Clausola di continuità. Se il contratto subentra senza soluzione di continuità temporale ad un’altra polizza di Tutela Legale stipulata a favore del Contraente/società e/o ente coassicurato/ assicurato trova applicazione quanto segue: la copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione accesa presso la compagnia indicata nella polizza XXXXXX e dei quali il Contraente venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore. Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:
1. la polizza XXXXXX abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione la polizza del precedente assicuratore, indicato nella polizza XXXXXX;
2. il sinistro venga obbligatoriamente denunciato a XXXXXX entro la durata della polizza XXXXXX;
3. l'assicuratore precedente indicato nella polizza XXXXXX abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi;
4. l'Assicurato abbia denunciato tempestivamente il sinistro al precedente assicuratore. Di conseguenza, XXXXXX avvierà la gestione del caso applicando le condizioni della polizza XXXXXX, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di XXXXXX, senza applicazione di alcuna carenza contrattuale in deroga all’Art 6 (1) b). Nel caso in cui la polizza precedente preveda continuità con altre polizze, si intende adempiuto quanto previsto al punto 1. I punti 3 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto o se il precedente contratto non prevede alcun periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del contratto. Il Contraente si obbliga a fornire a XXXXXX, in sede della richiesta d’offerta, le seguenti informazioni: • nominativo della Compagnia precedente; • numero di polizza; • condizioni che regolano il precedente contratto ed eventuali appendici; • situazione dei sinistri denunciati/ liquidati/riservati/respinti/chiusi senza seguito degli ultimi tre anni, suddivisi per tipologia. In mancanza di tali informazioni trova applicazione quanto indicato all’art. 9 (1), (3) e (5).
Clausola di continuità. La presente copertura assicurativa segue senza soluzione di continuità, le precedenti coperture assicurative di Tutela Legale con la Società, aventi le stesse garanzie assicurate nel presente contratto; le garanzie prestate dalla presente polizza si estendono, quindi, anche ai sinistri originati da fatti o atti accaduti o posti in essere durante il periodo di validità della suddetta polizza precedente, purché ricorrano contemporaneamente le seguenti tre condizioni:
a) l’Assicurato abbia provveduto a denunciare il sinistro al precedente assicuratore nei medesimi termini in cui è successivamente denunciato alla Società;
b) il precedente assicuratore abbia respinto il sinistro unicamente perché, pur accaduto durante la vigenza della polizza precedente con esso stipulata, denunciato oltre il termine previsto per la denuncia dei sinistri, successivamente alla cessazione del contratto assicurativo;
c) non sia stata contestata l’operatività della garanzia dal precedente assicuratore per il ritardo o mancato pagamento del premio. In caso di denuncia di sinistro, L’Assicurato è tenuto a fornire ampia prova documentale degli scambi di comunicazione intercorsi col precedente assicuratore, che attesti la sussistenza dei requisiti sopra descritti.
Clausola di continuità. 5.1. La garanzia si estende agli eventi che sono avvenuti durante la validità di una precedente polizza di tutela legale sottoscritta dal contraente anche con altro assicuratore e dei quali l’assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente assicuratore, a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:
a) la presente polizza di DAS deve avere continuità temporale ovvero segue senza alcuna interruzione la polizza del precedente assicuratore;
b) l’assicurato deve aver denunciato il sinistro al precedente assicuratore e questi deve avere rifiutato la prestazione della garanzia in quanto denunciato dopo il periodo di postuma e non per altri motivi;
c) l’evento deve essere denunciato a DAS entro il periodo di validità del presente contratto.
5.2. DAS avvierà la gestione del caso applicando le condizioni previste dal presente contratto, se la vertenza denunciata rientra nelle garanzie previste sia dalla polizza del precedente assicuratore che in quella di DAS.
Clausola di continuità. Limitatamente agli Assicurati che alla data di effetto dell’adesione alla presente Polizza nelle modalità previste dall’Articolo 20 che precede, siano titolari di analoga copertura assicurativa che risulti: - stipulata con la Società o con altre imprese di assicurazione appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo della Società; - in scadenza alla data di adesione alla presente Polizza; la copertura assicurativa viene prestata senza soluzione di continuità.
Clausola di continuità. La copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi
Clausola di continuità. A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nel presente contratto, l’Assicuratore si impegna, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi Richiesta di Risarcimento, avanzata contro l'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un Sinistro, che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente Xxxxxxx e che l'Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza, a condizione che:
a) dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del Sinistro all’ Assicuratore, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizze di assicurazione a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente Polizza
b) l'inadempimento dell'obbligo di denunciare all’ Assicuratore tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell'Assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;
c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente Polizza
Clausola di continuità. La copertura assicurativa della presente Polizza segue senza soluzione di continuità il contratto di assicurazione AmTrust n° RCM1905. Pertanto esclusivamente per gli Aderenti già assicurati con tale contratto e copertura in scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2020, la copertura della presente Polizza avrà effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2020, a condizione che il Premio sia versato entro le ore 24.00 del 28/02/2021.
Clausola di continuità. La copertura assicurativa si estende agli eventi assicurativi insorti e/o originati durante la validità delle precedenti polizze di assicurazione accese dal 31.12.2014 e dei quali l’Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente assicuratore. Quanto sopra a condizione che si verifichino i seguenti presupposti: - l’evento assicurativo venga denunciato entro la durata della presente polizza; - l’assicuratore precedente respinga il sinistro per tardiva comunicazione, ossia la conoscenza e la denuncia avvengano oltre il periodo di due anni dalla scadenza del contratto precedente.
Clausola di continuità. Agli Assicurati che siano titolari di polizza MCO o Doctors Silver stipulata con una delle Società del Gruppo AmTrust, sono riservate le seguenti condizioni, purché non vi sia soluzione di continuità tra la presente Polizza ed il precedente contratto:
Clausola di continuità. A parziale deroga dell’art. 8.1 RISCHI ESCLUSI lett. a), Reale Mutua si impegna, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, a garantire l'Assicurato relativamente a qualsiasi Richiesta di Risarcimento, avanzata contro l'Assicurato stesso nel corso del Periodo di Assicurazione e/o Periodo di ultrattività, anche se derivante da atti, fatti o circostanze che possano dare origine ad un Sinistro, che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente Polizza, a condizione che: - dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta degli atti, fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del Sinistro a Reale Mutua, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizze di assicurazione emesse da Reale Mutua o dai Lloyd’s coverholder Link srl ed intermediate da Mag RS srl stipulate per i medesimi rischi coperti dalla presente Xxxxxxx;