FONDO CONSORTILE. Art. 20) Fondo consortile 1. Il fondo consortile è costituito dal capitale, patrimonio e riserve della Società a responsabilità limitata in cui il Consorzio si impersona.
FONDO CONSORTILE. Il fondo consortile è costituito dai versamenti dei Consorziati. Le Istituzioni Universitarie daranno il loro apporto al Consorzio esclusivamente mediante servizi e competenze da stabilirsi d'accordo fra i rispettivi organi di amministrazione; pertanto non effettueranno alcun versamento in danaro. Per consentire l'autosufficienza della gestione, il Consorzio potrà richiedere agli aderenti (eccezion fatta per le Istituzioni Universitarie e per il Consiglio Nazionale delle Ricerche) contributi annuali che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del preventivo economico-finanziario, previa approvazione degli organi di amministrazione degli Enti consorziati. Al fine di ridurre o azzerare l’onere a carico dei Consorziati necessario a garantire l’autosufficienza della gestione, il Consorzio potrà svolgere attività produttive di reddito, coerenti con l’oggetto consortile, in favore di Consorziati, Enti ed Imprese terze.
FONDO CONSORTILE. Per il raggiungimento dello scopo sociale viene istituito il Fondo Consortile, costituito da:
a) una quota di partecipazione iniziale fissata in € 2.000 (duemila);
b) una quota di partecipazione annuale
c) eventuali contributi regionali o provenienti da altri soggetti;
d) lasciti, elargizioni, donazioni, conferimenti in uso ed erogazioni di qualsiasi genere e da chiunque effettuati.
e) proventi vari provenienti dalle attività del Consorzio. Il fondo consortile non potrà essere suddiviso tra i consorziati se non dopo la liquidazione.
FONDO CONSORTILE. L'assemblea ordinaria, appositamente convocata può, con la maggioranza dell'85% del capitale sociale, deliberare, ai sensi dell'articolo 2615/ter, ultimo comma, del Codice Civile, il versamento da parte dei soci consortisti, di contributi in denaro per la costituzione del fondo consortile, in misura non superiore a un quinto del capitale sociale, determinandone contestualmente le finalità generali e le modalità di utilizzo. L'importo dei contributi, che graveranno i soci consortisti proporzionalmente alle quote di capitale da ciascuno possedute, nonché le relative modalità e tempi di versamenti verranno determinati sulla base di un bilancio di previsione di spesa da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare a consuntivo, eventuali ristorni totali o parziali dei contributi versati. Il fondo consortile potrà essere ripristinato esclusivamente con parte degli utili di esercizio ai sensi del successivo articolo 31.
FONDO CONSORTILE a) quote versate dai Consorziati all’atto della loro adesione, nella misura stabilita dall’atto costitutivo del Consorzio,
b) immobilizzazioni immateriali, beni mobili ed immobili acquistati dal Consorzio, anche per effetto di donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità,
c) eventuali avanzi di gestione.
FONDO CONSORTILE. Il fondo consortile è destinato al conseguimento dell'oggetto del Consorzio, ed è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica: - del Fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio; - delle quote versate dai Consorziati ammessi a far parte del Consorzio; - dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'Assemblea dei Consorziati; - dai risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione); - da componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da Consorziati o da terzi (Enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni. Gli eventuali utili di gestione dovranno essere reinvestiti per la realizzazione di investimenti o iniziative rientranti nell’oggetto del Consorzio.
FONDO CONSORTILE. I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.
FONDO CONSORTILE. Il fondo consortile del Consorzio è costituito da: - quote consortili di iscrizione versate da ciascuno dei consorziati all’atto dell’ingresso nel consorzio; - eventuali successive quote corrisposte dai soci in conto capitale Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi ed i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del consorzio. I creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul fondo consortile.
FONDO CONSORTILE a) Il fondo consortile è costituito dalle quote di ammissione di partecipazione dei consorziati, dai fondi di riserva e dagli eventuali avanzi di gestione comunque denominati.
b) È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
c) Per tutta la durata del Consorzio, i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo, né i creditori dei singoli consorziati potranno far valere i diritti sul fondo medesimo.
FONDO CONSORTILE. 1. Il fondo consortile è costituito da:
a) Quote ordinarie versate dai Consorziati, così come indicato nell’art. 7 nonchè eventuali quote deliberate dal Consiglio direttivo e ratificate dall’assemblea straordinaria per sopravvenute esigenze e/o opportunità.
b) Immobilizzazioni immateriali, beni mobili ed immobili acquisiti dal Consorzio, anche per effetto di donazioni o assegnazioni a titolo di liberalità.
c) Ogni altra forma di finanziamento così come indicato nel successivo art. 12.
d) Eventuali avanzi di gestione.