CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 164 E SS DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE– CORENO AUSONIO (FR).
CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 164 E SS DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE– XXXXXX XXXXXXX (FR).
ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di asilo nido comunale ubicato in Coreno Auosnio via Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx per una superficie utile netta complessiva di mq 414,29, con area giochi scoperta mq 110 come meglio indicato nella planimetria agli atti d’ufficio.
La concessione riguarda l’acquisto degli arredi, l’organizzazione e la gestione del servizio asilo nido, per bambini dai sei mesi ai tre anni.
Il concessionario dovrà garantire, per conto dell’Amministrazione Comunale, ma in nome proprio e a proprio rischio, la gestione educativa, ausiliaria delle forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, la manutenzione ordinaria dei locali e del verde, la preparazione, la distribuzione e l’assistenza ai pasti, la pulizia della struttura.
La struttura asilo nido ha una capacità ricettiva massima di 43 posti. Attualmente sono stati autorizzati n. 15 posti per garantire l’apertura dell’asilo nido.
Il Concessionario ha facoltà di ampliare la proposta di servizi offerti tramite attività integrative che coinvolgano altre fasce di età.
Normativa di riferimento
La normativa di riferimento è la seguente:
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”
L.59/80
Qualora intervengano, nel corso della concessione diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, il concessionario avrà l’obbligo di adeguarvisi, senza per quello poter richiedere risarcimenti al concedente.
ART. 2 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO
Il concessionario è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con proprio personale , nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, regionale e zonale, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara. In generale, il servizio educativo richiesto al concessionario comprende:
a) l’offerta di un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell’armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l’autonomia del bambino, assicurando un’attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell’ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;
b) il sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a
livello individuale, di gruppo o assembleari;
c) la destinazione di particolare cura all’ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo l’educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dagli educatori con i genitori. Il concessionario può realizzare attività ulteriori in correlazione al servizio affidato e qui disciplinato, purché compatibili.
2.1 Caratteristiche del servizio
Il servizio dovrà essere gestito in conformità agli standard strutturali e organizzativi previsti dalla normativa di riferimento, dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”. L’eventuale offerta di servizi integrativi allargata anche ad altre fasce di età che comportino la modifica strutturale dì parte dei locali che richieda il rilascio di autorizzazioni particolari saranno a carico del Cessionario.
Il concessionario deve assicurare che il servizio di asilo nido sia garantito per almeno 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì, per almeno 9 mesi l’anno da ottobre a giugno, con un orario di apertura nella fascia oraria 7.30 – 17.30 con previsione di ampliamento e flessibilità.
Il servizio di asilo nido dovrà essere aperto al territorio e non possono costituire causa di esclusione razza, sesso, lingua, religione, origine nazionale, etnica o sociale, handicap o qualsiasi altra caratteristica del bambino, dei suoi genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.
a) Attività e gestione
Il servizio deve prevedere:
□ La stabilità del personale educativo al fine di limitare nella misura massima possibile l’avvicendamento dello stesso durante l’anno educativo.
□ La sostituzione tempestiva delle assenze del personale.
□ La formazione del personale educativo secondo quanto disposto dalla normativa regionale da effettuarsi al di fuori degli orari di apertura del servizio, a proprie spese, nonché la partecipazione degli operatori
□ la designazione di un coordinatore pedagogico referente per l’attivazione del Progetto educativo.
□ Standard gestionali previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di asili nido.
b) Servizi aggiuntivi:
□ Possibilità di ampliamento della fascia di utenza con l’offerta di attività integrative rivolte all’infanzia
c) Rapporto adulto/bambino
□ Il rapporto adulto/bambino dovrà essere quello disposto dalla normativa regionale.
d) Partecipazione delle famiglie alla conduzione del servizio
□ Il soggetto gestore promuove e facilita la partecipazione dei genitori alle scelte educative anche attraverso l’organizzazione di incontri e riunioni.
e) Tariffa applicata alle famiglie
□ La tariffa mensile massima applicata alle famiglie per il servizio di Asilo Nido per nove ore di frequenza è pari a Euro 400,00 e dovrà essere comprensiva dei seguenti elementi: fruizione del servizio educativo per 5 gg./settimana comprensiva di pasto, fornitura materiale igienico sanitario durante la permanenza al nido .
La tariffa massima per le nove ore di frequenza dovrà essere applicata proporzionalmente per gli altri tipi di frequenza : frequenza tempo centrale (9.00/16.00), Part-time mattino (7,30/12,45) part- time pomeriggio (11,25/17,30) part time verticale.
Le modalità di riscossione delle rette saranno determinate dal concessionario stesso. Tutte le competenze contabili e gestionali, se non diversamente stabilito, saranno di pertinenza del concessionario che comunque è tenuto a darne informazione all’amministrazione comunale.
Le tariffe per i servizi aggiuntivi di cui al successivo punto 8 sono stabilite dal concessionario. L’importo della tariffa indicato nell’offerta deve essere mantenuto invariato per tutta la durata della concessione. Dopo i primi due anni di durata della concessione, tale importo potrà essere rivalutato in base all’indice ISTAT, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
All’interno dei locali dell’Asilo Nido dovrà essere esposta apposita tabella tariffaria nella quale sia riportata con assoluta completezza e trasparenza il corrispettivo che potrà essere richiesto ai fruitori del servizio.
Se nel corso dell’anno educativo si manifesti una diminuzione dei bambini frequentanti, a fronte dell’esaurimento della graduatoria dei residenti, il Concessionario potrà aprire la graduatoria anche ai bambini non residenti.
f) Personale
Il concessionario, dovrà avvalersi per la gestione dei servizi dell’asilo nido del proprio personale.
Il concessionario si obbliga ad impiegare nel servizio solamente personale educativo in possesso dei necessari titoli di studio e dell’esperienza professionale documentata in servizi educativi, così come prescritto dalla vigente normativa .
L’attività del personale si svolge secondo il metodo di lavoro di gruppo e il principio della collegialità in stretta collaborazione con le famiglie al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e l‘utilizzo delle diverse professionalità.
Il concessionario è tenuto al rispetto delle normative vigenti nonché ad applicare, per il personale impiegato per il funzionamento della struttura, i contratti collettivi di lavoro del settore di appartenenza. E’ altresì tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di assicurazione e previdenza sociale, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. A tale riguardo deve fornire al Comune di Xxxxxx Xxxxxxx la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nei servizi.
Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale e solleva l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile verso terzi, in dipendenza del servizio prestato.
Il concessionario comunicherà anticipatamente all’Amministrazione comunale tutti i nominativi, i dati anagrafici e il titolo di studio posseduto dal personale che opererà nell’asilo nido.
Il personale occupato deve essere fisicamente idoneo a svolgere i compiti attribuiti e dello stesso dovrà essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste dalle normative vigenti.
Il concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m. ed i..
In particolare, dovrà presentare all’Amministrazione comunale il piano operativo della sicurezza e curare percorsi periodici di formazione ed aggiornamento di tutti gli operatori.
Compete al concessionario l’organizzazione del personale per l’ottimale esecuzione e gestione del servizio, nonché il controllo dell’osservanza di tutte le norme igieniche.
Il concessionario si impegna a contrarre un’adeguata copertura assicurativa per danni che possano derivare dagli operatori agli utenti durante il periodo contrattuale esonerando l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità al riguardo.
Lo stesso provvede inoltre alla copertura assicurativa attraverso una polizza di responsabilità civile in favore dei bambini e di ogni altro terzo per congruo massimale.
Analogamente provvede alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini sulla base di congrui massimali. Le polizze andranno inviate in copia all’Amministrazione comunale prima dell’inizio dell’affidamento per le verifiche di competenza.
L’Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni e altro che dovesse accadere, per qualsiasi causa, al personale del concessionario nell’esecuzione del servizio. Il concessionario si impegna a contrarre una copertura assicurativa ulteriore per l’immobile in concessione rispetto a quella già prevista dal proprietario dell’immobile.
g) Iscrizioni
Le iscrizioni dei bambini al servizio di silo nido vengono raccolte e gestite dal Comune che provvederà anche all’elaborazione e alla pubblicazione delle graduatorie di ammissione. Tali dati saranno successivamente comunicati al Concessionario.
h) Igiene, pulizia dei locali, degli arredi, dei giochi e delle suppellettili
Il Concessionario garantisce l’igiene, la pulizia e la cura degli ambienti interni ed esterni, in relazione all’orario di apertura del servizio e al numero di bambini frequentanti.
Dovranno, comunque, essere garantite almeno due pulizie al giorno dei servizi igienici ed una pulizia giornaliera dei locali ad uso dei bambini
Dovranno essere garantite:
- sanificazione dei materiali ludici ad uso dei bambini
- sanificazione dei pavimenti e dei tappeti ludici
ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione del servizio è di anni 3 a decorrere dal 1/10/2016 fino al 30/06/2019. L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare il contratto, in attesa dell’espletamento di una nuova procedura di gara.
Al termine del periodo contrattuale la concessione scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
ART. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA
Il rapporto di concessione di servizi prevede che l’importo per l’attività di gestione dell’asilo nido consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso.
L’importo a base di gara, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del presente capitolato, è la retta mensile per utente con frequenza di 9 ore (cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì ) pari ad € 400,00.
Ne consegue che l’importo presunto del contratto ammonta ad € 162.000,00 cosi calcolato: prezzo a base di gara per utente con frequenza a tempo pieno (9 ore) € 400,00 = x 15 media utenti x 9 mesi x anni 3.
Parte delle risorse che le famiglie dovranno riconoscere al concessionario, come retta per il servizio, provengono dai fondi POR LAZIO FSE 2014-2020. La Giunta comunale stabilirà con apposito provvedimento deliberativo le modalità di ripartizione delle risorse assegnate dalla Regione Lazio.
ART. 5 - UTILIZZO DELL’IMMOBILE
Il Comune di Xxxxxx Xxxxxxx concede al Concessionario per tutta la durata della concessione, il pieno utilizzo dei locali del nido d’infanzia dotato di impianti fissi, spazi esterni, nello stato in cui si trovano a titolo gratuito. Spetta al Concessionario l’acquisto degli arredi per l’asilo nido, le cui caratteristiche sono indicate nella scheda in allegato.
L’immobile, i beni mobili e quanto in esso contenuto ed annesso rimane di esclusiva proprietà del Comune di Xxxxxx Xxxxxxx in relazione alla presente concessione; pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.
Il Concessionario avrà l’obbligo della manutenzione ordinaria corrente dell’immobile messo a disposizione, degli impianti, dei relativi arredi e delle attrezzature in dotazione senza alcun onere ulteriore a carico del Comune di Xxxxxx Xxxxxxx e dovrà garantire l’efficienza ed il funzionamento del nido, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.
Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l’immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti.
La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base dell’effettivo riscontro con l’inventario dei beni allegato al contratto stipulato con il concessionario. Sarà a carico del concessionario medesimo la sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.
ART. 6 - FUNZIONAMENTO ED ORARI
L’anno educativo inizia il 1° ottobre e termina il 30 giugno dell’anno successivo, per cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, così come previsto dalla vigente normativa regionale. Gli orari limite di apertura saranno dalle 7,30 alle 17,30.
Il concessionario potrà prevedere frequenze superiori. Il costo sarà parametrato all’offerta a base d’asta con un aumento percentuale conforme alla maggiore frequenza.
E’ prevista la chiusura della struttura:
- durante il mese di luglio e agosto
- nelle festività del calendario
salvo richiesta da parte del concessionario di garantire l’apertura anche durante i periodi di chiusura della struttura.
ART. 7 - ELABORATI TECNICI
Costituiscono parte integrante dell’offerta tecnica i seguenti elaborati:
1) Il progetto educativo ed organizzativo, eventualmente comprensivo dell’ampliamento dell’offerta di servizi integrativi allargata anche ad altre fasce di età e dell’ampliamento dell’offerta oraria;
2) La relazione illustrativa dell’esperienza maturata.
1) Il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere redatto in lingua italiana su carta intestata del proponente, siglato in ogni sua pagina e sottoscritto all’ultima pagina, con firma per esteso ed in modo leggibile, dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonea procura (in tal caso nella busta A alla documentazione dovrà essere allegata la procura in originale o copia conforme). In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora costituito, il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti e dovrà contenere l’indicazione specifica delle parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa, fermo restando che l’impresa qualificata come capogruppo dovrà effettuare il servizio nella percentuale minima del 60%.
In caso di consorzio, il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio e da quello/i della/e ditta/e consorziata/e adibita/e all’esecuzione del servizio e dovrà contenere l’indicazione specifica delle parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa, fermo restando che almeno una delle consorziate dovrà effettuare il servizio nella percentuale minima del 60%.
Il progetto educativo ed organizzativo deve essere tassativamente redatto, pena la non valutazione dell’intero progetto, in un numero massimo di trenta facciate formato A4, con carattere 12 o 13.
Nel progetto educativo ed organizzativo il partecipante dovrà descrivere dettagliatamente le caratteristiche del servizio offerto, specificando gli elementi di seguito precisati:
Parte educativa in relazione a:
- metodologia proposta (esplicitare obiettivi educativi);
- progetto pedagogico-didattico (attività educativo-didattiche, giochi e materiale ludico didattico, organizzazione degli ambienti e degli spazi, criteri per la formazione dei gruppi-sala bambino, organizzazione della giornata al nido, accoglienza giornaliera e momento di re-incontro con il familiare, utilizzo di giochi e materiale ludico didattico, servizi educativi e gestione delle “differenze” etnico-culturale, disabilità…-,);
- modalità di gestione della fase di ambientamento del bambino al nido. Rapporti relazionali in relazione a :
- servizi innovativi alle famiglie;
- modalità di coinvolgimento delle famiglie e degli utenti (incontri personale asilo nido/genitori, informazione e documentazione del servizio, incontri tematico-educativi);
- rete e collaborazione con la Scuola dell’Infanzia; Gestione del personale
- ipotesi di organizzazione del servizio tenendo conto della ricettività del nido, stabilendo le turnazioni del personale, specificazione dei ruoli, dei compiti e dei profili professionali; indicazione delle modalità e dei tempi di sostituzione e supplenza del personale;
-programma di aggiornamento del personale con indicazione del monte orario e delle modalità previste.
2) Relazione illustrativa dell’esperienza maturata nella gestione di servizi per l’infanzia:
- anni di esperienza di gestione diretta, in concessione o in appalto di servizi per l’infanzia sia pubblici in convenzione che privati
3) Organizzazione del servizio di ristorazione
4) Altre tipologie di offerta secondo quanto previsto all’art. 8 (servizi innovativi e alle famiglie).
Art. 8 - ALTRE TIPOLOGIE D’OFFERTA (SERVIZI INNOVATIVI ALLE FAMIGLIE)
Nel rispetto della normativa vigente e della destinazione d’uso del fabbricato, le imprese partecipanti potranno proporre servizi aggiuntivi da svolgere all’interno dei locali del nido in orario
e in giorni diversi dal normale svolgimento del servizio, rivolti alle famiglie dei piccoli ospiti, compresi i famigliari stretti, prevedendone eventualmente anche il loro coinvolgimento attivo.
Per lo svolgimento delle attività il concessionario potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato per quanto concerne il servizio di asilo nido.
Eventuali esigenze particolari di arredo o di materiale necessari per la corretta erogazione del servizio saranno a carico del concessionario.
La descrizione di queste attività dovrà essere presentata in sede di gara; eventuali ulteriori attività che fossero proposte all’utenza nel corso dell’anno, dovranno essere inviate in forma scritta, per l’approvazione all’Amministrazione comunale , con la specifica se l’eventuale costo aggiuntivo sarà a carico del concessionario o degli utenti. L’Amministrazione si impegna a riscontrare la proposta entro e non oltre 15 giorni lavorativi.
Il Concessionario potrà anche attivare servizi di pre e post-nido, se richiesti dai genitori, ponendone i costi aggiuntivi a carico degli stessi, in aggiunta alla tariffa della normale frequenza.
Il soggetto concessionario ha autonomia di progettazione e gestione di tali servizi sia al di fuori del normale orario del nido ed anche in giorni prefestivi e/o festivi, che durante gli orari di apertura del servizio purché svolti in zone e locali non utilizzati per il normale svolgimento del servizio.
Il Concessionario descriverà nel progetto presentato in fase di gara quali servizi aggiuntivi desidera proporre all’utenza; tuttavia, per esigenze sorte successivamente in base all’andamento della gestione durante l’anno educativo, potranno essere presentate nuove proposte .
In ogni caso, i rapporti economico-finanziari derivanti da tali attività e servizi aggiuntivi, saranno regolati e gestiti autonomamente dal soggetto concessionario con le famiglie, senza che da ciò derivi alcun coinvolgimento e/o responsabilità dell’Amministrazione comunale.
ART. 9 - OBBLIGO DELLE PARTI
Oneri a carico della Stazione Appaltante:
1. la messa a disposizione dei locali per l’attività di nido d’infanzia;
2. la manutenzione straordinaria dell’ immobile e degli impianti fissi.
Oneri a carico del concessionario:
Il Concessionario si impegna a svolgere l’attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare provvede a garantire :
1. la realizzazione del progetto di gestione presentato in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati;
2. l’efficacia e l’efficienza nella gestione;
3. l’acquisto degli arredi;
4. ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari,addetti alla cucina);
5. la cura e l’igiene personale del bambino mediante specifici prodotti da fornirsi a cura del concessionario;
6. la pulizia dei locali, dei servizi annessi, delle aree verdi e del materiale messo a disposizione;
7. il rinnovo del materiale didattico e ludico esistente reso inservibile;
8. la fornitura e la sostituzione periodica del materiale di consumo e ludico-pedagogico occorrente per l’effettuazione del servizio (biancheria, detersivi, cartoleria, igiene della persona, prodotti parafarmaceutici, ecc…);
9. le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale e dei bambini iscritti ai servizi;10. le spese per acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefono (comprese le spese di voltura per il subentro nei contratti di fornitura) e tassa rifiuti;
11. la manutenzione di tutte le attrezzature in uso e la realizzazione di interventi manutentivi ordinari relativi alle attrezzature, ai locali occupati e all’area verde, ivi compresi la manutenzione degli apprestamenti antincendio;
12. ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico dell’Amministrazione comunale dal presente capitolato;
13. nella gestione anche le seguenti attività integrative: attività di programmazione, documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie ed i servizi sociali ed educativi del territorio;
14. la fornitura delle attrezzature e degli arredi che dovessero risultare necessari per l’allestimento delle attività integrative allargate anche ad altre fasce di età, che al termine della concessione del servizio resteranno di proprietà del Concessionario.
15. la compilazione giornaliera del registro di presenza dei bambini, annotando giornalmente la presenza e l’assenza degli utenti, inviando trimestralmente il relativo prospetto riassuntivo all’Amministrazione
16. la gestione e introito delle rette mensili;
17. il pagamento della tassa sui rifiuti;
18. l’osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. L.vo 81/2008 e s.m. e i., ivi compresa la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
19. l’efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
20. il Concessionario dovrà garantire il rispetto delle norme antipedofilia, attraverso l’acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) del personale che si intende impiegare, così come disposto dall’art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall’art. 2 del D.Lgs n. 39 del 4/3/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell’Unione Europea, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
21. il Concessionario dovrà produrre la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, secondo le modalità stabilite dalla Regione Lazio, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto finanziato.
22. il Concessionario dovrà consentire alla Regione Lazio e/o alla Commissione Europea, verifiche anche in loco dell’avvenuta realizzazione delle attività, nonché ogni altro controllo anche garantendo la conservazione e la disponibilità della relativa documentazione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 140 del regolamento (UE) N. 1303/2013 restando comunque salvi i maggiori obblighi di conservazione stabiliti all’art.220 del Codice civile.
ART. 10 - SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI
La somministrazione dei pasti avviene ad opera del concessionario, il cui onere è da intendersi già ricompreso nella retta mensile.
Il servizio di refezione (comprese eventuali diete speciali o etico-religiose) prevede la somministrazione dei pasti a cura del concessionario che potrà avvalersi della cucina interna alla struttura.
Il menù della mensa dovrà essere validato dalla ASL competente per territorio e dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti la conservazione, lavorazione e distribuzione, igiene e sanità e delle materie prime.
Dovranno, inoltre essere utilizzati prioritariamente prodotti biologici e agroalimentari provenienti da “filiera corta”.
L’HACCP dell’intero processo relativo alla refezione sarà a completo carico del concessionario e dovrà rispettare le tabelle dietetiche e tutta la normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente.
ART. 11 - POLIZZE ASSICURATIVE A GARANZIA
Il concessionario è tenuto, entro quindici giorni dalla ricezione della nota con la quale il Comune di Xxxxxx Xxxxxxx comunicherà l’avvenuta aggiudicazione della concessione in gestione del servizio, a pena di decadenza dallo stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto della presente concessione. Tale polizza, per la responsabilità civile per danni a persone e cose che venissero arrecati dal personale del concessionario nell’espletamento dei servizi, dovrà avere massimali non inferiori ad Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro; Euro 3.000.000,00 per danni a persone; Euro 2.000.000.00 per danni a cose. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi.
La polizza dovrà coprire l’intero periodo della concessione.
Il concessionario si impegna a presentare all’Amministrazione , ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.
Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune di Xxxxxx Xxxxxxx , a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.
L’Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente della ditta concessionaria impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione. In particolare, il concessionario si assume la responsabilità derivante da avvelenamenti e/o tossinfezioni conseguenti all’ingerimento, da parte degli utenti ed eventuali terzi, di cibi preparati con derrate alimentari contaminate e/o avariate forniti per l’espletamento del servizio.
ART. 12 - PIANO DELLA SICUREZZA
Il concessionario ha l’obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell’ambito del servizio oggetto della concessione, nonché le attestazioni previste dal nuovo T.U. sulla sicurezza D. Lvo 81/08.
Tale piano deve contenere almeno l’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d’incendio o altre calamità) oltre all’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze; oltre all’individuazione dei rischi di interferenza.
ART. 13 - VERIFICA E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’Amministrazione comunale si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario medesimo di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, dal controllo qualitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.
Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono il concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
Sarà cura del concessionario, inoltre, tenere aggiornata l’Amministrazione comunale sul flusso degli utenti, presentare all’inizio dell’anno il calendario delle attività e relazionare ogni quattro mesi
sull’andamento del servizio, con descrizione dell’attività svolta, dei risultati conseguiti e dei possibili miglioramenti alla gestione.
La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione della concessione, mediante costante verifica sull’organizzazione e svolgimento delle prestazioni inerenti al presente capitolato, compete al Comune di Xxxxxx Xxxxxxx. Al personale incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito
l’accesso alla struttura, con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività educative. Per i rischi di interferenza si rende necessaria la predisposizione di apposito DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008.
ART. 14 - SUBCONCESSIONE
E’ fatto assoluto divieto al concessionario di subconcedere il servizio oggetto della presente concessione, fatta eccezione per i servizi di pulizia dei locali, manutenzioni e refezione, sotto pena dell’immediata decadenza della concessione ed incameramento della polizza fideiussoria.
ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto di concessione. La cessione si configura anche nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui il concessionario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
ART. 16 - NEGLIGENZA E INADEMPIMENTO – CLAUSOLA PENALE
Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto, anche con particolare riferimento alle ipotesi previste dal successivo art. 20, l’Amministrazione comunale avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del concessionario penali da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni violazione.
Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell’inadempimento.
L’importo delle penali potrà essere trattenuto in sede di liquidazione del compenso o sull’importo della cauzione prestata, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata.
Per l’applicazione delle penali l’Amministrazione adotterà il seguente procedimento:
_le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l’imposizione di un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni del concessionario.
_ la decisione definitiva verrà assunta dalla Amministrazione per il tramite del Responsabile competente alla gestione del contratto entro 15 giorni lavorativi.
ART. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA/DECADENZA DELLA CONCESSIONE
L’Amministrazione comunale, previa unica diffida, si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 codice civile, ad esclusivo rischio e danno del concessionario oltre all’applicazione della clausola penale di cui al precedente art. 16 e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora il concessionario:
- perda uno o più dei requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente;
- effettui gravi o ripetute infrazioni alla normativa regionale di settore, al presente capitolato, ai regolamenti comunali, alle norme di igiene;
- violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;
- interrompa il servizio per causa a sè imputabile;
- si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale ed educativo;
- si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
- utilizzi personale privo dei requisiti prescritti;
- sostituisca ripetutamente e senza motivazione il personale educativo;
- ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- contravvenga al divieto di cessione del contratto e di subconcessione.
In ogni caso l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere unilateralmente alla
risoluzione contrattuale all’applicazione della terza penale prevista dal precedente art. 16.
Oltre alla dichiarazione di decadenza della concessione l’Amministrazione si riserva in ogni caso di ordinare l’immediata sospensione del servizio nel caso si verifichino violazioni che, ove protratte, possano arrecare pregiudizio agli utenti;
Nel caso di decadenza della concessione o di rinuncia da parte del concessionario, quest’ultima da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 180 giorni, l’Amministrazione comunale procede ad incamerare per intero l’importo della cauzione definitiva.
ART. 18 - PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 il concessionario è titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti ed alle rispettive famiglie.
Il concessionario è responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti e delle istruzioni impartite dall’Amministrazione in materia.
ART. 19 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto. Sono parimenti a suo carico le spese di registrazione, di quietanza, di copia e di scrittura.
ART. 20 - RIFERIMENTI NORMATIVI
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alla normativa di riferimento comunale, regionale, nazionale, europea emanata o demananda, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.
ART. 21 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall’Amministrazione comunale . le decisioni in ordine alla prosecuzione del servizio.
In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l’Amministrazione comunale e la concessionaria, relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto nel presente atto ma relativo al servizio in oggetto, la controversia sarà demandata al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ai sensi e nei limiti di cui all’art. 133, comma 1, lett d) del D.lgs 104/2010.
ART. 22 - AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. In pendenza di stipulazione del contratto il concessionario dovrà dare avvio alla prestazione contrattuale garantendo l’apertura del nido per il 1° Ottobre 2016
ART. 23 - TRACCIABILITA’
Il concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.