PREVENZIONE INCENDI. D.M. 15 settembre 2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; D.M. 16 febbraio 2007 – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione; D.M. 9 marzo 2007 – Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
PREVENZIONE INCENDI. 1. La progettazione antincendio viene compensata applicando la formula CP = S (V×G×Q×P) su tutte le categorie componenti l’opera e le prestazioni QbI.15 (studio di fattibilità / prime indicazioni di progettazione antincendio) e QbII.18 (elaborati antincendio).
2. In caso di tre o più attività antincendio presenti nello stesso edificio si applica una maggiorazione del 10%.
3. In caso di edifici, in cui le attività antincendio sono presenti solo in una parte di esso, interessando complessivamente un volume inferiore all’80% del volume totale, gli importi V vanno calcolati per la parte di edificio contenente le attività. Per le attività 74 “impianti per la produzione di calore” e 49 “impianti per la produzione di energia elettrica sussidiaria”, di cui al DPR del 01.08.2011 n. 151, si applica un compenso minimo di 1.000 Euro. Per le attività 80 “gallerie stradali” gli importi V non includono gli scavi.
4. In caso di adeguamento di edifici esistenti si applicano le categorie E21 o, per gli edifici sotto tutela diretta, E22 e gli importi V sono calcolati sommando l’importo dell’edificio esistente, calcolato sulla base del volume esistente e costi standardizzati, con quello dei lavori di adeguamento necessari. La prestazione include la diagnosi dello stato di fatto (esclusi i rilievi e le indagini). Se l’incarico professionale è limitato alla diagnosi dello stato di fatto si applica un coefficiente riduttivo pari a 0,60, escludendo da V il costo dei lavori di adeguamento necessari.
5. in caso di richiesta di deroga si applica una maggiorazione del 20%. I compensi per una progettazione antincendio sviluppata con il metodo FSE (fire safety engeneering) vanno valutati a discrezione.
6. La prestazione di collaudo antincendio (da svolgere sempre in corso d’opera) viene compensata con l’aliquota pari al 60 % dell’onorario per la progettazione antincendio (QbI.15 + QbII.18) di cui al comma 1. Per le verifiche tecnico funzionali sugli impianti il compenso si ottiene applicando la prestazione QdI.04 (V = importo degli impianti antincendio).
PREVENZIONE INCENDI. Al segnale di allarme il personale della ditta aggiudicataria deve: • interrompere il lavoro • disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate • mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate • allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, il personale della ditta aggiudicataria deve interrompere immediatamente l'attività lavorativa in essere e, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari.
PREVENZIONE INCENDI. D.M. 26/08/1992 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica; Circolare P2244/4122 - Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale. IMPIANTI D.M. 37/2008 - Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno di edifici; D.Lgs. 192/2005 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia integrato con il D.Lgs. 311/2006 - Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 192/05; L. 10/91 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; attuazione dell''articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (09G0068).
PREVENZIONE INCENDI. Nel cantiere sono previste le possibili fonti d'innesco incendio riportate nella tabella seguente.
PREVENZIONE INCENDI. D.M. 22.dic.58 - Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di agli artt. 329 e 331; • 26.mag.59 n. 689 - determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco; • Legge 26.lug.65 n. 966 - disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; • D.M. 16.febb.82 - Modificazioni del d.m. 27.sett.65 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi; • D.P.R. 26.lug.82 n. 577 - approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio; • D.M. 30.nov.83 - termini definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi; • Legge 7.dic.84 n. 818 - nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; • D.M. 8.mar.85 - direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del nullaosta provvisorio; • D.M. 19.mar.90 - norme per il rifornimento di carburante, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri; • D.P.R. 151/2011 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
PREVENZIONE INCENDI. Valutazione del rischio di incendio ai sensi del D.M. 10.03.1998 luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze a basso tasso di ⌧ basso infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio e, in caso di incendio, la propagazione è da ritenersi limitata.
PREVENZIONE INCENDI. D.P.R. n.151 DEL 01/08/2011 – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell’art.49, comma 4-quater, del decreto legge 3/05/2010 n.78 X.Xxx.vo n.139 del 08/03/2006 – Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell’art.11 della legge 29/07/2003 n.229 Decreto 07/08/2012 – Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art.2, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011 n.151. Decreto 15/09/2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Decreto 20/12/2012 regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Decreto 16/02/2007 – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione. Decreto Ministero Interno 18/09/2002 – Approvazione della Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.
PREVENZIONE INCENDI. D.P.R. 29/07/1982 n. 577: Approvazione del Regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio; Legge 07/12/1984 n. 818: Nulla osta provvisorio per le attività soggette alla prevenzione incendi; D.M. 8/3/1985: “Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del N.O.P. di cui alla Legge n.818”; D.M. 12/11/1990; “estintori di incendio portatili”; «D.M. 06/03/1992: “Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati di incendio”; Decreto 26/08/1992: norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica; D.M. 12/04/1996 e s.m.i.: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per impianti termici a gas di rete con potenzialità superiore a 35 kW; D.M. 10/03/1998; criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro; D.M. 04/05/1998: Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi; D.M. 20/12/2001: Disposizioni relative alle modalità di installazione degli apparecchi evacuatori di fumo e calore; Decreto del Ministero dell'Intemo 28/04/2005: approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi; D.P.R, 1° agosto 2011, n. 115: regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Norme Tecniche UNl-CTI-CIG, CEI, UNl-EN, UNl-CHIM comunque applicabili. Le norme tecniche emanate dai seguenti Enti: CEI, IMQ, UN], UNI-CIG, ISPESL, ASL, W.F, ENEL; Dalle ulteriori norme tecniche citate nel presente Capitolato; Da ogni altra disposizione di Xxxxx inerente l’oggetto dell'appalto.
PREVENZIONE INCENDI. Circolare 29/07/1971 n. 73: impianti termici ad olio combustibile o a gasolio. Istruzioni per l’applicazione delle norme contro l’inquinamento atmosferico. Disposizioni ai fini della prevenzione incendi;