Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale
Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale
Città metropolitana di Roma Capitale
U.C. “Appalti e Contratti”
Servizio 1 “Stazione Unica Appaltante.
Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture”
U.O. “SUA-Edilizia scolastica, Servizi e Forniture” Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00/00 - 00000 Xxxx
ISMA – Istituti di Santa Xxxxx in Aquiro Xxx xxxxx Xxxxxx, 00/x
00000 Xxxx
CODICE GARA: PA ESF18/22/SUA
AVVISO PUBBLICO DI SPONSORIZZAZIONE
PROCEDURA TELEMATICA APERTA
CRITERIO: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
OGGETTO: PA ESF18/22/SUA – Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione, Esecuzione e Direzione Lavori di restauro conservativo delle facciate di immobili di proprietà dell’Azienda Pubblica Servizi alla Persona “Istituti di Santa Xxxxx in Aquiro” siti in Roma, finanziabili mediante accesso al Bonus Facciate e all’Ecobonus (ai sensi dell’art. 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii.), sponsorizzazione tramite l’apposizione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e risorse dell’Ente (ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 50/2016) - CIG 9204768ED6.
1. Informazioni generali
La Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale è stata istituita, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 14.01.2014; con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 64 del 29/12/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e gli Enti del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del relativo Regolamento attuativo, alla quale ha aderito l’ASP “ISMA- Istituti di Santa Xxxxx in Aquiro”.
In base a quanto disciplinato da Convenzione e Regolamento S.U.A., ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si indice una procedura aperta per l’affidamento, tramite contratto di sponsorizzazione ex artt. 19 e 151 del suddetto X.Xxx., della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, esecuzione e direzione lavori di restauro conservativo delle facciate di immobili di proprietà dell’Azienda Pubblica Servizi alla Persona “ISMA-Istituti di Santa Xxxxx in Aquiro”, siti in Roma finanziabili mediante accesso al Bonus Facciate ed all’Ecobonus dell’intervento (ai sensi dell’art. 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii.), interventi di sponsorizzazione tramite l’apposizione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e risorse dell’Ente.
Il presente Avviso pubblico contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e
alla procedura di aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni relative all’affidamento in oggetto.
Sponsee: ISMA – Istituti di Santa Xxxxx in Aquiro - AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA - Xxx xxxxx Xxxxxx, 00/x 00000, Xxxx - Codice Fiscale 80018890584 - sito web Istituzionale (profilo di committente) xxxxx://xxxxxxxx.xx
DIRETTORE DELL’ASP “ISMA-ISTITUTI DI SANTA XXXXX IN AQUIRO”: Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx.
RuP dell’ASP “ISMA-ISTITUTI DI SANTA XXXXX IN AQUIRO”: Avv. Xxxxx Xxxxx.
Responsabile U.O. “SUA-Edilizia Scolastica, Servizi e Forniture” – Città metropolitana di Roma
CAPITALE: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx.
Il valore presunto del contratto di sponsorizzazione è pari a € 4.704.004,41 come dettagliato di seguito.
Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 09.00 del 13.06.2022
Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di Roma - Link al Portale: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/ entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell’Allegato 2 “Istruzioni tecniche per la corretta compilazione della domanda di partecipazione sul portale gare telematiche”.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/
I documenti di gara sono altresì disponibili in forma sintetica presso: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxx-xxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxx-xx-xxxx-xxxxxxx-x- forniture/
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche contenenti le domande di partecipazione. I concorrenti riceveranno tramite il Portale comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara. Le sedute del Seggio di gara, che avranno luogo presso gli Uffici della Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale, siti in xxxxx X. Xxxxxxx 00/00 Xxxx e con assistenza da remoto, saranno accessibili unicamente in modalità virtuale anche per gli operatori economici interessati ed i loro delegati, i quali non potranno pertanto recarsi in presenza presso gli uffici.
Data di svolgimento della prima seduta di gara: ore 09.30 del 13.06.2022.
Determinazione Dirigenziale di indizione della gara n. 77 del 21.04.2022 dell’ASP ISMA.
Tipologia dell’affidamento: Lavori di facciata - CPV 45443000-4
Servizi pubblicitari – CPV 79341000-6
CIG (Codice Identificativo Gara): 9204768ED6; ammontare del contributo a carico dell’O.E. concorrente:
€ 140,00.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
2. Tipo di procedura
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; contratto di sponsorizzazione, ai sensi degli artt. 19 e 151 del suddetto X.Xxx.
3. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., valutata sulla base dei criteri più avanti riportati, mediante il metodo aggregativo-compensatore, secondo quanto specificato in questa sede.
4. Oggetto
L’Azienda Pubblica Servizi alla Persona “Istituti di Santa Xxxxx in Aquiro” (di seguito ASP o ISMA – Concedente), intende individuare uno sponsor per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, esecuzione e direzione lavori di restauro conservativo delle facciate di immobili di proprietà dell’Azienda, siti in Roma, per un valore complessivo di € 3.287.174,79 (comprensivo di spese tecniche, IVA e imprevisti), così rappresentati:
Intervento | 2022 | 2023 | Totale |
Xxx xxxxx Xxxxxx/ Xxx xx Xxxxxx - restauro delle facciate e delle coperture, al fine di avvalersi del possibile ricorso a maxi affissioni pubblicitarie | € 113.594,93 | € 214.638,95 | € 328.233,88 |
Via Dei Pastini restauro e risanamento conservativo delle facciate esterne e delle coperture | € 101.061,06 | € 190.956,07 | € 292.017,13 |
Via di Porta Settimiana restauro delle facciate e delle coperture, al fine di avvalersi del possibile ricorso a maxi affissioni pubblicitarie | € 45.280,30 | € 85.557,66 | € 130.837,96 |
Via della Scala recupero della facciata, della copertura, delle scale e della corte interna al fabbricato | € 36.584,24 | € 69.126,35 | € 105.710,58 |
Via del Babuino/ P.zza di Spagna risanamento delle facciate e delle coperture, al fine di avvalersi del possibile ricorso a maxi affissioni pubblicitarie | € 190.000,30 | € 359.007,82 | € 549.008,12 |
P.zza Navona risanamento delle facciate e delle coperture, al fine di avvalersi del possibile ricorso a maxi affissioni pubblicitarie | € 41.618,61 | € 78.638,86 | € 120.257,47 |
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 000 recupero della facciata, della copertura, delle scale e della corte interna al fabbricato | € 104.975,39 | € 198.352,24 | € 303.327,63 |
Xxx Xxxxxxxx 00X restauro e risanamento conservativo delle facciate esterne e delle coperture | € 58.905,19 | € 111.302,05 | € 170.207,24 |
Xxx Xxxxxxxx 00 X restauro e risanamento conservativo delle facciate esterne e delle coperture | € 56.324,41 | € 106.425,64 | € 162.750,05 |
Xxx Xxxxxxx 00 restauro e risanamento conservativo delle facciate esterne e delle coperture | € 227.375,53 | € 429.628,74 | € 657.004,27 |
Xxx Xxxxxxx 00 restauro e risanamento conservativo delle facciate esterne e delle coperture | € 161.902,94 | € 305.917,52 | € 467.820,46 |
€ 3.287.174,79
Al fine di avviare la realizzazione degli interventi programmati, l’Ente ha fatto predisporre da tecnici incaricati i progetti definitivi, come da tabella di seguito riportata:
L’ISMA, in conformità con quanto previsto dagli artt. 19 e 151 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., intende ricercare uno sponsor che provveda a completare il Progetto (portandolo a livello di progettazione esecutiva) ed alla realizzazione dei lavori di restauro, secondo quanto previsto nel Progetto stesso.
L’intervento sarà finanziato per € 1.355.477,83 dal Bonus Facciate e dall’Ecobonus al 50% (ai sensi dell’art. 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii.), per € 1.868.850,00 dalle entrate da sponsorizzazioni relative allo sfruttamento pubblicitario dei ponteggi nell’arco del biennio 2022-2023, per il restante importo pari ad € 62.846,95 con apposito stanziamento in bilancio di risorse dell’Ente, il tutto come da seguente piano finanziario:
Importo Lavori | Importi da recuperare | Importi a carico dell'Ente | |||
Tipologia incentivo | |||||
Bonus Facciate | € 2.204.600,31 | 60% | € 1.322.760,18 | 40% | € 881.840,12 |
Ecobonus | € 65.435,29 | 50% | € 32.717,64 | 50% | € 32.717,64 |
Escluso agevolazione | € 1.017.139,19 | 0 | € - | 100% | € 1.017.139,19 |
€ 3.287.174,78 | € 1.355.477,83 | € 1.931.696,95 |
La sponsorizzazione avrà ad oggetto il completamento, a cura e spese dello sponsor, del Progetto mediante la redazione di un progetto esecutivo ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, la realizzazione dei lavori di restauro dei fabbricati suelencati siti in Roma, secondo le specifiche tecniche di cui al Progetto stesso, nonché la direzione dei lavori e saranno finanziati dal bonus facciate dall’ecobonus, dallo sfruttamento degli spazi
pubblicitari ed in minima parte da risorse dell’Ente.
Il contratto di sponsorizzazione regolerà altresì nel dettaglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la durata della sponsorizzazione, le clausole di tutela per l’Ente rispetto agli eventuali inadempimenti dello sponsor (ivi incluse eventuali ulteriori garanzie e penali), le modalità di esecuzione dell’intervento di restauro, ferma restando la facoltà delle parti di negoziare e definire nell’ambito del contratto anche eventuali ulteriori aspetti non contemplati nel presente Avviso.
Resterà nelle competenze dell’Ente l’affidamento dell’incarico di Direzione dei Lavori per gli immobili di pregio e vincolati.
L’intervento proposto dovrà essere realizzato nel rispetto delle tempistiche e modalità indicate nel Progetto, nel progetto esecutivo e nel contratto di sponsorizzazione, nonché delle istruzioni eventualmente impartite dalle competenti Autorità e dall’Ente, incluse le prescrizioni del Mibact contenute nelle autorizzazioni ex D.Lgs. n. 42/2004 (per quanto concerne il fabbricato di Via del Seminario 102 si è in attesa della relativa autorizzazione).
I lavori potranno essere realizzati solo in seguito alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, al completamento, a cura e spese dello sponsor, della progettazione e all’ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni e dei nulla osta previsti dalle norme pro-tempore applicabili.
5. Durata
Lo sponsor si impegna a completare il Progetto, curando l’elaborazione di un progetto esecutivo ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da sottoporre all’Ente per la relativa approvazione entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, da intendersi quale termine essenziale ai sensi dell’art. 1457 c.c.
La durata massima prevista per i lavori, comprensiva dei tempi necessari per l’allestimento e lo smontaggio del cantiere, è pari a 24 (ventiquattro) mesi: il proponente dà atto e riconosce che ogni affissione pubblicitaria deve comunque essere rimossa entro e non oltre tale termine.
6. Importi
Importo stimato dei lavori: € 2.610.009,54 quale importo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA. Per la determinazione dell’importo dei lavori è stato fatto riferimento alla “Tariffa dei prezzi, edizione 2020, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche” approvata dalla Giunta della Regione Lazio con Deliberazione n. 955 del 04/12/2020. In fase di esecuzione dell’affidamento è prevista la revisione dei prezzi secondo le modalità e i limiti di cui all’art. 29, comma 1, D.L. n. 4/2022 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
Importo stimato della progettazione: € 225.144,87, oltre IVA, per le spese tecniche relative alla Progettazione Esecutiva, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione ed alla Direzione Lavori.
Valore dei diritti di utilizzo degli spazi pubblicitari per il biennio: € 1.868.850,00, oltre IVA.
7. Soggetti ammessi
Può presentare proposta di sponsorizzazione il soggetto privato (persona fisica o giuridica), anche in forma di raggruppamento temporaneo. Il Progettista e l’Impresa esecutrice dei lavori possono far parte di un raggruppamento temporaneo insieme allo Sponsor, secondo le modalità di seguito definite, oppure essere da questo indicati in sede di partecipazione.
Il Raggruppamento temporaneo deve prevedere obbligatoriamente la seguente suddivisione dei ruoli:
• Mandatario-capogruppo: Sponsor,
• Mandanti: Progettista e Impresa esecutrice dei lavori.
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti (art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016):
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. 50/2016 sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) e e), del D.lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L’offerta deve contenere tale l’impegno.
Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.lgs. 50/2016, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti (raggruppamenti temporanei di imprese) o consorziati (consorzi ordinari).
Nel caso di soggetti già formalmente costituitisi ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016, a pena di esclusione, nella “Busta Documentazione”, deve essere caricato l’atto di costituzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di
imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
8. Requisiti di ammissione
Il concorrente attesterà il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
8.1 Requisiti di ordine generale
8.1.1) Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di seguito elencati:
1) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1):
• xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
• xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
• false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
• frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
• xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
L’esclusione verrà disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva siano stati emessi nei confronti dei soggetti elencati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, co.7, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima
2) cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; resta fermo altresì quanto previsto dall’art.34-bis, co. 6 e 7, del D.Lgs. n.159/2011), con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 (art. 80, comma 2);
3) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 80, comma 4);
4.1) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (art. 80, comma 5, lett. a);
4.2) che sia sottoposto a fallimento o che si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o che abbia in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli artt. 110 del Codice e 186-bis del X.X. x.000/0000 (xxx. 80, comma 5, lett. b);
4.3) gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell’operatore economico (elencati dall’art. 80, comma 5, lett.c);
4.4) aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c- bis);
4.5) aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80, comma 5, lett. c-ter);
4.6) aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5, lett. c-quater);
NOTA: con riferimento alle anzidette fattispecie di cui ai comma 4 e 5, il concorrente è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più possibile dettagliata delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti, al fine di permettere alla Stazione appaltante procedente di porre in essere la valutazione, che l’ordinamento rimette alla stessa, in ordine alla gravità, inerenza e prossimità temporale degli eventi potenzialmente rilevanti occorsi. Ne discende conseguentemente che, laddove ricorrano circostanze anche solo potenzialmente rilevanti ai sensi dei richiamati comma 4 e 5, le stesse debbano essere dettagliatamente rappresentate dal concorrente attraverso apposita Relazione da allegare all’istanza di partecipazione, corredata altresì da ogni pertinente documentazione idonea e rilevante (sentenze, provvedimenti di risoluzione e/o risarcimento etc.) ai fini della valutazione rimessa alla Stazione appaltante.
4.7) una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile, determinata dalla partecipazione dell’operatore economico (art. 80, comma 5, lett. d);
4.8) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all’art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80, comma 5, lett. e);
4.9) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f);
4.10) presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis);
4.11) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (art. 80, comma 5, lett. f-ter);
4.12) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g);
4.13) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) (art. 80, comma 5, lett. h);
4.14) mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito (art. 80, comma 5, lett.
i);
4.15) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio) (art. 80, comma 5, lett. l);
4.16) rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, si profili una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m);
Limitatamente alle ipotesi previste al punto 1) (art. 80, comma 1) in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o a i punti da 4.1 a 4.11 (art. 80, comma 5), l’operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 80, comma 7). Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura di gara; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art. 80, comma 8).
S’intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui all’art. 80, commi 10, 10-bis e 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell’articolo 45 lettera c), del D.Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l’X.X.XX. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Pertanto, tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Il Dichiarante prende atto che l’Allegato “Istanza partecipazione” è stato predisposto dalla SUA in applicazione alla decisione 16/2014 dell’Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l’indicazione nominativa di “Tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa”. Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell’allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di “Amministratore di fatto” (di cui l’art. 2639 del c.c.), secondo l’interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.
5.1.2) Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
8.2 Requisiti di idoneità professionale
Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 0000 x 000 ex art.45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’ambito di attività inerente all’oggetto della gara. Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara d’appalto raggruppamenti ordinari di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ex art 45, comma 2, lettera e) X.Xxx. 50/2016 non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio;
Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara società cooperative, consorzi di cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991 l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative; nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali di cui all’art. 5, lettera b), della legge n. 381/1991, l’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali.
8.3 Requisiti speciali dello Sponsor
a) Fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili pari almeno a € 6.000.000,00;
b) Abbia regolarmente curato negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico, lavori di restauro, mediante contratti di “sponsorizzazione tecnica”, ivi compresi quelli aventi ad oggetto la pubblicità sui ponteggi di cantiere, anche avvalendosi di imprese esecutrici terze, per un importo complessivo dei lavori stessi non inferiore a € 3.000.000,00. Si terrà conto solo dei lavori per i quali sia stato emesso certificato di collaudo ovvero la comunicazione di fine lavori.
Nota: il fatturato globale di cui alla precedente lett. a) deve essere desumibile dalla dichiarazione IVA presentata all’Agenzia delle Entrate.
Tali requisiti sono previsti, nel rispetto dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto:
1) proporzionati al valore dell’oggetto della presente procedura di affidamento;
2) consentono in via propedeutica un apprezzamento circa l’affidabilità e l’esperienza del concorrente;
3) possono essere oggetto di avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Ove le informazioni sul fatturato non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito deve essere rapportato al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Nel caso di:
a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
detti requisiti (fatturato minimo globale ed importo precedenti sponsorizzazioni tecniche) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento/consorzio (coerentemente con la quota di esecuzione di ciascun operatore), fermo restando che dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
8.4 Requisiti speciali del progettista
I requisiti prescritti per i servizi tecnici previsti per il presente affidamento, come specificati in dettaglio nel proseguo, devono essere posseduti dal concorrente attraverso uno o più progettisti associati o indicati in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto/i tra i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
In tal caso si dovrà:
- indicare l’operatore economico incaricato della progettazione, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e della direzione lavori o più professionisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) del citato art. 46;
oppure
- associare in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai fini della progettazione, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e della direzione lavori un operatore economico progettista di cui all’art. 46, comma 1 lett. a), b), c),
d) f) del D.lgs. 50/2016, o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento di cui alla lettera e) del D.Lgs. 50/2016.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che si avvalgono di professionisti indicati o associati per i quali non sussistono i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Nel caso in cui i concorrenti non possiedano i requisiti per l’affidamento dei servizi di progettazione o possiedano l’attestazione SOA per la sola attività di costruzione, il possesso dei requisiti di ordine generale deve essere dichiarato anche dai soggetti all’uopo associati o indicati dal concorrente (mediante gli Allegati A1 o B1 e B1.1 al presente Disciplinare di gara).
Nel caso in cui invece il concorrente sia in possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione nelle categorie oggetto dei lavori, dovrà attestare che i requisiti speciali per la progettazione sono posseduti dal proprio staff di progettazione, costituito ai sensi dell’art. 79 comma 7 del D.P.R. 207/2010; in difetto di tale dichiarazione, lo stesso concorrente è tenuto ad associare o indicare uno o più progettisti in sede di offerta in grado di dimostrare detti requisiti, scelto/i tra i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f) del D.Lgs. 50/2016.
In ogni caso, l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede d’offerta.
Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in sede di offerta deve essere indicata la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il soggetto che si occupa del coordinamento per la sicurezza dovrà possedere la relativa abilitazione (art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
Si precisa che:
- il concorrente deve fornire l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali;
- si applicano le disposizioni dell’art. 24, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
- i soggetti, se costituiti in forma di società di ingegneria devono disporre del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all’articolo 254, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.
Dettaglio dei requisiti prescritti per i servizi tecnici (progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione) previsti per il presente affidamento:
Requisiti di idoneità professionale (D.M. 2/12/2016, n. 263 e art. 83, commi 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici) per l’esecuzione del servizio di progettazione:
in caso di professionisti singoli o associati:
Possesso di laurea in ingegneria o architettura;
Abilitazione all’esercizio della professione nonché iscrizione al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto;
(in caso di società di professionisti e società di ingegneria) essere in possesso di
Organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (in svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (in particolare soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti, su base annua muniti di partita IVA che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA), con l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;
(in caso di società di ingegneria) oltre a quanto previsto dal precedente punto,
Disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il Direttore Tecnico deve essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società e deve essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
(in caso di raggruppamenti temporanei) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice dei contrati pubblici, è obbligatoria la
Presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.
Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:
- un libero professionista singolo o associato;
- con riferimento alle società di professionisti o società di ingegneria, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti di cui sopra;
(in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE), essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 ed essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;
(in caso di società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili) oltre a quanto previsto nei precedenti punti,
Iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all’oggetto del servizio appaltando. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all’Albo delle Società Cooperative istituite presso il
Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l’iscrizione all’Albo regionale;
(in caso di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) essere in possesso dei
Requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
Requisiti di capacità tecnico-professionale (Linee guida ANAC n. 1/2016, punto 2.2.2.1. del § IV e art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice dei contratti pubblici) per l’esecuzione del servizio:
a. fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente Avviso pubblico non inferiore a
€ 450.289,74 (pari a due volte il compenso della progettazione esecutiva, del coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione della direzione lavori);
b. aver regolarmente espletato negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di data di pubblicazione del presente Avviso pubblico, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (servizi cd. analoghi), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale non inferiore a due volte l’importo stimato dei lavori da progettare, quale riportato nella tabella che segue dei lavori cui si riferisce la prestazione.
ID. OPERE | COSTO CATEGORIE (€) V | GRADO COMPLESSITA ’ G | ||||
CODIC E | DESCRIZIONE | L. 143/49 Classi e categ. | Dm 18/11/71 | |||
EDILIZIA | E.22 | Edifici e manufatti esistenti | 2.610.009,54 | 1,55 | I/e | I/b |
c. aver regolarmente espletato negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di data di pubblicazione del presente Avviso pubblico, almeno due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo di ciascuno di essi, singolarmente considerato, non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori da progettare, quale riportato nella tabella suindicata.
L’operatore economico dovrà disporre di n. 1 progettista, in possesso di laurea in Architettura, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine, responsabile della progettazione edile e architettonica nei casi di immobile sottoposto a vincolo culturale
Si precisa altresì che:
⮚ gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali;
⮚ verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art. 3, lettera vvvv), del Codice dei contatti pubblici, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, nonché gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento della progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, o di sola progettazione, o di sola direzione lavori, o di solo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, o di solo coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; le prestazioni di collaudo statico, collaudo tecnico
amministrativo, funzionale, ecc. non possono essere assimilati in alcun modo ad una attività di progettazione e pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti;
⮚ come previsto dal § 2.2.2.4 delle Linee guida 1/016, sono, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici, le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell’esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice dei contratti pubblici. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
⮚ ai sensi dell’art. 8 del DM 17-6-2016 “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”; pertanto, nell’ambito della categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;
⮚ i servizi valutabili sono quelli iniziati ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;
8.4 Requisiti speciali dell’impresa esecutrice dei lavori
Ai fini della qualificazione necessaria all’esecuzione dei lavori previsti per il presente affidamento, si prescrive il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al D.M. 22 agosto 2017, n. 154 nonché di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG 2 per una classifica pari alla IV o superiore.
La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
Il concorrente può partecipare alla gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta, a pena di esclusione, in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (art. 77 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.). Si ricorda che il rinnovo dell'attestazione deve
essere richiesto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, “… almeno novanta giorni prima della scadenza del termine”.
8.4 Ulteriori prescrizioni. Si prescrive inoltre:
a) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
b) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, o ad un consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 partecipante alla medesima gara che dichiari di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell’art. 3 del presente Disciplinare;
c) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima gara che dichiari di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell’art. 3 del presente Disciplinare;
d) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
e) nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 lettera d) ed e) e art.48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
8.5.1 Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, lettera d) ed e), e art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni nella misura dianzi prevista, l’istanza deve prevedere la specificazione delle parti in termini percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. A tal riguardo, ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà detenere una quota di qualificazione corrispondente almeno alla quota di esecuzione delle prestazioni.
8.5.2 Unitamente alle dichiarazioni di cui al punto precedente, dovrà, altresì, essere presentata, sempre attraverso la modulistica allegata al presente disciplinare (All.1), una dichiarazione debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale del soggetto giuridico partecipante recante:
a) l’accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dagli elaborati tecnici;
b) la dichiarazione che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, ad ogni effetto giuridico, atto a ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in epigrafe provenienti dall’Ente è quello indicato in sede di registrazione al Portale;
c) la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;
d) l’indicazione del domicilio fiscale, del Municipio di appartenenza, della sede dell’Agenzia delle Entrate di competenza;
e) l’indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:
1) se trattasi di impresa individuale, titolare o direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
2) se trattasi di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
3) se trattasi di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara
4) se trattasi di altro tipo di società, altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
5) se trattasi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l’indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - che, nel consorzio o nella società consortile, detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l’indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - per conto del quale il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
6) se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti, concorrenti raggruppati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto raggruppato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;
7) se trattasi dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. concorrenti consorziati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;
f) l’indicazione della compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell’indicazione delle rispettive quote di partecipazione.
8.5.3 Ove le dichiarazioni di cui al capo Requisiti di ammissione:
a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
b) siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome collettivo, si intendono rese anche per i soci e il direttore tecnico ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del
D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, s’intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, per i membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, del direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Ove le dichiarazioni di cui al capo Requisiti di ammissione siano rese rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente, esse si intendono rese anche per gli altri soggetti indicati nelle lettere medesime cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.
8.5.4 L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione di cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri– con una relazione da produrre unitamente alle dichiarazioni di cui al capo Requisiti di ammissione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dlla condotta penalmente sanzionata. L’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, co.7, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
8.5.5 Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta copia della relativa procura, rispettivamente generale o speciale.
8.6 Sopralluogo
Ai fini della partecipazione alla presente gara NON È PREVISTO IL RILASCIO DI ALCUNA ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI.
9. Garanzia provvisoria
1% € 47.040,04: si evidenzia che alla presente procedura, la quale non rientra tra le modalità di affidamento di cui all’art.1 del D.L. n. 76/2020 convertito con la L. 120/2020, non è applicabile il comma 4 del citato articolo e pertanto rimane obbligatoria la presentazione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; tuttavia l’importo della medesima, ai sensi del primo comma del citato art. 93, viene ridotto dal 2% all’1%, al fine di armonizzarne l’applicazione con la ratio del richiamato decreto.
La garanzia va costituita alternativamente:
- da attestazione dell’avvenuto pagamento del deposito cauzionale a titolo di garanzia provvisoria per l’importo suindicato e con le modalità indicate nella piattaforma di pagamento di Città metropolitana di Roma Capitale all’indirizzo:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx-xx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx- sua/gare-sua-deposito-cauzionale/ (allegando la ricevuta).
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del deposito cauzionale entro la data di scadenza per la presentazione dell’offerta; tale operazione è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva registrazione a sistema del versamento, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo diverso da cause imputabili alla piattaforma di pagamento di Città Metropolitana di Roma Capitale.
Si invitano pertanto gli operatori economici ad effettuare l’operazione in parola con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
L’operatore economico (OE) che intende partecipare alla presente procedura aperta, dovrà accedere alla piattaforma di pagamento della “Città metropolitana di Roma Capitale”, scegliere il tipo di pagamento e compilare i campi richiesti indicando l’identificativo di gara ed il CIG nonché, generare l’attestazione di pagamento pagoPA, con una delle seguenti modalità:
· “Pagamento on line” scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
· “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).
Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti PagoPA Città Metropolitana di Roma Capitale, a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del Portale dei pagamenti PagoPA dell’Ente.
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, sempre a condizione che il pagamento risulti a sistema effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.
- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, rilasciata ai sensi del D.M. n.31/2018 (schema-tipo 1.1), da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In tali ipotesi dovranno essere inserite nel testo le condizioni particolari con le quali l’Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - rinunziando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, comma 2, c.c. e ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1957 c.c. - ad effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento alla Tesoreria della somma pari al deposito provvisorio. Tale fidejussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La cauzione deve altresì essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.). Inoltre, la fideiussione dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, ove richiesto dalla stazione appaltante nel corso della procedura.
In caso di cauzione prestata mediante fideiussione, quest’ultima dovrà essere intestata all’ASP ISMA, Xxx xxxxx Xxxxxx, 00/x - 00000, Xxxx – C.F. 80018890584.
Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o società di intermediazione finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione.
La fideiussione è da presentare secondo una delle seguenti modalità:
A) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale oltre che dall’assicurato altresì dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
ovvero, in alternativa,
B) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione “rafforzata” di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs. n 82/2005.
Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo senza sottoscrizione digitale o sottoscritta digitalmente solo dal concorrente.
Si precisa che, laddove venga riscontrata, anche in sede di soccorso istruttorio, la non sussistenza di requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante procederà all’escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese concorrenti non risultate aggiudicatarie (v. Adunanza Plenaria CdS n.34/2014).
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara associazioni temporanee di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
• la fideiussione bancaria dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti;
• la polizza assicurativa dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero recare l’indicazione di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione che la stessa garantisce l’Amministrazione aggiudicatrice dell’inadempimento di uno qualsiasi degli operatori economici medesimi.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la garanzia legittimamente potrà essere intestata/sottoscritta alla/dalla sola capogruppo mandataria.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
Si applica la riduzione del 50 per cento anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (in merito alle definizioni di micro, piccole e medie imprese, si rinvia al Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005). Ai sensi del medesimo art. 93, comma 7, l’importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al paragrafo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
L’importo della garanzia è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire di tali benefìci, l'operatore segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti periodi, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione UNI ISO 45001 (OHSAS 18001 per i soggetti che la posseggono ancora in corso di validità nella fase di transizione), o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI EN ISO 50001 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire dei benefìci di cui al presente comma, l'operatore deve allegare alla fidejussione o alla polizza o alla quietanza attestante il versamento presso la Tesoreria, in originale o in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., la certificazione succitata. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate, il beneficio della riduzione della cauzione opererà solo se tutte le imprese siano in possesso della certificazione succitata.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (artt. 93, comma 8-bis, e 103, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.Lgs.
medesimo, occorre distinguere:
- in caso di ATI orizzontale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell’importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
- nell’ipotesi di ATI verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell’importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o dal consorzio tra imprese artigiane.
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate, dal consorzio stabile.
10. Copertura assicurativa e garanzia definitiva
I concorrenti dovranno prestare una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza: una polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti dalla Ente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel periodo di vigenza contrattuale e che comprenda anche la responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi il cui massimale dovrà essere pari ad almeno a € 3.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs 50/2016 l’operatore economico aggiudicatario dell’affidamento, deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di servizi e di forniture. La costituzione della stessa è disciplinata dall’art. 103 cit.
11. Criterio di aggiudicazione e punteggi
1. L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., valutata sulla base dei criteri di seguito riportati, mediante il metodo aggregativo-compensatore, secondo quanto in questa sede specificato.
Tale offerta è individuata sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
Qualitativi - offerta tecnica - massimo 80 punti. Quantitativi - offerta economica - massimo 20 punti.
2. Soglia di sbarramento punteggio tecnico: non saranno ammesse offerte per le quali non si sia raggiunto, con riferimento ai criteri tecnici, un punteggio pari ad almeno 48 punti. Si rappresenta altresì che i punteggi attribuiti, secondo le modalità di seguito riportate, agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa, come pure il punteggio complessivo per l’offerta tecnica, risultante dalla sommatoria degli stessi, non saranno oggetto di alcun tipo di riparametrazione.
3. La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ] dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a), espresso fino alla seconda cifra decimale, arrotondata d’ufficio all’unità superiore qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all’unità inferiore laddove la terza cifra sia inferiore a cinque;
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)[criterio/subcriterio];
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero ed uno; Σn = sommatoria.
Si precisa che i coefficienti V(a)i, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, ai sensi del suddetto metodo aggregativo-compensatore, si procede alla determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale (criteri/subcriteri 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 e 5), per ciascun criterio/subcriterio i coefficienti attribuiti ai concorrenti sono pari alla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni commissario attribuisce discrezionalmente, in sedute riservate, alle proposte dei concorrenti;
b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione aventi natura quantitativa (offerta economica – criteri 6 e 7), il punteggio attribuito sarà determinato secondo la formula lineare successivamente indicata:
Criterio 6 (max 5 punti): Ribasso percentuale unico e fisso sugli Elenchi dei Prezzi unitari relativi ai lavori, secondo la seguente formula:
V(a) = R(a)/ Rmax dove:
R(b)= Ribasso offerto dal concorrente Rmax= Ribasso massimo offerto
Criterio 7 (max 15 punti): Rialzo percentuale offerto rispetto al valore dei diritti di sfruttamento pubblicitario sulle aree ed i ponteggi di cantiere, così come indicato a base d’asta (€ 1.868.850,00), secondo la seguente formula:
V(b) = R(b)/ Rmax dove:
R(b)= Rialzo offerto dal concorrente Rmax= Rialzo massimo offerto
4. Elementi di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio relativo all’offerta tecnica è assegnato, fino ad un massimo di 80 punti, in base ai seguenti criteri qualitativi.
Nr. | Criteri e subcriteri tecnici | Punti (Wi) |
1. Relazione Tecnica su modalità attuative dell’intervento: 45 punti | ||
INDAGINI CONOSCITIVE SULLE SUPERFICI INTONACATE E LAPIDEE DELLA FACCIATA: Verranno valutate, secondo i subcriteri sottoelencati, le indagini integrative che l’offerente intende eseguire ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 207/2010 ai fini della valutazione dello stato di conservazione delle superfici intonacate e lapidee oggetto dell’intervento. Resta comunque inteso che eventuali variazioni quantitative in aumento rispetto a quanto stimato percentualmente nel progetto definitivo e varianti migliorative riguardanti le modalità esecutive dell’intervento, purché nel rispetto del progetto definitivo, saranno a completo carico dell’offerente. | ||
1.1 | Tipologia e tecnologie utilizzate per l’esecuzione delle indagini | 8 |
1.2 | Invasività delle indagini. Resta inteso che in caso di indagini che comportino alterazioni della superficie queste saranno ripristinate a cura dell’offerente | 8 |
1.3 | Quantità e distribuzione di superficie indagata | 8 |
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEGLI ALLESTIMENTI DELLE OPERE PROVVISIONALI: Verranno valutate, secondo i subcriteri sottoelencati, gli accorgimenti e le azioni che verranno intraprese al fine di minimizzare interferenze e limitazioni alle attività istituzionali, lavorative e commerciali svolte all’interno ed all’esterno degli immobili oggetto degli interventi. Verrà, inoltre, valutata l’organizzazione del cantiere proposta, anche in relazione al programma temporale d’installazione delle opere provvisionali e delle aree di cantiere “a terra”, il loro grado di sicurezza e il controllo delle emissioni sonore ed inquinanti al fine di preservare le attività dell’Ente. |
1.4 | Minimizzazione delle interferenze con la normale fruizione dell’edificio. | 10 |
1.5 | Tipologia sistemi e/o dotazioni di sicurezza e qualità delle soluzioni proposte per la messa in sicurezza dei ponteggi | 11 |
2. Capacità tecnica dei progettisti: 15 punti | ||
SERVIZI TECNICI: Con riferimento al/i professionista/i proposto/i per l’espletamento delle attività di progettazione della commessa, dovrà essere fornito il/i Curriculum/a vitae della/e risorsa/e proposta/e. La professionalità e l’adeguatezza del/i professionista/i incaricato/i del sevizio saranno altresì valutate sulla base di un massimo di 3 schede composte da max 2 pagine ciascuna, in formato A3, volte a illustrare altrettanti servizi afferenti all’architettura ed all’ingegneria, relativi ad interventi ritenuti dal/i professionista/i stesso/i significativi della propria capacità di realizzare la prestazione rispetto a quanto richiesto nell’Avviso (relativamente a servizi affidati negli ultimi 5 anni precedenti alla pubblicazione del presente Avviso). Per ogni servizio, oltre una breve relazione, dovranno essere indicati: oggetto del servizio; caratteristiche dimensionali dell’opera; classi e categorie della tariffa; data e atto in cui si attesta che il servizio è stato svolto; prestazioni svolte nel servizio indicato dal concorrente; caratteristiche dimensionali dell’opera; denominazione del committente (pubblico o privato), gli estremi del provvedimento e in quale fase è l’opera. Le schede dovranno riportare documentazione grafica e fotografica in forma libera. | ||
3. Qualità della struttura Tecnico-organizzativa:10 | ||
Organizzazione ufficio tecnico di cantiere. È richiesto all’affidatario di mettere a disposizione dell’Ente un ufficio tecnico. Il personale dovrà essere idoneo e dedicato per le attività di gestione del cantiere, di preventivazione, di computo, di controllo e verifica previste. Con riferimento al personale proposto dovrà essere fornito il Curriculum vitae delle risorse proposte. Delle figure proposte verrà verificata e valutata positivamente la presenza di percorsi formativi di gestione cantieri e commesse edili, titoli di studio conseguiti in materia tecnica quali ingegneria e architettura (laurea triennale e/o specialistica) o Diploma di geometra/perito edile, certificazioni individuali conseguite, interventi e progetti realizzati o gestiti con indicazione del ruolo rivestito e delle attività svolte e qualsiasi altra competenze acquisita. In sede di esecuzione del servizio il personale impiegato dovrà possedere competenze coerenti con quanto dichiarato in sede di offerta. | ||
3.1 | Responsabile di commessa. È richiesto ai partecipanti l’individuazione di una figura professionale idonea e dedicata quale responsabile della commessa. Con riferimento al personale proposto per il ruolo di responsabile della commessa dovrà essere fornito il Curriculum vitae della risorsa proposta | 3 |
3.2 | Capo Cantiere. È richiesto ai partecipanti l’individuazione di una figura professionale idonea e dedicata quale capo cantiere. Con riferimento al personale proposto per il ruolo di capo Xxxxxxxx, dovrà essere fornito il Curriculum vitae della risorsa proposta. | 3 |
3.3 | Struttura organizzativa e specializzazione del personale È richiesta ai partecipanti di specificare la coerenza della struttura organizzativa con l’oggetto dell’appalto L’offerente dovrà indicare l’elenco del proprio organico diviso per specializzazioni e qualifica con le relative posizioni INPS e INAIL. Sarà valutata positivamente una struttura organizzativa coerente con l’oggetto del singolo intervento relativo a ciascuno degli immobili e dimensionata in modo adeguato alla gestione dell’appalto. | 4 |
4. Offerta a titolo gratuito di spazi comunicativi, da destinare a campagne sociali degli ISMA: 2 punti | ||
4.1 | Offerta a titolo gratuito di spazi comunicativi sulle facciate. Il proponente deve indicare posizionamento, mq e durata (in giorni naturali e consecutivi). | 1 |
4.2 | Offerta a titolo gratuito di spazi comunicativi in altri spazi. Offerta a titolo gratuito di spazi comunicativi, in altre città, da destinare a campagne sociali dell’Azienda; il proponente deve indicare città, posizionamento, mq e durata (in giorni naturali e consecutivi). | 1 |
5. Qualità e pregio estetico delle affissioni pubblicitarie nel rispetto dei beni e del contesto: 8 punti | ||
5 | Il proponente, nel rispetto del pregio dei beni e del contesto a cui appartiene il sito d’intervento, deve presentare una proposta nella quale riportare: Tipologia e qualità dei materiali utilizzati per le affissioni pubblicitarie rispetto anche ai tipi di ponteggi utilizzati; qualità e resa dell’illuminazione; eventuale foto simulazioni. . | 8 |
5. Allo scopo di rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi alle diverse offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice procederà ad assegnare, per ogni elemento di valutazione avente natura qualitativa e suscettibile di valutazione discrezionale (criteri/subcriteri 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 e 5), un giudizio tra i cinque di seguito precisati, cui corrisponde un coefficiente. Il punteggio di ogni criterio/subcriterio sarà determinato dal prodotto del punteggio massimo attribuibile al criterio/subcriterio stesso moltiplicato per la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (coefficiente V(a)i). Nella valutazione delle offerte i punteggi
verranno espressi con due cifre decimali, con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Giudizio | coefficiente |
Ottimo | da 0,81 fino a 1,00 |
Buono | da 0,61 fino a 0,80 |
Sufficiente | da 0,41 fino a 0,60 |
Insufficiente | da 0,21 fino a 0,40 |
Molto insufficiente | da 0,00 fino a 0,20 |
In particolare:
a. È da intendersi MOLTO INSUFFICIENTE, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che non formuli proposta alcuna ovvero sia connotata da estrema genericità ed approssimazione;
b. È da intendersi INSUFFICIENTE, in relazione al singolo elemento di valutazione, un’offerta che risulti incompleta, cioè evidenzi uno scarso riscontro di quanto previsto caratterizzata da proposte poco strutturate e poco sviluppate.
c. È da intendersi SUFFICIENTE, in relazione al singolo elemento di valutazione, un’offerta che risulti conforme, completa e coerente con gli obiettivi, dove i riferimenti espressi evidenziano attinenza con il tema oggetto di valutazione e degli obiettivi da raggiungere senza però adeguati approfondimenti o quando la proposta non soddisfa compiutamente quanto richiesto dal criterio di valutazione.
d. È da intendersi BUONA, in relazione al singolo elemento di valutazione, un’offerta che si connoti come conforme, completa e coerente con gli obiettivi, dove i riferimenti espressi chiariscono con evidenza che la proposta ha correttamente inteso le prospettive connesse con l’intervento, dimostrando appropriata conoscenza del tema proposto e il soddisfacimento degli obiettivi nello specifico perseguiti.
e. È da intendersi OTTIMA, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti conforme, completa e coerente con gli obiettivi, capace di dimostrare in tutta evidenza che quanto individuato e proposto coincide nella forma e nella sostanza con le migliori prospettive auspicabili per la realizzazione dell’intervento, oltre a soddisfare completamente il contenuto del requisito oggetto di valutazione specificatamente in relazione con i principi progettuali e gli obiettivi dell’Amministrazione, mostrando inoltre una specifica ed approfondita conoscenza ed esperienza su quanto progettato e proposto.
6. Si rappresenta e ribadisce che i punteggi attribuiti, secondo le modalità dianzi riportate, agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa come pure il punteggio complessivo per l’offerta tecnica risultante dalla sommatoria degli stessi, non saranno oggetto di alcun tipo di riparametrazione.
12. Modalità di presentazione dell’offerta
Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/ entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell’Allegato 3 “Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell’offerta sul portale gare telematiche”.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/ ed in forma sintetica presso xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxx-xxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxx-xx-xxxx-xxxxxx- pubblici/
Per partecipare alla presente procedura di gara telematica è indispensabile la previa registrazione al Portale richiamato.
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d’accesso, nome utente e
password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come dichiarato all’atto della registrazione. Qualora la ditta abbia già effettuato la registrazione per altra procedura, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuitale.
Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori. È possibile ricevere assistenza in merito all’attività di registrazione durante i giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 13,00.
Il non tempestivo ricevimento della terna di valori è ad esclusivo rischio del concorrente per registrazioni effettuate successivamente al termine temporale di 48 ore sopra indicato.
Il codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link CAMBIO PASSWORD.
Nota: I concorrenti accettano che tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara saranno inoltrate come avviso all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale. Si rinvia inoltre a quanto specificato nel citato Allegato, oltre alla Guida per i fornitori presente sul Portale stesso.
L’offerta deve essere presentata attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’impresa concorrente.
In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta; si precisa che l’utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell’art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l’Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.
Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto nel Bando di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.
Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal Bando di gara, informando l’impresa con un messaggio di notifica ed attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta come “Rifiutata”.
Per tutte le scadenze temporali relative alle procedure di gara telematiche, l’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Portale Gare Telematiche della Citta Metropolitana di Roma Capitale.
Qualora, entro il termine previsto dal Bando di gara, una stessa ditta invii più offerte, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l’ultima offerta pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente.
Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del Bando di gara, degli allegati saranno escluse.
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Città metropolitana di Roma Capitale ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera la Città Metropolitana di Roma Capitale da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale. La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.
In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.
Nella sezione BANDI DI GARA del Portale sono disponibili alcune demo che consentono agli operatori di testare il proprio grado di comprensione del meccanismo di gara in relazione alla sottoscrizione ed al caricamento della propria offerta: la partecipazione alla demo è facoltativa. Si precisa che la documentazione allegata alle suddette demo è necessariamente generica e non prevale sulle istruzioni contenute nella
documentazione della presente procedura di gara (presenti nella sezione ATTI DI GARA) che mantengono inalterata la loro assoluta prevalenza.
Il Portale Gare Telematiche adotta come limite il secondo 00: pertanto – in relazione agli orari indicati nel bando di gara – anche se i secondi non sono indicati si intenderanno sempre pari a 00.
Istruzioni per la presentazione dell’offerta telematica in caso di RTI e Consorzi.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio occorre inviare un’unica offerta telematica.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 co.8 del D.Lgs.n.50/2016, l’offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell’impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.
In caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs. 50/16 e di consorzi costituiti ai sensi dell’art. 45 co 2 lettere b) e c) ed e) del d.lgs. 50/16, l’offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’ATI o consorzio.
L’offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa legittimata a presentare l’offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l’accesso al Portale tramite la terna di valori che identifica tale impresa.
Si rinvia per ogni altro aspetto di carattere tecnico a quanto specificato nell’Allegato 3 “Istruzioni tecniche”.
12.1 BUSTA DOCUMENTAZIONE
Nella busta “Documentazione” devono essere contenuti i seguenti documenti:
1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara, redatta in lingua italiana in bollo (si vedano al riguardo le istruzioni più avanti riportate), compilando l’apposito modulo (Allegato 1 e Allegati A1 o B1 e B1.1) predisposto dalla SUA, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso ovvero presentando il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del 05/01/2016, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va prodotta la relativa procura) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
Dovrà essere disposta l’esclusione del concorrente a causa della mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione – con le modalità di seguito richiamate a seconda della differente composizione del soggetto concorrente – in quanto, costituendone elemento essenziale, tale mancanza non consenta di attribuire con certezza agli operatori economici l’assunzione di responsabilità che viene espressa nell’istanza.
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi. L’offerta, inoltre, dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
L’offerta, inoltre, dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex
art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente dal consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare – in sede di offerta – se concorra in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
Il Dichiarante prende atto che l’Allegato “Istanza di partecipazione” è stato predisposto dalla SUA in applicazione alla decisione 16/2014 dell’Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l’indicazione nominativa di “Tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa”. Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell’allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall’art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di “Amministratore di fatto” (di cui l’art. 2639 del c.c.), secondo l’interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.
2. GARANZIA PROVVISORIA presentata secondo le modalità indicate all’art. 9 del presente Avviso.
La fideiussione è da presentare secondo una delle seguenti modalità:
• sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
ovvero, in alternativa,
• sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione “rafforzata” di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs. n 82/2005.
Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo senza sottoscrizione digitale o sottoscritta digitalmente dal concorrente.
3. PassOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’A.N.A.C. comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l’A.N.A.C. oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall’A.N.A.C.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l’X.X.XX. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato- avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Qualora il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art.89 del Codice, andrà allegato anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria fermo restando che, in alternativa, se il sistema AVCPass lo consente, è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell’ausiliaria (ovvero un PassOE multiplo).
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:
- in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo.
4. ATTESTAZIONE/I DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (per l’importo indicato all’art. 1) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione A.V.C.P. (ora X.X.XX.) di attuazione. Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza della gara. Per eseguire il pagamento sarà necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione Contributi” presente sul sito dell’X.X.XX. Dal 16 dicembre 2019 è attivo il nuovo servizio “Gestione Contributi Gara” (GCG), il quale si profila come unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente.
Il nuovo servizio GCG è disponibile al seguente link: Gestione Contributi Gara - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxxxxxxXxxxxxxxxx
5. PATTO D’INTEGRITÀ in materia di contratti pubblici (Allegato 2), adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n.109 del 15/10/2018, sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente; in caso di raggruppamenti temporanei, avvalimento e consorzi, il documento deve essere sottoscritto digitalmente secondo le modalità specificamente riportate nella nota n.1 del richiamato allegato;
6. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE posseduta (SOA), in corso di validità, dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. oppure DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE, sottoscritta digitalmente, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e relativa al possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, che comprovi la qualificazione richiesta (categoria OG 2 per una classifica pari alla IV o superiore).
Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta, a pena di esclusione, in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (art. 77 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.). Si ricorda che invece il rinnovo quinquennale dell'attestazione deve essere richiesto, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, “… almeno novanta giorni prima della scadenza del termine”.
6. Documentazione (F23 o F24) comprovante l’avvenuto versamento dell’IMPOSTA DI BOLLO.
Imposta di bollo
Per quanto concerne il versamento dell’imposta di bollo si precisa quanto segue:
Per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972).
L’imposta di bollo per l’istanza della gara in oggetto può essere assolta mediante:
A. Il pagamento del modello F23, con le seguenti modalità:
1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso:
- agenti della riscossione
-
-
2)
banca
ufficio postale
Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei
soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi:
-assegni bancari e circolari presso le banche
- assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione
- addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se stesso e girati per l’incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l’ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali
3) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento con i seguenti riferimenti:
Ufficio o Ente: codice dell’ufficio o dell’ente al quale va riferito il versamento (TJT)
Estremi dell’atto o del documento: Anno pubblicazione bando, Numero Codice gara (CIG) (solo caratteri numerici) Codice Tributo: 458T
Descrizione: Bollo su istanza telematica Importo: 16,00 euro.
B. Il pagamento del modello F24, con le seguenti indicazioni:
Sezione Erario – Imposte Dirette …..:
Codice tributo: 2501
Importo dovuto: 16,00 euro Codice Ufficio: TJT
Codice atto: inserire numero Codice gara (CIG) (solo caratteri numerici)
Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
• Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
• Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
• Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
• Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
• Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
• Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
12.2 BUSTA TECNICA
1. La busta tecnica deve contenere anzitutto la Relazione Tecnica, sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’operatore economico, strutturata in capitoli corrispondenti ai criteri/subcriteri 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 e 5 indicati nella tabella di cui al precedente art. 11 punto 4, composta da un massimo di n. 50 pagine complessive, al fine di documentare le proposte e consentirne la valutazione.
2. Potranno, infine, essere allegati gli elaborati grafici e descrittivi costituenti l’offerta tecnica in formato max A3, tali da permettere di apprezzare compiutamente la proposta nel rispetto dei criteri e subcriteri di valutazione indicati nella tabella di cui al precedente art. 11 punto 4. In particolare, dovranno essere inseriti gli elaborati grafici relativi alle recinzioni di cantiere e alle impalcature e ai ponteggi, con indicazione dell’area destinata ad accogliere gli spazi pubblicitari. Gli elaborati dovranno includere planimetrie e prospetti in scala adeguata oltre a foto simulazioni dalle quali sia possibile apprezzare i
contenuti dell’offerta tecnica.
3. Nel caso di:
a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs. 50/2016];
b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016];
c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];
d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016]; non ancora formalmente costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti. Se già costituiti solo dall’impresa mandataria (in tale caso deve essere allegato copia dell’atto di costituzione).
Nel caso di:
a) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016];
b) consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016]; l’offerta deve essere sottoscritta dal consorzio.
4. La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata copia della relativa procura.
5. Si precisa che qualora uno o più file caricati nell’ambito dell’offerta tecnica non dovessero risultare per l’Amministrazione leggibili in quanto danneggiati, neanche tramite i più comuni applicativi di recupero per il ripristino dei file, gli stessi non potranno essere oggetto di valutazione. Pertanto, sarà onere del concorrente verificare l’integrità e leggibilità del file che si intende caricare.
6. La documentazione inserita nella Busta “Offerta Tecnica” non deve contenere alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi e/o ai prezzi né altri elementi che attengano all’offerta economica.
NOTA BENE: Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica costituirà causa di esclusione.
7. Resta inteso che gli aspetti tecnico-gestionali dichiarati dal concorrente in sede di offerta per i vari criteri valutativi, utilizzati per la valutazione tecnica della stessa e l’assegnazione del relativo punteggio, costituiranno condizioni contrattuali vincolanti per il concorrente aggiudicatario, integrative degli obblighi già contenuti nello schema di contratto, da eseguirsi con oneri a carico dell’aggiudicatario.
8. Si conferma e si prescrive che nessun onere ulteriore o compenso o variazione dei prezzi unitari previsti verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate, intendendosi queste incluse nell’offerta economica presentata e che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano state valutate dalla commissione giudicatrice in sede di determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, peggiorative o non migliorative o comunque non riguardanti gli aspetti indicati nei criteri di valutazione previsti e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell’assegnazione dei coefficienti numerici ed il suddetto concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà eseguire la prestazione, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e contenuti prestazionali previsti nel progetto posto a base di gara. Non sono ammesse offerte che riducano le prestazioni del progetto.
9. Tutte le proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere compiutamente rappresentate e descritte, nonché risultare coerenti con il progetto a base di gara, in modo da rispettare le indicazioni e prescrizioni riportate negli elaborati dello stesso.
10. Nell’ipotesi di segreti tecnici o commerciali, gli operatori concorrenti devono allegare apposita dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relativa alle parti dell’offerta che si ritiene debbano essere sottratte all’accesso, fatto salvo quanto previsto all’art. 53 co. 6 del D.Lgs. 50/2016; la suddetta dichiarazione deve essere inserita nell’ambito dell’offerta tecnica, a titolo di Appendice alla stessa. In mancanza, l’intera offerta sarà considerata integralmente accessibile.
La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di accesso c.d. difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006.
11. Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si rinvia, per quanto attiene alla sottoscrizione dell’offerta tecnica, a quanto precisato nell’ambito dell’articolo relativo
all’offerta economica, tenuto conto altresì delle istruzioni tecniche riportate in allegato al Disciplinare. In particolare, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio.
12.3 BUSTA ECONOMICA
Nella sezione BUSTA ECONOMICA dovrà essere inserita l’offerta economica sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante dell’operatore economico seguendo le istruzioni riportate di seguito.
Qualora l’offerta economica – ivi compresi gli allegati - sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, se non già presente all’interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l’offerta economica e l’ulteriore documentazione a corredo vanno sottoscritte digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.
Per la corretta compilazione della sezione BUSTA ECONOMICA occorre seguire la seguente procedura:
1. compilare l’apposito campo denominato VALORE OFFERTA inserendo:
a. il ribasso percentuale unico offerto con riferimento all’elenco prezzi unitari (meglio esplicitato in seguito);
b. il rialzo percentuale offerto rispetto al valore dei diritti di sfruttamento pubblicitario sulle aree ed i ponteggi di cantiere (meglio esplicitato in seguito);
2. inserire eventuali ulteriori allegati;
3. cliccare sul bottone "GENERA PDF" in fondo alla pagina;
4. salvare sul proprio PC il file pdf così generato e firmarlo digitalmente;
5. allegare il pdf firmato nell'apposita area denominata "Allegato PDF firmato", cliccando sull'apposito bottone.
Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:
- Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana;
- Il prezzo complessivo offerto non può essere superiore al prezzo complessivo posto a base d’asta;
- Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero né cento;
- L’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- L’offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle prestazioni previste per il presente affidamento dai relativi documenti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- La validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 365 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
- Ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un’offerta, ai sensi dell’art.32 co.4 del D.Lgs.n.50/2016.
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate in allegato al disciplinare:
• in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:
- l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio;
- l’offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del d.lgs. 50/2016, se non già indicato in precedenza;
- nell’offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell’ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’impresa che deve assumere il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento;
• in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti:
- l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante del raggruppamento o consorzio;
- nell’offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura /quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell’ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del RTI / Consorzio ordinario;
• in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art.45 del Codice:
- l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del Consorzio;
• in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; lo stesso compilerà il campo offerta economica nell’ambito del Portale;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’impresa che riveste la qualifica di mandataria;
in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.
Si specifica che dovrà essere disposta l’esclusione del concorrente a causa della mancata sottoscrizione dell’offerta economica – con le modalità in precedenza prescritte a seconda della differente composizione del soggetto concorrente – in quanto tale mancanza non consenta di attribuire con certezza agli operatori economici l’assunzione di responsabilità che viene espressa nell’offerta, di cui costituisce elemento essenziale.
Detta offerta dovrà indicare, a pena d’esclusione:
1. il ribasso percentuale unico e fisso sull’elenco dei prezzi unitari fissati dalla “Tariffa dei Prezzi 2020 Regione Lazio” – criterio 6;
2. il rialzo percentuale offerto rispetto al valore dei diritti di sfruttamento pubblicitario sulle aree ed i ponteggi di cantiere, così come indicato a base d’asta (€ 1.868.850,00) - criterio 7.
Il mancato rispetto delle modalità di presentazione e di formulazione dell’offerta economica comporterà l’esclusione dalla gara.
Con la presentazione dell’offerta, il soggetto concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Avviso, nei suoi allegati, nei progetti definitivi e comunque nell’intera documentazione di gara.
Non sono ammesse – a pena di esclusione dalla gara – offerte condizionate, parziali o in aumento.
L’offerta economica deve intendersi comprensiva di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni richieste per l’esecuzione del contratto e, quindi, anche dell’utile, delle spese generali, delle spese per la salute e la sicurezza del lavoro, delle spese per imprevisti.
12.4 Regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni essenziali ai sensi dell’art. 83, comma 9, del
D.Lgs. 50/2016
La SUA provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale (nell’accezione e secondo i criteri esplicitati nella determinazione ANAC n. 1/2015) degli elementi, delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta e del documento di gara unico europeo (di cui all’art. 83 dell’art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016), con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica.
In nessun caso il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare dichiarazioni non veritiere o il mancato possesso, alla data della scadenza del termine della presentazione delle offerte, di requisiti normativamente necessari ai fini della partecipazione alla gara, in attuazione della citata Determinazione ANAC n. 1/2015.
Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata in seduta pubblica, la SUA provvederà a sospendere la seduta di gara e ad assegnare al concorrente un termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nella seduta successiva, la SUA procederà all’ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara, per poi procedere, quindi, a tutti gli ulteriori adempimenti finalizzati alla determinazione del soggetto aggiudicatario.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
13. Modalità di svolgimento della gara
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire sul Portale le relative sedute virtuali, riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara.
La procedura di aggiudicazione si svolge secondo le fasi di seguito descritte: il Seggio di gara procederà in una o più sedute:
✓ all’apertura dei plichi e delle buste “Documentazione” relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti e alla verifica della documentazione trasmessa ai fini dell’ammissione/esclusione degli stessi.
✓ successivamente, fatta salva l’ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio secondo quanto disciplinato dianzi, il Presidente del richiamato Seggio di gara dispone la messa a disposizione delle offerte tecniche alla Commissione Giudicatrice costituita ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa, la Stazione Appaltante provvederà – ai sensi dell’art. 76 co. 2-bis del Codice - a pubblicare sul profilo di committente - Sezione “esiti” – un estratto del provvedimento che determina le ammissioni e le eventuali esclusioni dei concorrenti.
La Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., procederà in una o più sedute riservate:
✓ all’apertura delle buste “Offerte tecniche” dei concorrenti ammessi;
✓ alla valutazione delle offerte tecniche ed all’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e discrezionale (criteri/subcriteri 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 e 5).
I punteggi relativi agli elementi di valutazione di natura quantitativa di natura economica (criteri 6 e 7) saranno assegnati, una volta ultimata la valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione Giudicatrice, in seduta telematica dal Seggio di gara, presieduto dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante (o altro Dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale) - seduta la cui ora e data è comunicata ai concorrenti partecipanti alla gara attraverso il Portale. In quella sede, il Seggio di gara procede ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti, redigendo infine la graduatoria dei concorrenti.
Successivamente, in apposita seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, preso atto della graduatoria siffatta, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valuterà le offerte dal punto di vista tecnico ed economico, determinando la proposta di aggiudicazione nei confronti dell’offerta migliore.
La stazione appaltante può, in via facoltativa, valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016). Alla eventuale valutazione della congruità delle offerte si applica la disciplina prevista dal citato articolo 97, commi 4 e seguenti.
Laddove si proceda alla attivazione della procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto dianzi specificato, la documentazione giustificativa all’uopo prodotta dall’operatore che risulti successivamente aggiudicatario dell’affidamento, sarà allegata al contratto.
La Stazione appaltante, nel caso in cui l’offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell’anomalia da parte dell’organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all’esito positivo della stessa.
La Stazione appaltante, nel caso in cui l’offerta in sede di valutazione dell’anomalia venga dichiarata non congrua, procederà ad escludere il concorrente la cui offerta è stata ritenuta non congrua. Successivamente rinvierà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché la stessa, scorrendo la graduatoria, individui la nuova migliore offerta determinando la proposta di aggiudicazione.
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo per gli elementi di valutazione diversi dal prezzo. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo, si procederà all’aggiudicazione ai sensi della normativa vigente.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. É in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o di non stipulare il contratto d’appalto (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016).
Successivamente, la SUA procederà alla verifica del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale nonché dei requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico e finanziario (artt. 36, 80, 81, 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016). L’eventuale provvedimento di decadenza dell’aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L’aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016).
14. Chiarimenti, comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., accesso agli atti del procedimento e stipula del contratto
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso il Portale Gare Telematiche, utilizzando l’apposita funzione RICHIESTA QUESITO presente all’interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto entro i termini fissati nel Portale.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate entro i termini fissati verranno fornite in tempo utile prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Si rappresenta che ai quesiti di natura amministrativa verrà data risposta dall’Ufficio competente presso il Servizio 1, mentre i quesiti di natura tecnica verranno inoltrati dall’ufficio competente al RUP per la definizione della risposta.
Le risposte ai quesiti formulati, inoltre, saranno reperibili nell’area privata del Portale nella sezione
DOCUMENTI COLLEGATI/MIEI QUESITI relativa al bando in oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo di posta certificata dell’operatore che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di domanda, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del Codice, saranno effettuate agli operatori tramite il Portale Gare e saranno reperibili nell’area privata del Portale, sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI relativa al bando in oggetto, sia nella cartella COMUNICAZIONI. Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all’indirizzo PEC dell’operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.
Ai fini dell’invio delle comunicazioni di cui all’articolo 76 del Codice, l’Amministrazione utilizza la posta elettronica certificata; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all’Allegato 1, ai fini e per gli effetti delle comunicazioni di cui all’art.76 del D.Lgs. 50/2016” del presente disciplinare di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata – PEC.
Il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’articolo 76, comma 5, lettera a), del decreto da ultimo citato effettuate tramite posta elettronica certificata o attraverso il Portale.
Il concorrente si impegna a comunicare all’Amministrazione qualsiasi variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata presso lo stesso da utilizzare ai fini dell’invio delle comunicazioni in parola.
In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.
Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fermi i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., l’accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, previa istanza scritta di accesso (e conseguente provvedimento di ammissione).
L’accesso agli atti del procedimento può essere effettuato direttamente online tramite l’apposita funzione
RICHIESTA ACCESSO ATTI.
La procedura per inoltrare una richiesta di accesso agli atti online è la seguente:
1. accedere al Portale inserendo la propria terna di valori e cliccando su ACCEDI;
2. c1iccare sulla voce a sinistra dove è riportata la scritta “AVVISI/BANDI” e di seguito sulla scritta “BANDI PUBBLICATI”
3. c1iccare sul comando BANDI SCADUTI;
4. c1iccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza del bando di gara ai cui atti si richiede l’accesso;
5. c1iccare sul pulsante RICHIESTA ACCESSO ATTI per creare la propria richiesta di accesso;
6. a11egare la propria richiesta di accesso agli atti, sottoscritta con apposizione di valida firma digitale, in corrispondenza della riga RICHIESTA ACCESSO già predisposta da sistema. È possibile allegare ulteriori documenti utilizzando la funzione AGGIUNGI ALLEGATO.
7. c1iccare sul pulsante INVIO, per inviare la propria richiesta: in qualunque momento si potranno visualizzare le proprie richieste di accesso aghi atti, utilizzando il comando “DOCUMENTI COLLEGATI”, presente all’interno del bando di gara.
I documenti richiesti, ovvero il relativo provvedimento di differimento/diniego, saranno resi disponibili all’interno dell’area privata del Portale Gare Telematiche, sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI relativa al bando in oggetto, sia nella cartella COMUNICAZIONI.
Dell’avvenuto riscontro alla richiesta di accesso sul Portale sarà data altresì notifica, come avviso all’indirizzo PEC dell’operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.
La stazione appaltante si riserva di valutare ha compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di accesso c.d. difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell’art. 3 del
D.P.R. 184/2006.
L’Amministrazione, dopo l’aggiudicazione, si riserva di procedere alla consegna anticipata sotto riserva di legge, ai sensi della normativa vigente, laddove la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari (art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del suddetto X.Xxx, salvi i casi di cui al comma 10 del medesimo art. 32.
La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
In previsione della stipula del contratto, l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere, ai sensi del
D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii., oltre alle spese di registrazione, marche da bollo in numero sufficiente a legalizzare la documentazione facente parte integrante del contratto (Allegati alla documentazione di gara). Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”. Pertanto, il rappresentante legale dell’impresa, in sede di stipula, dovrà sottoscrivere il contratto mediante firma elettronica qualificata.
15. Autorizzazione al trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione relativamente alle attività di partecipazione ed espletamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici assegnate alla “Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore” (U.C. “Appalti e Contratti” – Direzione e Servizio 1) nonché per l’eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione, così come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., dalla normativa vigente in materia e dalla Convenzione per la “Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore” e relativo Regolamento attuativo (approvati con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29.12.2016).
2. Il Titolare del Trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale - Vix XX Xxxxxxxx, 000/X - 00000 Xxxx. Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile mediante i propri dati di contatto che saranno riportati sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale, nella Sezione Amministrazione Trasparente;
3. Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore dell’U.C. “Appalti e Contratti”, domiciliato in Roma viale Xxxxxxx Xxxxxxx, 41/43 – 00144;
4. I Responsabili esterni del trattamento sono:
• Capitale Lavoro Spa, domiciliata a Roma, in viale Xxxxxxx Xxxxxxx 41/43 – 00144 (sede legale), che tratterà dati personali a supporto dell’Ente (per l’U.C. “Appalti e Contratti” - Direzione e Servizio 1) nell’espletamento delle attività sopra indicate. I dipendenti incaricati/autorizzati sono specificamente individuati dallo stesso Responsabile esterno;
• AF Soluzioni S.r.l., domiciliata a Salerno, via San Xxxxxxxx n. 120 – 84131, per le attività di elaborazione dati nelle procedure di aggiudicazione tramite il portale gare dell’Ente. I dipendenti incaricati/autorizzati sono specificamente individuati dallo stesso Responsabile esterno;
• Filippetti S.p.A., domiciliata in Vix Xxxxxxx, 000 00000 - Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxx (xxxx xegale), per le attività di elaborazione dati ai fini dell’adempimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza ed anticorruzione. I dipendenti incaricati/autorizzati sono specificamente individuati dallo stesso Responsabile esterno;
5. Gli Incaricati/autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell’U.C. “Appalti e Contratti” - Direzione e Servizio 1, con sede in Roxx - xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a finalità e modalità del trattamento, nonché i dipendenti degli altri uffici dell’Amministrazione a ciò preposti.
6. Il trattamento dei dati sarà finalizzato per la fase prodromica di avvio e per il corretto svolgimento dell’iter delle procedure di gara assegnate alla “Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore” (U.C. “Appalti e Contratti” – Direzione e Servizio 1), per quanto di competenza della stessa, nonché per l’eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione;
7. Le informazioni trattate sono relative agli operatori economici e sono dati comuni (dati acquisiti per l’espletamento di tutte le attività connesse alle finalità indicate, tra cui nome, cognome, telefono, indirizzo, cellulare, mail, codice fiscale, partita IVA, documenti di identità, altro) e dati giudiziari (informazioni necessarie per l’espletamento delle attività connesse alle finalità indicate e previste dalla normativa vigente quali i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000 xx xxxxxxx di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti , o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. Art. 4 D.Lgs. 490/1994 - certificazione antimafia);
8. I dati forniti saranno trattati per la raccolta, registrazione, uso, consultazione, estrazione, raffronto, studi, statistiche, rilevazioni ed indagini di customer satisfaction, su supporto cartaceo e/o con l’ausilio di strumenti elettronici dal personale dell’Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare, i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
9. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione del procedimento;
10. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti;
11. I dati forniti saranno comunicati ai soggetti appositamente specificati dalla normativa vigente in materia e per le finalità suindicate;
• I dati forniti saranno diffusi tramite il sito istituzionale dell’Ente ai sensi della normativa vigente e per le finalità suindicate (in particolare ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, del d.lgs. 33/2013, della l. 190/2012, del d.lgs. 267/2000, di linee guida e cd.“soft law”);
• I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi;
• I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti);
• L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all’oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorità di Controllo.
16. Disposizioni a tutela del lavoro
L’aggiudicataria è obbligata ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nel vigente CCNL del comparto applicato.
Qualora richiesto dal RUP, l’aggiudicataria è tenuta a trasmettere all’Amministrazione copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti a qualunque titolo assunti ed a comunicare il CCNL loro applicato.
Qualora richiesto dal RUP, l’impresa è tenuta, inoltre, a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l’esecuzione del servizio.
Ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione delle prestazioni.
17. Informazioni complementari
a) L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenisse una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, a proprio insindacabile giudizio. Si riserva, altresì,
per qualsiasi causa legittima, di non procedere all’aggiudicazione o di annullare la gara, senza che i concorrenti possano pretendere nulla a qualsiasi titolo. Non sono previsti rimborsi, risarcimenti, compensi o indennizzi per la presentazione delle offerte.
b) L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
c) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si rende noto che il contratto non contiene la clausola compromissoria.
d) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
e) Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
f) Tutte controversie eventualmente insorgenti tra le parti in merito alla procedura di gara saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro territorialmente competente.
g) La SUA si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
h) Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
i) Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.
j) La SUA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
k) Nei casi di cui ai punti precedenti, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
l) A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l’Ente e l’impresa aggiudicataria, ovvero per l’applicazione delle misure di cui all’art. 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.
m) Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni […] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
n) Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno, inoltre, ferme e vincolanti per gli operatori economici concorrenti per almeno 365 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte e, comunque, per tutta la durata della gara, fino alla dichiarazione di aggiudicazionedefinitivamente efficace.
18. Disposizioni antimafia
La stipulazione del contratto e l’esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento sono subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia.
La stazione appaltante acquisirà la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia) con la quale viene accertata l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto- di cui all’art. 84, commi 2 3, del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dell’aggiudicatario.
L’operatore economico aggiudicatario della presente gara si impegna a comunicare immediatamente all’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:
- i procedimenti o provvedimenti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/16 intervenuti successivamente alla stipulazione del presente contratto;
- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
L’operatore economico aggiudicatario prende atto che, ove nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l’affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.
19. Subappalto
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 174 e 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
A norma dei suddetti artt., gli operatori economici indicano in sede di offerta, per quanto concerne i lavori, le parti del contratto che intendono subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Ai fini del presente affidamento, per la parte lavori, il subappalto non può superare la quota del 40% per cento dell'importo complessivo del contratto in quanto risulta nello specifico coerente con la complessità delle prestazioni previste nonché con l’esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori; risulta, pertanto, necessario che l’operatore economico affidatario si confronti direttamente (secondo le modalità e le tempistiche illustrate negli elaborati tecnici di gara) in misura adeguata con le peculiarità del complesso di prestazioni da svolgere, al fine di assicurare al meglio la tutela delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e di poter acquisire tutti gli elementi di conoscenza ed espletare di conseguenza, con la richiesta continuità, le attività oggetto dell’affidamento, in modo da garantire l’ottimale gestione del contratto nel suo complesso.
È necessario, quindi, che l’operatore affidatario si confronti direttamente (secondo le modalità e le tempistiche illustrate negli elaborati tecnici di gara) in misura adeguata con le peculiarità del complesso di prestazioni da svolgere, al fine di assicurare al meglio la tutela delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e di poter acquisire tutti gli elementi di conoscenza ed espletare di conseguenza, con la richiesta continuità, le attività oggetto dell’affidamento, in modo da garantire l’ottimale gestione del contratto nel suo complesso.
Poiché il subappalto è un istituto che consente sostanzialmente all’operatore economico di delegare a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni (e quindi, in sostanza, di non doversi organizzare per eseguire direttamente l’intero contratto), si ritiene che detta “delega” a terzi possa essere autorizzata sino al limite suindicato rispetto all’importo complessivo del contratto.
L’aggiudicatario, nel rispetto comunque della propria autonomia organizzativa, sarà chiamato, pertanto, ad espletare in maniera prevalente le prestazioni.
Detto limite è finalizzato a garantire:
• che il livello qualitativo richiesto (caratterizzato da un elevato know-how specialistico delle prestazioni) sia raggiunto attraverso una preminente e continua attività dell’impresa aggiudicataria che assicuri uniformità e tempestività nei livelli delle prestazioni (secondo quanto previsto dagli elaborati tecnici di gara);
• il rafforzamento del controllo sulle attività di cantiere e più in generale sui luoghi di lavoro, garantendo una più intensa tutela delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
• un appropriato controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell’impresa aggiudicataria, avendo anch’essa un interesse diretto e concreto a realizzare la parte prevalente delle prestazioni dedotte nell’affidamento, sulla base dei requisiti di partecipazione fissati negli atti di gara;
• l’autonomia organizzativa dell’operatore economico, che potrà decidere in sede di offerta le prestazioni da affidare in subappalto.
Il soggetto affidatario può affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) il subappaltatore sia qualificato ai sensi della normativa vigente per la esecuzione della prestazione subappaltata e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80
del Codice e b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture ovvero i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare (comma 4).
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori (comma 9).
Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (comma 10).
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi (comma 13):
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per l’Amministrazione di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore (art. 174, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Con riferimento ai servizi tecnici, si applica quanto disposto dall’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
20. Avvalimento
In attuazione di quanto disposto dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione dell'impresa ausiliaria sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, a pena d’esclusione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del D.Lgs. 50/2016; in particolare, oltre al contratto di avvalimento, l’impresa
ausiliaria dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. L’attestazione SOA dovrà essere prodotta anche dall’impresa ausiliaria. In caso di scadenza triennale dell’attestazione durante il periodo di svolgimento della procedura, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, la copia della richiesta di rinnovo inoltrata alla società di attestazione.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Si rappresenta altresì che, ai sensi dell’art. 146, co.3 del citato decreto NON TROVA APPLICAZIONE L’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO per i contratti concernenti beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
21. Riferimenti e pubblicità delle operazioni di gara
I documenti di gara, nonché gli elaborati tecnici necessari alla formulazione dell’offerta sono resi disponibili sul portale delle gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale (xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/) nonché sul profilo internet della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sezione Bandi di Gara/Lavori Pubblici.
Quesiti: Servizio 1 “SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture” - U.O.
n. 1 “Gare per Lavori Pubblici, Servizi e Forniture” della Città metropolitana di Roma Capitale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, Dott.ssa Xxxx Xxxx Xxxxxxxx e Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx X. Xxxxxxx, 00/00 – 00000 Xxxx, da inviarsi esclusivamente mediante Portale - Riferimenti Servizio: E-mail xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC xxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Gli Avvisi di gara nonché le convocazioni delle sedute pubbliche saranno pubblicati sul portale gare CMRC.
In esito ad ogni seduta di gara, le risultanze della seduta saranno rese pubbliche sul portale gare CMRC nonché sul sito internet della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sezione Bandi di Gara / Esiti Gara / Esiti Gara Edilizia (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxx-xxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxx-xxxx/xxxxx-xxxx- edilizia/).
Il Dirigente del Servizio 1
“SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture” (Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
Firmato
digitalmente da
xxxxxxxxxx
xxxxxxx
montebello
CN = sabrina
metropolitana di Roma Capitale
C = IT
O = Città