Responsabilità e manleva Clausole campione

Responsabilità e manleva. Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai subresponsabili. La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82, 83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale e delle sue eventuali conseguenze così come disciplinata della presente Lettera Contratto. In particolare, si specifica che – in caso di inosservanza degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali – l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Responsabilità e manleva. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto.
Responsabilità e manleva. 5.1 La Scuola e Nexus sono responsabili ciascuno per le proprie attività per come definite nella Timetable condivisa con i Genitori all’inizio della Summer School. 5.2 Il presente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ solleva espressamente la scuola e gli insegnanti da ogni responsabilità per fatti e/o circostanze che dovessero verificarsi per il mancato rispetto delle disposizioni impartite dalla scuola e/o dagli insegnanti e per gli infortuni derivanti dall'inosservanza di ordini o prescrizioni durante lo svolgimento della Gita. 5.3 Gli studenti di cui al punto 2.5 potranno partecipare alla Gita solo qualora sia stata accettata dai genitori l’apposita liberatoria allegata al presente Contratto.
Responsabilità e manleva. La STRUTTURA si obbliga a manlevare e tenere indenne INAIL da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili ai dipendenti, ausiliari e collaboratori della STRUTTURA stessa e assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone e cose e cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da terzi.
Responsabilità e manleva. 7.1 Qualora nel corso dello Studio un Partecipante dovesse subire effetti dannosi derivanti direttamente ed esclusivamente dall’effettuazione dello Studio stesso, e se tale effetto vero o presunto desse origine ad una pretesa nei confronti dell’Azienda e/o dei Ricercatori, la Società si impegna ad indennizzare e a mantenere indenni l’Azienda, i suoi dipendenti e rappresentanti, come anche i Ricercatori, da eventuali danni, ivi comprese le spese di giudizio e i ragionevoli onorari dei legali relativi a tale pretesa, a condizione che: 7.1.1 l’Azienda possa dimostrare che essa, i propri dipendenti, agenti, incaricati, consulenti e collaboratori, lo Sperimentatore e i Ricercatori non siano colpevoli di negligenza o imperizia nello svolgimento dello Studio; 7.1.2 l’Azienda, i suoi dipendenti, agenti, incaricati, consulenti e collaboratori, lo Sperimentatore e i Ricercatori abbiano agito in conformità al Protocollo; 7.1.3 l’Azienda abbia dato pronta comunicazione della richiesta di risarcimento alla Società, che potrà opporsi a tale richiesta a sua esclusiva discrezione anche in giudizio o procedere ad una transazione. 7.2 L’Azienda, i suoi dipendenti, agenti, incaricati, consulenti e collaboratori, lo Sperimentatore e i Ricercatori, collaboreranno pienamente con la Società nella difesa di qualsiasi pretesa risarcitoria. 7.3 La manleva avrà effetto dalla data di inizio dello Studio.
Responsabilità e manleva a. Limitazione di Responsabilità 1. La Società non può essere intesa né come un assicuratore né come un garante e pertanto non assume alcuna responsabilità in tale ambito. I Clienti che intendano garantirsi contro perdite o danni debbono sottoscrivere una apposita polizza di assicurazione. 2. I Rapporti sono emessi sulla base di informazioni, documenti e/o campioni forniti dal Cliente, o per suo conto, e lo sono nell’esclusivo interesse del Cliente il quale resta responsabile delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto. La Società, i suoi dipendenti e/o i suoi ausiliari non sono responsabili verso il Cliente o verso terze parti per qualunque azione sia o non sia intrapresa sulla base dei Rapporti né per qualsivoglia risultato inesatto che possa essere generato da informazioni poco chiare, erronee, incomplete, fuorvianti o false fornite alla Società. 3. La Società parimenti non è responsabile per ogni ritardo, o inadempimento parziale o totale nella prestazione dei servizi generato da evento alla medesima non imputabile, ivi inclusa la mancata ottemperanza da parte del Cliente a qualunque delle sue obbligazioni qui previste. 4. La responsabilità della Società, relativamente ad ogni reclamo per perdite, danni o spese di qualunque natura o comunque sorgenti, sarà in ogni caso e nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a 10 volte l’ammontare dei corrispettivi pagati in relazione allo specifico servizio che dà origine al reclamo e USD 20.000,00 (o suo equivalente in valuta locale). 5. La Società non assume alcuna responsabilità per danni indiretti e/o consequenziali, incluso il lucro cessante, limitazione dei profitti, perdita del commercio, perdita dell’occasione, perdita di avviamento e costo del ritiro di prodotti dal mercato. Non avrà alcuna responsabilità per ▇▇▇▇▇▇▇, danni o spese in seguito ai contestazioni mosse da terzi (compreso, senza limitazione, reclami di responsabilità derivanti dal prodotto) nei confronti del cliente. 6. Qualora sorga un reclamo, il Cliente si obbliga a renderlo noto per iscritto alla Società entro 30 gg. dalla scoperta dei fatti che lo motivano ed in ogni caso la Società non assumerà alcuna responsabilità relativamente a reclami per perdite, danni o spese qualora gli stessi non siano fatti valere nel periodo di un anno dalla: I. data dalla prestazione dello specifico servizio reso dalla Società che dà origine al reclamo; II. data nella quale il servizio avrebbe dovuto essere completato qualora si trat...
Responsabilità e manleva. 8.1 Lo Sponsor è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. È altresì, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché di eventuali altri soggetti con cui abbia rapporti finalizzati alla realizzazione del presente accordo. 8.2 È fatto obbligo allo Sponsor di mantenere l’Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da responsabilità di qualsivoglia natura, connesse o conseguenti alla realizzazione delle obbligazioni previste nel presente contratto, comprese eventuali azioni promosse da terzi soggetti di carattere risarcitorio e non. 8.3 I danni eventualmente arrecati in conseguenza di attività eseguite con imperizia ed incompetenza, che non siano evidentemente di natura imprevedibile, sono addebitati allo Sponsor, che dovrà provvedere all’eliminazione dei danni stessi e/o al ripristino dei luoghi secondo le indicazioni del Comune di Como.
Responsabilità e manleva. 12.1. Il Cliente dichiara e riconosce di essere il solo ed esclusivo responsabile per le attività svolte attraverso i Servizi o a lui direttamente o indirettamente riferibili, e ciò anche nel caso in cui il Cliente abbia sottoscritto il Contratto per conto di terzi da lui autorizzati all’utilizzo dei Servizi. 12.2. Il Cliente dichiara e accetta di essere responsabile dei contenuti e delle comunicazioni inserite, pubblicate, diffuse e trasmesse su o tramite i Servizi e, pertanto, Commify Italia non è ritenuta in alcun modo responsabile per illeciti, penali, civili e amministrativi commessi dal Cliente per mezzo dei Servizi, anche in caso di perdita, furto o sottrazione delle Credenziali. 12.3. Il Cliente, anche in qualità di Reseller, espressamente tiene indenne e manleva Commify Italia: a) da ogni e qualsivoglia responsabilità connessa al contenuto degli SMS e/o delle e-mail inviate dal e/o per conto del Cliente e/o a Operazioni Fraudolente poste in essere dal Cliente o dal Cliente Finale, anche in caso di perdita, furto o sottrazione delle Credenziali; b) da ogni e qualsivoglia responsabilità connessa all’utilizzo e alla pubblicizzazione della/e numerazione/i condivisa o dedicata assegnata al Cliente per il servizio di ricezione SMS; c) da qualsiasi pretesa avanzata da soggetti terzi e/o dal Cliente connessa alle procedure di reperimento, archiviazione, conservazione, accesso, diffusione e distruzione dei numeri e/o degli indirizzi di posta elettronica utilizzati, a titolo esemplificativo e non esaustivo per quanto attiene la conformità di tali attività alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi inclusa la Normativa Privacy (come definita al successivo art. 16); d) da qualsiasi pretesa avanzata da terzi e/o dalle competenti Autorità in merito all’eventuale mancato o non corretto ottenimento da parte dei Destinatari Finali del consenso preventivo al ricevimento di tali SMS e/o e-mail, in conformità alla Normativa Privacy (come definita al successivo art. 16) e/o ai provvedimenti del Garante della Privacy; e) da ogni responsabilità connessa al mancato o tardivo invio e/o alla mancata o tardiva ricezione degli SMS e/o delle e-mail, salvo il dolo di Commify Italia, in caso di eventi di forza maggiore, eventi dipendenti da fatto di terzi quali l’interruzione o il malfunzionamento dei servizi di telecomunicazione, fornitura di energia elettrica, copertura di segnale, ecc, eventi dipendenti da un uso improprio o scorretto delle apparecchiature in...
Responsabilità e manleva. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice.
Responsabilità e manleva. LabAnalysis non può essere intesa come un garante. Il Cliente che intende garantirsi contro perdite o danni deve sottoscrivere una apposita polizza di assicurazione. I Rapporti di Prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e/o campioni forniti dal Cliente, o per suo conto pertanto LabAnalysis non è responsabile di risultati inesatti dovuti a informazioni incomplete o errate fornite dal Cliente. Inoltre, LabAnalysis non è responsabile di ritardi o mancanza nel servizio richiesto nel caso in cui il Cliente non abbia ottemperato ai propri obblighi. In caso di rimborsi, LabAnalysis prevede che l’ammontare dello stesso non ecceda un massimo di 10 volte l’ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio che ha generato il reclamo e in ogni caso il rimborso non potrà superare i 10.000,00 euro. Il cliente si impegna a manlevare LabAnalysis ed i suoi dipendenti/agenti/subappaltatori verso qualunque reclamo inoltrato da terzi per danni o spese di qualunque tipo, incluse quelle legali.