Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio Clausole campione

Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. 1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro: ‐ il Contraente di Polizza; - il numero del sinistro attribuito dalla Società; - il numero di polizza; ‐ la data di accadimento dell’evento; - il periodo di riferimento; ‐ la data della denuncia; ‐ l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati: a) sinistro agli atti, senza seguito; b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .]: 2. la Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione. 3. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del broker ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma1.
Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. L’Assicuratore fornirà semestralmente, entro il 15° giorno del mese successivo al semestre di riferimento, alla Contraente per il tramite del Broker, un elenco riepilogativo, in formato Excel®, dei Sinistri denunciati dall’inizio del Contratto di assicurazione, riportante: - la numerazione attribuita; - la data di accadimento; - la natura dell’evento; - lo stato del sinistro; - l’importo stimato per la sua definizione, o - l’importo liquidato; - nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione; - una breve descrizione del sinistro. L’Assicuratore dovrà fornire lo stesso riepilogo nel caso di ogni altra richiesta da parte della Contraente ed entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima. Rimane fermo l’obbligo dell’Assicuratore di fornire tali dati, nei termini di cui sopra, anche dopo la scadenza del presente Contratto e fino al termine della chiusura dei sinistri denunciati.
Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell’anno interessato, i dati afferenti l’andamento del rischio; il predetto termine è elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare, la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all’anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); d) sinistri respinti. É facoltà del Contraente richiedere ed obbligo della Società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora il Contraente lo richieda.
Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. La Società fornirà semestralmente, entro il mese successivo al semestre di riferimento, alla Contraente per il tramite del Broker, un elenco riepilogativo, in formato excel, dei sinistri denunciati dall’inizio del Contratto assicurativo, riportante: - la numerazione attribuita - la data di accadimento - la natura dell’evento - lo stato del sinistro - l’importo stimato per la sua definizione, o - l’importo liquidato - nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione - una breve descrizione del sinistro La Società dovrà fornire lo stesso riepilogo nel caso di ogni altra richiesta da parte della Contraente ed entro 15 giorni dalla richiesta medesima.
Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Con periodicità semestrale, la Società si impegna a fornire all’Agenzia delle Entrate, tramite Broker, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla scadenza del semestre, i dati afferenti l’andamento del rischio; il predetto termine è elevato a 60 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all’anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa: a) sinistri denunciati con indicazione: data di apertura sinistro; N° repertorio assegnato dalla Società; b) sinistri aperti con riserva (con indicazione dell’importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione della data e dell’importo liquidato); d) sinistri respinti (con indicazione della data e della motivazione). In ogni caso la Società si impegna a fornire i dati afferenti all’andamento del rischio entro 10 (dieci) giorni dall’eventuale richiesta effettuata dall’Agenzia delle Entrate e/o dal Broker. Rimane fermo l’obbligo della Società di fornire tali dati anche dopo la scadenza definitiva del contratto e fino al termine della chiusura definitiva dei sinistri denunciati. In caso di mancato rispetto dei termini temporali di cui al presente articolo, si applicheranno le penali previste all’art. 4.5 – Penali.
Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio a. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro: Suddivisione per ogni anno di copertura: 1. denominazione rischio 2. numero polizza 3. numero di veicoli assicurati 4. numero sinistri pagati parziali (N) 5. costo sinistri pagamento parziale (€) 6. numero sinistri riservati (N) 7. costo sinistri riservati (€) 8. numero sinistri senza seguito (N) 9. numero sinistri pagati (N) 10. costo sinistri pagati (€) 11. sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (4+6+9) – (N) 12. costo sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (5+7+10) – (€) 13. numero sinistri pagati parziali (N) 14. costo sinistri pagamento parziale (€) 15. numero sinistri riservati (N) 16. costo sinistri riservati (€) 17. numero sinistri senza seguito (N) 18. numero sinistri pagati (N) 19. costo sinistri pagati (€) 20. sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (13+15+18) – (N) 21. costo sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (14+16+19) – (€) 22. numero sinistri pagati parziali (N) 23. costo sinistri pagamento parziale (€) 24. numero sinistri riservati (N) 25. costo sinistri riservati (€) 26. numero sinistri senza seguito (N) 27. numero sinistri pagati (N) 28. costo sinistri pagati (€) 29. sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (22+24+27) – (N) 30. costo sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (23+25+28) – (€) 31. numero sinistri pagati parziali (N) 32. costo sinistri pagamento parziale (€) 33. numero sinistri riservati (N) 34. costo sinistri riservati (€) 35. numero sinistri senza seguito (N) 36. numero sinistri pagati (N) 37. costo sinistri pagati (€) 38. sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (31+33+36) – (N) 39. costo sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (32+34+37) – (€) 40. numero sinistri pagati parziali (N) 41. costo sinistri pagamento parziale (€) 42. numero sinistri riservati (N) 43. costo sinistri riservati (€) 44. numero sinistri senza seguito (N) 45. numero sinistri pagati (N) 46. costo sinist...
Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio a. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro: Suddivisione per ogni anno di copertura: 1. denominazione rischio 2. numero polizza 3. numero di veicoli assicurati 4. numero sinistri pagati parziali (N) 5. costo sinistri pagamento parziale (€) 6. numero sinistri riservati (N) 7. costo sinistri riservati (€) 8. numero sinistri senza seguito (N)
Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. La Società si impegna a fornire, con cadenza semestrale, alla Contraente e/o al Broker dettaglio dei sinistri almeno come di seguito indicato in formato Excel . Per ogni sinistro dovrà essere indicato: • n. sinistro Società Assicuratrice; • Data denuncia; • Data accadimento; • Data liquidazione; • Stato del sinistro: Liquidato, Riservato, Senza seguito; • Importo: Liquidato, Riservato; • Descrizione dell’evento E’ facoltà del Contraente richiedere (anche per il tramite del Broker) anche in altre occasioni, ed obbligo della Società rispondere entro 15 giorni da quando ne viene fatta richiesta.
Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Con periodicità annuale la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni antecedenti ogni scadenza annuale, i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Società offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. La Società, inoltre, con periodicità annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: - sinistri denunciati; - sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato); - sinistri respinti (con indicazione delle motivazioni scritte). Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione della targa o del numero di telaio dell'Assicurato, del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Al termine di ogni scadenza annuale la Società dovrà rilasciare al Contraente l'attestazione dello stato di rischio, entro e non oltre i primi dieci giorni lavorativi del mese di scadenza della polizza e comunque non oltre i cinque giorni antecedenti tale scadenza.
Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Art. 18 – Foro Competente