Definizione di Atti dolosi

Atti dolosi qualsiasi Sinistro derivante da atti di natura dolosa dell'Assicurato e/o Contraente; in presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l'Assicurato colpevole di atti dolosi, i costi di difesa anticipati dalla Società dovranno essere restituiti dall'Assicurato; qualsiasi richiesta di risarcimento già ricevuta dall'Assicurato prima dell'inizio del periodo di Assicurazione o Circostanza Nota suscettibili di causare o di avere causato danni a terzi, che siano già conosciute dall'Assicurato all'inizio del Periodo di Assicurazione, ovvero già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore; qualsiasi richiesta di risarcimento fatta contro l'Assicurato:
Atti dolosi. La Società, a parziale deroga dell’Art. 16 - ‘Esclusioni’, lettere a) e c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, indennizza i danni materiali ai Fabbricati assicurati direttamente causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi, compresi quelli vandalici ed esclusi quelli di terrorismo o di sabotaggio. Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l’Art. 16 - ‘Esclusioni’ delle Condizioni Generali di Assicurazione, si intende annullato e integralmente sostituito come segue: Sono esclusi i danni:
Atti dolosi. Qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento derivante da un qualsiasi atto che un giudice o una giuria stabilisca essere di natura dolosa o fraudolenta.

Examples of Atti dolosi in a sentence

  • Condizioni sempre operanti Atti dolosi La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti alle cose assicurate: a) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse; b) causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, ferme restando le altre esclusioni previste dal presente Settore.

  • Atti dolosi di terzi, commessi individualmente o in as- sociazione, compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio organizzato o compiuti da persone che prendano parte a scioperi, tumulti o sommosse.

  • Atti dolosi di terzi, vandali e sociopolitici – occupazione non militare: salvo che per i danni da incendio, la garanzia non opera qualora l’occupazione stessa si sia protratta per oltre 5 giorni consecutivi, anche se i danni si sono verificatisi durante il suddetto periodo.

  • Esclusioni: - 4.1 Antitrust - 4.2 Asbesto - 4.3 Atti dolosi, fraudolenti, disonesti - 4.4 Brevetti - 4.5 Xxxxx alla persona /Xxxxx a cose - 4.6 Guerra/terrorismo - 4.7 Impiego / discriminazione - 4.8 Infrastrutture - 4.9 Inquinamento - 4.10 Insolvenza - 4.11 Materiale Internet fuori dal controllo dell`Assicurato - 4.12 Responsabilità volontariamente assunta - 4.13 Richieste di risarcimento/circostanze pregresse - 4.14 U.S.A. / Canada - 4.15 Sanzioni - 5.

  • La presente Polizza, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa agli Atti dolosi commessi nell’ambito e nello svolgimento dell’attività professionale esercitata dai soggetti del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di surrogazione.

  • ROTTURA LASTRE Atti dolosi questa garanzia è prestata con l’appliczione di uno scoperto del 10% ed un minimo non indennizzabile di 500,00 €.

  • Atti dolosi Qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento derivante da un qualsiasi atto che un giudice o una giuria stabilisca essere di natura dolosa o fraudolenta.

  • Atti dolosi, fraudolenti, disonesti Qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l’autorità giudiziaria dichiari costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento.

  • Atti dolosi e vandalici, scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio è previsto uno scoperto del 10% e un minimo non indennizzabile di 1.000,00 € relativamente agli atti dolosi e vandalici, scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio Fenomeni atmosferici è previsto uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di 1.000,00 €.

  • Atti dolosi Atti di natura dolosa dell'Assicurato e/o Contraente.


More Definitions of Atti dolosi

Atti dolosi. (A9) Relativamente alla Garanzia Opzionale “ATTI DOLOSI (A9)”, per gli Atti vandalici e dolosi (E16), sono esclusi i danni:
Atti dolosi per qualsiasi sinistro derivante da un atto di natura dolosa o fraudolenta; in presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l’Assicurato colpevole di uno o più fatti costituenti azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa anticipati dall’Impresa dovranno essere restituiti dall’Assicurato. Si precisa che la garanzia opera per la responsabilità civile dell’Assicurato conseguente unicamente ad atti dolosi dei dipendenti;
Atti dolosi. La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse e causate da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da: Relativamente alle insegne luminose e non, anche di materiale plastico rigido, attinenti l’attività assicurata e poste nell’ambito del territorio provinciale ove è ubicata la suddetta attività, la garanzia viene prestata con lo scoperto Nel caso di coesistenza di più scoperti, gli stessi saranno unificati nella misura massima riportata nelle Condizioni Particolari di polizza

Related to Atti dolosi

  • Fabbricato il complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale intercomunicante, di proprietà e/o condotto in locazione dall’Assicurato o da persona facente parte del nucleo famigliare convivente. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti in genere, fissi e non, al servizio del fabbricato (quali, a titolo esemplificativo; impianti gas, idrici, igienici, elettrici e/o elettronici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria), ascensori, montacarichi, scale mobili; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione; installazioni fisse esterne in genere (quali, a titolo esemplificativo: recinzioni, cancelli e portoni, fontane, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco), antenne, nonché le dipendenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato. Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.

  • Malattia Grave I casi di Tumore, Cardiopatia Coronarica che comporti un intervento di chirurgia cardiovascolare, Infarto Miocardico, Ictus Cerebrale, Insufficienza Renale, malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto d’organo.

  • Attività si intendono quelle economiche;

  • Diritti di Proprietà Intellettuale indica tutti i diritti di brevetto, i diritti d’autore, i diritti sui marchi e altri segni distintivi, i diritti sui segreti commerciali (se esistenti), i diritti sul design, i diritti sui database, i diritti sui nomi di dominio, i diritti morali e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale (registrato o non registrato) in tutto il mondo.

  • Malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

  • Data di Decorrenza la data a partire dalla quale la garanzia assicurativa ha effetto.

  • Specifici fattori di rischio Duration: nessun vincolo in termini di duration. Rating: gli OICR selezionati possono investire in titoli senza limiti di rating. Potranno pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating. Paesi emergenti: l’investimento in tali paesi può essere anche principale. Rischio di cambio: gli investimenti realizzati in OICR denominati in valute diverse dall’Euro e in OICR che investono in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

  • Malattia improvvisa malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato.

  • Decorrenza Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

  • Corrispettivo Si intende l’ammontare dovuto dal Factor al Fornitore a fronte della cessione dei Crediti.

  • FATTORI DI RISCHIO Nella fornitura del Servizio Postale Universale, l’Emittente è vincolato al rispetto di obblighi di ser- vizio relativi all’espletamento del SPU, in particolare, ai tempi di consegna della corrispondenza, alla numerosità ed all’orario di apertura degli uffici postali e all’orario di raccolta della corrispon- denza. Nonostante l’Emittente adotti misure volte a salvaguardare il rispetto dei suddetti obblighi di servizio, non si può escludere la possibilità che l’Emittente sia potuto incorrere o possa incor- rere in violazioni dei medesimi con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie da parte delle Autorità competenti ai sensi dell’art. 21, primo comma, del D.lgs. 261/1999. Sussiste in proposito, inoltre, il rischio di un aumento degli importi delle sanzioni comminabili dall’AGCom all’Emittente in relazione al mancato rispetto degli obblighi del SPU, anche a seguito della specifica segnalazione inviata dall’AGCom al Governo in data 4 febbraio 2015, in cui l’Autorità ha segnalato l’insufficienza dell’impianto sanzionatorio applicabile al settore postale in virtù del D.lgs. 261/1999, chiedendone la revisione. Oltre al rischio di sanzioni pecuniarie, esiste per l’Emittente un rischio di revoca dell’affi- damento del SPU prima della naturale scadenza del 30 aprile 2026. L’art. 21 del D. lgs. n. 261/1999 infatti prevede che in caso di “gravi e reiterate” violazioni degli obblighi di Servizio Postale Universale, il MiSE possa revocare l’affidamento del servizio, fermi i principi del cumulo di condotte come precisati dalla delibera AGCom 265/15 CONS del 28 aprile 2015. In relazione ai rischi sopra prospettati, si segnala che, anche a seguito di talune segnalazioni effettuate da soggetti terzi, è stato avviato dalla Società uno specifico audit in merito a pre- sunte irregolarità commesse da dipendenti dell’Emittente presso alcuni CMP in riferimento ai sistemi di monitoraggio e accertamento dei livelli di qualità del servizio effettuati da sog- getti terzi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 261/99, a giugno 2015. Dalle provvisorie acquisizioni di tale audit, allo stato concluso solo nella sua fase prelimina- re, emergerebbero alcuni comportamenti attinenti all’interferenza con i sistemi di controllo di qualità e non conformi alle policy della Società. Le ulteriori verifiche sono, alla Data del Prospetto, tuttora in corso. Allo stato non è possibile determinare se tali comportamenti possano avere avuto riflessi sulla determinazione degli indici di qualità del servizio rilevati. In relazione a tali vicende l’Emittente – al fine dell’accertamento dei fatti e della propria tutela – ha incaricato i propri legali di procedere con tutte le iniziative più opportune. Tali vicende potrebbero determinare l’avvio di specifici procedimenti nei confronti di dipendenti di Poste Italiane. Non è possibile escludere che per effetto di tali vicende possano derivare giudizi o sanzioni nei confronti di Poste Italiane stessa con possibili conseguenti ricadute negative sull’immagine o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. L’art. 23 dello stesso provvedimento stabilisce, inoltre, che ogni cinque anni il MiSE verifichi attraverso un’analisi svolta dall’AGCom, sulla base di criteri definiti da quest’ultima, che la fornitura dello SPU sia svolta dall’Emittente in modo efficiente ed efficace e, in caso con- trario, possa disporre la revoca dell’affidamento. Si sottolinea inoltre che, allo scadere del periodo di affidamento del SPU (30 aprile 2026), non è possibile escludere che lo stesso non venga rinnovato a favore dell’Emittente o che lo stesso venga rinnovato a condizioni diffe- renti rispetto alle condizioni attualmente in essere.

  • Decorrenza della garanzia momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

  • Prodotti i beni e/o i servizi forniti tramite la Piattaforma Web da un Partecipante.

  • Luogo Trieste – Piazza dell’Unità d’Italia n° 4 – piano ammezzato – stanza n° 11.

  • Obiettivo della gestione il fondo interno è gestito in un’ottica di gestione attiva, modulando dinamicamente le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato, un risultato in linea con le finalità dell’investimento, in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del fondo interno. La volatilità media annua attesa della presente proposta d'investimento, è pari al 9,8%.

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

  • Prodotto si intende un prodotto software MicroStrategy generalmente disponibile identificato su un ordine che è stato concesso in licenza ai sensi dei termini del presente Accordo, e qualsiasi strumento incluso con tale prodotto software (incluso, nel caso della versione “Piattaforma Cloud” dei nostri Prodotti, la console di provisioning cloud MicroStrategy).

  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • Periodo di copertura (o di efficacia)

  • Condizioni di assicurazione insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Shënim Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për xx xxxx asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në xxxxx 4.

  • Prestatori di lavoro Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere a sensi dell'art. 2049 cod. civ. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

  • Spese di giustizia le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna.

  • Rendiconto annuale della Gestione Separata riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimen- to finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuito da Poste Vita S.p.A. al contratto.

  • Bibliografia Catelani, Manuale della locazione, 3ª ed., Milano, 2001; Cuffaro (a cura di), I contratti di utilizzazione dei beni, in Tratt. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Torino, 2008; Id. (a cura di), Le locazioni ad uso di abitazione, Torino, 2000; Id. (a cura di), Le nuove locazioni abitative, Milano, 2000; Xxxxxxx, Locazione, in Tratt. Grosso, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Milano, 1965; Mira- belli, La locazione, in Tratt. Xxxxxxxx, XXX, 0, Xxxxxx, 1972; Provera, Locazione. Disposizioni generali, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1571-1606, Bologna-Roma, 1980; X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxxxxxx, Manuale delle locazioni, Milano, 2001; Ribera, Le locazioni immobiliari, Mi- lano, 1993; Xxxxx, Locazione in generale, in XX.X.X., XX, Xxxxxx, 0000; Id., La locazione- conduzione, in Tratt. Cicu, Messineo, XXV, Milano, 1972; Trifone, Locazione: disposizioni generali e locazioni di immobili urbani, in Tratt. Xxxxxxxx, 12, Torino, 2007; Xxxxxx, Della locazione, in Xxxx. Xx Xxxxxxx, Novara, 1975. ...................................................................................................................................................................................

  • Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa.