Responsabilità e manleva Clausole campione

Responsabilità e manleva. 1. Salvi i casi di dolo e colpa grave, la responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente in caso di violazione di qualsiasi disposizione del Contratto è limitata solo al danno emergente e in ogni caso tale responsabilità non può superare un importo pari al Corrispettivo pagato dal Cliente nei 12 (dodici) mesi precedenti all’evento che ha causato il danno. 2. Il Cliente dichiara e riconosce di essere il solo ed esclusivo responsabile per le attività svolte attraverso i Servizi o a lui direttamente o indirettamente riferibili, e ciò anche nel caso in cui il Cliente abbia sottoscritto il Contratto per conto di terzi da lui autorizzati all’utilizzo dei Servizi. 3. Il Cliente dichiara e accetta di essere responsabile dei contenuti e delle Comunicazioni inserite, pubblicate, diffuse e trasmesse su o tramite i Servizi e, pertanto, il Fornitore non è ritenuto in alcun modo responsabile per illeciti, penali, civili e amministrativi commessi dal Cliente per mezzo dei Servizi, anche in caso di perdita, furto o sottrazione delle Credenziali. 4. Il Cliente espressamente tiene indenne e manlevato il Fornitore: 1. da ogni e qualsivoglia responsabilità connessa al contenuto delle Comunicazioni inviate dal e/o per conto del Cliente e/o a Operazioni Fraudolente poste in essere dal Cliente dagli Affiliati Autorizzati o dagli Utenti Autorizzati, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., anche in caso di perdita, furto o sottrazione delle Credenziali; 2. da ogni e qualsivoglia responsabilità connessa all’utilizzo e alla pubblicizzazione della/e numerazione/i condivisa o dedicata assegnata al Cliente per il servizio di ricezione SMS; 3. da qualsiasi pretesa avanzata da soggetti terzi e/o dal Cliente connessa alle procedure di reperimento, archiviazione, conservazione, accesso, diffusione e distruzione dei numeri telefonici e/o degli indirizzi di posta elettronica utilizzati dal Cliente, ove tali attività avvengano in conformità con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi inclusa la Normativa Privacy; 4. da qualsiasi pretesa avanzata da terzi e/o dalle competenti Autorità in merito all’eventuale mancato o non corretto ottenimento da parte dei Destinatari Finali delle Comunicazioni del consenso preventivo al ricevimento di tali Comunicazioni, in conformità alla Normativa Privacy e/o ai provvedimenti del Garante della Privacy; 5. da ogni responsabilità connessa al mancato o tardivo invio e/o alla mancata o tardiva ricezione delle Comunicazioni,...
Responsabilità e manleva. Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai subresponsabili. La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82, 83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale e delle sue eventuali conseguenze così come disciplinata della presente Lettera Contratto. In particolare, si specifica che – in caso di inosservanza degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali – l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Responsabilità e manleva. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto.
Responsabilità e manleva. La STRUTTURA si obbliga a manlevare e tenere indenne INAIL da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili ai dipendenti, ausiliari e collaboratori della STRUTTURA stessa e assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone e cose e cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da terzi.
Responsabilità e manleva. 1. Promos Italia e Camera di Commercio di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx non potranno essere ritenuti responsabili, per alcun motivo, degli eventuali disservizi che dovessero verificarsi a causa diretta o indiretta di interruzioni, sospensioni, malfunzionamenti delle piattaforme che verranno eventualmente utilizzate per rendere i Servizi. 2. Promos Italia e i suoi partner di progetto non potranno in nessun caso essere chiamati a rispondere per fatti di terze parti. 3. L’Impresa dichiara di non violare diritti d’autore, diritti connessi, diritti di proprietà industriale o altro diritto di terzi nell’esercizio delle attività connesse al Progetto. 4. In caso di contestazioni da parte di terzi aventi ad oggetto i contenuti trasferiti per la realizzazione del Progetto, l’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne Promos Italia e Camera di Commercio di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx da qualsiasi danno, perdita o spesa.
Responsabilità e manleva. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice.
Responsabilità e manleva. 1. Il Consorzio di Bonifica è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare. 2. L’attività di verifica e controllo sull’esattezza degli adempimenti è competenza del Comune, 3. Il Consorzio di Bonifica esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.
Responsabilità e manleva. L'affidamento non comporta alcun costo od onere aggiuntivo per il Comune oltre al pagamento del corrispettivo di cui all'art. 9. Il comune pertanto è manlevato completamente da qualsiasi responsabilità, azione o molestia, danno o condanna che potessero derivare dall'affidamento stesso e dallo svolgimento dei predetti servizi. A tal fine l'Amministrazione Comunale non può essere considerata in nessun modo depositaria delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e del materiale che l'affidatario detiene nella concessione rimanendo la conservazione e la custodia a totale carico, rischio e pericolo del gestore. Lo stesso risponde direttamente o indirettamente di ogni danno che per fatto proprio e dei suoi dipendenti possa derivare all'amministrazione comunale o ai terzi. Il gestore si impegna ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano la materia, a richiedere tutte le necessarie autorizzazioni e rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza e gestione del personale. Il gestore deve tenere indenne l'Amministrazione da ogni dannosa conseguenza alle persone o cose che fosse causata per fatto o colpa propria o dei propri dipendenti, sollevando l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che potessero derivare a terzi dalle attività inerenti la gestione affidata. E' fatto obbligo al gestore comprovare l'avvenuta stipula di polizza RC con massimale 1 milione di euro entro la data di sottoscrizione del contratto. Il concessionario si assume la responsabilità della gestione tecnica e delle attrezzature di proprietà del Comune di Loano e provvede a coprire eventuali danni derivanti dai propri collaboratori a vario titolo sia a causa dell'utilizzo del teatro che dallo svolgimento delle attività previste, impegnandosi a rispondere per tutta la durata del contratto dei danni comunque causati dai propri collaboratori a vario titolo a immobili, impianti, attrezzature e servizi. 1.100 (millecento) posti (fra posti a sedere ed in piedi). E' pertanto fatto obbligo al gestore garantire, mediante la costante vigilanza del responsabile di sala, che nella struttura non accedano persone in numero maggiore della prescritta agibilità: eventuali sanzioni causa l'inosservanza di tale prescrizione saranno poste integralmente a carico del gestore che risulta unico responsabile del corretto adempimento di tale obbligo. Il gestore dovrà altresì rispettare le vigenti regolamentazioni in materia di inquinamento acustic...
Responsabilità e manleva. LabAnalysis non può essere intesa come un garante. Il Cliente che intende garantirsi contro perdite o danni deve sottoscrivere una apposita polizza di assicurazione. I Rapporti di Prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e/o campioni forniti dal Cliente, o per suo conto, pertanto, LabAnalysis non è responsabile di risultati inesatti dovuti a informazioni incomplete o errate fornite dal Cliente. Inoltre, LabAnalysis non è responsabile di ritardi o mancanza nel servizio richiesto nel caso in cui il Cliente non abbia ottemperato ai propri obblighi. In caso di rimborsi, LabAnalysis prevede che l’ammontare dello stesso non ecceda un massimo di 10 volte l’ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio che ha generato il reclamo e in ogni caso il rimborso non potrà superare i 10.000,00 euro. Il cliente si impegna a manlevare LabAnalysis ed i suoi dipendenti/agenti/subappaltatori verso qualunque reclamo inoltrato da terzi per danni o spese di qualunque tipo, incluse quelle legali.
Responsabilità e manleva. 22.1 EUROPE ENERGY non potrà essere ritenuta responsabile dei danni derivanti al Cliente o a terzi a causa di ritardi, interruzioni o sospensioni o malfunzionamenti dei Servizi WithU che risultino imputabili a fatto del Cliente o di terzi, o dipendenti da cause di forza maggiore o a caso fortuito. 22.2 Il Cliente si obbliga a manlevare e tenere indenne EUROPE ENERGY da ogni pretesa, azione ed eccezione da parte di terzi o da ogni altra conseguenza pregiudizievole (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali richieste di risarcimento danni) derivi, direttamente o indirettamente, dalla violazione da parte del Cliente e/o di terzi che abbiano avuto accesso Servizi WithU forniti al Cliente di norme di legge e di regolamento ovvero dall’inosservanza di disposizioni del Contratto 22.3 EUROPE ENERGY non sarà responsabile e a tal fine il Cliente espressamente manleva EUROPE ENERGY per la violazione di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi, posta in essere dal Cliente per il tramite del Servizio.