CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER COMMERCIALISTI
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE COMMERCIALISTI
MODELLO RCCOM.2019.001 – 2019.002 – EDIZIONE 01.11.2019
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione
che devono essere consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA – Associazioni dei consumatori – Associazioni intermediari – per “Contratti semplici e chiari”.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto: RC Professionale Commercialisti
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
·
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento: Set informativo
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
La presente polizza presenta la sola garanzia di responsabilità civile dell’attività professionale di commercialista esercitata anche in forma di studio professionale associato per danni a terzi e verso i propri prestatori di lavoro.
CHE COSA NON È ASSICURATO?
Non sono assicurabili i soggetti che:
🗴 hanno sede legale al di fuori del territorio italiano;
🗴 sono professionisti privi di iscrizione all’albo o di abilitazione professionale;
🗴 svolgano un’attività professionale diversa da quella indicata in polizza.
CHE COSA È ASSICURATO?
Coperture:
RC verso terzi e prestatori di lavoro
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Tutte le garanzie non comprendono:
! i danni causati dallo svolgimento di attività professionali diverse rispetto a quella definita nelle Condizioni di Assicurazione;
! i danni derivanti da violazioni del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione;
! i danni derivanti da violazione del civile rapporto con terzi e/o dipendenti e collaboratori (ad esempio: qualsiasi forma di mobbing, bossing, molestie, violenze e abusi);
! i danni causati in relazione all’attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società comunque intese;
! i c.d. “fatti noti”;
! i danni conseguenti all’attività svolta nell’ambito dei Centri Autorizzati di
Assistenza Fiscale (c.d. CAAF);
! i danni causati da un Professionista che non sia iscritto all’Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e nel Questionario-Proposta o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle Autorità.
In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli Atti Illeciti commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’Assicurato.
La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall’esercizio professionale. Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia colpito l’attività dell’Assicurato, l’Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle Richieste di Risarcimento riferite ad Atti Illeciti commessi prima della data della predetta delibera.
Fermo quanto sopra, il contratto di assicurazione non opera anche nei seguenti
casi:
! Valore futuro/rendimento: per qualsiasi sinistro attribuibile, o riferito, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione di impegno o garanzia in genere fornita dall’Assicurato in relazione a quanto segue:
a. disponibilità di fondi;
b. proprietà immobiliari o personali;
c. beni e/o merci;
d. qualsiasi forma di investimento, nessuna eccettuata;
che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, prevedibile, promesso, atteso, manifestato, garantito, attuale o attuabile e/o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere, nessuno eccettuato.
! Rischio contrattuale puro: per qualsiasi sinistro riconducibile ad una:
a. Penalità contrattuale in genere;
b. Sanzioni, multe o ammende inflitte direttamente all’Assicurato;
c. Irrogazione di sanzioni amministrative, anche di natura disciplinare, inflitte all’Assicurato delle quali l’Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
d. Compensi di qualunque genere percepiti dall’Assicurato o da suoi sostituti e/o ausiliari e conferiti dal Cliente.
! Atti dolosi. Si precisa che la garanzia opera per la responsabilità civile dell’Assicurato conseguente unicamente agli atti dolosi dei dipendenti.
! Atti punitivi: per qualsiasi sinistro derivante da un atto a carattere punitivo e/o esemplare e/o sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages).
! Esclusione Giurisdizione USA/Canada: qualsiasi richiesta di risarcimento fatta
contro l’Assicurato e processualmente trattabile nei territorio USA e Canada.
🗸 L’Impresa si obbliga – fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza – a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali
e per danneggiamenti a cose ed animali e danni patrimoniali, corporali e materiali in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito dell’attività professionale svolta. L’assicurazione vale inoltre:
a) Multe, ammende inflitte ai Clienti a seguito di errore
professionale;
b) danni da interruzione e sospensione di attività di terzi connessi
all’attività professionale;
c) attività di amministratore di condominio;
d) attività di mediatore e conciliatore;
e) attività svolte in qualità di perito del Tribunale;
f) attività di libero docente per discipline economiche, legali e
tributarie;
g) qualsiasi altra attività che l’Assicurato può svolgere a seguito di
iscrizione all’Albo e al relativo Ordine professionale.
Se acquistate le diverse garanzie aggiuntive, si possono ricomprendere i danni derivanti da assistenza fiscale, compensazione di credito IVA, funzioni di Sindaco, Funzioni pubbliche, Funzioni di arbitro.
Sono previste altresì le Estensioni di polizza sempre operanti relative ai singoli Professionisti operanti all’interno di uno Studio Associato e la R.C. derivante dalla conduzione dello Studio.
DOVE VALE LA COPERTURA?
🗸 L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da fatti avvenuti per intero all’interno del territorio dell’Unione Europea.
CHE OBBLIGHI HO?
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell’Indennizzo.
Il Contraente ha l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura assicurativa.
Il Contraente ha l’obbligo di compilare il Questionario-Proposta al fine di consentire a Nobis la corretta valutazione del rischio.
Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c.
Il pagamento potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa. Il premio è già comprensivo di imposte.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima
rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’assicurazione ha validità annuale e non è previsto il tacito rinnovo, salvo cessazione anticipata nei casi previsti dall’art.
28 delle Condizioni di Assicurazione.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
Il Contraente potrà non rinnovare il contratto alla scadenza annua, non essendo previsto il tacito rinnovo. Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
R.C. Commercialisti
Versione del 01 Novembre 2019 (ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) al xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Esercizio 2018
Bilancio approvato il 29/04/2019
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 43.549.367 di cui capitale sociale € 34.013.382, riserva di sovrapprezzo € 100.382 e riserve patrimoniali € 9.435.603.
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 126,18% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 280,40% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Al contratto si applica la normativa vigente per lo stato italiano e soggetta alla medesima giurisdizione.
CHE COSA È ASSICURATO? | |
In merito alla Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Base. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Indicare l’opzione | Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto R.C. Commercialisti. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Assistenza fiscale (visto pesante) | L’Assicurazione vale per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria pesante, conformemente a quanto previsto dalla legge in materia e sempreché l’Assicurato abbia i requisiti per l’esplicazione di tali attività. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza del Massimale di risarcimento (vedi art. 21) indicato in polizza, per ogni richiesta di risarcimento e per periodo assicurativo. La presente copertura s’intende estesa anche alla c.d. “asseverazione”. |
Assistenza fiscale e compensazioni IVA (visto leggero) | La copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’apposizione dei visti di conformità (visto leggero) per l’Assistenza Fiscale, come specificato nel Decreto Ministeriale 164/99, dal D.Lgs. 241/97, dalla circolare n. 13 del 06.04.2006 dell’Agenzia delle Entrate, dal D.L. Semplificazioni Fiscali in attuazione dell’art. 7 della delega di cui alla legge n. 23 del 11/03/2014 e successive modifiche e/o integrazioni di legge; dal D.L. 78/09, dalla Legge 102/09, dal comma 574 dell’articolo unico della legge di stabilità 2014 e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge. |
Retroattività estesa a cinque anni | A parziale deroga dell’art. 22, l’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di assicurazione anche se relative a comportamenti colposi posti in essere nei cinque anni precedenti la stipulazione del contratto. |
Ultrattività estesa a dieci anni | È facoltà dell’Assicurato o dei suoi Eredi, in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale, per cause diverse dalla radiazione o sospensione, richiedere all’Impresa la proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato stesso o ai suoi Eredi per un periodo di dieci anni, sempre che esse si riferiscano a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di validità del contratto. |
Funzioni di Sindaco | Qualora risulti acquistata dall’Assicurato la seguente estensione, l’assicurazione vale per i danni cagionati a terzi, compresi i creditori sociali, in conseguenza di violazione colposa da parte dell’Assicurato dei doveri connessi all’esplicazione delle funzioni di Sindaco di Società quotate in borsa, Società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni, ai sensi dell’Art. 2407 c.c., nonché Società a Responsabilità Limitata. |
Funzioni pubbliche | Qualora risulti acquistata dall’Assicurato la seguente estensione, l’assicurazione vale per i danni cagionati a terzi in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi all’espletamento di funzioni di carattere pubblico. |
Funzioni di Arbitro | Qualora risulti acquistata dall’Assicurato la seguente estensione, l’assicurazione vale per i danni da responsabilità civile derivante dallo svolgimento di incarico di Xxxxxxx. |
CHE COSA NON È ASSICURATO? | |
Rischi esclusi | I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? | |
Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base e sono qui di seguito integrate con le fattispecie trascritte nel box “Condizioni generali”. Qui di seguito, negli altri box, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna copertura. | |
Condizioni generali | Sono esclusi i sinistri e le responsabilità: a) che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile (dichiarata o meno), ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, sedizione, occupazione militare e atti di terrorismo; b) che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) connesse con la circolazione su strade ad uso pubblico, o su aree a queste equiparate, di ogni genere di veicolo a motore, nonché da navigazione di natanti o di impiego di aeromobili; d) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell’atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, percolamento, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; e) relative a fatti commessi quando l’Assicurato si trovi in condizione di sospensione, inabilitazione o di destituzione/radiazione dall’attività professionale. |
Garanzia R.C. Professionale | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto già indicato nel Dip Base. |
Garanzia R.C. Conduzione dello Studio | Sono comunque esclusi dalla copertura i danni derivanti da o attribuibili a: a) lavori di manutenzione straordinaria; b) attività non direttamente riconducibili all’attività professionale oggetto dell’assicurazione; c) installazione e manutenzione di insegne; d) qualsiasi dipendente dell’Assicurato compresi i soci e gli amministratori dell’Assicurato; e) qualsiasi inquinamento o contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo; f) danni a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo, nonché danni cagionati da furto o incendio di beni dell’Assicurato o che questi detenga (fatta eccezione per quanto previsto nell’ultimo capoverso dell’art. 20); g) la proprietà di fabbricati diversi da quello indicato nel Modulo di polizza e nel quale viene svolta l’attività assicurata. La presente garanzia opera nei limiti del massimale di risarcimento scelto con una franchigia assoluta pari ad Euro 250,00 pe sinisto. |
Garanzia R.C. Prestatori di Lavoro | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto già indicato nel Dip Base. |
Assistenza fiscale (visto pesante) | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto già indicato nel Dip Base. |
Assistenza fiscale e compensazioni IVA | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto già indicato nel Dip Base. |
Retroattività estesa a cinque anni | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto già indicato nel Dip Base. |
Ultrattività estesa a dieci anni | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto già indicato nel Dip Base. |
Funzioni di Sindaco | Da tale estensione restano escluse: - le richieste di risarcimento relative a procedure di liquidazione ai sensi dell’Art. 2484, comma 1, punto 4, c.c.; - le richieste di risarcimento relative a procedure concorsuali, ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo procedure fallimentari, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa; - le richieste di risarcimento relative a società il cui ultimo bilancio antecedente la data di decorrenza dell’assicurazione presenti (o avrebbe dovuto presentare, applicando corretti sistemi di redazione) una perdita ante imposte superiore al 25% del patrimonio netto; - le richieste di risarcimento relative a somme percepite dall’Assicurato a titolo di compenso o ad altro titolo, anche in assenza di regolare delibera dell’organo competente; - le richieste di risarcimento avanzate direttamente o indirettamente da società o enti in cui l’Assicurato abbia un interesse economico-finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.). |
Funzioni pubbliche | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto già indicato nel Dip Base. |
Funzioni di Arbitro | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto già indicato nel Dip Base. |
Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dal contraente sono previsti somme assicurabili (massimali), identificate nel dettaglio nel Modulo di Polizza, i limiti ed eventuali franchigie o scoperti. |
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: L’Assicurato, entro i 10 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, è obbligato a trasmettere all’Impresa (presso la Direzione Generale sita in 00000 Xxxxxx Xxxxxxx al viale Colleoni n. 21) o all’Intermediario a mezzo lettera raccomandata AR o via p.e.c.: ogni Richiesta di Risarcimento scritta ricevuta; ogni comunicazione o diffida scritta da lui ricevuta in cui un terzo esprima l’intenzione di attribuire all’Assicurato una responsabilità collegata all’esercizio dell’attività professionale; qualsiasi Circostanza di cui l’Assicurato venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una Richiesta di Risarcimento da parte di Xxxxx. |
Assistenza diretta/in convenzione: si specifica che il contratto non prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. | |
Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie. | |
Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti dell’assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Qualora in merito alle circostanze del rischio oggetto della copertura assicurativa, il contraente/assicurato effetui dichiarazioni false o reticenti in sede di preventivazione e le confermi con la sottoscrizione del contratto, o ometta di comunicare all’impresa ogni variazione significativa, tali circostanze potrebbero pregiudicare in forma totale o parziale il pagamento del danno (indennizzo) da parte dell’Impresa. |
Obblighi dell’Impresa | L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione necessaria richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo nel più breve tempo necessario. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? | |
Premio | Il contraente dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno e sarà dovuto per intero anche nel caso di frazionamento semestrale del premio, con relativa applicazione di un onere aggiuntivo del 5%. L’Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso. Il premio è comprensivo di imposta. |
Rimborso | Nel caso di cessazione di rischio a causa dell’esercizio della facoltà di recesso per sinistro. L’Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte. |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | |
Durata | Il contratto è stipulato senza previsione di tacito rinnovo. Il contratto ha validità annuale e si conclude alla sua naturale scadenza. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente/assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. In ogni caso il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un’efficacia retroattiva della copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto. |
Sospensione | Non è prevista la facoltà per le Parti di sospendere la presente copertura. |
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto: 1. di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; 2. di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; 3. di utilizzare, a seguito della richiesta dell’Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole; 4. nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell’impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center. |
Risoluzione | Ogni variazione al contratto sarà comunicata da parte dell’Impresa al contraente/assicurato, per tramite dell’Intermediario che ha in carico il contratto, entro 45 giorni dall’eventuale rinnovo annuale del medesimo. L’assicurato, qualora non accettasse le nuove condizioni di premio e/o la somma assicurata proposta per l’annualità successiva, avrà facoltà, previa lettera raccomandata AR all’Impresa spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, di risolvere il contratto. |
Il presente contratto è rivolto ai soggetti esercenti la libera professione di dottore commercialista, che abbiano regolamente acquisito il titolo e abbiano provveduto all’iscrizione presso il relativo Albo professionale.
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?
L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per il massimale e le garanzie prescelte.
Costi d’intermediazione: la quota media spettante all’Intermediario per il Ramo 13 (R.C.) è pari al 23,15%.
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo denominato “Allegato 2” (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione “guida reclami”, “come presentare un reclamo”) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, le controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
INDICE
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI 1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 2
Art. 2 – Altre assicurazioni 2
Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 2
Art. 4 – Calcolo del premio 2
Art. 5 – Durata del contratto – Senza tacito rinnovo 2
Art. 6 – Modifica dell’assicurazione e validità delle comunicazioni 2
Art. 7 – Aggravamento del rischio 2
Art. 8 – Diminuzione del rischio 2
Art. 9 – Cessazione e rinnovo del contratto 2
Art. 10 – Oneri fiscali 3
Art. 11 – Foro competente 3
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge 3
Art. 13 – Estensione territoriale 3
Art. 14 – Persone non considerate terzi 3
Art. 15 – Recesso per ripensamento 3
Art. 16 – Recesso per sinistro 3
Art. 17 – Diritto di surrogazione 3
Art. 18 – Gestione delle vertenze di danno – spese legali 3
Art. 19 – Xxxxxxxx broker 3
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE 4
CAPITOLO 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE 4
Art. 20 – Oggetto dell’assicurazione 4
Art. 21 – Limiti di indennizzo – Massimale di risarcimento 4
Art. 22 – Validità dell’assicurazione – Forma claims made 5
Art. 23 – Vincolo di solidarietà 5
Art. 24 – Studi associati – Estensione persone assicurate 5
Art. 25 – Rc conduzione dello studio 5
Art. 26 – Rc verso prestatori di lavoro (R.C.O.) 5
Art. 27 – Franchigia/scoperto 5
Art. 28 – Casi di cessazione dell’assicurazione 6
Art. 29 – Xxxxxx esclusi dall’assicurazione 6
GARANZIE AGGIUNTIVE FACOLTATIVE A PAGAMENTO 7
(valide se espressamente richiamate nel Modulo di polizza e con il pagamento del premio aggiuntivo)
Art. 30 – Garanzia aggiuntiva “A” – Assistenza fiscale (visto pesante) 7
Art. 31 – Garanzia aggiuntiva “B” – Assistenza fiscale e compensazioni credito iva (visto leggero) 7
Art. 32 – Garanzia aggiuntiva “C” – Retroattività estesa a 5 (cinque) anni 8
Art. 33 – Garanzia aggiuntiva “D” – Ultrattività estesa a 10 (dieci) anni 8
Art. 34 – Garanzia aggiuntiva “E” – Funzione di sindaco 8
Art. 35 – Garanzia aggiuntiva “F” – Funzioni pubbliche 8
Art. 36 – Garanzia aggiuntiva “G” – Funzioni di arbitro 8
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO 9
Art. 37 – Obblighi delle parti in caso di sinistro 9
Art. 38 – Modalità per la denuncia del sinistro 9
APPENDICE NORMATIVA 10
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016 / 679 (GDPR) 12
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all’interno polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati, all’interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;
ASSICURATO: in caso di persona fisica si intende il Professionista indicato nel Modulo di Polizza; in caso di associazione Professionale o di Studio Associato o di Società si intende l’Associazione Professionale o lo Studio Associato o la Società indicata nel Modulo di Polizza, i partners, i professionisti associati e tutti i soci e Collaboratori, esclusivamente per l’attività svolta per conto e nel nome dell’Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società; si intende anche colui che è stato partner in passato, che lo è al momento della stipulazione del contratto o che lo diventa durante la vigenza del contratto; ATTO ILLECITO:
1. qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall’Assicurato o da uno dei suoi Collaboratori;
2. qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una Perdita a Xxxxx compiuto dai Collaboratori dell’Assicurato.
Atti Illeciti connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo Atto Illecito;
CIRCOSTANZE:
1. qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti dell’Assicurato;
2. qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell’Assicurato, da cui possa trarne origine una Richiesta di Risarcimento;
3. qualsiasi atto o fatto di cui l’Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx nei suoi confronti;
CLAIMS MADE: L’assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta dai Terzi o Clienti nei confronti dell’Assicurato durante il periodo di validità del contratto, per fatti generatori della Responsabilità avvenuti nel corso del rapporto contrattuale oppure nei due anni precedenti alla data di stipula del contratto;
CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l’Assicurato;
COSE: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
DANNO CORPORALE: il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità;
DANNO MATERIALE: il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali);
EVENTO: il verificatisi del fatto dannoso che origina uno o più sinistri;
FATTURATO: È l’importo dichiarato ai fini I.V.A., conseguito in un anno finanziario (ammontare complessivo del cumulo degli introiti, onorari e altre spettanze).In caso di Studio Associato, il fatturato si intenderà il risultato della somma del fatturato dichiarato da ciascun Assicurato facente parte dello Studio Associato;
FRANCHIGIA: l’importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l’Assicurato tiene a suo carico;
IMPRESA/SOCIETÀ: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A;
INDENNIZZO: la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro;
MASSIMALE: l’obbligazione massima dell’Impresa, per sinistro e/o per anno assicurativo;
PERDITA/INDENNIZZO:
1. l’obbligo di Risarcimento dei danni derivanti da sentenze o transazioni cui l’Assicurato sia tenuto per legge;
2. Costi e Spese sostenuti da un Terzo che l’Assicurato sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;
3. Costi e Spese sostenute dall’Assicurato con il consenso scritto dell’Impresa nella attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l’Assicurato per Responsabilità Civile;
POLIZZA (Moduli di)/CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE/SIMPLO: il documento che prova l’esistenza del contratto di assicurazione;
PREMIO: il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’Impresa;
QUESTIONARIO/PROPOSTA: il documento che contiene informazioni sull’Assicurato e firmato da quest’ultimo, attraverso il quale l’Impresa prende atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio, fermo l’obbligo dell’Assicurato di comunicare tutte le ulteriori informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa anche ai sensi degli Artt. 1892-1893-1894 del Codice Civile.
Il Questionario-Proposta forma parte integrante del contratto.
RISARCIMENTO: la somma dovuta dall’Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro;
RIVALSA: il diritto che spetta all’Impresa nei confronti dell’Assicurato e che consente all’Assicuratore di recuperare dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione;
SCOPERTO: la percentuale dell’importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato;
SINISTRO: la richiesta di risarcimento di danni per i quali è stata prestata l’assicurazione;
TERZI: qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica, diversa dall’Assicurato o dai Suoi dipendenti. Il termine “Terzo” esclude:
1) il coniuge, i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l’Assicurato purché risultante dallo Stato di Famiglia;
2) le imprese o società di cui l’Assicurato sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente o indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile;
3) i collaboratori dell’Assicurato nonché le persone che sono con questi in rapporto di parentela come previsto al precedente punto 1).
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.
Il Rappresentante legale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile Professionale Commercialisti Mod. RCCOM.2019.001 – 2019.002 Ultimo aggiornamento 01.11.2019.
In questa sezione il contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l’Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.
Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Resta inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. L’Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 2 – ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l’Assicurato e il Contraente debbono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).
Art. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati;
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di almeno
un anno ed è dovuto per intero, anche se sia stato concesso il pagamento rateale. Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalla ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza. Trascorsi ulteriori 15 giorni da tale termine, l’Impresa ha diritto di dichiarare, con lettera Raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto alla riscossione anche giudiziale dei premi scaduti antecedentemente. L’assicurazione sospesa riprende vigore, qualora l’Impresa non abbia dichiarato la risoluzione, dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la polizza o all’Impresa.
Art. 4 – CALCOLO DEL PREMIO
Il premio viene calcolato in funzione del fatturato dichiarato nel Questionario-Proposta che forma parte integrante del Contratto di Assicurazione.
regolate dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto al Risarcimento.
il loro consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero ammontare degli introiti, sono
Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell’Assicurato relative alla dichiarazione del fatturato, tali che l’Impresa non avrebbe dato
Art. 5 – DURATA DEL CONTRATTO – SENZA TACITO RINNOVO
Il contratto ha validità annuale in base a quanto indicato nella scheda di polizza e termina alla sua naturale scadenza, senza tacito rinnovo.
Art. 6 – MODIFICA DELL’ASSICURAZIONE E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate ed accettate per iscritto dalle parti.
Per essere ritenute valide ed efficaci tutte le comunicazioni dell’Assicurato devono essere fatte con lettera raccomandata AR, raccomandata via pec o telefax all’indirizzo dell’Impresa o dell’Intermediario che ha in carico il contratto così come ogni comunicazione dell’Impresa deve essere fatta con lettera raccomandata AR, raccomandata via pec, telefax o e-mail all’indirizzo dell’Assicurato.
Art. 7 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’ Intermediario oppure all’Impresa di ogni aggravamento del rischio entro e non oltre 7 gg. dal verificarsi dello stesso. A seguito della comunicazione inviata all’Impresa quest’ultima dovrà comunicare l’accettazione del rischio aggravato con il necessario adeguamento del premio o la mancata accettazione entro e non oltre 10 gg dalla comunicazione dell’Assicurato.
Gli aggravamenti di rischio di cui all’Art. 1898 C.C. non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
Art. 8 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio, l’Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell’Assicurato (Art. 1897 C.C.).
Art. 9 – CESSAZIONE E RINNOVO DEL CONTRATTO
Alla scadenza indicata nel Modulo di Polizza, il contratto cessa automaticamente, restando escluso qualsivoglia tacito rinnovo. Se il Contraente intende rinnovare il contratto di assicurazione, le relative condizioni normative e il Premio saranno determinati in base alle informazioni e alle dichiarazioni aggiornate, così come fornite dal Contraente stesso all’Impresa.
In caso di accettazione della proposta dell’Impresa da parte del Contraente e a seguito del versamento del Premio richiesto, la copertura decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel Modulo di Polizza. In assenza di sinistri è concesso un periodo di tolleranza di 30 giorni dalla data di scadenza, per poter richiedere la quotazione relativa al predetto rinnovo del contratto. Qualora il rinnovo si perfezioni, la copertura s’intenderà operante anche per i 30 giorni di cui sopra.
Art. 10 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie derivanti o comunque connesse con il presente Contratto, il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato.
Art. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono esclusivamente norme di Legge italiana in materia.
Art. 13 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da fatti avvenuti all’interno del territorio dell’Unione Europea.
Art. 14 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Ai fini dell’Assicurazione prestata con il presente contratto, non sono considerati terzi:
a) l’Assicurato, il coniuge, il convivente, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia;
b) quando l’Assicurato sia una persona giuridica, il legale rappresentante, i soci, l’amministratore, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, i Revisori contabili e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) i collaboratori, i dipendenti, i praticanti – e coloro i quali si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) – che si avvalgono delle prestazioni professionali dell’Assicurato.
Art. 15 – RECESSO PER RIPENSAMENTO
L’Assicurato ha 14 giorni per esercitare il diritto di recesso per ripensamento dalla sottoscrizione del contratto, a mezzo raccomandata AR all’Impresa (anche per tramite dell’Intermediario). Il termine che precede decorre dal giorno della ricezione del contratto da parte dell’Assicurato.
Art. 16 – RECESSO PER SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l’indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, l’assicurato o l’Impresa possono recedere dal contratto.
Il recesso ha effetto:
• nel caso di recesso dell’assicurato: dalla data di invio della sua comunicazione;
• nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell’assicurato della comunicazione inviata dall’Impresa;
In caso di recesso esercitato dall’Impresa, quest’ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.
Art. 17 – DIRITTO DI SURROGAZIONE
L’Impresa a norma di quanto previsto dall’Art. 1916 c.c. è surrogata ad agire in tutti i diritti di rivalsa dell’Assicurato, anche prima del pagamento dell’indennizzo.
Salvo i casi di dolo, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti dei dipendenti dell’Assicurato, fatta salva diversa autorizzazione dell’Assicurato stesso.
Art. 18 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
L’Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa, a nome dell’Assicurato, designando legali e/o tecnici eventualmente indicati dall’Assicurato stesso, sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che penale che amministrativa, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
L’Impresa ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Le relative spese di assistenza e difesa legale sono a carico dell’Impresa, per un ammontare non superiore ad un quarto del Massimale prescelto (terzo comma dell’art. 1917 del Codice Civile). Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra l’Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essi designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 19 – XXXXXXXX BROKER
Nel caso in cui la Polizza sia stata stipulata tramite un Broker, si intende richiamata la presente clausola:
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo indicata sul Modulo di Polizza. Pertanto, agli effetti delle Condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all’altra Parte.
L’Impresa Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker all’Impresa Assicuratrice.
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE
Questa sezione è composta da un capitolo (Responsabilità Civile) che disciplina le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.
CAPITOLO 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 20 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa, a seguito del pagamento del premio convenuto nel contratto, si obbliga a tenere indenne l’assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni patrimoniali, corporali e materiali, involontariamente causati a terzi (compresi i propri Clienti) nello svolgimento dell’Attività Professionale di Commercialista.
La presente copertura opererà unicamente in relazione a fatti colposi, errori od omissioni dell’Assicurato nell’espletamento
dell’attività di commercialista, la cui richiesta di risarcimento sia stata avanzata per la prima volta da terzi o dai Clienti durante
il Periodo di Assicurazione indicato nel Modulo di Polizza, a condizione che tali Richieste di Risarcimento siano originate da un fatto commesso dall’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione o di Retroattività previsto. Restano espressamente esclusi i c.d. “fatti noti” all’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
L’Assicurazione si estende – nei medesimi limiti, termini e parametri temporali sopra indicati – alle richieste di risarcimento avanzate all’Assicurato per danni a Terzi derivanti da fatti colposi o dolosi, commessi da dipendenti, collaboratori, praticanti dell’Assicurato del cui operato debba rispondere ai sensi di legge. Resta espressamente fatto salvo il diritto di rivalsa dell’Impresa di cui all’art. 17– Diritto di surrogazione o di regresso di cui l’art. 23 – Vincolo di solidarietà del presente contratto. Sono garantiti anche gli atti compiuti con colpa grave.
La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo professionale del relativo Ordine e svolga l’attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano.
Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 21 e 22, terminato il Periodo di Assicurazione indicato nel Modulo di Xxxxxxx, cessano gli obblighi dell’Impresa e nessuna denuncia potrà essere accolta.
Ai fini della determinazione del Rischio Assicurato, per attività professionale si intende quella esercitabile a seguito del conseguimento e del mantenimento dell’iscrizione all’Ordine Professionale di competenza. Qui di seguito un elenco esemplificativo:
a) espletamento di consulenza fiscale, ivi comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell’Assicurato per responsabilità attribuibili all’Assicurato stesso;
b) la Responsabilità civile derivante all’Assicurato in applicazione del Regolamento UE 2016/679 per danni causati a Terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento di dati personali. La presente estensione di garanzia viene prestata sino al 50% del massimale indicato nel Modulo di polizza, per sinistro e per anno assicurativo;
c) la Responsabilità derivante all’Assicurato per danni da interruzione e sospensione attività di Terzi connessi all’attività professionale esercitata e a condizione che la predetta interruzione sia conseguente a un sinistro risarcibile a termini contrattuali;
d) attività derivante dallo svolgimento dell’incarico di amministratore di condominio;
e) attività derivante dallo svolgimento dell’incarico di mediatore/conciliatore;
f) attività derivante dallo svolgimento dell’incarico di perito del Tribunale;
g) l’attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, legali e tributarie.
La copertura s’intende estesa anche alla responsabilità derivante da perdita, smarrimento, distruzione o deterioramento irrimediabile di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai Clienti, anche se derivanti da furto, rapina, incendio avvenuti nei locali ove l’Assicurato svolge quotidianamente la propria attività professionale. Resta espressamente inteso come il deposito dei predetti elementi dovrà risultare da atto scritto avente data certa. La presente copertura opererà nei limiti di un sottomassimale pari a euro 150.000,00 per sinistro e per anno, con applicazione di uno scoperto sempre operante del 10% per ogni sinistro, con un minimo di euro 500,00.
Art. 21 – LIMITI DI INDENNIZZO – MASSIMALE DI RISARCIMENTO
Il limite di risarcimento a carico dell’Impresa, per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo, risulta diversificato in base alla opzione prescelta dall’Assicurato. Le opzioni di massimale selezionabili sono le seguenti:
• euro 500.000,00;
• euro 1.000.000,00;
• euro 2.000.000,00;
• euro 3.000.000,00.
La tariffa dedicata a ciascuno dei predetti massimali varia in funzione del fatturato dichiarato dall’Assicurato, secondo i seguenti scaglioni di valore (c.d. fascia di rischio):
• fino a euro 45.000,00;
• da euro 45.001,00 a euro 100.000,00;
• da euro 100.001,00 a euro 500.000,00;
• oltre euro 500.001,00.
Per l’individuazione della Fascia di Xxxxxxx si fa riferimento a quanto dichiarato dall’Assicurato nel Questionario –Proposta ove questi dichiara, sotto la propria responsabilità e conscio del fatto che tale dato costituisce elemento essenziale per la valutazione e l’assunzione del rischio, il proprio fatturato relativo all’ultima annualità di attività professionale.
Le garanzie sono prestate con una franchigia sempre operante a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro, pari a euro 1.000,00, salvo espressa deroga risultante per iscritto dalle condizioni normative che regolano ciascuna garanzia e/o dal Modulo di Polizza. Tuttavia, in caso di indennizzo, l’Impresa provvederà a risarcire il terzo per l’intero importo dovuto, con obbligo a carico dell’Assicurato – tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo – di restituire all’Impresa l’importo della franchigia pattuita contrattualmente.
Resta convenuto tra le Parti che tutti i sinistri derivanti da eventi dannosi riconducibili ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico Sinistro verificatosi nella data in cui è stata presentata all’Assicurato la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l’Assicurato ha denunciato all’Impresa l’esistenza di fatti che avrebbero successivamente potuto comportare richieste di risarcimento.
Art. 22 – VALIDITÀ DELL’ASSICURAZIONE – FORMA CLAIMS MADE
L’assicurazione è prestata nella Forma Claims Made e copre le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta dai Terzi o Clienti nei confronti dell’Assicurato durante il periodo di validità del contratto, per fatti generatori della Responsabilità avvenuti nel corso del rapporto contrattuale oppure nei due anni precedenti alla data di stipula del contratto.
L’Assicurato non potrà in nessun caso invocare la presente copertura qualora le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti già denunciati ad altra Compagnia di Assicurazione.
Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l’Assicurato dichiara, dopo aver svolto in autonomia i più opportuni accertamenti, che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro così come definito nel presente contratto.
Art. 23 – VINCOLO DI SOLIDARIETÀ
Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nel contratto o ad essa aggiunta, in caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, l’Impresa risponderà di quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
Art. 24 – STUDI ASSOCIATI – ESTENSIONE PERSONE ASSICURATE
Qualora l’Assicurato operi nella forma di uno Studio Associato, la garanzia, alle medesime condizioni contrattuali e fermo restando il Massimale di Risarcimento indicato nel Modulo di Polizza (vedi art. 21),è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, purché regolarmente abilitati e nominalmente comunicati all’Impresa al momento della stipula del contratto. Tale estensione di copertura opererà unicamente qualora il fatturato del singolo professionista non superi un importo lordo complessivo pari al 15% del fatturato dello Studio Associato.
Nell’eventualità della cessazione dell’attività professionale da parte di uno o più professionisti associati, oppure di cessazione anticipata dall’associazione del professionista allo Studio Associato, le garanzie si intendono valide nei confronti dei subentranti, a partire dal momento della nomina nell’incarico e previa comunicazione di inserimento da parte del Contraente.
Art. 25 – RC CONDUZIONE DELLO STUDIO
La presente assicurazione viene estesa alla copertura della responsabilità civile dell’Assicurato per morte, lesioni personali e danni materiali a cose ed animali involontariamente e accidentalmente cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza dell’Assicurato nella gestione e conduzione dei locali presso i quali viene svolta quotidianamente l’attività professionale oggetto dell’assicurazione.
Sono comunque esclusi dalla copertura i danni derivanti da o attribuibili a: a) lavori di manutenzione straordinaria;
b) attività non direttamente riconducibili all’attività professionale oggetto dell’assicurazione; c) installazione e manutenzione di insegne;
d) qualsiasi dipendente dell’Assicurato (ivi inclusi i soci e amministratori dell’Assicurato); e) qualsiasi inquinamento o contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo;
f) danni a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ,nonché danni cagionati da furto o incendio di beni dell’Assicurato o che questi detenga (fatta eccezione per quanto previsto nell’ultimo capoverso dell’art. 20);
g) la proprietà di fabbricati diversi da quello indicato nel Modulo di polizza e nel quale viene svolta l’attività assicurata.
La presente copertura opererà nel limite del Massimale di risarcimento prescelto (vedi art. 21) con una franchigia assoluta, sempre operante, pari ad euro 250,00 per sinistro.
Art. 26 – RC VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti in occasione di lavoro o servizio dai propri dipendenti e/o collaboratori e/o accompagnatori e/o lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione che abbiano determinato la morte o lesioni corporali dalle quali sia derivata una invalidità permanente.
La presente copertura opererà nel limite del Massimale di risarcimento prescelto (vedi art. 21) con una franchigia assoluta, sempre operante, pari ad euro 2.500,00 per sinistro.
Agli effetti dell’assicurazione RCO i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.
L’assicurazione RCO è efficace alla condizione che al momento del sinistro l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge, oppure abbia, in buona fede, errato nell’ interpretazione delle relative norme vigenti.
L’assicurazione RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. A parziale deroga della condizione “Persone non considerate terzi” lett. c), sono considerati terzi, nei limiti di massimale previsto per l’assicurazione RCO, anche per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti durante lo svolgimento delle proprie mansioni, i dipendenti e/o collaboratori e/o accompagnatori dell’ Assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL.
Art. 27 – FRANCHIGIA/SCOPERTO
Per tutte le garanzie previste nel presente contratto opera sempre una franchigia frontale pari a euro 1.000,00 (mille/00), salvo diversa pattuizione risultante nella Scheda di polizza o diversa specifica indicazione espressa all’interno delle norme che regolano ciascuna garanzia.
Gli scoperti e/o le franchigie dovranno restare a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.
Art. 28 – CASI DI CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, salvi i casi in cui sia diversamente disposto, l’Assicurazione cessa:
a) in caso di decesso dell’Assicurato o scioglimento dello Studio Associato;
b) in caso di cessazione da parte dell’Assicurato dell’esercizio della professione con conseguente cancellazione dall’Albo professionale;
c) in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall’Albo professionale; d) insolvenza o fallimento dell’Assicurato.
Art. 29 – RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
Sono esclusi i sinistri e le responsabilità:
a) che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile (dichiarata o meno), ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, sedizione, occupazione militare e atti di terrorismo;
b) che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) connesse con la circolazione su strade ad uso pubblico, o su aree a queste equiparate, di ogni genere di veicolo a motore, nonché da navigazione di natanti o di impiego di aeromobili;
d) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell’atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, percolamento, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
e) relative a fatti commessi quando l’Assicurato si trovi in condizione di sospensione, inabilitazione o di destituzione/radiazione dall’attività professionale.
Sono inoltre esclusi dalla copertura assicurativa:
a) i danni causati dallo svolgimento di attività professionali diverse rispetto a quella definita nelle Condizioni di Assicurazione;
b) i danni derivanti da violazioni del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione;
c) i danni derivanti da violazione del civile rapporto con terzi e/o dipendenti e collaboratori (ad esempio: qualsiasi forma di mobbing, bossing, molestie, violenze e abusi);
d) i danni causati in relazione all’attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società comunque intese; e) i danni lamentati con le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte
a Circostanze esistenti prima della o alla data di decorrenza del contratto che l’Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui e non dichiarate ed accettate al momento della stipula del contratto; (c.d. “fatti noti”);
f) i danni conseguenti all’attività svolta nell’ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (c.d. CAAF);
g) i danni causati da un Professionista che non sia iscritto all’Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e nel Questionario-Proposta o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle Autorità.
In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli Atti Illeciti commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’Assicurato.
La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall’esercizio professionale. Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia colpito l’attività dell’Assicurato, l’Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle Richieste di Risarcimento riferite ad Atti Illeciti commessi prima della data della predetta delibera.
Fermo quanto sopra, il contratto di assicurazione non opera anche nei seguenti casi:
a) Valore futuro/rendimento: per qualsiasi sinistro attribuibile, o riferito, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione di impegno o garanzia in genere fornita dall’Assicurato in relazione a quanto segue:
• disponibilità di fondi;
• proprietà immobiliari o personali;
• beni e/o merci;
• qualsiasi forma di investimento, nessuna eccettuata;
che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, prevedibile, promesso, atteso, manifestato, garantito, attuale o attuabile e/o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere, nessuno eccettuato.
b) Rischio contrattuale puro: per qualsiasi sinistro riconducibile ad una:
• Penalità contrattuale in genere;
• Sanzioni, multe o ammende inflitte direttamente all’Assicurato;
• Irrogazione di sanzioni amministrative, anche di natura disciplinare, inflitte all’Assicurato delle quali l’Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
• Compensi di qualunque genere percepiti dall’Assicurato o da suoi sostituti e/o ausiliari e conferiti dal Cliente;
c) Atti dolosi: per qualsiasi sinistro derivante da un atto di natura dolosa o fraudolenta; in presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l’Assicurato colpevole di uno o più fatti costituenti azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa anticipati dall’Impresa dovranno essere restituiti dall’Assicurato. Si precisa che la garanzia opera per la responsabilità civile dell’Assicurato conseguente unicamente ad atti dolosi dei dipendenti;
d) Atti punitivi: per qualsiasi sinistro derivante da un atto a carattere punitivo e/o esemplare e/o sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages);
e) Esclusione Giurisdizione USA/Canada: qualsiasi richiesta di risarcimento fatta contro l’Assicurato e processualmente trattabile nei territorio USA e Canada;
GARANZIE AGGIUNTIVE FACOLTATIVE A PAGAMENTO
(valide se espressamente richiamate nel Modulo di polizza e con il pagamento del premio aggiuntivo)
Si precisa che la copertura offerta dal presente contratto non opera in relazione alle seguenti fattispecie.
Per le stesse, tuttavia, è facoltà dell’Assicurato richiederne l’inclusione corrispondendo all’Impresa – per ciascuna delle condizioni aggiuntive prescelte – il relativo premio aggiuntivo rispetto alla tariffa base.
Art. 30 – GARANZIA AGGIUNTIVA “A” – ASSISTENZA FISCALE (VISTO PESANTE)
L’Assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria pesante (c.d. visto pesante), conformemente a quanto previsto dalla legge in materia e sempreché l’Assicurato abbia i requisiti per l’esplicazione di tali attività.
La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza del Massimale di risarcimento (vedi art. 21) indicato in polizza, per ogni richiesta di risarcimento e per periodo assicurativo.
La presente copertura s’intende estesa anche alla c.d. “asseverazione”, ai sensi del D.L. 241/1997, D.M. n. 164/1999, del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102 del 03/08/2009 nonché Art. 1 comma 574 della L. 147/2013, e le loro successive modifiche e/o integrazioni di Legge.
Le Parti si danno atto, sulla base di dichiarazioni dell’Assicurato, che il massimale di copertura per la presente garanzia pari a € 3.000.000,00 è conforme al numero di clienti/contribuenti dell’Assicurato e al numero di visti di conformità da emettere/ apporre. Tale garanzia è prestata previa detrazione di uno scoperto del 10% col minimo di Euro 1.000,00. Si dichiara inoltre che il risarcimento verrà effettuato integralmente al contribuente/terzo danneggiato, ferma la facoltà della Società di rivalersi nei confronti dell’Assicurato per il recupero dello scoperto suesposto.
In caso di cessazione della polizza, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato la cessazione e limitatamente all’attività di cui al presente articolo, l’Assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e da questi denunciate nei 5 anni successivi, a condizione che l’errore o la negligenza sia stata commessa nel periodo di validità della polizza. Resta convenuto fra le Parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico Sinistro, verificatosi o alla data in cui è stata presentata all’Assicurato la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l’Assicurato ha denunciato all’Assicuratore l’esistenza di fatti che potrebbero successivamente comportare richieste di risarcimento per danni. Un danno in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa. Ai sensi di quanto disposto dagli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l’Assicurato dichiara e l’Impresa ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente Polizza.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla polizza.
Art. 31 – GARANZIA AGGIUNTIVA “B” – ASSISTENZA FISCALE E COMPENSAZIONI CREDITO IVA (VISTO LEGGERO)
La copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’apposizione dei visti di conformità (visto leggero) per l’Assistenza Fiscale, come specificato nel Decreto Ministeriale 164/99, dal D.Lgs. 241/97, dalla circolare n. 13 del 06.04.2006 dell’Agenzia delle Entrate, dal D.L. Semplificazioni Fiscali in attuazione dell’art. 7 della delega di cui alla legge n. 23 del 11/03/2014 e successive modifiche e/o integrazioni di legge; dal D.L. 78/09, dalla Legge 102/09, dal comma 574 dell’art. unico della legge di stabilità 2014 e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge. Si precisa che tale estensione di Garanzia non comprende le specifiche coperture delle somme di cui all’Art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n .241 e successive modificazioni, limitatamente al rilascio di un visto infedele sui modelli 730 precompilati. In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di indennità esclusivamente dedicato alla presente estensione di garanzia viene fissato in € 3.000.000,00. Gli scoperti e/o le franchigie dovranno restare a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri. L’Assicurato inoltre dà pieno ed inderogabile mandato all’Impresa di negoziare e definire queste richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare all’Impresa qualsiasi somma pari o inferiore alla franchigia di cui sopra entro 15 giorni dalla richiesta. Le Parti si danno atto, sulla base di dichiarazioni dell’Assicurato, che il massimale di copertura per la presente garanzia pari a € 3.000.000,00 è conforme al numero di clienti/contribuenti dell’Assicurato e al numero di visti di conformità da emettere/apporre. Tale garanzia è prestata previa detrazione di uno scoperto del 10% col minimo di Euro 1.500,00. Si dichiara inoltre che il risarcimento verrà effettuato integralmente al contribuente/terzo danneggiato, ferma la facoltà della Società di rivalersi nei confronti dell’Assicurato per il recupero dello scoperto suesposto.
In caso di cessazione della polizza, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato la cessazione e limitatamente all’attività di cui al presente articolo, l’Assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e da questi denunciate nei 5 anni successivi, a condizione che l’errore o la negligenza sia stata commessa nel periodo di validità della polizza. Resta convenuto fra le Parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico Sinistro, verificatosi o alla data in cui è stata presentata all’Assicurato la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l’Assicurato ha denunciato all’Assicuratore l’esistenza di fatti che potrebbero successivamente comportare richieste di risarcimento per danni. Un danno in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa. Ai sensi di quanto disposto dagli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l’Assicurato dichiara e l’Impresa ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente Polizza.
Art. 32 – GARANZIA AGGIUNTIVA “C” – RETROATTIVITÀ ESTESA A 5 (cinque) ANNI
A parziale deroga dell’art. 22, l’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di assicurazione anche se relative a comportamenti colposi posti in essere nei cinque anni precedenti la stipulazione del contratto.
Art. 33 – GARANZIA AGGIUNTIVA “D” – ULTRATTIVITÀ ESTESA A 10 (dieci) ANNI
È facoltà dell’Assicurato o dei suoi Eredi, in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale, per cause diverse dalla radiazione o sospensione, richiedere all’Impresa – entro e non oltre la data di scadenza dell’ultima annualità assicurata – la proroga della garanzia (ferme tutte le condizioni) per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato stesso o ai suoi Eredi per un periodo di dieci anni, sempre che esse si riferiscano a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di validità del contratto.
Qualora detta proroga diventi operativa, l’Assicurato o i suoi Eredi dovranno corrispondere all’Impresa un importo pari al
doppio del premio annuale previsto per l’ultima annualità in corso.
Art. 34 – GARANZIA AGGIUNTIVA “E” – FUNZIONE DI SINDACO
Qualora risulti acquistata dall’Assicurato la seguente estensione, l’assicurazione vale per i danni cagionati a terzi, compresi i creditori sociali, in conseguenza di violazione colposa da parte dell’Assicurato dei doveri connessi all’esplicazione delle funzioni di Sindaco di Società quotate in borsa, Società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni, ai sensi dell’Art. 2407 c.c., nonché Società a Responsabilità Limitata.
a) Condizioni per l’estensione di garanzia
L’efficacia di tale estensione è subordinata al congiunto ricorrere delle seguenti condizioni:
- che l’Assicurato abbia incluso negli introiti dichiarati in polizza anche i compensi annuali percepiti per tali funzioni;
- che tali compensi non siano superiori al 30% del totale degli introiti indicati in polizza;
- che tali funzioni siano svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.
b) Limiti dell’estensione di garanzia
La presente garanzia si intende prestata alle seguenti condizioni:
- entro un sottolimite pari al 5% del Massimale di risarcimento indicato in polizza, per sinistro e per anno;
- scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo di Euro 2.500,00.
Ferme le pattuizioni contenute nella presente Estensione di garanzia (codificata con la lettera E ed inserita sul Modulo di Polizza), la copertura s’intende estesa alla funzione di Sindaco assunta presso banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società finanziarie in genere.
In relazione a tali ultime fattispecie, l’assicurazione si intende prestata alle seguenti condizioni:
- entro un sottolimite pari al 5% del Massimale di risarcimento indicato in polizza, per sinistro e per anno;
Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opera sempre a secondo rischio, quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, se esistenti, aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte analoghe
- scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 5.000,00.
rispetto a quelle ivi previste.
c) Esclusioni
- le richieste di risarcimento relative a procedure di liquidazione ai sensi dell’Art. 2484, comma 1, punto 4, c.c.;
- le richieste di risarcimento relative a procedure concorsuali, ivi incluse a titolo esemplificativo e non
Da tale estensione restano escluse:
esaustivo procedure fallimentari, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa;
- le richieste di risarcimento relative a società il cui ultimo bilancio antecedente la data di decorrenza dell’assicurazione presenti (o avrebbe dovuto presentare, applicando corretti sistemi di redazione) una perdita ante imposte superiore al 25% del patrimonio netto;
- le richieste di risarcimento relative a somme percepite dall’Assicurato a titolo di compenso o ad altro titolo, anche in assenza di regolare delibera dell’organo competente;
- le richieste di risarcimento avanzate direttamente o indirettamente da società o enti in cui l’Assicurato
abbia un interesse economico-finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.).
Art. 35 – GARANZIA AGGIUNTIVA “F” – FUNZIONI PUBBLICHE
Qualora risulti acquistata dall’Assicurato la seguente estensione, l’assicurazione vale per i danni cagionati a terzi in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi all’espletamento di funzioni di carattere pubblico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non limitativo gli incarichi di:
• curatore fallimentare;
• commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
• commissario xxxxxxxxxx nelle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
• commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative;
• sindaco di Enti Pubblici (componente del collegio sindacale);
• revisore dei bilanci dei Comuni o delle Province (o Enti territoriali equivalenti alle Provincie);
• custode giudiziario e delegato alle vendite.
sempreché tali incarichi rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge. La presente garanzia si intende prestata alle seguenti condizioni:
1. entro un sottolimite pari al 5% del Massimale di risarcimento indicato in polizza, per sinistro e per anno;
2. scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo di Euro 500,00.
Art. 36 – GARANZIA AGGIUNTIVA “G” – FUNZIONI DI ARBITRO
Qualora risulti acquistata dall’Assicurato la seguente estensione, l’assicurazione vale per i danni da responsabilità civile derivante dallo svolgimento di incarico di Arbitro.
La presente garanzia si intende prestata alle seguenti condizioni:
1. entro un sottolimite pari al 5% del Massimale di risarcimento indicato in polizza, per sinistro e per anno; 2. scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo di Euro 500,00.
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO
L’Assicurato dovrà attenersi espressamente alle indicazioni di seguito trascritte per la corretta denuncia del sinistro e la corretta trasmissione all’Impresa della documentazione necessaria all’istruzione del sinistro.
Art. 37 – OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato, entro i 10 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, è obbligato a trasmettere all’Impresa o all’Intermediario cui è assegnato il contratto a mezzo lettera raccomandata AR o via p.e.c.:
1) ogni Richiesta di Risarcimento scritta ricevuta;
2) ogni comunicazione o diffida scritta da lui ricevuta in cui un terzo esprima l’intenzione di attribuire all’Assicurato una responsabilità collegata all’esercizio dell’attività professionale;
3) qualsiasi Circostanza di cui l’Assicurato venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una Richiesta di Risarcimento da parte di Xxxxx.
L’Assicurato è inoltre tenuto a fornire, a richiesta dell’Impresa, tutte le informazioni, la documentazione e l’assistenza per una corretta istruzione del sinistro.
L’Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione a Richieste di Risarcimento o concordarne l’entità oppure sostenerne i costi, gli oneri o le spese senza il preventivo consenso scritto dell’Impresa.
In caso di Richiesta di Xxxxxxxxxxxx, l’Assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione dell’Impresa o i diritti di rivalsa dell’Impresa stessa.
In caso di dissenso tra l’Assicurato e l’Impresa sull’opportunità di resistere a una o più azioni legali, le Parti devolveranno la
risoluzione del predetto dissenso affidandosi al parere scritto di un legale qualificato, da nominarsi di comune accordo tra
l’Assicurato e l’Impresa.
Qualora l’Assicurato, nonostante l’Impresa sia giunta alla definizione di una proposta transattiva, scelga autonomamente di impugnare o di continuare i procedimenti legali in relazione ad una Richiesta di Risarcimento, l’obbligo risarcitorio dell’Impresa non potrà eccedere l’ammontare previsto nella proposta transattiva precedentemente definita (inclusi i costi, gli oneri e le spese maturate) e l’importo residuo resterà a carico dell’Assicurato.
Resta inteso tra le Parti che eventuali involontarie incompletezze nella stesura della denuncia non inficeranno il diritto al Risarcimento mentre il caso di colpa grave nell’inadempimento degli obblighi di cui sopra potrà comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento (art. 1915 del Codice Civile). In caso di comportamento doloso nell’inadempimento degli obblighi di cui sopra, gli Assicurati perderanno integralmente il diritto alla copertura assicurativa.
Art. 38 – MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di sinistro, l’assicurato ha l’obbligo di chiamare l’ufficio Sinistri al seguente:
numero verde 800.894153
dall’estero x00.000.0000000 o al n. 039.9890.001 qualora esigenze tecniche particolari non lo permettano.
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri
Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – Xxxxxx Xxxxxxxx 00000 XXXXXX XXXXXXX (XX)
L’assicurato o chi per esso dovrà in ogni caso comunicare con precisione:
1. cognome e nome;
2. numero di polizza;
3. motivo della chiamata;
4. indirizzo;
5. recapito telefonico.
Per eventuali reclami scrivere a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx Xxxxxxx – MB - fax 039/6890.432 - xxxxxxx@xxxxx.xx
in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 XXXX (XX)
GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB
Il contraente può richiedere le credenziali per l’accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell’Impresa xxx.xxxxx.xx.xx voce “Xxxxxxxx le tue credenziali” e compilando i dati presenti nell’apposita pagina.
Accertata l’esattezza dei dati inseriti, l’Impresa invia una e-mail all’indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell’utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.
L’accesso all’area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:
a) le coperture assicurative in essere;
b) le condizioni contrattuali sottoscritte;
c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.
In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell’Impresa al numero 039-9890714.
APPENDICE NORMATIVA
In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.
CODICE CIVILE
Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.
Art. 1897 – Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
Art. 1898 – Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio:
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore .
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori .
Art. 1915 – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che, dolosamente, non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 1917 – Assicurazione della responsabilità civile
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
Art. 2407 – Responsabilità
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395.
Art. 2484 – Cause di scioglimento
Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:
1. per il decorso del termine;
2. per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3. per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;
4. per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482 ter;
5. nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473;
6. per deliberazione dell’assemblea;
7. per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.
8. La società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di età di cui all’articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci.
La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell’ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell’iscrizione della relativa deliberazione.
Quando l’atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.
Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Art. 166 - Criteri di redazione
Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia”), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l’Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell’ambito delle attività prestate dalla Compagnia.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX).
2. Tipologia di dati raccolti
I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all’Art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all’Art. 9, par. 1 del GDPR.
3. Finalità
I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:
a) finalità correlate a trattamenti legati all’emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all’adempimento di specifiche richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all’esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell’Interessato può comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica Contrattuale);
b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell’Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica legale);
c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale);
d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l’intervento dell’operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l’intervento dell’operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l’inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell’area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell’Art. 38 bis del Regolamento Ivass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all’Interessato ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale).
4. Modalità di trattamento
I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
La Compagnia garantisce la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.
Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall’Art. 32 del GDPR.
La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all’interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.
I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell’interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell’informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.
5. Profilazione
La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
⚫ soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
⚫ soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
⚫ altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
⚫ soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
⚫ società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
⚫ Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.
7. Periodo di conservazione
I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.
Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell’interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.
8. Diritti dell’interessato
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’Art. 15 (diritto di accesso dell’interessato), dall’Art. 16 (diritto di rettifica), dall’Art. 17 (diritto alla cancellazione, “diritto all’oblio”), dall’Art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall’Art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall’Art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale:
Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Direzione Generale:
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) T + 39 039.9890001
F + 39 039 9890694
Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 1 novembre 2019
Set Informativo Responsabilità Civile Professionale Commercialisti - modello RCCOM.2019.001 – 2019.002 - aggiornamento 01.11.2019