Atto finale. I plenipotenziari della Confederazione Svizzera, della Comunità europea,
Atto finale. Dichiarazioni comuni Atto finale della modifica del 23 dicembre 2008 e dichiarazione comune Atto finale della modifica del 14 maggio 2009 e dichiarazione comune come pure dichiarazio- ne della Comunità Atto finale della modifica del 17 maggio 2011 e dichiarazione comune
Atto finale. I plenipotenziari della Confederazione Svizzera e della Comunità europea, riuniti addì ventun giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elen- cate in appresso e acclusi al presente Atto finale: Dichiarazione comune sulle procedure di aggiudicazione degli appalti e di contesta- zione Dichiarazione comune sulle autorità di vigilanza Dichiarazione comune sull’aggiornamento degli allegati Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari. Hanno altresì preso atto della dichiarazione seguente acclusa al presente Atto finale: Dichiarazione della Svizzera relativa al principio di reciprocità nell’apertura degli appalti a livello dei distretti e dei comuni ai fornitori e ai prestatori di servizi della CE Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati. Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove. Per la Confederazione svizzera Per le Comunità europee Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxx 1519 Le Parti convengono che imponendo, da un lato, agli enti interessati svizzeri il ri- spetto delle regole dell’Accordo sugli appalti e, dall’altro, agli enti interessati della Comunità e dei suoi Stati membri il rispetto delle regole della direttiva 93/38, xxxx- ficata da ultimo dalla direttiva 4/98 del 16 febbraio 1998 (GU L 101 dell’1 aprile 1998, pag. 1), nonché della direttiva 92/13 del 25 febbraio 1992 (GU L 76 del 23 marzo 1992, pag. 14), esse adempiono entrambe gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 del presente Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici. Per quanto riguarda la Comunità, l’autorità di vigilanza di cui all’articolo 8 del pre- sente Accordo può essere la Commissione delle CE o l’autorità nazionale indipen- dente di uno Stato membro, senza che nessuna di queste abbia una competenza esclusiva ad intervenire in forza del presente Accordo. A norma dell’articolo 211 del trattato CE, la Commissione delle Comunità europee ha già i poteri previsti dall’articolo 8, secondo xxxxx. Per quanto riguarda la Svizzera, l’autorità di vigilanza può essere un’autorità fede- rale (per l’insieme del territorio svizzero) o cantonale (per i settori di sua competen- za). Le Parti contraenti si impegnano ad aggiornare gli allegati dell’Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici entro ...
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Inoltre, predispone la lettera, a firma del Direttore Generale riportante i doverosi ringraziamenti e ne cura la trasmissione al donante (Atto finale del procedimento).
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Atto finale. I plenipotenziari
Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari per la realizzazione di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X
Atto finale. Parte di provvedimento in formato grafico
Atto finale. I rappresentanti riuniti a Dublino, il ventisei maggio millenovecentottantadue, per la firma dell’accordo relativo a servizi occasionali internazionali di trasporto di viag- giatori su strada, effettuati con autobus (ASOR), hanno preso atto, al momento di firmare il presente accordo, delle seguenti dichiarazioni, approvandole: Le Parti contraenti dichiarano di accettare che le misure di liberalizzazione previste all’articolo 5 paragrafo 2 dell’accordo possano essere esecutive soltanto tra le Parti contraenti che applicano ai servizi occasionali gestiti dal presente accordo le dispo- sizioni dell’accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effet- tuano trasporti internazionali su strada (AETS) del I’ luglio 1970 o condizioni equi- valenti a quelle previste dall’AETS. La Parte contraente che intenda adottare, per i motivi indicati qui sopra, provvedi- menti miranti alla non applicazione o alla sospensione delle disposizioni di libera- lizzazione previste dall’articolo 5 paragrafo 2 dell’accordo, si dichiara disposta, prima di adottare eventualmente tali provvedimenti, a consultarsi con la Parte con- traente interessata.
Atto finale. I plenipotenziari hanno adottato le dichiarazioni comuni seguenti accluse al pre- sente atto finale:
Atto finale. I plenipotenziari della COMUNITÀ EUROPEA e della CONFEDERAZIONE SVIZZERA riuniti a Parigi il 23 di dicembre duemilaotto per la firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli hanno adottato la seguente dichiarazione della Svizzera che è acclusa al presente atto finale: — Dichiarazione della Svizzera relativa all’importazione di carni che sono state oggetto dell’utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali Съставен в Париж на двадесет и трети декември две хиляди и осма година. Hecho en París, el veintitrés de diciembre de dos mil ocho. V Paříži dne dvacátého třetího prosince dva tisíce osm. Udfærdiget i Paris, den treogtyvende december to tusind og otte Geschehen zu Paris am dreiundzwanzigsten Dezember zweitausendacht. Sõlmitud kahekümne kolmandal detsembril kahe tuhande kaheksandal aastal Pariisis. Έγινε στο Παρίσι, στις είκοσι τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.
Atto finale della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concer- nente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. I plenipotenziari hanno adottato le seguenti dichiarazioni, allegate al presente Atto finale: