GIORNALISTI
GIORNALISTI
Dal 1° maggio 2015
Minimi contrattuali
DATI RETRIBUTIVI
Agosto 2017
ESTREMI E PARTI STIPULANTI | |||
Data di stipula | Decorrenza | Scadenza | |
CCNL | 24 giugno 2014 | 1° aprile 2013 | 31 marzo 2016 |
Parti stipulanti | Fieg e Fnsi | ||
Campo di applicazione | Il c.c.n.l. regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l'emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività. Il c.c.n.l. si applica altresì ai giornalisti delle emittenti radiotelevisive private di ambito locale collegate ad aziende editoriali, assunti prima dell’11 aprile 2001 (ai giornalisti assunti successivamente trova applicazione il c.c.n.l. per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese locali di radiodiffusione sonora e televisiva). Collaboratori fissi Il c.c.n.l. si applica anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio. Agli effetti di cui sopra sussiste: - continuità di prestazione quando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza; - vincolo di dipendenza quando l'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli; - responsabilità di un servizio quando al predetto collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche. | ||
Accordi e protocolli aggiuntivi | Accordo 30 marzo 2016 | per la proroga del c.c.n.l. al 30.9.2016 |
Categoria | Minimo | Contingenza | Edr ex acc. 24.6.2014 |
Capo redattore | 2.668,26 | 593,01 | 120,00 |
Vice capo redattore | 2.483,63 | 586,27 | 120,00 |
Capo servizio/redattore senior | 2.379,51 | 581,89 | 120,00 |
Vice capo servizio | 2.242,90 | 576,67 | 120,00 |
Redattore >30 mesi | 2.122,84 | 571,87 | 120,00 |
Redattore <30 mesi | 1.551,61 | 555,88 | 90,00 |
Praticante >12 mesi | 1.244,38 | 543,78 | 60,00 |
Praticante <12 mesi | 763,80 | 531,69 | 60,00 |
Collaboratore fisso A | 480,93 | 12,00 | |
Collaboratore fisso B | 242,08 | 12,00 | |
Collaboratore fisso C | 120,47 | 12,00 | |
Corrispondente A | 719,79 | 15,00 | |
Corrispondente B | 480,93 | 15,00 | |
Corrispondente C | 396,64 | 15,00 | |
Corrispondente D | 219,57 | 15,00 | |
Pubblicista | 1.293,21 | 60,00 | |
Collaboratori fissi: A = almeno 8 collaborazioni/mese – B = almeno 4 collaborazioni/mese – C = almeno 2 collaborazioni/mese Corrispondenti: A = da Milano, Napoli, Palermo – B = da altri capoluoghi di regione – C = dai capoluoghi di provincia – D = da altri centri con almeno 30mila abitanti |
DATI RETRIBUTIVI | |
Retribuzione di ingresso Nell’arco del triennio che decorre dal 24 giugno 2014 le aziende che non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti di personale giornalistico (esclusi licenziamenti per giusta causa e per raggiungimento dei limiti di età), avente le medesime qualifiche dei giornalisti da contrattualizzare, possono assumere giornalisti che non siano stati titolari di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella stessa azienda nei precedenti 5 anni, applicando il trattamento economico e normativo previsto dal c.c.n.l. con esclusione del trattamento integrativo aziendale. Viene applicata la seguente retribuzione d’ingresso: - per le assunzioni con qualifica di redattore a tempo determinato o indeterminato di giornalisti disoccupati, inoccupati o titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con anzianità professionale superiore a 30 mesi: trattamento del redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale per la durata di 36 mesi; successivamente si applica il trattamento previsto per il redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale; - per le assunzioni con qualifica di redattore a tempo determinato o indeterminato di giornalisti disoccupati, inoccupati o titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con anzianità professionale inferiore a 30 mesi: trattamento del redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale (fatta eccezione del minimo tabellare che sarà quello relativo al praticante con più di 12 mesi di servizio maggiorato del 18%) per la durata di 36 mesi; successivamente si applica il trattamento previsto per il redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale. Aumenti periodici di anzianità Ai giornalisti con qualifica di direttore, condirettore, vice-direttore, capo redattore, titolare o capo ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice-capo redattore, capo servizio, redattore senior, vice-capo servizio, redattore esperto, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, spetta una maggiorazione dello stipendio mensile fino ad un massimo di 15 scatti che maturano come segue: i primi tre scatti, dopo ogni biennio di anzianità; gli scatti successivi, dopo ogni triennio di anzianità. Per il redattore con meno di 30 mesi di anzianità, gli scatti maturano a decorrere dal giorno di acquisizione dell’anzianità professionale di 30 mesi. L’importo di uno scatto è pari al 6% di minimo e contingenza (direttore, condirettore, vice-direttore: per il calcolo dello scatto il minimo è convenzionalmente aumentato del 20%) e non è soggetto a rivalutazione per effetto di successivi incrementi dei minimi. Promozione del lavoratore: in caso di passaggio alla categoria superiore il giornalista ha diritto ad un aumento retributivo pari alla differenza tra il minimo della categoria di assegnazione e quello della categoria di provenienza. Disciplina transitoria: nell’arco temporale intercorrente dal 1° giugno 2009 al 28 febbraio 2010 non decorre l’anzianità utile per la maturazione degli scatti biennali di anzianità. Pubblicisti: fino al 31 marzo 2011 il pubblicista ha diritto per ogni biennio di anzianità ad una maggiorazione del 6% della retribuzione minima riferita all’orario settimanale di 18 ore (si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell’art. 13, c.c.n.l.). A decorrere dal 1° aprile 2011, ai pubblicisti operanti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza compete, in relazione all’anzianità di servizio maturata, una maggiorazione pari al 6% della retribuzione minima riferita all’orario settimanale di 18 ore, fino al numero massimo di 15 maggiorazioni. Il periodo di maturazione è lo stesso degli aumenti periodici di anzianità | |
Mensilità aggiuntive | Tredicesima mensilità Ai giornalisti con qualifica di direttore, condirettore, vice-direttore, capo redattore, titolare o capo ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice-capo redattore, capo servizio, redattore senior, vice-capo servizio, redattore esperto, redattore (con qualunque anzianità professionale), praticanti, collaboratori fissi (art. 2, ccnl), corrispondenti (art. 12, ccnl) compete nel mese di dicembre una tredicesima mensilità pari a 30/26 della retribuzione mensile comprensiva dei compensi fissi di qualsiasi natura percepiti da oltre 6 mesi consecutivi. La tredicesima mensilità è riferita al servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre ed viene corrisposta nel mese di dicembre (l’incidenza di alcune maggiorazioni è liquidata entro il successivo mese di febbraio: vedi più oltre) Indennità redazionale Viene erogata nel mese di giugno (l’incidenza di alcune maggiorazioni viene liquidata entro il successivo mese di febbraio: vedi punto successivo) nella misura indicata in tabella oltre ad un importo aggiuntivo pari al 100% della retribuzione mensile, fino a concorrenza dell’ammontare dell’indennità. Modalità di corresponsione: come per la tredicesima mensilità Riflessi sugli istituti: l’indennità redazionale e la relativa aggiunta non sono computabili ai fini della tredicesima mensilità e dell’indennità sostitutiva delle ferie; sono utili agli altri effetti. Incidenza maggiorazioni su alcuni istituti Entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di maturazione viene liquidato l’importo corrispondente all’incidenza delle maggiorazioni corrisposte per lavoro domenicale, per lavoro prestato nel giorno di riposo derivante dalla settimana corta e, se forfettizzata, per lavoro prestato con carattere di continuità oltre l'orario, sui seguenti istituti: tredicesima mensilità, indennità redazionale e relativa aggiunta, trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva del preavviso, festività infrasettimanali, ferie o indennità sostitutiva, permessi straordinari. |
Premio di risultato | La contrattazione aziendale, può individuare erogazioni economiche strettamente correlate alla realizzazione di incrementi di produttività, di qualità, di sviluppo delle professionalità ed altri elementi di competitività nonché all’andamento economico dell’impresa. |
Qualifica | Importo |
Direttore/Vice-direttore | 1.154,28 |
Capo redattore | 1.033,95 |
Vice capo redattore | 977,14 |
Capo servizio/red.senior | 920,84 |
Vice capo servizio/red.esperto | 860,42 |
Redattore >30 mesi | 800,51 |
Redattore <30 mesi | 567,07 |
Altri giornalisti * | 320,20 |
* Giornalisti professionisti che prestano servizio nelle redazioni, retribuiti a stipendio fisso mensile |
DATI RETRIBUTIVI | |
Lavoro straordinario, notturno, festivo | Il lavoro straordinario non può superare di norma le 22 ore mensili. Ai fini retributivi è considerato notturno il lavoro che termina dopo le ore 23 o che inizia prima delle ore 6. Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo Criteri di computo Lavoro notturno La prestazione giornaliera in orario notturno è compensata con la maggiorazione indicata in tabella calcolata su 1/26 dell’importo mensile di minimo e contingenza. La maggiorazione per lavoro notturno viene corrisposta per l’intero mese in presenza di prestazioni fissate o date in notturno che investano almeno 18 giorni. Riflessi sugli istituti: la maggiorazione per lavoro notturno è utile a tutti gli effetti contrattuali, esclusi gli aumenti periodici di anzianità. Lavoro domenicale Per la prestazione domenicale è dovuta una quota giornaliera della retribuzione mensile maggiorata del 55% ovvero la sola maggiorazione e un riposo compensativo qualora questo regime sia abitualmente utilizzato. La maggiorazione spetta qualunque sia il numero delle ore prestate nel giorno festivo. |
Altre voci | Indennità compensativa: ai giornalisti esclusi dall’osservanza dell’orario di lavoro (direttori, condirettori, vice direttori, redattori capo, titolari o capi ufficio di corrispondenza dalla capitale, corrispondenti dalle capitali estere, capi o titolari degli uffici regionali delle agenzie di informazione per la stampa, critici, inviati, informatori politici e parlamentari, vaticanisti) viene corrisposta un'indennità mensile compensativa non inferiore al 15% della retribuzione mensile (escluse le maggiorazioni per lavoro festivo e domenicale e, per le situazioni in atto, la quota di superminimo individuale eccedente l'importo corrispondente al minimo tabellare della categoria di appartenenza). L’indennità compensativa è assorbibile sino a concorrenza dal superminimo eventualmente concesso a titolo di lavoro straordinario Indennità per i giornalisti inviati: ai giornalisti incaricati di svolgere servizi come inviati viene corrisposta, per il periodo stabilito, un’indennità temporanea di funzione che assicuri il trattamento economico di capo servizio e un’indennità compensativa non inferiore al 15% della retribuzione mensile (escluse le maggiorazioni per lavoro festivo e domenicale e, per le situazioni in atto, la quota di superminimo individuale eccedente l'importo corrispondente al minimo di retribuzione della categoria di appartenenza) Indennità per i dipendenti dalle agenzie: ai giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa viene riconosciuta una maggiorazione del 18% del minimo tabellare. Compenso per cessione di servizi ad altre testate: per il periodo di utilizzo da parte di altre aziende o testate di servizi di corrispondenza e collaborazione spetta al giornalista un maggior compenso nella misura del 30% dello stipendio mensile (minimo, contingenza, scatti, superminimi individuali, maggiorazioni per lavoro notturno). La disposizione non si applica alle agenzie di informazioni per la stampa Indennità per cessazione dei compensi fissi: in caso di cessazione in costanza di rapporto dei compensi corrisposti per incarichi speciali aventi carattere di continuità e svolti fuori dell’orario di lavoro (compensi fissi), sono dovute al giornalista, in relazione all’entità dei compensi stessi, un’indennità equipollente al tfr e un’indennità di importo pari alla metà dell’indennità sostitutiva del preavviso. |
Parametri retributivi | Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria per il calcolo dello straordinario, si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26 e dividendo il risultato per 6. Numero di mensilità: 13. Retribuzione: nel testo del c.c.n.l. per "retribuzione" si intende quanto percepito dal giornalista quale corrispettivo per la sua prestazione, in forza di qualsiasi norma legislativa o contrattuale. In particolare fanno parte integrante della retribuzione, agli effetti previsti, le maggiorazioni corrisposte per il lavoro prestato in domenica, e - ove esistano dette maggiorazioni con carattere continuativo - per il giorno di riposo derivante dalla settimana corta, nonché, nel caso che siano state convenute a "forfait", le maggiorazioni per il lavoro prestato con carattere di continuità oltre l'orario; di tali maggiorazioni va pertanto tenuto conto nella tredicesima mensilità, nella indennità redazionale e relativa aggiunta, nel trattamento di fine rapporto e nell'indennità di mancato preavviso, nella retribuzione dovuta in periodo di ferie o - nel caso di mancato godimento - nella indennità compensativa, nella retribuzione dovuta per le festività infrasettimanali nonché in quella dovuta per permessi straordinari. E.d.r. ex acc. 24.6.2014: non determina alcun riflesso sugli istituti contrattuali e di legge ad eccezione del trattamento di fine rapporto. |
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO | |
Categorie e qualifiche | Nell'ambito del rapporto di lavoro giornalistico sono previste le seguenti figure professionali, oltre alle figure apicali (direttore, condirettore, vice direttore): giornalisti, praticanti, collaboratori fissi, corrispondenti, pubblicisti. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio alla categoria superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi i sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) pari a 3 mesi continuativi. |
Periodo di prova | Giornalisti: il periodo di prova non può essere superiore a 3 mesi e non è rinnovabile. Praticanti: il periodo di prova è di 6 mesi; non viene sottoposto a periodo di prova il praticante che divenga professionista nella stessa azienda. |
Tipo di prestazione | Maggiorazione | Base di computo |
straordinario | 20% | minimo, contingenza, scatti di anzianità, superminimi, maggiorazioni contrattuali (escluse quelle per lavoro festivo e domenicale) |
notturno | 16% | minimo e contingenza |
domenicale | 55% | retribuzione mensile (è considerata utile anche l’indennità compensativa per i giornalisti esclusi dall’osservanza dell’orario di lavoro) |
ORARIO DI LAVORO | |
Regimi di orario | Orario normale: Giornalisti: 36 ore settimanali, suddivise in 5 giorni. Pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza: da 18 a 24 ore settimanali. |
Festività | Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui ha sede l’azienda (29 giugno per il comune di Roma). Trattamento per lavoro prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali: erogazione di una quota giornaliera aggiuntiva, pari a 1/26 della retribuzione mensile, maggiorata dall’80% (la maggiorazione è del 260% se il lavoro è prestato nelle festività del 1° maggio, 15 agosto, 25 dicembre). Trattamento per lavoro prestato nei giorni di ex festività: erogazione di una quota giornaliera aggiuntiva, pari a 1/26 della retribuzione mensile. Trattamento per lavoro prestato il 16 agosto, 24 dicembre e 31 dicembre: spetta una quota giornaliera aggiuntiva pari a 1/26 della retribuzione mensile ai giornalisti dipendenti da quotidiani del pomeriggio che prestano attività il 16 agosto, ai giornalisti dipendenti da quotidiani del mattino che prestano attività il 24 e il 31dicembre, ai giornalisti dipendenti da agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che prestano attività prima delle ore 18 del 16 agosto o dopo le ore 18 del 24 e del 31 dicembre. Incidenza sul trattamento per festività di alcune maggiorazioni: viene liquidata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di maturazione (vedi) |
Ferie | Maturazione: per ogni anno di servizio. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ciascun mese di servizio L’indennità sostitutiva delle ferie è calcolata in base alla retribuzione mensile comprensiva dei compensi fissi percepiti continuativamente da almeno 6 mesi. Incidenza sul trattamento per ferie di alcune maggiorazioni: viene liquidata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di maturazione (vedi). Malattia o infortunio sopravvenuti: interrompono il decorso delle ferie. |
Permessi straordinari | Ai giornalisti con qualifica di direttore, condirettore, vice-direttore, capo redattore, titolare o capo ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice-capo redattore, capo servizio, redattore senior, vice-capo servizio, redattore esperto, redattore (con qualunque anzianità professionale) e con anzianità aziendale di almeno un anno spettano 5 giorni di permessi aggiuntivi alle ferie, su base annua, frazionabili anche in mezze giornate lavorative. Inviati per servizi ininterrotti di durata superiore a 30 giorni: 5 giorni di permessi da fruire a pena di decadenza entro 15 giorni dal rientro in sede. Incidenza sul trattamento per permessi straordinari di alcune maggiorazioni: viene liquidata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di maturazione (vedi). |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
Malattia | Giornalisti: ai giornalisti con qualifica di direttore, condirettore, vice-direttore, capo redattore, titolare o capo ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice-capo redattore, capo servizio, redattore senior, vice-capo servizio, redattore esperto, redattore (con qualunque anzianità professionale), collaboratori fissi (art. 2, ccnl), corrispondenti (art. 12, ccnl) spetta la conservazione del posto fino al conseguimento dell’idoneità al lavoro. Il trattamento economico è pari al 100% della retribuzione per i primi 9 mesi e al 50% della retribuzione per i 9 mesi successivi. Il trattamento cessa, in caso di più malattie, al raggiungimento di un assenza complessiva di 18 mesi nell’arco di 24 mesi consecutivi. Il trattamento ricomincia ex novo qualora, dopo l’assenza di 18 mesi, il giornalista presti effettiva attività lavorativa per un periodo di 12 mesi. Praticanti: la conservazione del posto spetta per 3 mesi; il trattamento economico è pari al 100% della retribuzione per il primo mese e al 50% della retribuzione per i due mesi successivi. |
Maternità | Integrazione a carico del datore di lavoro, fino al 100% della retribuzione, durante il periodo di astensione obbligatoria. |
Infortunio sul lavoro | Giornalisti: conservazione del posto, fino al conseguimento dell’idoneità al lavoro; trattamento economico pari al 100% della retribuzione per un anno. Praticanti: la conservazione del posto spetta per 3 mesi; il trattamento economico è pari al 100% della retribuzione per il primo mese e pari al 50% della retribuzione per i due mesi successivi. |
Congedo matrimoniale | Giornalisti: in caso di matrimonio al giornalista compete un congedo di 20 giorni retribuiti. Praticanti: il congedo è di 15 giorni. |
Servizio militare | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Permessi e aspettative | Lutti familiari. In caso di eventi luttuosi riguardanti parenti di primo e secondo grado, giornalisti e praticanti hanno diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni, elevabili a 4 giorni per eventi luttuosi verificatisi fuori dal Comune sede di lavoro. Aspettativa non retribuita: – al giornalista che ne faccia richiesta per giustificati motivi è concesso compatibilmente con le esigenze aziendali un periodo di aspettativa fino a 6 mesi; - dopo 7 anni di anzianità aziendale il giornalista può usufruire per una sola volta di un periodo di aspettativa di 6 mesi. |
Trasferta | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Trasferimento | Al giornalista trasferito in una sede distante più di 40 km. dal luogo di svolgimento della prestazione, oltre al rimborso delle spese preventivamente concordate per il trasloco, competono 4 giorni di permesso retribuito e un’indennità commisurata a un mese e mezzo di retribuzione. Il praticante trasferito ha diritto a un’indennità commisurata a un mese di retribuzione. |
Qualifica | Anzianità di servizio | Xxxxxx * |
Giornalisti | fino a 5 anni | 26 giorni |
da 6 a 15 anni | 30 giorni | |
oltre 15 anni | 35 giorni | |
Praticanti | - | 24 giorni |
Collaboratori fissi e corrispondenti | - | 1 mese |
Pubblicisti operanti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza | fino a 5 anni | 26 giorni |
oltre 5 anni | 30 giorni | |
* Se espressa in giorni è riferita a giorni lavorativi |
DISCIPLINE SPECIALI | |
Apprendistato professionalizzante | Xxxxxxx essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi i praticanti giornalisti dai 18 ai 29 anni. Il trattamento economico e normativo è quello previsto dal c.c.n.l. per la qualifica di praticante per l’intera durata del periodo di praticantato. A decorrere dalla comunicazione dell’avvenuto superamento degli esami di idoneità professionale, il minimo tabellare del praticante viene incrementato del 10% per i successivi 9 mesi e di un ulteriore 5% fino al termine dei 36 mesi di apprendistato; nello stesso periodo il trattamento economico è comprensivo dell’indennità redazionale nella misura prevista per il redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale. Concluso il periodo di apprendistato, trova applicazione il trattamento economico e normativo previsto per il redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale, sino alla naturale maturazione dei 30 mesi di anzianità. |
Altri tipi di apprendistato | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Lavoro a tempo determinato | Rinvio alla disciplina legale: per la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato il c.c.n.l. richiama il disposto del D.Lgs. n. 368/2001 e successive modificazioni. Limiti. I giornalisti con rapporto a tempo determinato (di tipo subordinato o in somministrazione) non possono complessivamente superare i seguenti limiti rispetto al numero dei rapporti a tempo indeterminato in atto nell’azienda: - fino a 20 giornalisti a tempo indeterminato, 6 assunzioni a termine (il numero dei contratti a tempo determinato non può comunque eccedere il numero dei contratti a tempo indeterminato); - da 21 a 50 giornalisti a tempo indeterminato, 30% di assunzioni a tempo determinato; - da 51 a 100 giornalisti a tempo indeterminato, 25% di assunzioni a tempo determinato; - oltre 100 giornalisti a tempo indeterminato, 20% di assunzioni a tempo determinato. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni le fattispecie previste dall’art. 10, c. 7, D.Lgs. n. 368/2001. Successione di contratti. Il limite temporale della durata complessiva del rapporto per effetto di una successione di contratti a termine conclusi fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore è di 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall’ampiezza delle interruzioni tra un contratto e l’altro); tale limite può essere superato con la stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 12 mesi, a condizione che la formalizzazione avvenga presso la DTL. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni della durata massima complessiva le assunzioni a termine di carattere sostitutivo, quelle attuate nella fase di avviamento e sviluppo per nuove iniziative editoriali, quelle previste da accordi aziendali finalizzati ad individuare percorsi di stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato. Sostituzione anticipata di lavoratori assenti. L’assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale può essere anticipata fino a due mesi prima dell’inizio del congedo. |
Lavoro a tempo parziale | Rinvio alla disciplina legale: per la disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale il c.c.n.l. richiama il disposto del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni. Lavoro supplementare. Consentito nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, in presenza di esigenze organizzative e produttive, nel limite del 30% dell’orario normale concordato. Compensato con una maggiorazione del 19% della retribuzione oraria comprensiva delle incidenze sugli istituti retributivi indiretti e differiti. |
Lavoro ripartito | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Lavoro stagionale | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Telelavoro | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Somministrazione di lavoro | Limiti. I giornalisti con rapporto a tempo determinato (di tipo subordinato o in somministrazione) non possono complessivamente superare i seguenti limiti rispetto al numero dei rapporti a tempo indeterminato in atto nell’azienda: - fino a 20 giornalisti a tempo indeterminato, 6 assunzioni a termine (il numero dei contratti a tempo determinato non può comunque eccedere il numero dei contratti a tempo indeterminato); - da 21 a 50 giornalisti a tempo indeterminato, 30% di assunzioni a tempo determinato; - da 51 a 100 giornalisti a tempo indeterminato, 25% di assunzioni a tempo determinato; - oltre 100 giornalisti a tempo indeterminato, 20% di assunzioni a tempo determinato. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni le fattispecie previste dall’art. 10, c. 7, D.Lgs. n. 368/2001. |
Lavoro a domicilio | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA | |
Attività sindacale | Comitato di redazione: la tutela dei giornalisti è demandata ai comitati istituiti nelle redazioni delle aziende editrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno 10 redattori. Rappresentante per la sicurezza: è eletto o designato nell’ambito del comitato di redazione. Nelle aziende che occupano fino a 200 giornalisti con rapporto a tempo pieno e indeterminato, viene eletto 1 rappresentante; nelle aziende con oltre 200 giornalisti, vengono eletti 3 rappresentanti. |
Permessi retribuiti | Dirigenti OSL: ai giornalisti che ricoprono cariche sindacali sono concessi permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle relative funzioni. Rappresentanti per la sicurezza: spettano permessi retribuiti in misura variabile da 20 a 40 ore annue in funzione delle caratteristiche dell’azienda. |
WELFARE CONTRATTUALE | |
Previdenza complementare | La previdenza integrativa è gestita dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – Inpgi. |
Assistenza integrativa | L’assistenza integrativa è gestita dalla Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani – Casagit. |
Polizze assicurative | Copertura integrativa (giornalisti e praticanti): è previsto un trattamento integrativo per i rischi di infortunio sul lavoro o extraprofessionale entro i massimali indicati dal c.c.n.l. (art. 38); per i redattori addetti ai servizi di cronaca, ai servizi sportivi, agli inviati e agli informatori politici e parlamentari è riconosciuto il diritto a un’assicurazione integrativa (art. 39, c.c.n.l.). |
Contributi contrattuali | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
ESTINZIONE DEL RAPPORTO | |
Preavviso | Giornalisti: - in caso di dimissioni il preavviso è di 2 mesi; - in caso di licenziamento (non determinato da giusta causa) il giornalista ha diritto a un’indennità sostitutiva del preavviso pari a 8 mensilità di retribuzione; l’indennità è aumentata di una mensilità per i giornalisti con anzianità di servizio superiore a 20 anni. Praticanti: la durata del preavviso è di un mese, sia in caso di licenziamento (non per giusta causa) che di dimissioni. In mancanza di preavviso è dovuta un’indennità pari alla retribuzione spettante per lo stesso periodo. Pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza: in caso di risoluzione del rapporto (non per giusta causa) l’editore deve dare un preavviso di 3 mesi (4 mesi per anzianità aziendale superiore a 5 anni); il pubblicista deve dare un preavviso di tre mesi. |
Trattamento di fine rapporto | Il ccnl rinvia alle disposizioni di legge e precisa che sono compresi nella retribuzione utile ai fini del computo del tfr: i compensi speciali percepiti da almeno sei mesi consecutivi per incarichi giornalistici di carattere continuativo e, per i titolari, i capi ufficio ed i redattori addetti agli uffici di corrispondenza all’estero, l’indennità di residenza limitatamente al 40% del suo ammontare. |