COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Clausole campione

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Categorie e qualifiche Inquadramento. Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata su 8 livelli professionali; gli operatori di vendita sono classificati in 2 categorie. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 100 e protocollo aggiuntivo per gli operatori di vendita). Passaggi di livello. Per le seguenti figure è previsto il passaggio dal 5° al 4° livello dopo 18 mesi di permanenza: addetti alla vendita che non hanno compiuto l’apprendistato nel settore merceologico (aiutante commesso); addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita; addetti all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, supermercati ed esercizi similari). Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio alla categoria superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle mansioni superiori (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) non superiore a 3 mesi (periodo prolungato a 6 mesi per i quadri). Periodo di prova Durata: - quadri e liv. 1, giorni di calendario; - altri livelli: giorni di lavoro effettivo. Particolarità: lavoro a tempo determinato (vedi). Ente/Fondo integrativo Importo dell’e.d.r. sostitutivo Mensilità di erogazione n. Fondo EST – fino marzo 2015 15 euro mensili * 14 Fondo EST – da aprile 2015 16 euro mensili 14 Cassa QuAS – fino marzo 2015 35 euro mensili * 14 Cassa QuAS – da aprile 2015 37 euro mensili 14 Ente bilaterale 0,30% della somma di paga base e contingenza 14 * In alternativa, il datore di lavoro deve assicurare al lavoratore le medesime prestazioni sanitarie garantite agli iscritti.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Categorie e qualifiche Inquadramento. Classificazione unica per operai, intermedi, impiegati e quadri, articolata su 10 livelli. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 4). Mansioni promiscue. Al lavoratore adibito a mansioni pertinenti a diversi livelli è riconosciuto il livello corrispondente alla mansione superiore, sempreché sia svolta con normale continuità. Passaggio di qualifica. Nel caso di passaggio da operaio a intermedio o impiegato, l’anzianità di servizio maturata in precedenza è considerata utile al 50% ai fini delle ferie, del trattamento per malattia e infortunio e del preavviso. Svolgimento di mansioni superiori: - operai e impiegati fino al liv. B, maturano il passaggio al livello superiore dopo un periodo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) di almeno 30 giorni consecutivi; - impiegati liv. A: per il passaggio a quadro è richiesto un periodo continuativo di 6 mesi oppure un periodo frazionato di 6 mesi complessivi nell’arco di 12 mesi.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO di LAVORO
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Categorie e qualifiche Inquadramento. Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata su 7 livelli. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 23). Passaggi di livello. Dopo 18 mesi di effettivo servizio nel liv. 1 è previsto il passaggio al liv. 2; dopo 36 mesi di effettivo servizio nel liv. 2 è previsto il passaggio al liv. 3. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello/categoria superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) che abbia raggiunto, nell’arco di 3 anni, 9 mesi per l’assegnazione al 6° livello e 6 mesi per l’assegnazione ai livelli inferiori.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Categorie e qualifiche i lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta da 8 livelli. Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente:8° livello: quadri7° livello: impiegati6° livello: impiegati5° livello: impiegati, intermedi, operai 4° livello: impiegati, intermedi, operai 3° livello “super” e 3° livello: impiegati, operai 2° livello “super” e 2° livello: impiegati, operai 1° livello: operai Le suddivisioni “super” del secondo e del terzo livello non sono autonomi livelli, ma differenziazioni economiche all’interno dei livelli secondo e terzo e le mansioni ivi indicate sono individuate esclusivamente a cura delle parti nazionali. L’appartenenza ai vari livelli è determinata dalle declaratorie e relative esemplificazioni. Leesemplificazioni riportate in calce alle declaratorie non esauriscono le mansioni esistenti. Periodo di prova Un periodo di prova la cui durata non può essere superiore a:8° livello 6 mesi7° livello 6 mesi6° livello 4 mesi5° livello 4 mesi4° livello 3 mesi3° livello 2 mesi2° livello 2 mesi1° livello 1 mesePer le assunzioni a termine di durata fino a sei mesi, la durata del periodo di prova di cui sopra è ridotta della metà. La malattia, l’infortunio non sul lavoro, l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti durante il periodo di prova, sospendono la prova stessa per un periodo pari alla durata dell’evento morboso nell’ambitomassimo del periodo di conservazione del posto. Non è assoggettabile al periodo di prova il lavoratore assunto nuovamente dalla medesima impresa e per le medesime mansioni qualora egli abbia prestato la propria attivitàcon contratto di lavoro subordinato per un periodo complessivo di almeno 9 mesi nell’arco dei 2 anni antecedenti la data della nuova assunzione. Qualora alla scadenza del periodo di prova non sia intervenuta disdetta, il rapporto di lavoro si intenderà instaurato a tutti gli effetti del presente contratto. In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione pattuita, che comunque non potrà essere inferiore a quella contrattualmente prevista, nonchè gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, ferie e trattamento di fine rapporto.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Art. 201 (Classificazione del personale) Agli effetti del presente contratto si considera: - operatore di vendita di 1a categoria l'impiegato di concetto, comunque denominato, assunto stabilmente da un'azienda con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico; - operatore di vendita di 2a categoria l'impiegato d'ordine, comunque denominato, assunto stabilmente dall'azienda con l'incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna. All'operatore di vendita potranno essere assegnati compiti alternativi e/o complementari all'attività diretta di vendita, quali la promozione, la propaganda, l'assistenza al punto di vendita. L'eventuale assegnazione dei compiti anzidetti non comporterà aggravi alle preesistenti situazioni lavorative individuali e dovrà essere motivata da reali esigenze tecniche della distribuzione.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Le parti devono stipulare in forma scritta il contratto e l'eventuale patto di prova. E' necessaria la forma scritta anche il piano formativo individuale da fare entro trenta giorni dalla stipula del contratto (non più contestualmente).
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Periodo di prova L'assunzione del lavoratore può essere fatta nell'ambito della qualificazione per la quale è stato richiesto, osservando un periodo di prova - che dovrà risultare da comunicazione scritta - la cui durata non può essere superiore a: Nei casi di infortuni sul lavoro e malattie professionali intervenuti durante il periodo di prova è dovuta a carico del datore di lavoro, l'integrazione economica. Durante il periodo di prova è ammessa, da entrambe le parti, la rescissione del rapporto senza alcun preavviso. In questo caso, al lavoratore, oltre alla retribuzione pattuita, spetteranno i diversi ratei (gratifica, ferie, t.f.r., ecc.) previsti. I periodi di prova sono computati in caso di conferma come validi per l'anzianità dei lavoratori e per la durata dell'apprendistato.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Periodo di prova L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova che non potrà essere superiore a: • 26 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area prima; • 20 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area seconda; • 14 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area terza.L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato è soggetto ad un periodo di prova di due giorni lavorativi. Durante il periodo di prova è reciproca la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento e senza preavviso, con diritto dell’operaio a percepire la retribuzione per il periodo di lavoro prestato.Superato il periodo di prova diviene definitiva alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva e dal contratto individuale.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Categorie e qualifiche Inquadramento. Classificazione unica per operai, intermedi, impiegati e quadri, articolata su 8 livelli. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 29). Mansioni promiscue. Il lavoratore adibito con continuità a mansioni relative a più livelli viene inquadrato nel livello corrispondente alla mansione superiore. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo lo svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) dopo un periodo continuativo di sei mesi. Il passaggio avviene anche in caso di espletamento non continuativo delle mansioni superiori, purché la somma dei singoli periodi raggiunga il totale indicato nell’arco di 24 mesi.