CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA E CASSA DELL’AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo
CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA E CASSA DELL’AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
CIG Z0229D7C70
TRA
L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, con sede in Roma, xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 - Xxxx, CF 97871890584, rappresentata dal Direttore e Legale Rappresentante, Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxx, nato a Viareggio il 04/01/1961, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X di seguito denominata anche " Ente o Agenzia".
E
l’Istituto di Credito Intesa Sanpaolo S.p.A., in seguito denominato "Cassiere", con sede legale in Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156, CAP 10121, numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino e codice fiscale 00799960158, partita IVA 10810700152, iscritta al n. 5361 dell’Albo delle Banche, con capitale sociale interamente versato pari Euro 8.731.874.498,36, rappresentata dal Sig. Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx, nato a Noto (SR) il 17/01/1969, domiciliato per la carica presso Intesa Sanpaolo, Filiale Imprese Roma Centro, Xxx xxx xxxxx 000 – 00000 Xxxx, nella sua qualità di Quadro Direttivo autorizzato a rappresentare legalmente la società INTESA SANPAOLO S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 20 novembre 2018 il cui estratto è stato certificato in data 8 febbraio 2019 con atto del Notaio Xxxxxxx Xxxxxxx di Torino Rep. N. 130164;
Premesso
- che l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è sottoposto alla disciplina di cui alla L. 720/1984, da attuarsi con le modalità applicative di cui ai decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 luglio 1985 e del 22 novembre 1985, nonché alle disposizioni di cui al D.P.R. 240/2003 e D.P.R. 97/2003;
- che, con determina n. 262 del 12/09/2019, è stato approvato l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 in concessione del servizio di cassa dell’Ente, per un importo di € 13.000,00 (tredicimila/00) per un periodo di n. 6 mesi, dal 01.10.2019 al 31.03.2020;
- che il Cassiere, con comunicazione trasmessa via PEC il 16/09/2019, ha confermato disponibilità all’esecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni stabiliti nel Contratto n° Rep. 66 del 08/03/2018, e che la Fideiussione nr. 00085/8200/04104506 (Numero unico IF nr. 000000480418) emessa il 24/09/2019, costituita e presentata ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016 costituisce parte integrante dell’oggetto del servizio;
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 Affidamento del servizio
1. Il servizio di cassa sarà svolto dalla Banca in propri locali, nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli delle Aziende di credito sono aperti al pubblico ed in conformità dei patti stipulati con il presente contratto. Presso la filiale di Roma più vicina alla sede dell’Ente si effettua la consegna e il ritiro della documentazione cartacea; le operazioni di incasso e pagamento vengono svolte presso tutti gli sportelli dell’Istituto di credito sul territorio nazionale.
2. Il servizio di Cassa, la cui durata è fissata dal successivo art. 14, viene svolto in conformità alla legge, al regolamento dell’Ente nonché ai patti di cui al presente contratto.
3. Il servizio di Xxxxx dovrà essere gestito con metodologie e criteri informatici tra l'Ente ed il Cassiere, attraverso strumenti quali Internet banking e Home banking per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto nonché l'attivazione del servizio di riscossione/pagamenti con reversali e mandati informatici prescritto dalla normativa di legge (Ordinativo Informatico Locale) descritta nella Circolare AGID n. 64/2014.
4. Durante il periodo di validità del contratto, di comune accordo, fra le parti possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso, i cui oneri sono ad esclusivo carico del Cassiere. Per la formalizzazione dei relativi accordi si può procedere con scambio di lettere.
5. L'Ente si riserva la facoltà di recedere incondizionatamente dal presente contratto in caso di modifica soggettiva del Cassiere, a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di Credito, qualora l'Ente dovesse ritenere che il nuovo soggetto non possegga le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato il contratto.
Art. 2 Oggetto del contratto
1. Il servizio di Cassa di cui al presente contratto ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesima e dalla stessa ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì, l'Ente titoli e valori di cui al successivo art. 9.
Art. 3 Durata
1. Il contratto ha durata di n. 6 mesi, dal 01.10.2019 al 31.03.2020 oltre opzione di eventuale proroga tecnica nelle more dell’espletamento di nuova gara, come previsto dall’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, fino al 30/09/2020.
Non è ammesso il tacito rinnovo alla scadenza.
2. Il Cassiere è tenuto, all'atto della cessazione del servizio, a depositare presso l'Ente tutti i registri, i bollettari e ogni altro documento abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo, impegnandosi sin da ora ad assicurare con il Cassiere subentrante la continuità della gestione a decorrere dal nuovo esercizio.
3. Al fine di apportare modifiche e miglioramenti al presente contratto, anche per l'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge integrative o modificative di quelle in vigore al momento della sottoscrizione del contratto stesso, è possibile, in qualsiasi momento, modificarla ed integrarla con accordi scritti fra le parti per iniziativa dell'Ente.
Art. 4
Corrispettivo e spese di gestione
1. Per il servizio di cui al presente contratto spetta al Cassiere l’importo corrispettivo di € 13.000,00 (tredicimila/00) oltre I.V.A. di legge, come importo semestrale per i costi complessivi derivanti dalle applicazioni dei canoni, dei costi di transazione e di qualsiasi altro costo per la gestione finanziaria, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per bolli, oneri fiscali e delle spese postali.
2. È previsto un corrispettivo di ulteriori € 13.000,00 (tredicimila/00) a fronte di eventuale proroga tecnica semestrale fino al 30/09/2020, ove richiesto dalla stazione appaltante, alle medesime condizioni contrattuali.
3. Il Cassiere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione delle predette spese sul conto corrente di corrispondenza, trasmettendo all’Ente apposita nota spese sulla base della quale quest’ultimo emetterà i relativi mandati entro cinque giorni dalla richiesta.
4. Il Cassiere è tenuto a curare l'esecuzione, alle condizioni concordate, di ogni altra operazione bancaria non prevista dal presente contratto, né contenuta nell'offerta, eventualmente richiesta dall'Ente.
Art. 5 Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale, con inizio l’1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.
2. Resta salva la regolarizzazione delle operazioni avvenute negli ultimi giorni dell'esercizio da effettuarsi non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo e comunque in tempi tali da permettere la resa del conto.
3. Le regolarizzazioni di cui al comma 2 saranno comunque contabilizzate con riferimento all'anno precedente.
Art. 6 Riscossioni
1. Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal dirigente del Museo ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirlo.
2. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.
3. Per gli effetti di cui sopra, il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
4. Gli ordinativi di incasso devono contenere:
▪ la denominazione dell'Ente;
▪ la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
▪ l'indicazione del debitore;
▪ la causale del versamento;
▪ l'imputazione in bilancio;
▪ la codifica di bilancio;
▪ il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
▪ l'esercizio finanziario e la data di emissione;
▪ le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
▪ l'annotazione 'contabilità fruttifera' ovvero 'contabilità infruttifera'. In caso di mancata annotazione, il Cassiere imputa le riscossioni alla "contabilità infruttifera";
▪ l'eventuale indicazione "entrata vincolata". In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo.
5. Con riguardo all'indicazione di cui all'ultima alinea, se la stessa è mancante, il Cassiere non è responsabile ed è tenuto indenne per omesso vincolo.
6. A fronte dell'incasso il Cassiere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche.
7. Il Cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stessa, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente, la quale emette i relativi ordinativi di riscossione entro quindici giorni. Detti ordinativi devono recare la dicitura "a copertura del sospeso n. ", rilevato dai dati comunicati dal Cassiere.
8. Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, il Cassiere non è responsabile per eventuali errate imputazioni sulle contabilità speciali, né della mancata apposizione di eventuali vincoli di destinazione. Resta inteso comunque che le somme verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Cassiere risulti evidente che trattasi di entrate proprie.
9. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Cassiere, appena in possesso dell'apposito tabulato fornitogli dalla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l'Ente emette, nei termini di cui al precedente comma 7, i corrispondenti ordinativi a copertura.
10. Le somme di soggetti terzi rinvenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali d'asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Cassiere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza trattenute su conto transitorio.
11. Il Cassiere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al Cassiere o all'Ente.
12. Il Cassiere riconosce per le riscossioni valuta così come risulta dal verbale di aggiudicazione.
Art. 7 Pagamenti
5. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Direttore ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirlo.
6. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.
7. Per gli effetti di cui sopra, il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
8. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il patrimonio sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
9. I mandati di pagamento devono contenere:
▪ la denominazione dell'Ente;
▪ l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA;
▪ l'ammontare della somma lorda, in xxxxx e in lettere, e netta da pagare;
▪ la causale del pagamento;
▪ l'imputazione in bilancio; l'Ente e il Cassiere si impegnano a riportare i codici previsti dalle leggi vigenti (codici CIG e CUP, ecc.);
▪ la codifica di bilancio;
▪ gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
▪ il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
▪ l'esercizio finanziario e la data di emissione;
▪ l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
▪ le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
▪ l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione, "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione". In caso di mancata annotazione il Cassiere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
▪ la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Cassiere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo.
▪ l'eventuale annotazione "esercizio provvisorio" oppure: "pagamento indilazionabile, gestione provvisoria".
10. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente, con spese a carico di quest'ultima, dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati.
11. II Xxxxxxxx non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorrano l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Cassiere esegue il pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato.
12. Il Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Cassiere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
13. I mandati inviati mediante flusso informatico con firma digitale, se inviati dall’Ente nella fascia oraria “00.01 – 17.00” saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo mentre eventuali flussi che pervenissero al Cassiere in fasce orarie diverse dalla predetta saranno assunti in carico dal Cassiere nel giorno lavorativo bancario successivo. I mandati inviati in formato cartaceo sono ammessi al pagamento, di norma, il terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Cassiere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo, l'Ente medesima deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.
14. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Cassiere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 20 dicembre.
15. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono regolati come da offerta prodotta dal Cassiere in sede di gara.
16. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Cassiere acquisisce sul mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Cassiere provvede ad annotare gli estremi di pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
17. Su richiesta dell'Ente, il Cassiere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
18. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli
relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Cassiere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento dei compensi accessori ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge.
19. L'Ente, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di Enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al Cassiere entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza, apponendo sui medesimi la seguente annotazione: “da eseguire entro il
.................... mediante giro fondi dalla contabilità di questo Ente a quella di ,
intestatario della contabilità n.………. presso la medesima Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato”. Il Cassiere non è responsabile di una esecuzione difforme ovvero di un ritardo nei pagamenti, qualora l'Ente ometta la specifica indicazione sul mandato ovvero lo consegni oltre il termine previsto.
20. Il Cassiere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all'anticipazione di Tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge.
Art. 8
Trasmissione di atti e documenti
1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Cassiere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una, vistata dal Cassiere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.
Per la trasmissione telematica dei documenti informatici sottoscritti con firma digitale, si rimanda al Protocollo aggiuntivo allegato al presente contratto (Allegato A).
2. Il Cassiere deve garantire la gestione del servizio in forma complementare meccanizzata ed automatizzata in tempo reale con scambio di tutte le informazioni e dati previsti dalle norme vigenti in materia, oltre che su materiale cartaceo, anche mediante collegamento telematico tra il sistema informatico in dotazione all'Ente e il sistema informativo del Cassiere stesso.
3. In particolare con tale collegamento dovranno essere garantite le seguenti principali funzioni (aggiornate alla chiusura contabile del giorno precedente):
▪ situazione conto corrente;
▪ mandati e reversali (trasmissione e gestione);
▪ partite provvisorie (entrate e spese);
▪ verifica di cassa.
Art. 9
Obblighi gestionali assunti dal Cassiere
1. Il Cassiere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.
2. Il Cassiere è tenuto a mettere a disposizione dell'Ente copia del giornale di cassa e inviare con periodicità trimestrale l'estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.
Art. 10 Verifiche ed ispezioni
1. L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Cassiere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione del servizio di Cassa.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di Cassa; di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di Cassa. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile dell'Ente.
Art. 11 Amministrazione titoli e valori
1. Il Cassiere assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell’organo competente dell’Ente, i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti.
2. Il Cassiere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore della Ente.
Art. 12 Verifiche di cassa
1. Il Cassiere, successivamente alla chiusura dell'esercizio, salvo nuove disposizioni di legge, rende all'Ente, la verifica di cassa corredata dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle quietanze di pagamento e dal bollettario delle riscossioni in forma digitale, controllando la corrispondenza dei documenti con le scritture contabili dell'Ente.
Art.13
Garanzie per la regolare gestione del servizio di Cassa
1. Il Cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di Cassa.
2. A garanzia degli impegni contrattuali è rilasciata garanzia ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 14 Imposta di bollo
L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 4 e 5, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.
Art. 15
Divieto di Revisione dei Prezzi
Tutti i prezzi indicati nel presente contratto sono fissi ed invariabili per tutta la durata dello stesso, essendo espressamente esclusa la revisione dei prezzi per qualunque circostanza o avvenimento imprevisto o straordinario che dovesse intervenire.
Art. 16
Obblighi Derivanti dal Rapporto di Lavoro
1. Il Cassiere dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità per atti o fatti di qualsivoglia genere ad essa imputabili direttamente o indirettamente nell’espletamento del servizio.
2. La Società dichiara di effettuare il servizio operando al di fuori delle Sedi dell’Agenzia, nel perfetto rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, assumendosi ogni responsabilità conseguenti ad atti e comportamenti omissivi e commissivi di natura colposa e/o dolosa operati dal personale del Cassiere.
3. Il Cassiere dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, e di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente CCNL di riferimento.
Art. 17 Riservatezza
1. Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della presente procedura saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.
2. Il Cassiere dovrà garantire la massima riservatezza su qualunque dato o informazione di cui venga in possesso nel corso dell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto.
Art. 18
Divieto di Cessione del Contratto
1. La cessione del contratto di qualsiasi prestazione oggetto del contratto è vietata ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D. Lgs 50/2016. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, il contratto si intenderà risolto de jure ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto dell’Agenzia ad esercitare l’ulteriore azione di risarcimento danni.
Art. 19 Inadempimento Contrattuale e Penalità
1. Ove si verifichino inadempienze del Cassiere nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Agenzia potrà applicare, previa contestazione dell’addebito ed esame delle controdeduzioni, una penale da un minimo dello 0,5% ad un massimo del 5% dell’importo complessivo offerto dal Cassiere in fase di gara, per ciascuna infrazione; tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell’inadempimento.
2. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l’Agenzia potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.
3. Tutti gli inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati a mezzo PEC all’indirizzo seguente: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx
Art. 20 Risoluzione
1. Il rapporto s’intende risolto di diritto, senza alcun obbligo per l’Ente di risarcimento dei danni, nei casi previsti dalla disciplina generale della risoluzione, in particolare in caso d’inadempimento contrattuale, nonché dall’art. 108 D. Lgs 50/2016.
2. In caso d’inadempimento totale o parziale, l’Agenzia, prima di procedere alla risoluzione, dovrà inviare al Cassiere una diffida ad adempiere alle prestazioni stabilite entro 10 giorni; a seguito di reiterate inadempienze da parte di quest’ultimo, previo successivo preavviso di almeno 20 (venti) giorni, che l’Ente dovrà comunicare al Cassiere sempre tramite PEC, il contratto s’intenderà risolto.
3. L’Agenzia può inoltre risolvere il contratto anche nei seguenti casi, sempre dando un preavviso di almeno 20 giorni per PEC:
a) espletamento del servizio, da parte del Cassiere, inadeguato a garantire il livello di qualità dei servizi stessi o non conforme a quanto indicato nel presente contratto;
b) gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dal Cassiere anche in seguito di trasmissione di diffida ad adempiere entro 10 giorni;
c) ritardi e/o non regolare esecuzione dei servizi in parola che comportano l'applicazione di penali pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale;
d) accertata responsabilità, con dolo o colpa, a carico dell’istituto cassiere, per danni causati all’Agenzia e/o a terzi nell’esecuzione del servizio;
e) inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, mancato rispetto dei contratti di lavoro;
f) cessione del contratto;
g) abrogazione della legge n. 125/2014;
h) dichiarazione di fallimento o di altra procedura concorsuale di cui all’art. 110 del D. Lgs 50/2016;
i) scioglimento della Società aggiudicataria e/o cessazione dell’attività;
l) mancanza o decadenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 autodichiarati in fase di offerta dal rappresentante della Società, come previsto dall’art. 108 comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016.
4. Il Cassiere riconosce il giudizio insindacabile dell’AICS di avvalersi della predetta clausola risolutiva, assumendosi la responsabilità del risarcimento del danno di cui agli artt.1218-1228 del c.c.
5. La stipula del contratto non comporta per l’Ente alcuna responsabilità collegata allo svolgimento delle attività affidate al Cassiere ed ai rapporti giuridici contrattuali ed extracontrattuali da questo instaurati per la sua esecuzione.
Art. 21 Recesso
1. L’Agenzia, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi del diritto potestativo previsto dall’articolo 109 del D. Lgs 50/2016, potrà recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, anche se ne è iniziata l’esecuzione, purché tenga indenne il cassiere dalle spese sostenute, dalle prestazioni correttamente eseguite e corrisponda un decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Cassiere dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Agenzia.
3. L’Ente si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto qualora nel corso della sua esecuzione venga a cessare per l’Ente l’obbligo giuridico di provvedere al servizio in oggetto ai sensi del
D.P.R. 97/2003 e s.m. e i. e del D.P.R. 240/2003 e s.m. e i.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3 al Cassiere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio, comprese le spese da questo a qualsiasi titolo sostenute.
5. La volontà di recedere dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite PEC.
Art. 22
Spese di stipula e di registrazione del contratto
Le spese previste per la stipula, per l’imposta di bollo ai sensi dell’art. 1 del DPR n. 642/72 e per la registrazione in caso d’uso del presente contratto ed ogni altra conseguente sono a carico del Cassiere.
Art. 23 Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
2. Nel caso in cui le disposizioni contenute nel presente contratto contrastino con norme di legge già vigenti o che entrino in vigore nel corso della durata del contratto, trovano automatica applicazione le norme di legge anche in assenza di modifiche e/o integrazioni al presente contratto, che le parti si impegnano comunque ad apportare con immediatezza al fine di rendere coerente il contratto alla normativa.
3. Ogni modifica e/o integrazione al presente contratto potrà essere adottata con apposito atto aggiuntivo.
Art. 24 Foro competente
Per la risoluzione delle controversie, qualora non si addivenisse ad un accordo bonario, la questione verrà deferita alla competente Magistratura Ordinaria del Foro di Roma.
Art. 25 Domiciliazione
Le notifiche di decisioni o le comunicazioni da cui decorrano termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:
Per Intesa San Paolo:
PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx
Nominativo di riferimento: Xxxxxxx D’Emilia, tel. 00 0000000000; Per l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo:
PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx
Nominativo di riferimento: Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Tel. 00.00000000.
Art. 26 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’istituto Cassiere Intesa San Paolo spa con sede con sede legale in Torino (TO), Piazza San Carlo
n. 156, CAP 10121, nella stipula del presente contratto, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136.
A tal fine rende noto che il conto dedicato di cui all’art. 3 citato è il seguente: IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
Dichiara inoltre che il sopraccitato conto bancario è un conto tecnico interno e pertanto non vi sono persone delegate ad operare sullo stesso.
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile ed in applicazione dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010, si conviene che in caso di pagamenti disposti senza avvalersi del conto corrente bancario indicato al precedente articolo, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto mediante comunicazione da parte dell’Ente, da inviarsi con posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo con certezza della data di ricevimento.
Sarà sufficiente, nella suindicata comunicazione, che l’Agenzia comunichi la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
La risoluzione del contratto lascia impregiudicata l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dall’art. 6 della L. 13.8.2010 n. 136.
Il Contratto è datato e sottoscritto, a pena di nullità, in forma digitale dalle parti.
L’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo L’Istituto Cassiere
ALLEGATO “1” AL CONTRATTO
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DOCUMENTI INFORMATICI SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE TRA
L’Istituto di Credito Intesa Sanpaolo S.p.A., in seguito denominato "Cassiere", con sede legale in Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156, CAP 10121, numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino e codice fiscale 00799960158, partita IVA 10810700152, iscritta al n. 5361 dell’Albo delle Banche, con capitale sociale interamente versato pari Euro 8.731.874.498,36, rappresentata dal Sig. Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx, nato a Noto (SR) il 17/01/1969, domiciliato per la carica presso Intesa Sanpaolo, Filiale Imprese Roma Centro, Xxx xxx xxxxx 000 – 00000 Xxxx, nella sua qualità di quadro direttivo autorizzato a rappresentare legalmente la società, ai sensi e per gli effetti di cui alla delibera del Consiglio di Ente del giorno 28 aprile 2016, il cui estratto è stato certificato in data 6 giugno 2016 con atto del Notaio Xxxxxxx Xxxxxxx di Torino, rep. n° 124968;
E
L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, con sede in Roma, xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 - Xxxx, CF 97871890584, rappresentata dal Direttore e Legale Rappresentante, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, nata a Roma il 15/10/1959, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X di seguito denominata anche " Ente o Agenzia".
PREMESSO CHE:
- L’Ente ha richiesto di poter gestire il servizio per la trasmissione e la conservazione a norma degli ordinativi informatici con firma digitale tramite il collegamento telematico con la Banca. Il servizio sarà effettuato tramite apposite soluzioni informatiche che consentono la gestione degli ordinativi informatici con firma digitale e conservazione a norma degli stessi ordinativi.
Tali soluzioni saranno fornite da Unimatica S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo) società certificata per effettuare il servizio di conservazione a norma, sia autentica che sostitutiva e, così come previsto dalla deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004 art.5 comma 3, l’Ente si impegna a delegare Unimatica S.p.A. alla esecuzione di tale servizio mediante specifico atto di incarico.
- L’organizzazione dell’Ente e della Banca consentono di attivare il predetto collegamento telematico mediante il servizio di Corporate Banking interbancario (Ws Links Enti), offerto dalla Banca;
- L’Ente e la Banca hanno sottoscritto il contratto per l’utilizzo del servizio di Corporate Banking Interbancario;
- Nell’ambito del predetto servizio telematico, l’Ente intende inviare alla Banca disposizioni sottoscritte esclusivamente mediante firma digitale;
- L’Ente dichiara di ben conoscere ed accettare il documento (di seguito Protocollo) sulle regole tecniche e gli standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa degli Enti del comparto pubblico predisposto e concordato dall’Associazione Bancaria Italiana e dagli organismi interbancari, condiviso con la Banca d’Italia, approvato dal Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (di seguito CNIPA).
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue.
ART.1 – Definizioni
Nel corso del presente contratto, il termine Ente ha lo stesso significato proprio del termine Cliente del contratto per il servizio di Corporate Banking Interbancario.
In caso di incongruenze e/o difformità tra il contenuto del presente contratto ed il contenuto del Protocollo, il contenuto del contratto prevale su quello del Protocollo.
ART.2 – Oggetto
L’Ente e la Banca convengono che il servizio di cui al contratto verrà prestato esclusivamente, salvo quanto previsto al successivo art. 8, attraverso il collegamento telematico in essere tra le parti stesse in forza del contratto per il servizio di Corporate Banking Interbancario di cui in premessa.
Gli ordinativi informatici dovranno essere sottoscritti con Firma Digitale dai soggetti incaricati dall’Ente e trasmessi alla Banca secondo le specifiche tecniche e procedurali descritte nel Protocollo. Gli eventuali aggiornamenti del Protocollo, che l’Ente si impegna sin da ora ad accettare, verranno resi disponibili esclusivamente sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.
In luogo della trasmissione effettuata mediante l’intervento diretto degli incaricati, l’Ente e la Banca potranno definire modalità di trasmissione dei documenti informatici eseguite mediante sistemi e procedure automatiche purché gli stessi garantiscano il mutuo riconoscimento dei sistemi medesimi e il rispetto delle regole di sicurezza per la protezione delle informazioni scambiate.
ART.3 – Attribuzione della firma digitale
L’Ente autorizza i soggetti responsabili abilitati alla sottoscrizione degli ordinativi cartacei alla sottoscrizione degli ordinativi informatici mediante firma digitale.
Tali soggetti – i cui nominativi sono elencati nell’Allegato A) – sono autorizzati a compiere tutte le operazioni e gli interventi necessari ai fini della trasmissione per via telematica alla Banca degli Ordinativi informatici e di ogni altro documento informatico inerente la gestione del servizio di tesoreria e cassa apponendo o associando agli stessi la propria firma digitale.
Qualsiasi variazione dei soggetti autorizzati alla sottoscrizione degli ordinativi informatici di cui all’allegato sopra citato sarà comunicata alla Banca tempestivamente.
L’Ente indicherà alla Banca i Certificatori dei quali si sarà avvalso per il rilascio dei certificati pubblici di sottoscrizione di ciascun firmatario; detti certificati dovranno riportare le indicazioni relative ai poteri di rappresentanza, con indicazione del provvedimento di conferimento di altri poteri.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma, come già stabilito dal vigente contratto.
Le parti convengono che la revoca o la sospensione dei certificati, comunque motivate, avranno efficacia nei confronti dell’altra parte esclusivamente dal momento della pubblicazione.
ART.4 – Utilizzo della firma digitale
Con un’unica firma digitale potrà essere sottoscritto il flusso contenente un singolo ordinativo informatico oppure più ordinativi informatici. Ai fini dell’esecuzione, della variazione, dell’annullamento o della sostituzione dovranno essere considerati i singoli ordinativi informatici.
ART.5 – Trasmissione dei documenti
L’apposizione della firma digitale agli ordinativi informatici e, in genere, ai documenti informatici e le attività di gestione, trasmissione e conservazione dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche emanate dal CNIPA con la deliberazione n. 11/2004 e successive modificazioni e integrazioni.
Il flusso dovrà essere predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nel Protocollo e dovrà contenere tutte le informazioni e i dati previsti dal contratto e dalla vigente
normativa per i corrispondenti documenti in formato cartaceo necessari per dar corso alle operazioni di incasso e pagamento.
ART.6 – Ricezione ed assunzione degli ordinativi da parte della Banca
La Banca, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli ordinativi informatici, provvederà a rendere disponibile all’Ente un messaggio attestante la ricezione del flusso. Tale messaggio riporterà un riferimento temporale e la firma del responsabile della Banca.
Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti nel contratto.
Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, la Banca predisporrà e trasmetterà all’Ente, un successivo documento informatico munito di riferimento temporale e firma del responsabile della Banca contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non potuti acquisire; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione.
I flussi inviati dall’Ente nella fascia oraria “01.01 – 18.00” saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo mentre eventuali flussi che pervenissero alla banca in fasce orarie diverse dalla predetta saranno assunti in carico dalla Banca nel giorno lavorativo bancario successivo.
L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di ordinativi precedentemente trasmessi.
Nel caso in cui gli annullamenti o variazioni riguardassero ordinativi che, all’atto della ricezione presso la Banca, risultassero già eseguiti non sarà possibile, da parte di quest’ultima, accettare l’annullamento o la variazione della disposizione. Faranno eccezione le richieste di variazioni di ordinativi, che ancorché già eseguiti, saranno riferiti a variazioni di capitoli di bilancio e codici gestionali SIOPE.
ART.7 – Esecuzione delle operazioni
A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso la Banca predisporrà ed invierà all’Ente un documento informatico munito di riferimento temporale e firma del responsabile della Banca contenente l’esecuzione dell’ordinativo.
La trasmissione delle avvenute esecuzioni saranno prodotte ogni fine giornata lavorativa a seguito delle elaborazioni procedurali della Banca.
Nel caso in cui, nel contratto, sia previsto il percepimento delle commissioni, a carico del beneficiario per l’esecuzione dei pagamenti, e nel caso in cui le disposizioni contengano la clausola di esenzione al percepimento delle predette commissioni, la Banca si riserva la facoltà di effettuare le necessarie verifiche circa la corretta imputazione dell’esenzione. Nel caso di errata imputazione dell’esenzione, la Banca provvederà ad addebitare l’ente per il recupero delle commissioni.
ART.8 – Indisponibilità dei sistemi informatici
In caso di indisponibilità del sistema informativo dell’Ente e/o della Banca per oltre 5 giorni lavorativi, tale da non consentire lo scambio dei flussi o la gestione degli stessi quando già ricevuti, si potrà ricorrere ali ordinativi cartacei.
ART.9 – Imposta di bollo
In ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta per le quietanze relative ai mandati di pagamento ed alla reversali di incasso, le parti si danno reciprocamente atto che, poiché le modalità di attuazione previste dalla circolare ABI del 29-12-2003 serie tecnica n. 80 non consentono alla Banca di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall’Ente, la Banca non è in grado di operare alcune verifica circa la debenza di detta imposta. In considerazione di quanto precede, le parti convengono che, nei casi di mancata o errata indicazione, nei flussi, dei codici o delle descrizioni appropriati, l’Ente si impegna a rifondere alla Banca ogni eventuale sanzione che questa dovesse subire.
ART.10 – Protezione dati personali – Sicurezza
Il Gestore dichiara di aver adottato le misure di sicurezza previste dal Disciplinare Tecnico allegato al D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e che tratterà i dati personali trasmessi dall’Ente nel rispetto del citato Codice ed esclusivamente per finalità connesse e strumentali allo svolgimento del servizio.
ART.11 – Oneri
Sono a carico del Gestore gli oneri connessi alla gestione ed alla rendicontazione degli ordinativi informatici ricevuti dall’Ente.
Sono a carico dell’Ente gli oneri per la creazione e la trasmissione al gestore degli ordinativi informatici, nonché quelli per la presa in carico e gestione dei flussi di ritorno dal Gestore.
ART.12 – Scadenza del contratto
Il presente servizio ha scadenza pari a quella originaria prevista nel contratto o successivamente prorogata.
ART.13 – Periodo transitorio
Le previsioni di cui al presente accordo saranno attivate, di comune accordo tra le Parti, iniziando con una fase sperimentale che:
- avrà la durata di 1 mese;
- si svolgerà mantenendo attivo, in parallelo, l’invio dei documenti cartacei, fermo restando la piena validità giuridica dei documenti digitali. Tali documenti cartacei saranno utilizzati esclusivamente come test di corretta operatività. La comparazione tra i dati digitali e quelli cartacei verrà effettuata dalla struttura operativa della Banca per evidenziare eventuali difformità affinché l’Ente possa disporre gli opportuni interventi correttivi tramite un nuovo invio del flusso telematico. Una volta accertato il completo allineamento fra gli ordinativi informatici e quelli cartacei è conclusa la fase di sperimentazione e comunicata dalla Banca la data per il passaggio definitivo alla totale dematerializzazione degli ordinativi.
Da tale data l’Ente trasmetterà alla Banca esclusivamente Ordinativi Informatici mediante via telematica, formati e sottoscritti in conformità a quanto previsto dal presente accordo.
Per l’integrità della conservazione dei documenti informatici, non sono previsti interventi manuali da parte della Banca salvo gli storni di introiti/pagamenti, che determinano il ripristino dello stato “da riscuotere”/”da pagare” dell’ordinativo, il cui successivo annullamento o variazione è effettuato dall’Ente tramite le funzioni dell’ordinativo informatico.
ART.14 – Rinvio
Le parti si danni reciprocamente atto che lo svolgimento del servizio di cui al contratto di cassa continua ad essere regolato oltre che dalla leggi e dai regolamenti che disciplinano la materia, dal contratto stesso, come integrata e modificata dal presente accordo, e dal Protocollo nonché dalle previsioni di cui al contratto per il servizio di Corporate Banking Interbancario di cui in premessa.
Resta stabilito che le previsioni del contratto di cassa prevalgono su quelle del contratto per il servizio di Corporate Banking Interbancario e del presente accordo. Resta altresì inteso che le previsioni del presente accordo prevalgono su quelle del contratto per il servizio di Corporate Banking Interbancario.