservatezza connessi;
4. mettere in atto misure di sicurezza adeguate al rischio, alla natura, all’oggetto, al contesto e alle finalità del trattamento affidato, in conformità all’art. 32 del Regolamento Ue 2016/679;
5. dotarsi di strumenti idonei ad assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi informatici, nonché di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
6. adottare idonee misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati;
7. adottare le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, e consentendo l’esercizio di tali diritti, sia direttamente sia in collaborazione con il Titolare, in conformità al capo III del Regolamento Ue;
8. redigere e aggiornare periodicamente, in base alla tipologia e natura dei dati trattati, un documento di analisi dei rischi effettivi del trattamento e sulla efficacia delle relative misure adottate;
9. curare e tenere a disposizione del Titolare e dell’Autorità di controllo, il Registro delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare ed il Registro delle violazioni dei dati;
10. dimostrare e attestare la conformità del trattamento alle disposizioni normative ed alle misure disposte dal titolare, garantendo la tracciabilità delle azioni compiute e la relativa documentabilità;
11. conservare i dati trattati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per il periodo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati e per perseguire le finalità del trattamento e/o in base ad obblighi di legge;
12. ai sensi dell’art. 33 c. 2 del Regolamento UE 2016/679, segnalare al titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione di dati personali e di incidenti che possano compromettere la sicurezza dei dati, e a seconda dei casi, adottando direttamente e/o proponendo l’adozione di tempestive e adeguate misure di sicurezza;
13. informare, consultare e collaborare con il Titolare per tutte le questioni rilevanti anche ai fini di legge (es. richieste del Garante, delle Autorità Pubbliche, degli interessati, valutazioni di impatto, data breach etc) e per la loro risoluzione;
14. collaborare con il Garante della protezione dei dati personali nello svolgimento delle sue funzioni, riscontrando le eventuali richieste e attuando i provvedimenti adottati dallo stesso,
15. comunicare l’adesione a codici di condotta e/o a schemi di certificazioni, sigilli e marchi, che avranno l’efficacia prevista dal Regolamento Ue, ai sensi degli artt. 40 e 42.
16. comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali, se nominato e/o del Referente Privacy.
Al Responsabile è vietato:
- diffondere, comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;
- effettuare trattamenti non finalizzati all’esecuzione del Contratto affidato e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare.
La designazione a Responsabile del trattamento non comporta diritti a specifici compensi e/o indennità, poiché l’attività di trattamento è necessariamente intrinseca all’adempimento dell’attività contrattuale.
La designazione a responsabile del trattamento ha la medesima durata della presente Lettera Contratto.
Articolo 23 – Documenti che fanno parte del Contratto
Costituiscono parti integranti del presente Contratto il Capitolato Speciale d’Appalto, il Capitolato Tecnico, l’offerta tecnico – qualitativa e l’offerta economica dall’Appaltatore prodotte in sede di partecipazione alla gara, anche se non materialmente allegati. [altra eventuale documentazione]
Articolo 24 - Foro competente
Per le controversie connesse alla procedura di gara il Foro competente è individuato in quello di Milano.
Articolo 25 - Stipulazione del contratto
L’imposta di bollo viene assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro ogni 4 pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972) tramite il canale PagoPA. Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.
Articolo 26 - Clausola finale
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto. Amministrazione Appaltante e Appaltatore dichiarano, quindi, di approvare specificamente le singole clausole nonché il loro insieme.
Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto non comportano l’invalidità e l’inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Per l’Amministrazione Appaltante Per l’Appaltatore
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante Xxxxxx Xxxxxxxxxxx