COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Categorie e qualifiche Inquadramento. Classificazione unica per operai, intermedi e impiegati, articolata su 5 gruppi professionali e 12 livelli retributivi, a cui si aggiungono i quadri. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 10, Sezione seconda della Parte prima). Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al gruppo/livello superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) pari a: - 30 giorni per periodi continuativi; - 60 giorni per periodi non continuativi. I periodi di formazione/addestramento in affiancamento a dipendenti di categorie più elevate non costituiscono assegnazione a mansioni superiori. Passaggio di qualifica: l’anzianità di servizio prestato nella qualifica di provenienza è utile agli effetti delle ferie, del trattamento di malattia e del preavviso. Periodo di prova Lavoro a tempo determinato fino a 12 mesi: il periodo di prova non può essere superiore a un terzo della durata del contratto con un massimo di 3 mesi (per il liv. E resta fermo il periodo massimo di 1 mese).
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Categorie e qualifiche Inquadramento. Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata su 8 livelli professionali; gli operatori di vendita sono classificati in 2 categorie. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 100 e protocollo aggiuntivo per gli operatori di vendita). Passaggi di livello. Per le seguenti figure è previsto il passaggio dal 5° al 4° livello dopo 18 mesi di permanenza: addetti alla vendita che non hanno compiuto l’apprendistato nel settore merceologico (aiutante commesso); addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita; addetti all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, supermercati ed esercizi similari). Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio alla categoria superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle mansioni superiori (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) non superiore a 3 mesi (periodo prolungato a 6 mesi per i quadri). Periodo di prova Durata: - quadri e liv. 1, giorni di calendario; - altri livelli: giorni di lavoro effettivo. Particolarità: lavoro a tempo determinato (vedi). Ente/Fondo integrativo Importo dell’e.d.r. sostitutivo Mensilità di erogazione n. Fondo EST – fino marzo 2015 15 euro mensili * 14 Fondo EST – da aprile 2015 16 euro mensili 14 Cassa QuAS – fino marzo 2015 35 euro mensili * 14 Cassa QuAS – da aprile 2015 37 euro mensili 14 Ente bilaterale 0,30% della somma di paga base e contingenza 14 * In alternativa, il datore di lavoro deve assicurare al lavoratore le medesime prestazioni sanitarie garantite agli iscritti.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Categorie e qualifiche Inquadramento. Classificazione unica per operai, intermedi, impiegati e quadri, articolata su 6 categorie. Nell’ambito delle categorie B-C- D-E sono previste figure professionali con mansioni equivalenti distribuite su diverse posizioni organizzative. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 5). Mansioni promiscue. Il lavoratore adibito a mansioni relative a più categorie viene inquadrato nella categoria e posizione organizzativa corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest’ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuità. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio alla categoria superiore matura dopo un periodo continuativo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) pari a: - 30 giorni per gli operai; - 45 giorni per gli intermedi; - 3 mesi per gli impiegati; - 6 mesi per i quadri. Per impiegati e quadri il passaggio avviene anche dopo periodi non continuativi che raggiungano complessivamente la durata sopra indicata, nell’arco di 12 mesi per il passaggio alle categorie A-B e di 8 mesi per il passaggio alle altre categorie. Il passaggio avviene anche con riferimento alla sostituzione del lavoratore assente, qualora il sostituito non venga più adibito alle mansioni svolte in precedenza. Passaggi operaio-intermedio-impiegato: l’anzianità di servizio prestato nella qualifica di provenienza è utile per i diversi istituti nelle seguenti misure: Periodo di prova Riduzione (impiegati): il periodo di prova è ridotto rispettivamente da 6 a 4 mesi (cat. A-B) e da 4 a 3 mesi (cat. C): - per gli impiegati amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende; - per gli impiegati tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività. Lavoratori a tempo determinato: in caso di nuova assunzione di lavoratori che nei 12 mesi precedenti hanno prestato attività a tempo determinato nella stessa azienda e per le medesime mansioni, il periodo di prova è pari alla differenza tra la durata del periodo prestato e quella risultante dalla tabella con il minimo di due settimane. Lavoratori a tempo determinato: la durata del periodo di prova è ridotta alla metà per le assunzioni a termine fino a 6 mesi.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Categorie e qualifiche - i lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta da 8 livelli. Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente: - Categoria A super -Quadri - Categoria A Categoria B Categoria C super - Categoria C- Categoria D- Categoria E- Categoria FLavoratori privi di esperienza al loro primo inserimento nei settori oggetto del campo di applicazione del c.c.n.l. I livelli indicati nelle tabelle sono ragguagliati a mese (174 ore). Periodo di prova Un periodo di prova la cui durata non può essere superiore a: - per i lavoratori operai inquadrati nella cat. F: 4 settimane - per i lavoratori operai inquadrati nella cat. E: 4 settimane; - per i lavoratori operai inquadrati nella cat. D: 5 settimane; - per i lavoratori operai inquadrati nella cat. CS: 6 settimane; - per i lavoratori operai inquadrati nella cat. C e superiori: 6 settimane.Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso né di indennità.L'assunzione al lavoro dell’impiegato può avvenire con un periodo di prova non superiore ai sei mesi per gli impiegati di Gruppo A e a 3 mesi per quelli degli altri gruppi. Il periodo di prova è ridotto rispettivamente a tre mesi e a due mesi per i seguenti impiegati: a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende; b) per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Periodo di prova L'assunzione del lavoratore può essere fatta nell'ambito della qualificazione per la quale è stato richiesto, osservando un periodo di prova - che dovrà risultare da comunicazione scritta - la cui durata non può essere superiore a: Nei casi di infortuni sul lavoro e malattie professionali intervenuti durante il periodo di prova è dovuta a carico del datore di lavoro, l'integrazione economica. Durante il periodo di prova è ammessa, da entrambe le parti, la rescissione del rapporto senza alcun preavviso. In questo caso, al lavoratore, oltre alla retribuzione pattuita, spetteranno i diversi ratei (gratifica, ferie, t.f.r., ecc.) previsti. I periodi di prova sono computati in caso di conferma come validi per l'anzianità dei lavoratori e per la durata dell'apprendistato.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Le parti devono stipulare in forma scritta il contratto e l'eventuale patto di prova. E' necessaria la forma scritta anche il piano formativo individuale da fare entro trenta giorni dalla stipula del contratto (non più contestualmente).
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO di LAVORO
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. (Classificazione del personale) Agli effetti del presente contratto si considera: - operatore di vendita di 1a categoria l'impiegato di concetto, comunque denominato, assunto stabilmente da un'azienda con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico; - operatore di vendita di 2a categoria l'impiegato d'ordine, comunque denominato, assunto stabilmente dall'azienda con l'incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna. All'operatore di vendita potranno essere assegnati compiti alternativi e/o complementari all'attività diretta di vendita, quali la promozione, la propaganda, l'assistenza al punto di vendita. L'eventuale assegnazione dei compiti anzidetti non comporterà aggravi alle preesistenti situazioni lavorative individuali e dovrà essere motivata da reali esigenze tecniche della distribuzione.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Periodo di prova L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova che non potrà essere superiore a: • 26 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area prima; • 20 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area seconda; • 14 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area terza.L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato è soggetto ad un periodo di prova di due giorni lavorativi. Durante il periodo di prova è reciproca la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento e senza preavviso, con diritto dell’operaio a percepire la retribuzione per il periodo di lavoro prestato.Superato il periodo di prova diviene definitiva alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva e dal contratto individuale.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Categorie e qualifiche Inquadramento. Classificazione unica per operai, intermedi, impiegati e quadri, articolata su 8 livelli. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 29). Mansioni promiscue. Il lavoratore adibito con continuità a mansioni relative a più livelli viene inquadrato nel livello corrispondente alla mansione superiore. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo lo svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) dopo un periodo continuativo di sei mesi. Il passaggio avviene anche in caso di espletamento non continuativo delle mansioni superiori, purché la somma dei singoli periodi raggiunga il totale indicato nell’arco di 24 mesi.