Diritti Sindacali E Di Rappresentanza. Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri dei comitati direttivi nazionali e territoriali delle Confederazioni sindacali e delle Federazioni nazionali di categoria sono concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 30 ore semestrali (fino a un massimo di 7 giornate all’anno per i settori della ceramica domestica/tecnica). Il trattamento indicato non può comportare, per ciascuna organizzazione sindacale, un onere superiore a 60 ore/anno per le unità produttive fino a 150 dipendenti e un onere superiore a 120 ore annuali per le unità produttive di maggiori dimensioni.
Diritti Sindacali E Di Rappresentanza. Permessi retribuiti Dirigenti RSU: i permessi retribuiti sono pari a 8 ore mensili nelle unità produttive che occupano più di 200 dipendenti. Nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti i permessi sono di 1 ora all’anno per ciascun dipendente. I dirigenti della RSU hanno inoltre diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative o riunioni sindacali in misura non inferiore a 8 giorni all’anno. Dirigenti OSL: ai lavoratori che fanno parte dei consigli o comitati direttivi nazionali e territoriali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti sono concessi permessi retribuiti (riferiti a un componente per esercizio e per ogni organizzazione sindacale) nelle seguenti misure: - aziende da 6 a 15 dipendenti, 24 ore/anno; - aziende con più di 15 dipendenti, 70 ore/anno.
Diritti Sindacali E Di Rappresentanza. Attività sindacale Comitato di redazione: la tutela dei giornalisti è demandata ai comitati istituiti nelle redazioni delle aziende editrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno 10 redattori. Rappresentante per la sicurezza: è eletto o designato nell’ambito del comitato di redazione. Nelle aziende che occupano fino a 200 giornalisti con rapporto a tempo pieno e indeterminato, viene eletto 1 rappresentante; nelle aziende con oltre 200 giornalisti, vengono eletti 3 rappresentanti.
Diritti Sindacali E Di Rappresentanza. Permessi retribuiti Dirigenti RSA: ciascuna RSA ha diritto a permessi in conformità al disposto degli artt. 23-24, L. n. 300/1970. Possono usufruire di permessi retribuiti: a) nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, un dirigente per ciascuna RSA; b) nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti, un dirigente ogni 300 dipendenti (o frazione) per ciascuna RSA; c) nelle unità produttive di maggiori dimensioni, un dirigente ogni 500 dipendenti (o frazione) per ciascuna RSA, in aggiunta a quanto indicato sub b). I permessi retribuiti vengono concessi ai predetti dirigenti nelle seguenti misure: - 1 ora all’anno, aumentabile compatibilmente con le esigenze di servizio fino a 1 ora e 15 minuti, per ciascun dipendente, nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti; 8 ore mensili, aumentabili compatibilmente con le esigenze di servizio fino a 11 ore mensili, nelle unità che occupano più di 200 dipendenti. Ai dirigenti sono altresì concessi permessi retribuiti nella misura di 3 giorni all’anno (2 giorni all’anno nel caso di imprese che operino nell’ambito di una sola regione o di due regioni limitrofe). I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno inoltre diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a convegni sindacali in misura non inferiore a 8 giorni all’anno. Nei gruppi bancari che occupino almeno 3.500 dipendenti è riconosciuta a ciascuna organizzazione sindacale stipulante la possibilità di distaccare a tempo pieno i segretari degli organi di coordinamento. Rappresentanti per la sicurezza: per l’espletamento del mandato sono concessi a ciascun rappresentante permessi retribuiti nel limite di 50 ore annue. Dal monte ore sono esclusi i tempi di viaggio strettamente necessari per recarsi nei luoghi di lavoro ubicati fuori del comune ove è situata la sede di lavoro del rappresentante. Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle organizzazioni stipulanti spettano permessi retribuiti nei limiti di un monte annuale di permessi retribuiti attribuito dal 1° gennaio 2016 secondo i seguenti criteri: - una dotazione annua di 6 ore e 51 minuti per ciascun iscritto, per le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività superiore al 5% dei lavoratori iscritti; - una dotazione annua di 4 ore per ciascun iscritto, per le organizzazioni sindacali che abbiano almeno 3.000 iscritti ed una rappresentatività fino al 5% dei lavoratori iscritti.
Diritti Sindacali E Di Rappresentanza. Attività sindacale Assemblea: nelle unità aziendali con più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite. La singola riunione non può superare le tre ore di durata.
Diritti Sindacali E Di Rappresentanza. Permessi retribuiti membri dei comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali ad esse aderenti, potranno essere concessi compatibilmente con le esigenze di servizio brevi permessi retribuiti che non potranno essere inferiori a 10 ore mensili.
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