Poteri del Consiglio di Amministrazione Clausole campione

Poteri del Consiglio di Amministrazione. 37.1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all’Assemblea dei Soci.
Poteri del Consiglio di Amministrazione. Ai sensi di statuto sociale, fatte salve le materie riservate alla competenza dei soci, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione della società. Sono attribuite, altresì, alla competenza del consiglio di amministrazione le seguenti materie:
Poteri del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere in genere tutte le operazioni che attengono all’oggetto sociale, salvo ciò che sia espressamente riservato per legge o per statuto all’Assemblea. Al Consiglio di Amministrazione spettano, in via esemplificativa, le seguenti facoltà:
Poteri del Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’articolo 19.1 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all’Assemblea dalla legge e ferma restando la preventiva autorizzazione assembleare per gli atti previsti all’articolo
Poteri del Consiglio di Amministrazione. 1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il rag- giungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministra- zione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessa- ri od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.
Poteri del Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione del Consorzio. Per specifiche operazioni e/o attività il Consiglio di Amministrazione può delegare di volta in volta i necessari poteri al Presidente o al Direttore. Sono, in particolare, riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione le seguenti attività:
Poteri del Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società APS escluso per gli atti che la Legge o lo Statuto riservano all’Assemblea, nel rispetto degli indirizzi dell’Assemblea e dell’Assemblea di coordinamento e indirizzo e dell’organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controllo analogo congiunto, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi previsti dall'articolo 21 che precede.
Poteri del Consiglio di Amministrazione. 1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l’amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all’assemblea. 2. Il Consiglio può delegare, su autorizzazione dell’assemblea, parte delle sue funzioni ad un amministratore, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge. 3. In ottemperanza all’obiettivo di garantire un congruo indirizzo, monitoraggio e controllo da parte dell’assemblea, l’organo amministrativo provvederà all’adempimento di quanto previsto all’articolo 3 del presente statuto. INVARIATO
Poteri del Consiglio di Amministrazione. Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci, ed opera in coerenza con le indicazioni fornite dalla Capogruppo nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento ad essa spettante. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e fatte salve le competenze della Capogruppo stabilite dalle disposizioni applicabili, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti: a) l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci; b) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci; c) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione dell’assetto complessivo di governo e l’approvazione dell’assetto organizzativo della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse; d) l’approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari; e) la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche di governo dei rischi; f) le linee di indirizzo d el sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il collegio sindacale, dei responsabili e dei referenti nonché l’approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni; g) l’approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l’analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela; h) l’approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting); i) la supervisione del pro cesso di informazione al pubblico e di comunicazione della banca; j) la nomina, la revoca e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione; k) l'approvazione e le modifiche della normativa interna di competenza; l) l'istituzione, il trasferi mento e la soppressione di succursali e la proposta all’assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate; m) l’assunzione di parte cipazioni, diverse da quelle di competenza della Capogruppo, e la cessione delle stesse; n) l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili; o) la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti; p) le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali...
Poteri del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio: - a) approva il bilancio consuntivo; - b) nomina i componenti della Commissione Scientifica; ha inoltre facoltà di nominare un Vice Presidente; - c) nomina il Segretario, anche al di fuori dei suoi membri; - d) delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti; - e) amministra il Patrimonio della Fondazione; - f) delibera la corresponsione di retribuzione e rimborsi spese; - g) approva e cura l’esecuzione dei programmi dell’attività della Fondazione; - h) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto; - i) delibera all’unanimità le modificazioni dello statuto della Fondazione. Nell’esercizio dei suoi poteri, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi della consulenza di esperti in campo medico.