SICUREZZA DEL CANTIERE Clausole campione

SICUREZZA DEL CANTIERE. 1. L’Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all’osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.lgs.81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quanto previsto dal Capo III della L.R. n. 38/2007 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con DPRG n. 45/R del 7/8/2008.
SICUREZZA DEL CANTIERE. L’Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; a garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta pari allo 0,50 per cento, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Capitolato Generale. Nel caso in cui venissero assegnate all’Impresa, commesse di lavoro la cui tipologia degli stessi rientri nell’ambito del D.Lgs. n°81/2008 e successive modifiche ed integrazioni (ad esclusione di quelle commesse di lavoro la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio), l'AMAM S.p.A all’atto della consegna della commessa stessa unitamente a tutti i consueti allegati tecnici ed esecutivi, allegherà anche il “PIANO di SICUREZZA E di COORDINAMENTO” (PSC) redatto a norma del D.Lgs. n°81/2008 ed ottempererà a tutti gli obblighi rientranti nell’ambito del D.Lgs. precedentemente indicato. Tale documento, benché non allegato, fa parte integrante del presente Capitolato. In tali casi il costo della sicurezza sarà determinato sulla base degli oneri previsti dallo specifico “PIANO di SICUREZZA E di COORDINAMENTO”. Di contro, in questo specifico caso, l’Impresa dovrà ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. n°81/08 e successive modifiche ed integrazioni. L’appaltatore, entro 15 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio delle attività lavorative, deve predisporre e consegnare a quest’Azienda, il POS ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Il PIANO OPERATIVO di SICUREZZA redatto dalla ditta aggiudicataria dovrà tenere conto delle indicazioni fornite dal PIANO di SICUREZZA e COORDINAMENTO e in tale piano la ditta esporrà, altresì, tutte le indicazioni che attengono alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione delle attività, dovrà essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il rispetto dell’osservanza delle norme di cui ai precedenti capoversi va esteso anche ai dipendenti degli eventuali subappaltatori e ai lavoratori autonomi; il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizi degli altri diritti di AMAM S.p.A. Prima dell’inizio dei lavori e fintanto che le opere non saranno ultimate, dovranno essere predisposte tulle le n...
SICUREZZA DEL CANTIERE. 1. L’Appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici sono tenuti all’osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come modificato dal D.Lgs. 106/2009.
SICUREZZA DEL CANTIERE. Il presente articolo riguarda le procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a consentire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, il cui costo risulta dalla stima contenuta nel piano di sicurezza e coordinamento.
SICUREZZA DEL CANTIERE a) I cantieri dovranno essere installati secondo le regole di sicurezza e custodia nonché essere dotati di tutti gli impianti antinfortunistici idonei, previsti dalle normative nazionale ed europee vigenti in materia di prevenzione, di segnalazione, protezione, allarme, antincendio, pericolosità, per la salvaguardia degli operatori.
SICUREZZA DEL CANTIERE. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SICUREZZA DEL CANTIERE. L’appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all’osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L’appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenute all’osservanza del Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08, nonché all’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del predetto decreto legislativo e dalle successive circolari esecutive. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come un piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto ai sensi dell’art. 96, comma 1 lettera g del D. L.vo 81/08. In particolare il piano operativo di sicurezza deve prevedere l’organizzazione del cantiere indicando:
SICUREZZA DEL CANTIERE. La sicurezza del lavoro è un valore irrinunciabile e prioritario. Devono quindi essere predisposte ed attuate tutte le misure necessarie ed indispensabili per la sicurezza e la salute delle persone nel rispetto della normativa vigente.
SICUREZZA DEL CANTIERE. Entro dieci giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna alla stazione appaltante: Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. A pena di nullità del contratto d’appalto, il piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il piano operativo di sicurezza, formano parte integrante del contratto di stesso. Ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Nell’installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore si dovrà attenere alle norme di cui ai Decreti Legislativi 528/99 e 81/2008 nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale ed ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà informare ed addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di contratto e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra.
SICUREZZA DEL CANTIERE. L’appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all’osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L’appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenute all’osservanza del Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come un piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Il piano operativo deve essere redatto ai sensi dell’Allegato XV del D. Lvo 81/08. Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, possono presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati all’art. 2 del presente Capitolato Speciale di Appalto, non sono soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131, comma 3, D. lgs. 163/2006 e succ. modifiche e integrazioni. In particolare a carico dell’impresa e compensati con la cifra indicata al precedente art. 2, si intendono tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza all’interno del cantiere. L’impresa dovrà (tenendone conto nel programma esecutivo) adeguare i propri tempi di lavoro al programma ed all’ordine dei lavori stabilito nel Piano della Sicurezza suscettibile a norma di legge ad adeguamenti e modifiche anche sulla base di suggerimenti da parte dell’impresa appaltatrice. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante. Il direttore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie c...