Modifica dell’Accordo Clausole campione

Modifica dell’Accordo. Quadro durante il periodo di efficacia) 1. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Accordo Quadro saranno autorizzate dal RUP. 2. Il presente Accordo Quadro potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo. 3. Il Direttore dell'Esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106 del Codice. 4. Nei casi di cui all’art. 106, commi 1, lett. b), e 2, del Codice, l’Istituto comunicherà all’X.X.XX. le modificazioni apportate al Xxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dal loro perfezionamento. 5. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo dell’Accordo Quadro, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Accordo Quadro. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione dell’Accordo Quadro ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni dell’Accordo Quadro originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. 6. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'Appalto è formato dalla somma risultante dall’Accordo Quadro Originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del Codice. 7. Le variazioni sono valutate ai prezzi di cui al presente Accordo Quadro, ma se comportano prestazioni non previste e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati: a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nell’Accordo Quadro; b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'Offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economi...
Modifica dell’Accordo. È nostra facoltà modificare l’Accordo in qualunque momento e di tanto in tanto, a nostra sola discrezione. Le eventuali modifiche ti verranno notificate tramite l’App NissanConnect Services (o, se del caso, inviate via e-mail) e diventeranno effettive a decorrere dalla data in cui vengono pubblicate. L’utilizzo ininterrotto da parte tua dei Servizi NissanConnect costituirà la tua accettazione dei termini dell’Accordo così modificati. Puoi accedere in qualunque momento ai termini dell’Accordo in vigore tramite l’App NissanConnect Services. Ti consigliamo di verificare periodicamente con attenzione i termini dell’Accordo in vigore.
Modifica dell’Accordo. 13.1. Ciascuna Parte contraente può proporre modifiche del presente accordo e ai relativi allegati. Le modifiche proposte sono presentate al segretario generale che le trasmette a tutte le Parti contraenti. 13.2. Ogni modifica proposta trasmessa a norma del paragrafo 13.1. del presente articolo deve essere esaminata dal comitato esecutivo nella riunione immediatamente successiva. 13.3. Se la modifica ottiene il voto favorevole per consensus delle Parti contraenti presenti e votanti, il comitato esecutivo ne dà comunicazione al segretario generale che a sua volta trasmette copia della modifica a tutte le Parti contraenti. 13.4. Una modifica trasmessa a norma del paragrafo 13.3 del presente articolo si considera accettato da tutte le Parti contraenti, se nessuna delle Parti contraenti solleva obiezioni entro il termine di sei (6) mesi dalla data di trasmissione. Se nessuna Parte contraente ha sollevato obiezioni, la modifica entra in vigore per tutte le Parti contraenti tre (3) mesi dopo la scadenza del termine di sei (6) mesi menzionato al presente paragrafo. 13.5. Il Segretario generale notifica quanto prima possibile a tutte le Parti contraenti se è stata sollevata un'obiezione alla modifica proposta. Qualora sia stata sollevata un'obiezione, la modifica si considera non accettata e priva di qualsiasi efficacia.
Modifica dell’Accordo. Le modifiche del presente accordo richiedono l'unanimità dei sottoscrittori. Denominazione Istituto Rappresentante legale Firma Istituto Comprensivo “X. XXXXXXXX RADICE” XXX XXXXXX 00 - 00000 XXXXXXXX XXX. 0931/67682 FAX 0931/60122 Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs n.39/ 1993) email xxxx00000x@xxxxxxxxxx.xx PEC:xxxx00000x@xxx.xxxxxxxxxx.xx CF 93039440891 CM SRIC86200R sito web: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/ 1° Istituto Comprensivo Statale "Xxxxxx Xxxxx" Xxxxx Xxxxxx - Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) - 00000 Tel. 0931/767763 - Fax. 0931/760556 Prof.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Prof.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs n.39/ 1993)
Modifica dell’Accordo. Il presente Accordo non può essere modificato salvo che per accordo scritto tra le parti.
Modifica dell’Accordo. Le modifiche del presente accordo richiedono l'unanimità dei sottoscrittori. Letto, confermato e sottoscritto
Modifica dell’Accordo. 1. L’Accordo può essere modificato in qualsiasi momento con il mutuo consenso scritto delle Parti. Ogni modifica dell’Accordo è apportata per iscritto. 2. Ogni richiesta di modifica deve essere debitamente giustificata e inviata all’altra Parte in tempo utile prima della sua entrata in vigore, salvo nei casi debitamente motivati dalla Parte che la richiede e accettati dall’altra Parte. 3. Le modifiche entrano in vigore alla data convenuta dalle Parti o, in assenza di una tale data, nel momento in cui l’ultima Parte firma la modifica.
Modifica dell’Accordo. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto all’altra Parte ogni variazione della propria disciplina interna. In tal caso, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della comunicazione, le Parti avvieranno le consultazioni per l’eventuale modifica del presente Accordo.
Modifica dell’Accordo. 15 13.1. Continuità dell’accordo 15 13.2. Modalità di modifica 15 13.3. Evoluzione degli effettivi e del perimetro 15
Modifica dell’Accordo. Quadro durante il periodo di efficacia) 1. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Accordo Quadro saranno autorizzate dal R.U.P. 2. Il presente Accordo Quadro potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo. 3. Nei casi di cui all’art. 106, comma 1°, lett. b) e c), del Codice, in particolare: • l’Accordo Quadro potrà essere modificati solo qualora l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del presente Accordo Quadro. In caso di più modifiche successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica; • a seguito della modifica dell’Accordo Quadro, l’Istituto pubblicherà apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 4. Nei casi di cui all’art. 106, commi 1°, lett. b), e 2°, del Codice, l’Istituto comunicherà all’Autorità Nazionale AntiCorruzione le modificazioni apportate all’Accordo Quadro, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento. 5. Ai sensi dell’art. 106, comma 12°, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo previsto dall’Accordo Quadro, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Accordo Quadro. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione dell’Accordo Quadro. 6. E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.