Poteri del Consiglio di Amministrazione. Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci, ed opera in coerenza con le indicazioni fornite dalla Capogruppo nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento ad essa spettante. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e fatte salve le competenze della Capogruppo stabilite dalle disposizioni applicabili, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
a) l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
b) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
c) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione dell’assetto complessivo di governo e l’approvazione dell’assetto organizzativo della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
d) l’approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari;
e) la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche di governo dei rischi;
f) le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il collegio sindacale, dei responsabili e dei referenti nonché l’approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni;
g) l’approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l’analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela;
h) l’approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
i) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
j) la nomina, la revoca e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;
k) l'approvazione e le modifiche della normativa interna di competenza;
l) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all’assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;
m) l’assunzione di partecipazioni, diverse da quelle di competenza della Capogruppo, e la cessione delle stesse;
n) l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
o) la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
p) le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei...
Poteri del Consiglio di Amministrazione. Ai sensi di statuto sociale, fatte salve le materie riservate alla competenza dei soci, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione della società. Sono attribuite, altresì, alla competenza del consiglio di amministrazione le seguenti materie:
a) la delibera di fusione e di scissione nei casi previsti dalla legge;
b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
c) l'indicazione degli amministratori che abbiano la rappresentanza della società;
d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione; la rappresentanza della società spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. Possono essere nominati institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti e questi ultimi avranno la rappresentanza della società nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
Poteri del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio: - a) approva il bilancio consuntivo; - b) nomina i componenti della Commissione Scientifica; ha inoltre facoltà di nominare un Vice Presidente; - c) nomina il Segretario, anche al di fuori dei suoi membri; - d) delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti; - e) amministra il Patrimonio della Fondazione; - f) delibera la corresponsione di retribuzione e rimborsi spese; - g) approva e cura l’esecuzione dei programmi dell’attività della Fondazione; - h) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto; - i) delibera all’unanimità le modificazioni dello statuto della Fondazione. Nell’esercizio dei suoi poteri, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi della consulenza di esperti in campo medico.
Poteri del Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’articolo 2380-bis cod. civ., la gestione dell’impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie all’attuazione dell’oggetto sociale e quindi è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Sono, inoltre, attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze: - l’indicazione di quali tra i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Società; - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; - l’adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative. Inoltre, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., al Consiglio di Amministrazione è statutariamente attribuita, per un periodo massimo di cinque anni dall’iscrizione dell’Emittente nel registro delle imprese, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione, fino all’ammontare massimo di Euro 29 milioni, mediante emissione di massime n. 2.900.000 Azioni A e/o Azioni B da destinarsi a servizio dell’ingresso nella compagine sociale di nuovi soci. Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, spetta statutariamente la facoltà di pronunciare il proprio gradimento qualora un socio intenda trasferire la propria partecipazione a soggetti diversi dai soci di volta in volta indicati nel libro soci. Al gradimento del Consiglio di Amministrazione è subordinato il trasferimento al terzo acquirente sia di Azioni A sia di Azioni B.
Poteri del Consiglio di Amministrazione. L’organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo che i soci non prevedano particolari limiti in sede di nomina. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente, in questo caso si applicano le disposizioni previste per gli amministratori delegati dalle norme in materia di società per azioni. La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati nei limiti della delega loro conferita.
Poteri del Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’articolo 19.1 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all’Assemblea dalla legge e ferma restando la preventiva autorizzazione assembleare per gli atti previsti all’articolo
Poteri del Consiglio di Amministrazione. Il consiglio di amministrazione e investito, senza alcuna limitazione, dei piu ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della societa, con facolta di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi sia totali che parziali, nonche fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscono - tranne quanto riservato per legge alla competenza dell'assemblea. Il consiglio di amministrazione e inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti: o l'incorporazione e la scissione di societa, nei particolari casi previsti dalla legge, o l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, A-6 o l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della societa, o la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, o gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, o il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
Poteri del Consiglio di Amministrazione. 1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l’amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all’assemblea. 2. Il Consiglio può delegare, su autorizzazione dell’assemblea, parte delle sue funzioni ad un amministratore, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge. 3. In ottemperanza all’obiettivo di garantire un congruo indirizzo, monitoraggio e controllo da parte dell’assemblea, l’organo amministrativo provvederà all’adempimento di quanto previsto all’articolo 3 del presente statuto. INVARIATO
Poteri del Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione del Consorzio. Per specifiche operazioni e/o attività il Consiglio di Amministrazione può delegare di volta in volta i necessari poteri al Presidente o al Direttore. Sono, in particolare, riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione le seguenti attività:
a) approvazione del progetto di piano strategico di sviluppo culturale per la valorizzazione del sistema delle Residenze Reali Sabaude predisposto dal Direttore, da sottoporre all’Assemblea dei Consorziati e dei relativi aggiornamenti;
b) definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi annuali e pluriennali di attività;
c) approvazione dei progetti del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Consorziati;
d) nomina e revoca, nelle forme previste dall’art. 11 comma 1, del Direttore;
e) formulazione di proposte per l’assunzione della gestione di beni conferiti o affidati da sottoporre ad approvazione dell’Assemblea dei Consorziati;
f) (eventuale) costituzione del Comitato Scientifico, del Comitato di coordinamento o di Organismi Tecnici;
g) pianificazione, sulla base del bilancio di previsione e dei programmi annuale e pluriennale di attività, della dotazione organica e delle assunzioni, su proposta del Direttore.
Poteri del Consiglio di Amministrazione. Tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti al consiglio stesso, con la sola esclusione di quelli non delegabili per legge. Nella tabella che segue sono indicate, per quanto a conoscenza dell’Emittente, tutte le società di capitali o di persone (diverse dalle società del Gruppo) in cui i componenti del consiglio di amministrazione della Società siano, o siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi cinque anni, con indicazione circa il loro status alla Data del Documento di Ammissione. Nome e Cognome Società Carica / partecipazione Stato della carica Xxxxxxxxxx Xxxxxx XXX Cassxxx Xxxxx x Xolve Consigliere In essere