Xxxxxx Xxxxxx. Premesso che si conviene tra le parti che:
a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato. La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato. La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art. 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, mediante espressione di volontà, scritta o verbale, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art. 15 Sezione 2 della presente polizza. Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art. 1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale. Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art. 1907 C. C.. Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza. Xxx risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sar...
Xxxxxx Xxxxxx. La polizza ROLAND penale, regolata dalle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP) e – per quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle stesse – dalle condizioni generali di assicurazione (CTG), garantisce i costi:
Xxxxxx Xxxxxx. Qualora in conseguenza di infortunio o di malattia l’Assicurato necessiti di una consulenza telefonica da parte di un medico, la Centrale Operativa fornirà tramite i propri medici le informazioni e i consigli richiesti.
Xxxxxx Xxxxxx. Qualora in conseguenza di infortunio o di malattia l’Assicurato, successivamente ad una consulenza medica, necessiti di una visita specialistica, la Centrale Operativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo dove si trovi l’assicurato, al quale l’Assicurato potrà eventualmente rivolgersi, provvedendo direttamente al pagamento della prestazione (il cui costo rimarrà a carico dell’Assicurato).
Xxxxxx Xxxxxx. Da: Xxxxx Xxxxx Xxxxxx <xxxxx.xxxxxxxxxxx@xx-xxxxxxxxx.xx>
Xxxxxx Xxxxxx distacco esista un rapporto di lavoro fra il lavoratore e l’impresa di lavoro temporaneo o l’impresa che lo cede temporaneamente». La versione italiana del testo originario della direttiva (antecedente le modifiche apportate dalla direttiva 2018/957/UE) utilizza, nel descrivere la fattispecie, una locuzione - “cessione temporanea di lavoratori” - ambigua, nella sua apparente specificità tecnico-giuridica, e non perfettamente collimante con i corrispondenti testi francese ed inglese, che adottano formulazioni più generiche (rispettivamente «qui met un travailleur à disposition» e «hire out a worker to a user undertaking»). La direttiva non intende fornire (e non fornisce) una definizione uniforme del rapporto di lavoro interinale; ad essere preso in considerazione è semplicemente chi “mette a disposizione” un lavoratore25. Piena conferma, in questo senso, si trae dall’esame delle modifiche apportate, sul punto, dalla direttiva 2018/957/UE, che nella versione italiana, oggi, ci consegna un testo dell’art. 1, par. 3, lett. c), che abbandona il termine “cessione”, per fare riferimento alla più ampia fattispecie della “fornitura di lavoratori”. Il diritto derivato fornisce, in ogni caso, indicazioni utili al fine di definire il concetto di “cessione di manodopera” ai fini della direttiva 96/71. Secondo l’Avvocato generale Xxx, nelle conclusioni rese nel caso Vicoplus26, dalla definizione fornita dall’art. 1, n. 3, lett. c) della direttiva 96/71 si devono trarre due criteri interpretativi: i) ai fini della sussistenza della fattispecie di riferimento occorre che, in presenza di una “cessione” di manodopera, il rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’impresa che lo cede temporaneamente venga mantenuto. A questo riguardo l’Avvocato generale precisa che la “cessione” di manodopera ad un’impresa utilizzatrice non dà luogo alla formazione di un contratto di lavoro tra questa ultima impresa e il lavoratore messo a disposizione27; ii) il secondo criterio che consente di identificare una cessione di manodopera attiene alla sussistenza di una subordinazione di fatto del lavoratore nei 25 Sul punto, approfonditamente, X. XXXXXXX, Les intérimaires dans l’Union européenne, cit.; in argomento si veda anche X. XXXXX, Posting. The legal panorama of European Labour and Social Security Law, in RIDL, 2018, I, 1, pp. 3 ss. 26 Conclusioni dell’Avvocato Generale Y. Bot, 9 settembre 2010, cause da C-307/09 a C- 309/09 riunite, punti 59 ss. 27 Si noti che, tuttavia, la mancata menzio...
Xxxxxx Xxxxxx. (a) Gall Aelod addasu cynnig y mae wedi rhoi rhybudd ohono gyda chaniatâd y cyfarfod. Bydd caniatâd y cyfarfod yn cael ei nodi heb drafodaeth.
(b) Gall Aelod addasu cynnig y mae wedi’i gynnig heb rybudd gyda chaniatâd y cyfarfod a’r eilydd. Bydd caniatâd y cyfarfod yn cael ei nodi heb drafodaeth.
(c) Dim ond addasiadau y gellir eu gwneud fel gwelliant y gellir eu gwneud.
Xxxxxx Xxxxxx. (18) Il Solvency II Glossary pubblicato dal Comité Européen des Assurances (CEA) e dal Groupe Consultatif Actuariel Européen (Groupe Consultatif), reperibile su xxxx://xx.xxxxxx.xx/ internal_market/insurance/docs/solvency/impactassess/annex-c08d_en.pdf, identifica il rischio le- gale, che collega al rischio operativo, nella “possibility that lawsuits, adverse judgements from courts, or contracts that turn out to be enenforceable, disrupt or adversely affect the operations or condition of an insurer” ed aggiunge che “the result may lead to unplanned additional payments to policyhol- ders or that contracts are settled on an unfavourable basis, e.g. unrecoverable reinsurance”. Per un recente studio che riconduce il rischio legale (compreso quello derivante dalla mancata previsione di possibili inadempimenti contrattuali) all’area del rischio operativo x. XXXXX & YOUNG, Legal risk 2.0: show you’re in control, 2016, reperibile all’indirizzo: xxxx://xxx.xx.xxx/xxxxxxxxxxx: “because legal risk overlaps with other risk areas, and organizations in [financial services] are usually very complex, to manage it effectively you need to integrate with operational risk frameworks and support the development of dashboards, predictive legal risk models and near real-time Key Risk Indicators from current operational risk data sets”. Per approfondimenti sul calcolo del rischio operativo nelle imprese assicurative x. XXXXXX-XXXXXX-XXXXXXXXXX, Impact of insurance for operational risk: is it worthwhile to insure or be insured for severe losses?, reperibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxxx.xxx/ sol3/xxxxxx.xxx?abstract_id=2980441, ove altri riferimenti.
Xxxxxx Xxxxxx. (LC) 192 VASTI LUCA Piove di Sacco (PD) 000 XXXXX XXXXXXXXXXX XXX Xxxxx xx Xxxxxx (XX) 000 XXXXXXXX XXXXXX Boscoreale (NA) 000 XXXX' XXX Xxxxxxxxx (XX) 197 GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA E C. Trentola Ducenta (CE) 198 BMC SRL Dasà (VV) 199 TIEMME COSTRUZIONI EDILI SPA Camposampiero (PD) 200 XX.XX.XX. SRL Turi (BA) 201 MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL Bagnacavallo (RA) 202 CUBE RETAIL CONTRACT SRLS Verona (VR) 000 X.X.X. XXX Xxxx Xxxxxxxx (XX) 000 XXXXXXXXXXX XXX Xxxxxxx (XX) 205 MANUTAMBIENTE ECOLOGIA SOC. XXXX. Xxxxxxxx (XX) 000 XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX Xxxxxxxx Xxxxxxx (XX) 207 XXXXXXXX XXXXXX SAS Arre (PD) 208 COSTRUZIONI DALLA LIBERA SRL Castelcucco (TV) 209
Xxxxxx Xxxxxx. (Lega Veneta - Lega Nord) Grazie, Presidente. Credo che in via preliminare, ringraziando la dottoressa, non debba sfuggire la diversità che sta già nel titolo dell’impostazione dei due progetti di legge. Perché dal lato del PDL 213 si parla di amministratore di sostegno e tutti gli articoli che ne conseguono fanno riferimento all’amministratore come figura. Il PDL 136, in realtà, parla di amministrazione di sostegno ed individua tutto un meccanismo che porta a più soggetti, e quindi una cosa un po’ più complessa, a definire quello che sarà il supporto a chi ne ha bisogno. Quindi, credo che prima di passare all’esame degli articoli, che condivido avere alcune cose in comune che possono trovare anche una loro fusione, una loro armonizzazione e eventuale accoglimento, in realtà la Commissione deve decidere da che parte va. Perché se parliamo di amministratore parliamo di una cosa, se parliamo di amministrazione parliamo di un’altra. Per cui credo che in via preliminare andrebbe presa una decisione su quale strada vogliamo percorrere. Grazie. Xxx.xx Xxxxxxx XXXXXXXX (Zaia Presidente) Ripeto quanto detto in fase di preparazione: il disegno di legge presentato dalla Giunta nasce da un percorso articolato e un percorso che ha visto tanti soggetti, soprattutto i soggetti che conoscono da vicino questa figura. Quindi è un progetto di legge che è nato già con la condivisione degli stakeholder, dei soggetti interessati e per questo ha una visione più ampia, proprio perché siamo partiti dal recepimento delle osservazioni e dall’ascolto di chi opera in prima linea. Quindi ha un inquadramento di questo tipo perché è partito da un percorso fatto in questo modo.