Lavoro stagionale Clausole campione

Lavoro stagionale. Si considerano, secondo il presente contratto, aziende di stagione, le aziende che abbiano, comunque, un periodo di chiusura durante l’anno non inferiore a 3 mesi. In considerazione del carattere stagionale dell'azienda non viene fissato alcun limite di assunzione di personale a tempo determinato. L’apposizione del termine al rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto. Copia del suddetto atto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore. L’atto scritto non è tuttavia necessario quando la durata del rapporto di lavoro non risulti superiore a dodici giorni. Il contratto a termine fisso può essere prorogato con riguardo alle esigenze di svolgimento del ciclo dell’attività stagionale. Il datore di lavoro potrà riassumere lo stesso lavoratore con contratto a termine senza alcun limite di pausa tra un rapporto di lavoro e l'altro. Il lavoratore che abbia già prestato attività lavorativa stagionale ha diritto di precedenza rispetto alle nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime qualifiche. In tal caso il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto di lavoro e il lavoratore deve manifestare per iscritto la propria volontà in merito, entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza si estingue trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto. Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e ai lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa. I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termine fisso per stagione, ovvero a tempo determinato od a tempo indeterminato. Possono, eventualmente, essere prorogati per esigenze di svolgimento del ciclo dell’attività stagionale, di un ulteriore periodo pari, come massimo, a quello iniziale. Il periodo di prova è stabilito per tutti i lavoratori nella misura di 10 giorni. Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica. Sia nel caso di licenziamento che di dimissioni il periodo di preavviso è fissato in 7 giorni di calendario per i lavoratori assunti a tempo determinato e in 15 giorni per i lavoratori assunti a tempo indeterminato. L’orario di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere, mentre per i lavoratori con mansioni discontinue o di semplice attesa è fissato fine ad un massimo di 10 ore da svolgersi i...
Lavoro stagionale. 1. L'esercizio, da parte del lavoratore straniero, del diritto di precedenza di cui all'articolo 86 del presente contratto costituisce titolo di priorità per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Lavoro stagionale. Per quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2015 art.21 c.2 le parti, tenuto conto che il settore del commercio all’ingrosso, del trasporto, dell’esportazione, dell’importazione e della lavorazione dei fiori freschi recisi, delle fronde verdi e delle piante ornamentali è fortemente caratterizzato dalla stagionalità, che deriva dalla tipicità dei prodotti, la cui lavorazione, condizionamento e commercializzazione è direttamente riconducibile, nel corso dell’anno, al preliminare lavoro di produzione agraria che è caratterizzato da più cicli stagionali, fattori questi che postulano l’utilizzazione anche di personale stagionale a tempo determinato, individuano, come attività stagionali, quelle correlate ai cicli produttivi del fiore reciso e del verde ornamentale e delle piante in vaso nelle diverse zone di produzione sul territorio nazionale. Le Commissioni Paritetiche territoriali possono individuare, secondo le specificità dei comprensori, le attività stagionali più significative per il territorio di competenza. Il contratto stagionale a termine non potrà comunque superare la durata massima di 10 mesi. Le aziende che intendono procedere a tale tipo di assunzioni, dovranno darne preventiva comunicazione, per il parere di conformità contrattuale, alla Commissione Paritetica Territoriale, là dove costituita, o alla Commissione Paritetica Nazionale, specificando: − il numero dei lavoratori che si intendono assumere a tempo determinato o stagionale; − il periodo per il quale si intende utilizzare il personale a tempo determinato; − le mansioni ed il livello contrattuale; − il numero di dipendenti in forza in azienda all’atto della richiesta di assunzione a tempo determinato. Il trattamento spettante ai lavoratori assunti a tempo determinato per ferie, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, festività nazionali, festività infrasettimanali, ed ex-festività è assolto dal datore di lavoro con il pagamento delle maggiorazioni di cui al successivo art. 50.
Lavoro stagionale. Non regolamentato
Lavoro stagionale. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)
Lavoro stagionale. Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Telelavoro Nozione: per telelavoro si intende la prestazione effettuata con regolarità e continuità dal lavoratore, tramite il supporto di strumenti telematici e tecnologie informatiche, presso il proprio domicilio ovvero in altro luogo fisso e predeterminato, esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale. Esclusioni: non sono considerate telelavoro le attività svolte, anche in via telematica, all'interno dei locali aziendali e quelle che, sebbene svolte a distanza, non implichino l'impiego della strumentazione informatica come mezzo propedeutico allo svolgimento dell'attività lavorativa. Criteri: il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti del lavoratore comparabile operante nei locali dell’impresa, analogamente il carico di lavoro e i livelli di prestazione sono equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili interni. Orario di lavoro: si applica la disciplina prevista dalla legge e dal c.c.n.l., fermo restando che al telelavoratore è concessa, per la particolare natura del rapporto, una maggiore autonomia di gestione con riferimento alla collocazione della prestazione nell'arco della giornata e alla sua durata. Ai lavoratori in regime di telelavoro, la cui prestazione non è misurata o predeterminata, non si applica la disciplina contrattuale relativa a straordinario, ROL, lavoro festivo e notturno.
Lavoro stagionale. Non regolamentato Telelavoro I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. L’attività (secondo l’orario previsto dagli accordi vigenti), prestata dal lavoratore presso il proprio domicilio, potrà essere distribuita a discrezione dello stesso nell’arco della giornata. Potrà essere concordato tra le parti un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità per comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà superare le 2 ore giornaliere per lavoratore impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore a 1 ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale Previdenza integrativa I lavoratori ai quali si applica il presente contratto, una volta superato il periodo di prova, possono iscriversi al Fondo Pensione Previdenza Cooperativa, costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari.A favore dei lavoratori iscritti, le aziende contribuiscono con un’aliquota pari all’1,50% da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Hanno diritto al contributo a carico azienda i lavoratori iscritti al Fondo che hanno optato per il versamento, mediante trattenuta mensile in busta paga, di un contributo minimo pari all’1%. A favore dei medesimi lavoratori l’azienda verserà al Fondo pensione una quota non inferiore al 26% del TFR maturato (corrispondente 1,8% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR), conequivalente minor accantonamento ai fini del TFR. A favore dei lavoratori iscritti con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 (D.Lgs. 252/05 e successive modificazioni), è dovuto il versamento dell’intero importo del TRF maturando nell’anno. All’atto del primo versamento contributivo successivo all’adesione, sia in forma esplicita che tacita, del lavoratore a Previdenza Cooperativa, l’azienda versa a titolo di quota d’iscrizione, a proprio carico, l’importo di € 10 per ciascun nuovo iscritto. La contribuzione è versatatrimestralmente.
Lavoro stagionale. Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività stagionali costituiscono una risorsa per l’occupazione e uno strumento per quelle aziende la cui produzione di beni e servizi è fortemente condizionata dalla domanda del consumatore. Pertanto, concordano che il ricorso al lavoro stagionale è possibile oltre che per le attività previste dal D.P.R. 1525/1963, e successive modifiche ed integrazioni, anche per quei contratti di lavoro riconducibili alla attività stagionale, ossia quella concentrata in determinati periodi dell’anno e finalizzata a rispondere all’intensificazione della domanda di mercato collegata alle variazioni climatiche e alla variazione di consumi collegati a flussi turistici. A titolo esemplificativo ancorché non esaustivo le parti individuano le seguenti attività:
Lavoro stagionale. Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell’anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico. Periodo di prova: 10 giorni lavorativi per tutto il personale (è escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio presso la stessa azienda). Rimborsi: spetta il rimborso del biglietto di ritorno in caso di licenziamento durante il periodo di prova o prima dello scadere del termine senza giustificato motivo. Retribuzione: ferme restando le condizioni di miglior favore in atto per effetto degli accordi integrativi provinciali, la retribuzione è maggiorata del 20% per ingaggi fino a un mese, del 15% per ingaggi fino a due mesi, dell’8% per ingaggi oltre due mesi e fino alla fine della stagione. A titolo cautelativo, per i casi di ingiustificata risoluzione anticipata da parte del lavoratore, il datore di lavoro può effettuare una trattenuta sulla retribuzione fino al 50% della maggiorazione spettante, da restituire alla scadenza del contratto.