Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio Clausole campione

Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. 1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro: ‐ il Contraente di Polizza; - il numero del sinistro attribuito dalla Società; - il numero di polizza; ‐ la data di accadimento dell’evento; - il periodo di riferimento; ‐ la data della denuncia; ‐ l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. L’Assicuratore fornirà semestralmente, entro il 15° giorno del mese successivo al semestre di riferimento, alla Contraente per il tramite del Broker, un elenco riepilogativo, in formato Excel®, dei Sinistri denunciati dall’inizio del Contratto di assicurazione, riportante: - la numerazione attribuita; - la data di accadimento; - la natura dell’evento; - lo stato del sinistro; - l’importo stimato per la sua definizione, o - l’importo liquidato; - nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione; - una breve descrizione del sinistro. L’Assicuratore dovrà fornire lo stesso riepilogo nel caso di ogni altra richiesta da parte della Contraente ed entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima. Rimane fermo l’obbligo dell’Assicuratore di fornire tali dati, nei termini di cui sopra, anche dopo la scadenza del presente Contratto e fino al termine della chiusura dei sinistri denunciati.
Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell’anno interessato, i dati afferenti l’andamento del rischio; il predetto termine è elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare, la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all’anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:
Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. La Società fornirà semestralmente, entro il mese successivo al semestre di riferimento, alla Contraente per il tramite del Broker, un elenco riepilogativo, in formato excel, dei Sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante: - la numerazione attribuita - la data di accadimento - la natura dell’evento - lo stato del sinistro - l’importo stimato per la sua definizione, o - l’importo liquidato - nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione - una breve descrizione del sinistro La Società dovrà fornire lo stesso riepilogo nel caso di ogni altra richiesta da parte della Contraente ed entro 15 giorni dalla richiesta medesima.
Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio a. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro: Suddivisione per ogni anno di copertura:
Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine dell’annualità assicurativa, i dati afferenti l’andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all’anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:  sinistri denunciati;  sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);  sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);  sinistri senza seguito (con l’indicazione della motivazione). La Società si impegna, altresì, a fornire al Contraente i dati afferenti l’andamento del rischio in qualsiasi momento entro il temine di 30 giorni da quando il Contraente ne ha formalmente fatto richiesta. L’obbligo a fornire i dati afferenti l’andamento del rischio permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.
Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. La Società si impegna a fornire, con cadenza semestrale, alla Contraente e/o al Broker dettaglio dei sinistri almeno come di seguito indicato in formato Excel . Per ogni sinistro dovrà essere indicato: • n. sinistro Società Assicuratrice; • Data denuncia; • Data accadimento; • Data liquidazione; • Stato del sinistro: Liquidato, Riservato, Senza seguito; • Importo: Liquidato, Riservato; • Descrizione dell’evento E’ facoltà del Contraente richiedere (anche per il tramite del Broker) anche in altre occasioni, ed obbligo della Società rispondere entro 15 giorni da quando ne viene fatta richiesta.
Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. La Società si impegna a fornire, con cadenza semestrale, e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 15 giorni solari successivi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi: - estremi del sinistro; - numero sinistro attribuito dalla Società; - quantificazione della richiesta risarcitoria; - data di accadimento del sinistro; - data della denuncia; - tipologia dell’evento e breve descrizione dello stesso - stato di avanzamento dell’iter liquidativo (senza seguito – liquidato – riservato); - gli importi liquidati o riservati per ogni sinistro. Tale elenco dovrà essere fornito in formato excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura). Inoltre la Società si impegna a fornire semestralmente l’elenco completo dei sinistri respinti, corredato da relativa motivazione e data di chiusura; annualmente invece sarà tenuto a fornire il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata. In caso di mancato rispetto di quanto previsto sopra, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione a titolo di penale un importo pari a 5 euro per un ogni giorno solare di ritardo. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d’intesa con la Società, ritenga utile acquisire, motivandolo, nel corso della vigenza del contratto. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da rendersi successivamente alla data di scadenza del contratto l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva. Salvo quanto previsto al primo periodo del presente articolo ogni ulteriore informazione o dato richiesti dalla Contraente dovranno essere forniti secondo la tempistica e le modalità dalla stessa indicate.
Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Con periodicità annuale la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni antecedenti ogni scadenza annuale, i dati afferenti l’andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all’esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Società offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. La Società, inoltre, con periodicità annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: - sinistri denunciati; - sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); - sinistri respinti (con indicazione delle motivazioni scritte). Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione della targa o del numero di telaio dell’Assicurato, del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Al termine di ogni scadenza annuale la Società dovrà rilasciare al Contraente l’attestazione dello stato di rischio, entro e non oltre i primi dieci giorni lavorativi del mese di scadenza della polizza e comunque non oltre i cinque giorni antecedenti tale scadenza.
Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. La Società si impegna a fornire entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al capitolato tecnico e in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato [standard digitale aperto] tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro i seguenti dati : numero del sinistro; data di accadimento; tipologia di avvenimento; importo in franchigia. tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo); tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto); l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati: