Definizione di Clausole flessibili

Clausole flessibili prevedono variazione della collocazione temporale della prestazione (es. in un part time di base dalle 8.00 alle 10.00, modificare l’orario dalle 12.00 alle 14.00) I contratti collettivi possono prevedere condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere l’eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili ed elastiche (numero 3– bis comma 7 art.3 D.Lgs.61/2000 come modificato art. 20 lettera a) Legge Fornero). Il lavoratore ha facoltà di revocare il proprio consenso sulle clausole flessibili ed elastiche se si trova queste situazioni: - presenza di figlio convivente di età non superiore a 13 anni; - studente lavoratore – art.10 1° comma L.300/70 (iscritti e frequentanti corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale); - gravi condizioni di salute per sé o per il proprio coniuge, figlio o genitore (patologie oncologiche o handicap previste dall’art.12 bis X.Xxx.61/2000) – comma aggiunto al comma 9 art.3 D.Lgs.61/2000 dall’art.20 lettera b) Legge Fornero).
Clausole flessibili prevedono variazione della collocazione 8.00 alle 10.00, modificare l’orario dalle 12.00 alle 14.00) I contratti collettivi possono prevedere condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere l’eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili ed elastiche (numero 3– bis comma 7 art.3 D.Lgs.61/2000 come modificato art. 20 lettera a) Legge Fornero). Il lavoratore ha facoltà di revocare il proprio consenso sulle clausole flessibili ed elastiche se si trova queste situazioni: - presenza di figlio convivente di età non superiore a 13 anni; - studente lavoratore – art.10 1° comma L.300/70 (iscritti e frequentanti corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale); - gravi condizioni di salute per sé o per il proprio coniuge, figlio o genitore (patologie oncologiche o handicap previste dall’art.12 bis X.Xxx.61/2000) – comma aggiunto al comma 9 art.3 D.Lgs.61/2000 dall’art.20 lettera b) Legge Fornero). Il contratto di lavoro intermittente (a chiamata o job on call) può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente. Il contratto può riferirsi a periodi di durata significativa ma la prestazione deve essere intervallata da una o più interruzioni. in determinati periodi della settimana, del mese o dell’anno. Trova sempre più applicazione nel settore del turismo, commercio e pubblici esercizi. Sulla base dell'obbligo di rispondere alla chiamata si possono quindi individuare due diverse tipologie di lavoro intermittente:
Clausole flessibili si applica la regolamentazione del CCNL TDS attualmente in vigore.

Examples of Clausole flessibili in a sentence

  • Clausole flessibili: permettono di variare in aumento o in diminuzione la durata della prestazione lavorativa entro i limiti del 10% dell’orario di lavoro giornaliero o settimanale concordato e nel rispetto di almeno 10 giorni di preavviso.

  • Clausole flessibili: necessita, di norma, della volontà di entrambe le parti, risultante da atto scritto, con indicazione della durata, dei giorni e di un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.

  • Clausole flessibili ed elastiche potranno essere pattuite a livello individuale per esigenze di carattere tecnico, organizzativo produttivo o sostitutivo.

  • Clausole flessibili: variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa per esigenze di carattere tecnico/organizzativo (previo preavviso di almeno 2 giorni).

  • Clausole flessibili e cioè accordi tra le parti, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante sindacale aziendale, possono essere stipulati, per tutti i tipi di part- time, per modificare la sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, prescindendo da quella originariamente concordata con il lavoratore, previa definizione della fascia entro la quale la prestazione potrà essere ricollocata con preavviso minimo di 48 ore, ma sempre nel rispetto dei presupposti di legge.


More Definitions of Clausole flessibili

Clausole flessibili prevedono una modifica temporale, ma non un aumento, della prestazione lavorativa rispetto a quella fissata nel contratto di lavoro part-time di tipo verticale, orizzontale o misto.
Clausole flessibili permettono di variare in aumento o in diminuzione la durata della prestazione lavorativa entro i limiti del 10% dell’orario di lavoro giornaliero o settimanale concordato e nel rispetto di almeno 10 giorni di preavviso.

Related to Clausole flessibili

  • Pseudonimizzazione il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile

  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

  • ovvero di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime PER LE SEGUENTI PARTI/SEZIONI E RELATIVE SPECIFICHE MOTIVAZIONI (motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente che le informazioni fornite costituiscono segreti tecnici o commerciali): ❏ che ai fini della riduzione dell’importo della garanzia definitiva (ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. art. 93, comma 7) è in possesso della/e seguente/i certificazioni oppure si trova nella seguente condizione: ❏ che ai fini dell’acquisizione della certificazione ex L. 68/99 e degli accertamenti ex D.Lgs 159/2011”antimafia” fornisce i seguenti dati: Impresa assoggettata ai disposti della legge 68/99 : Ufficio Provinciale competente al rilascio della certificazione Via/Piazza Cap Città Impresa esente dai disposti della legge 68/99 (indicare a fianco il motivo di esenzione) Motivo di esenzione: Iscrizione elenco Provinciale Prefettizio “white list” Prefettura di Estremi iscrizione: ❏ che non sussiste il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 ovvero di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti di Lepida nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il richiedente. Data Timbro e firma (Firma leggibile per esteso Ovvero firma digitale)1

  • Tasso minimo garantito Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

  • Consegna si rinvia alla clausola 8 delle Condizioni Generali di Vendita.

  • STABILITO il corrispettivo contrattuale nella misura di Euro 39.500,00 e definite le specifiche tecniche nell'Allegato documento denominato Scheda Tecnica RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria DATO ATTO della nomina del RUP nella persona dell’Xxx Xxxxx Xxxxxx ACCERTATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria per l'acqusizione predetta

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa

  • Prodotto si intende un prodotto software MicroStrategy generalmente disponibile identificato su un ordine che è stato concesso in licenza ai sensi dei termini del presente Accordo, e qualsiasi strumento incluso con tale prodotto software (incluso, nel caso della versione “Piattaforma Cloud” dei nostri Prodotti, la console di provisioning cloud MicroStrategy).

  • Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.

  • Detraibilità fiscale (del premio versato)

  • Giorno Lavorativo un giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l’elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;

  • Operatività La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

  • Prestazione assicurativa Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

  • PRESO ATTO che la scadenza dei contratti attuativi è fissata al 16/11/2022, salvo proroga; RILEVATO inoltre che ai sensi dell'art. 7 della Convenzione: - il Fornitore è obbligato ad attivare i servizi oggetto di ciascun ordinativo nei termini stabiliti nella sez. 8 del Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica e pertanto entro 20 giorni dall'accettazione dell'ordinativo di fornitura; - la fornitura di tutti i servizi dovrà essere sottoposta al verifica di conformità e, nel caso di esito positivo, la data del relativo verbale sarà considerata quale data di accettazione e attivazione dei servizi; PRESO ATTO che la Convenzione prevede, per quanto d'interesse dell'Archivio di Stato: - la fornitura di servizi di telefonia mobile (e relative SIM), con possibilità di sottoscrivere contratti sia nella modalità in abbonamento (a pacchetto o a consumo) sia nella modalità a ricarica; - la possibilità di noleggiare gli apparati necessari alla gestione del servizio (telefoni e tablet di diverse tipologie e sistemi operativi, oltre a modem per computer portatili); RITENUTO, alla luce delle consistenze e fabbisogni dell'Archivio di Stato, di attivare la procedura per l'adesione alla Convenzione in parola, secondo le tariffe di cui al par. 2.2 dell'allegato “Corrispettivi e tariffe”, chiedendo: - l'attivazione di n. 1 (una) utenza fonia/dati in abbonamento a consumo, con plafond nazionale dati da 1 Gbyte/mese al prezzo mensile di € 1,00 e chiamate verso rete fissa nazionale al prezzo di € 0,001 al minuto (IVA esclusa), da installare a servizio del collegamento in tecnologia GSM della centrale d'allarme della sede, - l'attivazione di n. 1 (una) utenza fonia/dati in abbonamento a pacchetto con la formula S1 (150 minuti, 50 SMS, 1 Gbyte), al canone mensile di € 1,20 (IVA esclusa), - il noleggio e connesso servizio di manutenzione di n. 1 (un) telefono di categoria “base” del catalogo della Convenzione, al canone mensile di € 2,00 (IVA esclusa); PRESO ATTO, a seguito di scambi intercorsi con il referente commerciale di Telecom Italia s.p.a. In data 01/09/2021, della necessità di richiedere un ulteriore SIM in convenzione, sulla quale verranno inviate le password per l'accesso al portale del fornitore per la gestione dei servizi; RILEVATO, al fine di quantificare la spesa presunta per la durata contrattuale, che il volume del traffico voce per l'utenza collegata alla centrale d'allarme della sede, come indicato dal gestore del servizio di manutenzione dell'impianto, è inferiore a 20 minuti/mese;

  • Malattia preesistente malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.

  • Spese di soccombenza Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

  • stabilimento lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

  • Condizioni di assicurazione insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Dipartimento Amministrativo (Strutturale) 4587 12/11/2018 18/11/2018 ``LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI AGRIGENTO - RIF. SENTENZA N.229/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI AGRIGENTO NEL PROCEDIMENTO LO SCRUDATO XXXXXXXX X/ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO.`` 4588 12/11/2018 18/11/2018 ``LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI AGRIGENTO - RIF. SENTENZA N.232/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI AGRIGENTO NEL PROCEDIMENTO XXXXXXX XXXXXXX PUGLIA C/ ASP AGRIGENTO.`` 4589 12/11/2018 18/11/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA - SOCIETÀ FULMINE GROUP SRL CON SEDE A PALERMO CIG 7375975F1C 4590 12/11/2018 18/11/2018 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI EDIFICI DEL BLOCCO DIAGNOSI E TERAPIA DEL PO SAN XXXXXXXX XX XXX DI AGRIGENTO. LOTTO 1. - LIQUIDAZIONE EFFETTUAZIONE - PROVE DI LABORATORIO IN SITU UNIVERSITÀ AGLI STUDI DI PALERMO 4591 12/11/2018 18/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 7818009596 DEL 23/07/2018 DELLA SOCIETÀ REKEEP S.P.A., (EX MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.), PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIE3 - L11, COMPRENDENTE IL SERVIZIO ENERGIA, DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI CONDIZIONAMENTO ISTALLATI NEGLI IMMOBILI E/O STRUTTURE TERRITORIALI DI PROPRIETÀ DI QUESTA ASP (ESCLUSO I PRESIDI OSPEDALIERI) - CIG N. 6295696CAE. 4592 12/11/2018 18/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 7818013690 DEL 25/10/2018 DELLA SOCIETÀ REKEEP S.P.A., (EX MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.), PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIE3 - L11, COMPRENDENTE IL SERVIZIO ENERGIA, DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI Determinazioni Data Pubbl. Oggetto Ufficio Proponente 4592 12/11/2018 18/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 7818013690 DEL 25/10/2018 DELLA SOCIETÀ REKEEP S.P.A., (EX MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.), PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIE3 - L11, COMPRENDENTE IL SERVIZIO ENERGIA, DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI CONDIZIONAMENTO ISTALLATI NEGLI IMMOBILI E/O STRUTTURE TERRITORIALI DI PROPRIETÀ DI QUESTA ASP (ESCLUSO I PRESIDI OSPEDALIERI) - CIG N. 6295696CAE.

  • Modulo di Adesione il documento che firma l’Assicurato e che contiene i suoi dati anagrafici, l’importo del premio dallo stesso dovuto e la durata della Polizza.

  • Copertura il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

  • Negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.