DATI RETRIBUTIVI. Agosto 2017
DATI RETRIBUTIVI tecnologici, servizi automatizzati all’utenza) cui viene richiesta la reperibilità spetta: - l’importo di 30,68 euro riferito alla reperibilità per 24 ore con un minimo di 13,95 euro; - il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso di intervento; - un compenso per lavoro straordinario per la durata dell’intervento con un minimo di 18,42 euro (esclusi quadri direttivi). Indennità connesse all’orario di lavoro. Compenso per lavoro al sabato: al personale che svolge attività di promozione e consulenza al sabato (nel caso di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato) viene erogato un compenso di euro 18,42 (non cumulabile con l’indennità di turno, né con l’indennità per orario che termina oltre le 18 e 15 ed entro le 19 e 15) per ogni sabato di effettiva prestazione. Lo stesso compenso spetta agli addetti a succursali situate in località turistiche o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini. Orario giornaliero che termina dopo le 18 e 15 ed entro le 19 e 15: spetta un’indennità di 3,68 euro per ogni giornata di effettiva prestazione. Orario giornaliero che termina dopo le 19 e 15: spetta l’indennità di turno diurno per ogni giornata di effettiva prestazione. Indennità di turno: - aree professionali 4,30 euro/giorno per i turni diurni compresi tra le 6 e le 22; aree professionali e quadri direttivi 30,68 euro per ciascuna notte di effettuazione in turno notturno dalle 22 alle 6. L’indennità viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre due ore tra le 22 e le 6 ed in misura ridotta del 50% se la prestazione notturna non supera le due ore. Indennità prestazioni aggiuntive nei giorni semifestivi: per le prestazioni eccedenti le 5 ore, il personale di custodia e gli addetti alla guardiania sono compensati con un’indennità pari alla paga oraria maggiorata del 30%. Compensi per commessi e ausiliari adibiti alla vigilanza Indennità di rischio: spetta al personale incaricato del servizio di cassa e della custodia pegni, con esclusione dei periodi di assenza di durata superiore a un mese non dovuti a ferie o malattia.
DATI RETRIBUTIVI. Lavoro straordinario, notturno, festivo Il lavoro straordinario non può superare di norma le 22 ore mensili. Ai fini retributivi è considerato notturno il lavoro che termina dopo le ore 23 o che inizia prima delle ore 6. Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo Criteri di computo Lavoro notturno La prestazione giornaliera in orario notturno è compensata con la maggiorazione indicata in tabella calcolata su 1/26 dell’importo mensile di minimo e contingenza. La maggiorazione per lavoro notturno viene corrisposta per l’intero mese in presenza di prestazioni fissate o date in notturno che investano almeno 18 giorni. Riflessi sugli istituti: la maggiorazione per lavoro notturno è utile a tutti gli effetti contrattuali, esclusi gli aumenti periodici di anzianità. Lavoro domenicale Per la prestazione domenicale è dovuta una quota giornaliera della retribuzione mensile maggiorata del 55% ovvero la sola maggiorazione e un riposo compensativo qualora questo regime sia abitualmente utilizzato. La maggiorazione spetta qualunque sia il numero delle ore prestate nel giorno festivo.
DATI RETRIBUTIVI. Minimi contrattuali Maturazione: 5 scatti biennali. Gli aumenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità di servizio richiesta. In caso di passaggio al livello superiore, l’importo già maturato viene conservato in cifra mentre il numero degli scatti viene ricalcolato. L’elemento viene erogato con la retribuzione del mese di dicembre, in assenza di contrattazione aziendale. In caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno di riferimento l’importo è riproporzionato (le frazioni di anno sono computate per dodicesimi considerando mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni). L'elemento compete in misura proporzionale ai lavoratori a tempo parziale.
DATI RETRIBUTIVI. Lavoro straordinario, notturno, festivo Il ricorso al lavoro straordinario, che deve essere contenuto in 250 ore annuali, è ammesso in casi urgenti, indifferibili od occasionali e in quelli previsti come deroga/eccezione dalla legge. Inoltre l’azienda può ricorrere allo straordinario in relazione a: - necessità connesse alla manutenzione degli impianti; - termini di consegna vincolanti e/o presentazioni commerciali del prodotto; - adempimenti amministrativi e di legge per scadenze inderogabili; - ritardi nella consegna delle materie prime; - realizzazione del campionario; - improvvise e non programmate richieste da parte dei clienti; - lavori in trasferta in Italia e all’estero. Ai soli effetti del trattamento economico per lavoro straordinario, le ore non lavorate per festività nazionali e infrasettimanali, assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ferie e permessi retribuiti (fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo per riduzione di orario), sono considerate utili per il raggiungimento dell’orario contrattuale. Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6. E’ considerato festivo il lavoro prestato di domenica (o giornata sostitutiva) e nelle festività nazionali e infrasettimanali. La base di computo delle maggiorazioni è costituita dalla quota oraria di: minimo tabellare, indennità di contingenza, eventuale terzo elemento e, per i cottimisti, utile minimo di cottimo.
DATI RETRIBUTIVI maggiorazioni. Prestazioni notturne o festive del personale direttivo. I servizi di notte o nei giorni festivi sono compensati: - con la sola maggiorazione del 30% della normale retribuzione, per le ore prestate di domenica; - con la quota oraria e la maggiorazione del 30% della normale retribuzione, per le ore straordinarie prestate nelle festività; - con la quota oraria e la maggiorazione del 50% della normale retribuzione, per le ore straordinarie prestate di notte (esclusi turni regolari di servizio). Altre voci Indennità di cassa. Spetta al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena responsabilità della gestione di cassa con obbligo di accollarsi eventuali differenze. L’indennità è commisurata al 5% della paga base conglobata. Vitto e alloggio. Il c.c.n.l. conferma la validità della disciplina della coabitazione, vitto e alloggio prevista dai contratti integrativi provinciali in vigore al 30 giugno 1973. In assenza di contrattazione integrativa, il valore del vitto e dell’alloggio è stabilito nelle seguenti misure: - vitto e alloggio, 50% della retribuzione di fatto; - vitto (due pasti), 33,3% della retribuzione di fatto; - vitto (un pasto), 25% della retribuzione di fatto; - alloggio, 20% della retribuzione di fatto. Rischio macchina. Le spese di riparazione dell’automezzo per incidenti passivi provocati, senza dolo, dagli operatori di vendita durante lo svolgimento della prestazione sono sostenute dalle aziende nella misura dell'80% e comunque con un massimale di 3.000 euro. All’operatore viene accollata una franchigia di 130 euro per sinistro.
DATI RETRIBUTIVI. Marzo 2017
DATI RETRIBUTIVI. Settore refrattari Cat. 1.1.2016 1.7.2017 Min IPO E.a.r. Min IPO E.a.r. Min IPO E.a.r. Min IPO E.a.r. 1.6.2016 1.7.2017 Min IPO E.a.r. Min IPO E.a.r. Cat.
DATI RETRIBUTIVI. E2 1.412,92 64,59 1.430,80 65,46 E3 1.412,92 24,81 1.430,80 24,81
DATI RETRIBUTIVI. Lavoro straordinario, notturno, festivo E’ considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore (48 ore per i discontinui). E’ considerato lavoro notturno, ai fini retributivi, quello prestato tra le ore 22 e le 6 per gli operai e tra le ore 22 e le 7 per gli impiegati. E’ considerato festivo il lavoro effettuato di domenica (o giornata sostitutiva) e nelle festività nazionali e infrasettimanali. La base di computo delle maggiorazioni è costituita dalla retribuzione di fatto: minimo, IPO, superminimo individuale e/o collettivo, aumenti periodici di anzianità, premio di produzione o indennità sostitutiva erogata mensilmente, incentivo di cottimo o indennità di mancato cottimo.