Subentro Clausole campione

Subentro. 1. Il cambiamento della persona fisica o giuridica, impresa, ente o associazione, a cui il Contratto è intestato è soggetto al pagamento dell'indennità di subentro. L'indennità di subentro non è dovuta nei casi di successione a titolo universale o particolare, o quando il subentro avviene fra persone conviventi dello stesso nucleo familiare. L'indennità di subentro non è inoltre dovuta nei casi di trasformazione della denominazione o della ragione sociale o di cambio del titolare di impresa. 2. Il subentrante, in qualità di cessionario del Contratto, assume la medesima posizione giuridica del precedente intestatario, succedendo in tutti i crediti ed accollandosi tutti i debiti derivanti dal rapporto contrattuale, ivi inclusi eventuali debiti inerenti prestazioni già eseguite.
Subentro. Articolo 192.
Subentro. Il subentro si verifica quando un nuovo Utente finale presenta una richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi di un punto di consegna disattivo. La richiesta di subentro deve essere fatta tramite i canali messi a disposizione del Gestore. Il soggetto richiedente il subentro deve provvedere al versamento del deposito cauzionale. Qualora l’Utente finale entrante sia già intestatario di altre utenze risultanti morose, deve eseguire il pagamento delle somme dovute. Il Gestore può in ogni caso richiedere all’Utente finale, prima di eseguire il subentro della fornitura, il pagamento delle somme dovute. Qualora la richiesta di subentro abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura risulti gravata da pregressa morosità, il Gestore: a) procede all’esecuzione del subentro nei confronti dell’Utente finale entrante che abbia prodotto una autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445 ovvero opportuna documentazione comprovante l’estraneità al precedente debito, senza applicare la precedente moratoria; b) non procede all’esecuzione del subentro fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l’Utente finale entrante occupava a qualunque titolo l’unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.
Subentro. In caso di subentro di un nuovo soggetto nel contratto di riferimento, si procederà al ricalcolo del premio con emissione di una nuova scheda di adesione.
Subentro. In caso di rescissione contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far subentrare altra Ditta che abbia partecipato alla gara d'appalto, nel rispetto della graduatoria formatasi all'atto dell'aggiudicazione della gara stessa o comunque altra ditta in possesso dei necessari requisiti normativamente previsti.
Subentro. 1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che: a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione; b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.
Subentro. 1. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi dell’attivit`a di commercio su aree pubbliche su posteg- gio, gli aventi diritto presentano una comunicazione al SUAP competente nel territorio sede del mercato o della fiera o del posteggio isolato entro trenta giorni dal trasferimento, allegando l’originale del titolo abilitativo, copia del contratto di cessione o gestione d’azienda e autocerti- ficazione concernente il possesso dei requisiti di onorabilit`a e professionali ove necessari. 2. Fino alla presentazione della comunicazione di cui al comma 1, gli aventi diritto possono svol- xxxx l’attivit`a su posteggio esibendo l’originale del contratto di cessione o gestione d’azienda, unitamente a copia conforme all’originale dell’autorizzazione. 3. Nel caso di trasferimento per causa di morte dell’attivit`a di commercio su aree pubbliche su posteggio gli aventi diritto presentano comunicazione al SUAP competente nel territorio sede del mercato o della fiera entro 30 giorni dal decesso, allegando l’originale del titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet`a da cui risulta la qualit`a di erede e autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di onorabilit`a e professionali ove necessari. 4. Fino alla presentazione della comunicazione di cui al comma 3, gli aventi diritto possono svol- xxxx l’attivit`a esibendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet`a da cui risulta la qualit`a di erede, unitamente all’originale del titolo abilitativo. Nel rispetto delle disposizioni di leggi vigenti, fino alla pendenza del termine di accettazione dell’eredit`a ovvero per la durata di ges- tione provvisoria dell’impresa individuale, gli aventi diritto possono svolgere l’attivit`a esibendo una dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet`a, unitamente all’originale del titolo abilitativo. In caso di accettazione dell’eredit`a con beneficio di inventario, gli aventi diritto possono svol- xxxx l’attivit`a presentando la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario unitamente all’originale del titolo abilitativo. 5. Il Comune sede del mercato o della fiera o del posteggio isolato , entro trenta giorni dal ricevi- mento della comunicazione di cui ai commi 1 e 3, provvede, verificati i requisiti, alla reintestazione del titolo abilitativo e al contestuale rilascio della concessione di posteggio a favore del suben- trante. 6. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi dell’attivit`a di commercio su aree pubbliche in forma itineran...
Subentro. Il cambiamento della persona fisica o giuridica, impresa o associazione, a cui il Contratto è intestato, è soggetto al pagamento dell'indennità di subentro. L'indennità di subentro, pari ad ¤ 20,00 oltre IVA, non è dovuta nei casi di successione a titolo universale o particolare, o quando il subentro avviene fra persone conviventi dello stesso nucleo familiare. L'indennità di subentro non è inoltre dovuta nei casi di trasformazione della denominazione o della ragione sociale o di cambio di titolare di impresa. Il subentrante, in qualità di cessionario del Contratto, assume la medesima posizione giuridica del precedente intestatario, succedendo in tutti i crediti ed accollandosi tutti i debiti derivanti dal rapporto contrattuale, ivi inclusi eventuali debiti inerenti a prestazioni già eseguite.
Subentro. Il cambiamento della persona fisica o giuridica, impresa o associazione, a cui il Contratto è intestato, è soggetto al pagamento dell'indennità di subentro. L'indennità di subentro pari a euro 20,00 oltre IVA non è dovuta nei casi di successione a titolo universale o particolare, o quando il subentro avviene fra persone conviventi dello stesso nucleo familiare. L'indennità di subentro non è inoltre dovuta nei casi di trasformazione della denominazione o della ragione sociale o di cambio di titolare di impresa.
Subentro. In caso di subentro di altro Cliente, il Servizio decade entro cinque giorni dalla registrazione della richiesta di subentro, salvo diverse indicazioni da parte di TIM specificate nelle “Caratteristiche del Servizio”.