COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Categorie e qualifiche Inquadramento. Classificazione unica per operai, intermedi, impiegati e quadri, articolata su 6 categorie nell’ambito delle quali sono previsti profili professionali che svolgono mansioni considerate equivalenti, distribuite su diverse posizioni organizzative. Piccole e medie imprese: le imprese con non oltre 70 addetti a tempo indeterminato possono optare, con effetto dal mese di gennaio di ogni anno, per l’applicazione di un sistema di classificazione specifico che non prevede la distribuzione su posizioni organizzative (il trattamento economico risulta dalla somma del minimo contrattuale e dell’indennità di posizione organizzativa iniziale). Mansioni promiscue. Al lavoratore adibito a mansioni afferenti a più posizioni organizzative è riconosciuta la posizione superiore quando le relative mansioni abbiano carattere di rilievo e vengano svolte con normale continuità. Passaggio di posizione. Lo svolgimento di mansioni relative ad una diversa posizione organizzativa non dà luogo al passaggio di posizione quando è motivata da: - sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto; - esigenze organizzative/tecniche/produttive/di mercato di durata non superiore a 3 mesi. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio alla categoria superiore matura dopo un periodo continuativo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) pari a 3 mesi per le categorie A-B-C ed a 45 giorni per le categorie D-E. Il passaggio avviene anche in caso di svolgimento non continuativo, purché la somma dei singoli periodi sia compresa in un massimo di mesi 12 per il passaggio alla categoria A, di mesi 8 per il passaggio alle altre categorie. L’accordo di rinnovo 15 ottobre 2015 prevede l’adeguamento del periodo dopo il quale scatta il passaggio definitivo (da 3 a 6 mesi ora previsto da norma di legge).
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Categorie e qualifiche Inquadramento. Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata su 8 livelli professionali; gli operatori di vendita sono classificati in 2 categorie. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 100 e protocollo aggiuntivo per gli operatori di vendita). Passaggi di livello. Per le seguenti figure è previsto il passaggio dal 5° al 4° livello dopo 18 mesi di permanenza: addetti alla vendita che non hanno compiuto l’apprendistato nel settore merceologico (aiutante commesso); addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita; addetti all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, supermercati ed esercizi similari). Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio alla categoria superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle mansioni superiori (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) non superiore a 3 mesi (periodo prolungato a 6 mesi per i quadri). Periodo di prova Durata: - quadri e liv. 1, giorni di calendario; - altri livelli: giorni di lavoro effettivo. Particolarità: lavoro a tempo determinato (vedi). Ente/Fondo integrativo Importo dell’e.d.r. sostitutivo Mensilità di erogazione n. Fondo EST – fino marzo 2015 15 euro mensili * 14 Fondo EST – da aprile 2015 16 euro mensili 14 Cassa QuAS – fino marzo 2015 35 euro mensili * 14 Cassa QuAS – da aprile 2015 37 euro mensili 14 Ente bilaterale 0,30% della somma di paga base e contingenza 14 * In alternativa, il datore di lavoro deve assicurare al lavoratore le medesime prestazioni sanitarie garantite agli iscritti.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Categorie e qualifiche Inquadramento. Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata su 7 livelli. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 23). Passaggi di livello. Dopo 18 mesi di effettivo servizio nel liv. 1 è previsto il passaggio al liv. 2; dopo 36 mesi di effettivo servizio nel liv. 2 è previsto il passaggio al liv. 3. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello/categoria superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) che abbia raggiunto, nell’arco di 3 anni, 9 mesi per l’assegnazione al 6° livello e 6 mesi per l’assegnazione ai livelli inferiori.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Categorie e qualifiche Inquadramento. Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata su 10 livelli. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 201). Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) non superiore a 3 mesi. Periodo di prova Criteri di computo: per la durata del periodo di prova si computano esclusivamente le giornate di effettiva prestazione, fermo restando il limite massimo di 6 mesi previsto dall’art. 10, L. n. 604/1966. Esclusioni: è dispensato dal periodo di prova il personale riassunto entro due anni presso la stessa azienda con la medesima qualifica. Livello Importo Tipo di prestazione Maggiorazione
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Categorie e qualifiche Inquadramento. Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata su 9 livelli per il settore televisivo e su 6 livelli per il settore radiofonico. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 29). Mansioni promiscue. Il lavoratore adibito a mansioni relative a più livelli viene inquadrato nel livello superiore quando le relative mansioni abbiano carattere di prevalenza nel tempo e siano svolte con normale continuità. Svolgimento di mansioni superiori. Per i quadri diritto al passaggio al livello superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) protratto per 6 mesi.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Categorie e qualifiche Inquadramento. Classificazione unica per operai, intermedi, impiegati e quadri, articolata su 4 aree (direzionale, gestione/coordinamento, specialistica, esecutiva), suddivise in livelli retributivi. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 18). Mansioni promiscue. Il lavoratore adibito con continuità a mansioni pertinenti a diversi livelli viene inquadrato nel livello corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest’ultima abbia carattere di prevalenza. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) pari a: - 40 giorni lavorativi per gli operai; - 3 mesi per gli intermedi e gli impiegati; il limite di 3 mesi può essere raggiunto anche cumulando più periodi nell’arco temporale di un anno per gli intermedi e per il passaggio alle cat. AD1-AD2 degli impiegati e nell’arco temporale di 8 mesi per il passaggio alle altre categorie degli impiegati. Passaggio di categoria. Passaggio da operaio a intermedio: - l’anzianità decorre nuovamente ai fini degli scatti; - l’anzianità prestata nella categoria di provenienza è utile nella misura del 50% agli effetti del preavviso in caso di licenziamento e di dimissioni. Passaggio da operaio a impiegato o da intermedio a impiegato: - l’anzianità decorre nuovamente ai fini degli scatti; - l’anzianità prestata nella categoria di provenienza è utile nella misura del 50% agli effetti del preavviso in caso di dimissioni.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO di LAVORO
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Periodo di prova L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova che non potrà essere superiore a: • 26 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area prima; • 20 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area seconda; • 14 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area terza.L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato è soggetto ad un periodo di prova di due giorni lavorativi. Durante il periodo di prova è reciproca la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento e senza preavviso, con diritto dell’operaio a percepire la retribuzione per il periodo di lavoro prestato.Superato il periodo di prova diviene definitiva alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva e dal contratto individuale.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. (Classificazione del personale) Agli effetti del presente contratto si considera: - operatore di vendita di 1a categoria l'impiegato di concetto, comunque denominato, assunto stabilmente da un'azienda con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico; - operatore di vendita di 2a categoria l'impiegato d'ordine, comunque denominato, assunto stabilmente dall'azienda con l'incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna. All'operatore di vendita potranno essere assegnati compiti alternativi e/o complementari all'attività diretta di vendita, quali la promozione, la propaganda, l'assistenza al punto di vendita. L'eventuale assegnazione dei compiti anzidetti non comporterà aggravi alle preesistenti situazioni lavorative individuali e dovrà essere motivata da reali esigenze tecniche della distribuzione.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. Le parti devono stipulare in forma scritta il contratto e l'eventuale patto di prova. E' necessaria la forma scritta anche il piano formativo individuale da fare entro trenta giorni dalla stipula del contratto (non più contestualmente).