SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO AZIENDALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
“ ”
(Verrà stipulato un contratto relativamente a ciascun singolo Lotto; tuttavia, qualora un medesimo concorrente risulti aggiudicatario di entrambi i Lotti, verrà stipulato con detto concorrente un unico contratto avente ad oggetto entrambi i Lotti).
Articolo 1 – Norme regolatrici | pag. | 6 |
Articolo 2 – Oggetto | “ | 7 |
Articolo 3 – Durata | “ | 7 |
Articolo 4 – Corrispettivo | “ | 8 |
Articolo 5 – Determinazione delle rette | “ | 10 |
Articolo 6 – Fatturazione e modalità di pagamento | ||
dell’Amministrazione regionale | “ | 11 |
Articolo 7 – Revisione prezzi | “ | 13 |
Articolo 8 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio | “ | 14 |
Articolo 9 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro | “ | 14 |
Articolo 10 – Clausola sociale | “ | 16 |
Articolo 11 – Obblighi assicurativi | “ | 16 |
Articolo 12 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari | “ | 17 |
Articolo 13 – Obblighi di riservatezza | “ | 18 |
Articolo 14 – Cauzione definitiva | “ | |
Articolo 15 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio | “ | 19 |
Articolo 16 – Penali | “ | 20 |
“ | 21 | |
Articolo 18 – Disposizioni antimafia | “ | 23 |
Articolo 19 – Recesso per sopravvenuta Convenzione Consip | “ | |
Articolo 20 – Subentro | “ | 23 |
Articolo 21 – Subconcessione | “ | 24 |
“ | 24 | |
Articolo 23 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici | “ | 24 |
Articolo 24 – Clausola anti Pantouflage | “ | 25 |
Articolo 25 – Oneri fiscali e spese contrattuali | “ | 26 |
Articolo 26 – Trattamento dei dati personali | “ | 26 |
Articolo 27 – Forma delle comunicazioni | “ | 26 |
Articolo 28 – Passaggio di gestione | “ | 27 |
Articolo 29 – Foro competente | “ | 00 |
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX DIREZIONE GENERALE
CONTRATTO
relativo all’affidamento in concessione del servizio di gestione del nido aziendale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia---------------------
CIG ____________----------------------------------------------------------------------
Lotto ____-------------------------------------------------------------------------
REPUBBLICA ITALIANA
In Trieste, l’anno duemilasedici, il giorno del mese di ( _.2016),
nella sede della Presidenza della Regione, in Piazza Unità d’Italia n. 1, avanti a me
, Ufficiale rogante aggiunto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 51 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, così come modificato dall’art. 18 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, giusto conferimento di incarico adottato con decreto del Presidente della Regione , intervengono:--------------------
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede legale in Trieste, Piazza Unità d’Italia
n. 1, codice fiscale 80014930327, rappresentata da , nat_ a il
, nella sua qualità di Direttore del Servizio amministrazione del personale regionale della Direzione generale;--------------------------------------------------
- ________________, con sede legale in , via , capitale sociale
( ), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in
, via , in persona del e legale rappresentante Xxxx.
, giusta poteri allo stesso conferiti con ;-------------------------
della cui identità personale io, Ufficiale rogante aggiunto della Regione, sono certo.
Premesso che:
1) con deliberazione del 27 marzo 2015, n. 555, la Giunta regionale, nell’approvare la prima programmazione delle attività della Centrale unica di committenza istituita ai sensi dell’articolo 43 della LR 26/2014, ha individuato la gara per l'affidamento del servizio di gestione dei nidi aziendali regionali tra le gare su delega da avviare nel 2015;
2) il Direttore del Servizio amministrazione del personale regionale della Direzione generale, cui compete sostenere gli oneri per il servizio di gestione dei nidi aziendali, con decreto n. del / /201_ ha provveduto a prenotare le risorse economiche per far fronte ad ogni obbligazione derivante dall’affidamento del servizio di cui trattasi ed ha approvato gli elementi essenziali del contratto, ai sensi dell’articolo 40, comma 4bis, LR 21/2007 e smi;-
3) il Direttore del servizio centrale unica di committenza, con decreto n. del / /201_, ha disposto l’avvio di una gara, articolata in due lotti, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei nidi aziendali regionali, di cui uno sito a Trieste, in xxx Xxxxx x. 00, e uno sito a Udine, in Xxx Xxxxxxxx 00, con durata della concessione di cinque anni educativi, decorrenti presumibilmente dal 1° settembre 2016 e sino al 31 luglio 2021, ovvero al 31 agosto 2021, da aggiudicare con procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo come prezzo a base d’asta per posto bambino mensile l’importo di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00), IVA esclusa, per la frequenza a tempo pieno e € 700,00 (euro settecento/00), XXX xxxxxxx, per la frequenza a tempo parziale ;-----------------------------------------
4) la gara è stata regolarmente espletata e la concessione è stata aggiudicata a favore di , che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;---------------------
5) nell’ambito della propria domanda di partecipazione il Concessionario ha tra l’altro prodotto espressa dichiarazione di accettazione integrale e incondizionata di tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel bando di gara, disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e relativo allegato e nel Regolamento di funzionamento del nido aziendale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “ ”;
6) il Concessionario dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il capitolato tecnico e il Regolamento di funzionamento del nido aziendale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “ ”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, depositati presso la Direzione generale ancorché non materialmente allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
7) il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ivi incluse la cauzione definitiva e le polizze assicurative;-----------------------------------------
8) il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.------------------------------------------
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:--------------------- -----
Art.1 – NORME REGOLATRICI
1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l’offerta tecnica ed economica presentate dall’aggiudicatario in sede di gara.
2. In particolare, sono fonte di obbligazioni del presente contratto:
a) il capitolato tecnico e relativo allegato;
b) il Regolamento di funzionamento del nido aziendale “ ”
c) l’offerta tecnica;
d) l’offerta economica.
3. L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti sopra richiamati:---------
a) dalle norme di settore in materia di concessioni pubbliche;------------------
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
c) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., recante ”Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
d) dalla normativa di settore in materia di nidi d’infanzia, espressamente richiamata nel capitolato tecnico.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.-----------------
Art.2 – OGGETTO
1. Il presente contratto ha per oggetto la concessione del servizio di gestione del nido aziendale “ ” della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, destinato a bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, da svolgersi presso lo stabile di proprietà regionale, sito a in via
.
2. Il nido aziendale è idoneo ad ospitare fino a un massimo di bambini, di cui
di età compresa tra i 3 e i 12 mesi e di età compresa tra i 13 e i 36 mesi. Al fine di fruire al meglio della ricettività della struttura, tenuto conto delle assenze fisiologiche dei bambini, potranno essere iscritti in overbooking fino a bambini.
3. Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto specificato e descritto nel capitolato tecnico, nel Regolamento di funzionamento del nido aziendale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “ ”, nonché nell’offerta tecnica proposta dal Concessionario in sede di gara .----------
4. Inoltre, il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle Convenzioni che l’Amministrazione regionale ha stipulato e stipulerà durante il periodo di vigenza contrattuale con altri Enti e società interessate ad usufruire del servizio di cui trattasi e che comunque non potranno prevedere condizioni inferiori a quelle praticate dall’Amministrazione regionale, fatta eccezione per la convenzione stipulata per il triennio scolastico 2014/2017 con il Comune di , le cui condizioni sono quelle praticate dal Comune stesso, nonché per le ulteriori Convenzioni che potranno stipularsi con detto Ente.--------------------------------
Art.3 – DURATA
1. La concessione avrà la durata di cinque anni educativi, a decorrere dal
e fino al 31 luglio 2021, ovvero al 31 agosto 2021, nel caso di cui all’articolo 7, ultimo comma, del capitolato tecnico.------------------------
2. Alla scadenza del contratto è prevista la possibilità per le parti di procedere al rinnovo del servizio per ulteriori tre anni. L’Amministrazione regionale trasmetterà la richiesta di rinnovo del contratto mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima del termine finale del contratto originario.------
3. E’ facoltà dell’Amministrazione regionale, con preavviso non inferiore a trenta giorni antecedenti la scadenza del contratto, richiedere al Concessionario una proroga tecnica della concessione, per un periodo non superiore a sei mesi, finalizzata al completamento delle procedure di gara per la selezione del nuovo Concessionario del servizio. Il Concessionario si impegna a prorogare il servizio a fronte della corresponsione del relativo corrispettivo e alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
Art.4 – CORRISPETTIVO
1. I prezzi mensili per posto bambino in base all’orario giornaliero di frequenza, risultanti dall’offerta presentata dall’aggiudicatario in sede di gara, sono i seguenti:
- frequenza a tempo pieno: € (euro ), oltre ad IVA al %
- frequenza a tempo parziale: € (euro ), oltre ad IVA al %,
- frequenza fino alle ore 18.30: € (euro ), oltre ad IVA al %.
2. Detti prezzi costituiscono i corrispettivi dovuti contrattualmente al Concessionario, calcolati sulla base del numero di bambini effettivamente iscritti e frequentanti, che può variare come da dati storici indicati negli atti di gara.-----
3. I corrispettivi a favore del Concessionario sono dovuti a decorrere dalla data di effettivo avvio della gestione. I corrispettivi non sono comunque dovuti per gli eventuali periodi di sospensione, interruzione e mancata erogazione del servizio le cui cause siano imputabili al Concessionario.-------------------------------------
4. Il corrispettivo mensile per bambino è dovuto a partire dal primo mese di fruizione del servizio e viene ridotto del 50% se l’inizio avviene a partire dal 15° giorno del mese di riferimento.
5. L’Amministrazione regionale non garantisce un numero minimo di utenti, né assicura alcun corrispettivo nell’ipotesi in cui il numero di iscritti sia inferiore alla capienza massima della struttura.
6. Il corrispettivo mensile dovuto al Concessionario per la frequenza dei figli dei dipendenti regionali è costituito dalla retta mensile corrisposta dalle famiglie e dall’integrazione per differenza, corrisposta dall’Amministrazione regionale, tra il prezzo mensile per posto bambino e la retta dovuta dalle famiglie.----------------
7. Per ogni bambino figlio di dipendente regionale iscritto in overbooking ai sensi dell’articolo 2, comma 2, ultimo periodo, la quota a carico dell’Amministrazione regionale verrà calcolata sul corrispettivo dovuto contrattualmente ridotto del 40%.
8. In caso di apertura del nido nel mese di agosto, per ogni bambino figlio di dipendente regionale che fruirà di tale servizio supplementare, la quota a carico dell’Amministrazione regionale verrà calcolata sul corrispettivo dovuto contrattualmente aumentato del 30%.
9. La Convenzione stipulata con il Comune di individua le condizioni, anche economiche, praticate dal Comune per i posti convenzionati. ----
10. Le Convenzioni stipulate con altri Enti pubblici e privati e Società interessate ad usufruire del servizio di cui trattasi prevedono i medesimi corrispettivi di cui al comma 1 del precedente articolo 4.
11.Le modalità di liquidazione del corrispettivo saranno disciplinate dalle singole Convenzioni, nel rispetto dell’articolo 4 del D.Lgs. 231/2002.----------------------
12.Per gli utenti esterni non convenzionati il Concessionario fisserà autonomamente gli importi dei corrispettivi, nel rispetto dei prezzi di mercato.---
--------------------Art.5 –DETERMINAZIONE DELLE RETTE ----------------------
1. Le rette mensili a carico dei dipendenti regionali sono individuate secondo il tariffario applicato ai nidi d’infanzia del Comune ove è ubicata la struttura, sulla base dell’attestazione contenente l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del minore, comprese le eventuali agevolazioni e riduzioni espressamente richiamate nel Regolamento di funzionamento del nido aziendale, nonché in relazione alla fascia oraria di frequenza scelta dalla famiglia.
(Per Lotto 1:) In particolare, la retta mensile prevista per i propri utenti dal Comune di Trieste per l’uscita alle ore 13.00 sarà applicata all’uscita dalle ore
13.30 alle ore 14.30; la retta prevista per l’uscita alle ore 16.00 sarà applicata all’uscita dalle ore 16.30 alle ore 17.30; quella prevista per le 17.30 al prolungamento fino alle 18.30.
(Per Lotto 2:) In particolare, la retta prevista per i propri utenti dal Comune di Udine per l’uscita alle ore 13.30 sarà applicata all’uscita dalle ore 13.30 alle ore 14.30; la retta prevista per l’uscita alle ore 16.00 sarà applicata all’uscita dalle ore
16.30 alle ore 17.30; quella prevista per l’uscita alle ore 17.30 al prolungamento fino alle 18.30.
2. Le rette sono calcolate mensilmente anche sulla base dell’effettiva presenza al nido del bambino, secondo quanto disposto dal Regolamento di funzionamento del nido aziendale.
3. Di norma, le rette mensili sono corrisposte dalle famiglie direttamente al Concessionario, fatto salvo quanto disposto dal D.P.Reg. 139/2015. In tal caso la retta si compone di una quota parte a carico della famiglia (quota genitoriale) e di una quota di abbattimento corrisposta dal Comune ove ha sede la struttura.------
4. L’Amministrazione regionale non risponde del mancato o incompleto pagamento delle rette mensili.
5. In caso di inadempimento da parte delle famiglie circa il pagamento delle rette, il Concessionario agirà nei confronti delle famiglie stesse per il recupero della somma dovuta.
---------------Art.6–FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO ----------
-----------------------DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE-------------------
1. L’Amministrazione regionale provvederà al pagamento della differenza tra il corrispettivo mensile dovuto contrattualmente e la retta dovuta dalle famiglie dei propri dipendenti a fronte di presentazione di regolare fattura. ----------------
2. Il Concessionario emetterà fattura posticipata con cadenza mensile, redatta secondo le norme fiscali in vigore e contenente i seguenti dati:--------------------
- codice CIG;
- codice univoco ufficio;
- P. IVA della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- oggetto del contratto;
- dicitura recante “ IVA versata dall’ente pubblico ai sensi dell’articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972”;
- ritenuta dello 0,50%;
- totale fattura.
3. Il concessionario invia la fattura in modalità elettronica al codice univoco dell’Amministrazione regionale che verrà successivamente comunicato. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.------------------------
4. Ogni singola fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere debitamente corredata dai registri mensili delle presenze di tutti i bambini e dalla copia delle fatture emesse a carico delle famiglie regionali e dell’eventuale documentazione a supporto. La fattura o la documentazione a supporto deve riportare l’eventuale abbattimento della retta di cui al D.P.Reg. 139/2015 e gli eventuali giorni di assenza del minore.
5. L’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 6 del D.P.Reg 214/2009, attesta la conformità del servizio reso rispetto a quanto previsto nel contratto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma.----------
6. Qualora i suddetti documenti risultino irregolari o incompleti, l’Amministrazione non può attestare la conformità della prestazione.---------------
7. L’Amministrazione regionale provvede al pagamento del dovuto a favore del Concessionario entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’attestazione della conformità della prestazione contrattuale, qualora si riceva la fattura in epoca antecedente a tale data. In caso di ricevimento successivo, il termine di 30 giorni decorre dalla data di ricevimento della fattura.----------------------------------------
8. Il Concessionario non potrà avanzare nessuna pretesa per eventuali ritardi nel pagamento delle fatture per cause non imputabili all’Amministrazione regionale.--
9. L’Amministrazione regionale provvederà a versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata dal Concessionario, ai sensi dell’articolo
17 ter del D.P.R. 633/1972, così come introdotto dall’articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n.190.---------------------------------------
00.Xx liquidazione delle fatture avviene esclusivamente a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato dichiarato dal Concessionario, secondo quanto previsto al successivo articolo 12 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari). -------
11. Ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, in occasione di ogni singolo pagamento, il Concessionario deve operare sull’imponibile una ritenuta dello 0,50% che verrà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale; alla scadenza del contratto il Concessionario dovrà fatturare anche l’ammontare delle ritenute operate in corso di esecuzione.
00.Xx liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l’Amministrazione regionale abbia contestato al Concessionario l’inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste da prescrizioni di legge, dal presente contratto, dal capitolato tecnico, dal Regolamento di funzionamento del nido aziendale o dall’offerta presentata in sede di gara. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all’articolo 15 “Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio” del presente Contratto. Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l’Amministrazione regionale procederà alla liquidazione di tutto o parte dell’importo previsto dalla fattura. ---------------------
Art. 7 – REVISIONE PREZZI
1. Non è ammessa la revisione dei prezzi per il primo anno della concessione, mentre, a partire dal secondo anno di contratto i prezzi contrattuali sono aggiornati, con cadenza annuale, in funzione dell’aumento del costo della vita di
cui all’indice ISTAT-FOI riferito al periodo settembre anno in corso/settembre anno precedente.
2. Eventuali aumenti contrattuali previsti dai CCNL per il personale (già decisi o futuri) sono a carico del Concessionario.------------------------------------ --------
------Art.8 – .CONDIZIONI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO----
1. Il Concessionario si impegna ad eseguire tutte le prestazioni descritte nel capitolato tecnico, nel Regolamento di funzionamento del nido aziendale, nell’offerta presentata in sede di gara, anche se non espressamente riportate nel presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo.----------------------------------
Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati, nonché nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, e quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne l’ Amministrazione regionale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme.
2. Sono, altresì, a carico del Concessionario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto.----------------------------------------
----------Art. 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO---------
1. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, il Concessionario si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.------------
2. Il Concessionario si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’articolo 86, comma 3 bis del Codice di contratti, garantendo, altresì, il giusto riconoscimento alle effettive mansioni svolte e ai livelli contrattuali corrispondenti per tutta la durata della concessione.
3. Il Concessionario si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.------------------
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario la documentazione comprovante l’adempimento di tutte le disposizioni sopra previste, ivi incluse le certificazioni che dimostrino il rispetto del regolare
trattamento del personale e copia delle buste paga, ed è esonerata da qualsiasi responsabilità o richiesta riguardante il personale impiegato nel servizio.-----------
Art. 10 - CLAUSOLA SOCIALE
1. In caso di cambio di gestione, il Concessionario, qualora abbia l’esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella propria organizzazione per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto della concessione e nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione aziendale, si impegna, in via prioritaria, all’assunzione del personale precedentemente impiegato nell’espletamento del servizio.--------------------------------------------
2. In caso di cambio di gestione tra cooperative sociali, si applicano le disposizioni contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.
Art.11 – OBBLIGHI ASSICURATIVI
1. Con la stipula del contratto, il Concessionario si assume ogni responsabilità derivante dalla concessione e risponderà direttamente dei danni di qualsiasi natura, che dovessero occorrere agli utenti del servizio, al personale impiegato, a terzi o cose di terzi, ai beni immobili o mobili dell’Amministrazione regionale, nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o da terzi presenti nella struttura o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, esonerando pertanto l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità connessa.
2. In conformità a quanto disposto dall’articolo 16 del capitolato tecnico, cui si fa integrale rinvio, il Concessionario ha stipulato idonee polizze assicurative con la
Compagnia di assicurazione , con una validità non inferiore alla durata della presente concessione, per la copertura dei seguenti rischi:
- polizza infortuni a favore di tutti i bambini ospiti del nido aziendale;
- responsabilità Civile verso Terzi (RCT);
- responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO).
3. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per l’Amministrazione regionale e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui sopra, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo articolo 17.
4. Resta ferma l’intera responsabilità del Concessionario anche per danni eventualmente non coperti dalle predette polizze assicurative ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
-Art. 12 –OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI--
0.Xx Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.-------------------------
3. Il Concessionario si obbliga ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con terzi, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione regionale e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste, della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. Il Concessionario si impegna ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali tramite il conto corrente dedicato.
- -------------------------Art. 13 –OBBLIGHI DI RISERVATEZZA ------------------
1. Il Concessionario e tutto il personale dipendente dello stesso dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizia durante l’espletamento del servizio stesso; non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della prestazione, restando quindi vincolato al segreto professionale.--------------------
2. Inoltre, per quanto riguarda i dati sensibili relativi ai bambini e alle loro famiglie dovrà attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).--------------------------------------------
Art.14 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Concessionario ha costituito una garanzia
fideiussoria mediante polizza
n.
rilasciata da
, per l’importo di € (euro
/00) resa ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, in favore dell’Amministrazione regionale.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) dell’Amministrazione regionale, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
3. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, notificata a mezzo PEC dall’Amministrazione regionale.------
4. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione regionale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.----
---Art.15 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO--
1. L’Amministrazione regionale si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli, ai sensi dell’articolo 312, comma 3 del D.P.R. 207/2010, circa la perfetta osservanza da parte del Concessionario di tutte le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati, nonché nella normativa di settore, in particolare controlli di rispondenza e di qualità.---------------
2. Qualora dal controllo operato il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, ovvero in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per loro gravità la risoluzione del contratto, l’Amministrazione regionale contesta mediante PEC le
inadempienze riscontrate, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.
3. Qualora il richiamo avesse esito negativo (constatando il persistere dell’inadempienza) o il Concessionario non comunicasse le proprie controdeduzioni nel termine assegnato ovvero fornisse elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verranno applicate le penali di cui al successivo articolo 16.
4. Nei casi di particolare grave recidiva, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
5. La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione del servizio, mediante verifica a campione sull’organizzazione e svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, compete al Direttore del Servizio competente in materia di nidi aziendali o ad altri dipendenti da esso delegati.------------------------
6. Al personale dell’Amministrazione regionale incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito l’accesso alla struttura in qualsiasi momento, senza che ciò interferisca nello svolgimento delle attività educative.---------------------------------
Art.16– PENALI
1. Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti da prescrizioni di legge, dal presente contratto e dagli atti in esso richiamati, l’Amministrazione regionale avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del Concessionario penali di importo variabile dallo 0,3 per mille all’1 per mille del valore complessivo della concessione.-----------------------------------
2. Ciascuna penale verrà commisurata alla gravità della violazione.-------------------
3. Gli inadempimenti che consistono in carenze della manutenzione ordinaria della struttura, degli arredi, delle attrezzature ed impianti, dei presidi antincendio, della gestione dell’impianto di riscaldamento, dell’area verde sono rilevati con l’intervento degli uffici dell’Amministrazione regionale competenti per materia, al fine di quantificare la penale, fermo restando l’obbligo del Concessionario di provvedere alla manutenzione nel termine assegnato e nel rispetto del Piano annuale delle attività di manutenzione ordinaria presentato in sede di gara. ------------------------
4. Per l’applicazione delle penali, l’Amministrazione regionale adotta il procedimento di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 15.------------------------
5. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l’Amministrazione regionale potrà trattenere l’importo delle penali in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero in alternativa mediante escussione della cauzione definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti.
6. Le penali non potranno cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’importo contrattuale. In tal caso l’Amministrazione regionale potrà avviare le procedure previste dalla normativa vigente per la risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 17.
------------------Art.17 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA------------------
1. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, ad esclusivo rischio e danno del Concessionario, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora il Concessionario:
- non abbia dato avvio al servizio a decorrere dalla data indicata all’articolo 3 del presente contratto per causa a sé imputabile;-------------------------------
- violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;------------------------------
- somministri cibi inferiori per qualità, quantità o tipologia rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico ovvero nell’offerta;-------------------------------
- interrompa il servizio per causa a sé imputabile;---------------------------------
- ometta o ritardi di fornire o sostituire uno dei prestatori di lavoro secondo le modalità di cui all’articolo 11 del capitolato tecnico per più di due volte nel corso della concessione;
- sostituisca ripetutamente e senza adeguata motivazione il personale educativo secondo quanto previsto dall’articolo 11 del capitolato tecnico;-----
- ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;--------------
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- perda i requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto della concessione o per contrarre con la pubblica amministrazione;----------------------------------
- incorra nell’ipotesi di grave recidiva nelle inadempienze di cui all’articolo 15, comma 4, del presente contratto;
- incorra nell’applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 16, comma 6, del presente contratto;
- non provveda, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, a reintegrare la garanzia per l’importo escusso dall’Amministrazione regionale;-
- in caso di emissione a carico del concessionario dell’informativa interdittiva antimafia;
- in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto, nonché nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge.
2. In caso di risoluzione, l’Amministrazione regionale provvederà all’escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 18 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
1. Il Concessionario prende atto che la validità e l’efficacia del presente contratto è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. -----
2. Il Concessionario si impegna a comunicare immediatamente all’Amministrazione regionale ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.-----------------------------------
3. L’Amministrazione regionale si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo al Concessionario.
4. (Eventuale): L’Amministrazione regionale si è avvalsa della facoltà, prevista all’art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell’informazione antimafia. Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive, il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente.------------------------------
----Art.19 – RECESSO PER SOPRAVVENUTA CONVENZIONE CONSIP SPA----
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii., l’Amministrazione regionale ha diritto di recedere qualora il servizio di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l’Amministrazione stessa e il Concessionario non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara.----------
Art.20 – SUBENTRO
1. In base al combinato disposto degli articoli 297 del D.P.R. 207/2010 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto della concessione. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario affidatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario affidatario in sede di offerta.---------------------------------------------
Art.21 – SUBCONCESSIONE
1. E’ fatto assoluto divieto al Concessionario di subconcedere la gestione del servizio oggetto della presente concessione.-------------------------------------------
2. E’ consentito al Concessionario, nell’ambito della propria autonomia di gestione, affidare a terzi attività strumentali secondarie, quali ad esempio i servizi di lavanderia, pulizia dei locali e manutenzioni.--------------------------------------------
--------------Art.22 –CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO-------------
1. La cessione del contratto e del credito viene disciplinata dagli articoli 116 e 117 del D.Lgs. 163/2006.
-----Art. 23 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI -----
1. E’ fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell’articolo 54 del D. lgs. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2014, n. 03/Pres, quali parti integranti del contratto, ancorché non materialmente allegati.
2. In ottemperanza dell’articolo 2 dei suddetti Xxxxxx, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.
3. Il Concessionario garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all’esecuzione del presente contratto, con dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prendano visione dei codici di comportamento di cui al punto 1. -----
4. L’Amministrazione regionale ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del Concessionario degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.-----
5. Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia è accessibile al link: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxx/xxx/XXXXX/XXX/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.--
----------------------Art.24 – CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE -----------------
1. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, il Concessionario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.------------------------------------
--------------Art. 25 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI-----------------
1. Tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente contratto, xxx comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico del Concessionario.
----------------------Art.26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ---------------
1. I dati conferiti ai fini dell’esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
2. Resta inteso che competono al Concessionario i diritti di cui all’art. 7 del succitato decreto.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Servizio amministrazione personale regionale della Direzione generale; il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio amministrazione personale regionale; per la parte automatizzata, responsabile del trattamento è Insiel Spa.--------------------------
-----------------------Art.27 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI----------------
1. In corso di contratto, tutte le comunicazioni formali tra le parti contraenti per essere valide debbono essere fatte a mezzo PEC, ai recapiti che verranno successivamente comunicati.
Art.28 – PASSAGGIO DI GESTIONE
1. Al termine del presente contratto, qualora la gestione del servizio venisse affidata a seguito di gara ad un altro operatore economico, il Concessionario s’impegna a fornire gratuitamente l’assistenza necessaria affinché il passaggio alla nuova gestione avvenga con il minor disagio possibile per gli utenti.------------------
Art.29 – FORO COMPETENTE
1. Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti sarà, in via esclusiva, quello di Trieste.----------------------------------------
Xxxxxxxxx, io, Ufficiale Rogante aggiunto della Regione, ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura ai comparenti.
Detti comparenti, riconoscendolo conforme alla volontà espressami, lo approvano e lo sottoscrivono digitalmente insieme a me, Ufficiale rogante aggiunto della Regione, utilizzando certificati di firma la cui validità è stata da me previamente verificata.
Scritto con sistemi elettronici da persona di mia fiducia, da me diretta, quest’atto
occupa pagine intere … (…..) e fin qui della pagina …. (……….).---------------------
Per
Per la Regione Friuli Venezia Giulia
L’Ufficiale rogante
Il Concessionario dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 c.c., le clausole di cui agli articoli 1 (Norme regolatrici), 2 (Oggetto), 3 (Durata), 4 (Corrispettivo), 8 (Condizioni e modalità di esecuzione del servizio), 9 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 10 (Clausola sociale), 11 (Obblighi assicurativi), 12 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari), 13 (Obblighi di riservatezza), 14 (Cauzione definitiva), 16 (Penali), 17 (Clausola risolutiva espressa), 18 (Disposizioni antimafia), 19 (Recesso per sopravvenuta Convenzione Consip), 20 (Subentro), 21 (Subconcessione), 22 (Cessione del contratto e del credito), 23 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), 24 (Clausola antipantouflage), 25 (Oneri fiscali e spese contrattuali) e 29 (Foro competente).-----
Per
Per la Regione Friuli Venezia Giulia