Pseudonimizzazione il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.
Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
ovvero la condanna alla «specific performance» si concretizza solo quando il 133 Per quanto attiene, in particolare, il lucro cessante da inadempimento contrattuale si veda Cass. civ., sent. 134 Sul rapporto tra risoluzione per inadempimento e costituzione in mora si vedano: Cass. Civ., sent. n. 2500 del 1986, (conf. Cass. 20.07.87, n. 6362), ove emerge chiaro come la cosituzione in mora della parte inadempiente può essere necessaria per escludere - in presenza di un inadempimento temporaneo - una presunzione di tolleranza della controparte a fronte di dell'inosservanza di un termine non essenziale, mentre non è richiesta nel caso di inadempimento di tipo definitivo (salva la sua rilevanza al diverso scopo, oltre che del risarcimento del danno, dell'assunzione del rischio per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 1221 cod. Civ.). Mentre la Cass. Civ., sent. n. 8199 del 1991, si sofferma sulla formale costituzione in mora del debitore che è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello del carico al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. risarcimento del danno si presenta “inadeguato” per il creditore. Nell’ordinamento tedesco, invece, è il § 241 BGB a stabilire che il rimedio principale è l’adempimento in natura; lo stesso, infatti, deve essere richiesto tutte le volte in cui l’esecuzione materiale della prestazione è ancora possibile, residuando il rimedio del risarcimento del danno allorquando vi è impossibilità di eseguire la prestazione da parte del creditore. Infine – sempre rimanendo all’interno dei sistemi di civil law – l’ordinamento francese assume connotati analoghi a quelli del nostro ordinamento. L’art. 1142 code civil afferma espressamente che il diritto ad ottenere i relativi danni ed interessi sorge tutte le volte in cui le obbligazioni – di fare o non fare – sono rimaste inadempiute. Anche qui rimane in capo alla parte non inadempiente la possibilità di scegliere tra l’adempimento in natura – ove possibile – e la risoluzione del contratto, ma detto potere deve però fare i conti con la previsione di cui sopra. Introduttiva appunto di un generale principio di incoercibilità degli obblighi di fare e non fare.
Tasso minimo garantito Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.
Consegna si rinvia alla clausola 8 delle Condizioni Generali di Vendita.
STABILITO il corrispettivo contrattuale nella misura di Euro 39.500,00 e definite le specifiche tecniche nell'Allegato documento denominato Scheda Tecnica
Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa
Prodotto CNP BEST FUNDS (TARIFFE U02B - U02C) ISIN: LU0725892383 Codice Interno: 16602 State per acquistare un'opzione d'investimento che non è semplice e può essere di difficile comprensione. Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? L'indicatore di rischio presuppone che l'opzione d'investimento sia mantenuta per 7 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Può non essere possibile disinvestire anticipatamente. Potrebbe essere necessario sostenere notevoli costi supplementari per disinvestire anticipatamente.
Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.
Detraibilità fiscale (del premio versato)
Giorno Lavorativo un giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l’elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;
Operatività La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno
Prestazione assicurativa Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
PRESO ATTO che la fornitura in oggetto, così come comunicato dal Servizio Farmacia, con nota prot. n. NP/2019/511 del 31.01.2019, non è ricompresa nelle categorie merceologiche DATO ATTO che, in virtù dell’urgenza, nelle more dell’attivazione della procedura di gara aperta di cui sopra, si ritiene opportuno procedere ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett a) del Dlgs. 50/2016 con autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 co. 2 secondo periodo. DATO ATTO che con R.D.O n. 2244467 sul MEPA, è stata attivata la trattativa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento della fornitura semestrale di materiale diagnostico per il Centro di PMA della SC di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016, espletata come di seguito riportato: PRESA VISIONE delle offerte economiche complessive, per ciascun lotto, dei seguenti operatori economi- ci concorrenti: Lotto Denominazione concorrente Valore comples- sivo dell’offerta Lotto 1 ORIGIO € 21.472,77 Lotto 2 ORIGIO € 3.496,00 Lotto 3 BIOCARE EUROPE € 7.970,00 ACQUISITA in data 20.03.2019, la nota prot. n. 77/2019, con la quale il Direttore della SC di Gineco- logia e Ostetricia dell’AOU di Sassari, comunica l’idoneità dei prodotti offerti dalle suindicate Ditte provvisoriamente aggiudicatarie.
Malattia preesistente la malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla data di inizio della copertura.
Spese di soccombenza Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).
stabilimento lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.
Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.
Condizioni di assicurazione insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Dipartimento Amministrativo (Strutturale) 4568 12/11/2018 18/11/2018 RIMBORSO CHILOMETRICO E RIMBORSO SPESE - GENNAIO/SETTEMBRE 2018 DIREZIONE SANITARIA 4569 12/11/2018 18/11/2018 PRESA ATTO SOSTITUZIONE SPECIALISTA AMBULATORIALE INTERNO BRANCA ORTOPEDIA XXXX. XXXXXXX XXXXXXXX CON IL DOTT. DI BELLA XXXX DISTRETTI DI AGRIGENTO E LICATA 4570 12/11/2018 18/11/2018 PRESA ATTO SOSTITUZIONE SPECIALISTA AMBULATORIALE INTERNO BRANCA DIABETOLOGIA XXXX. XXXXX XXXXXXXX CON LA DOTT.SSA ACCIDENTI XXXXX DISTRETTI DI CASTELTERMINI E LICATA 4571 12/11/2018 18/11/2018 AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO E RICONOSCIMENTO DI TITOLARITÀ E ALLA GESTIONE DELLA N° II SEDE FARMACEUTICA URBANA DEL COMUNE DI CAMMARATA (AG) SITA IN VIA XXXXXXXXX N° 30 ALLA SOCIETÀ ``FARMACIA LA VERDE DR.SSA CALOGERA S.A.S.`` - PRESA ATTO SOCI - NOMINA DIRETTORE RESPONSABILE DR.SSA LA VERDE CALOGERA - 4572 12/11/2018 18/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DITTA ROCHE DIAGNOSTICS PER CANONE NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA STRUMENTO EUROT BERTELLO PRESSO LA U.O.C. PATOLOGIA CLINICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI AGRIGENTO. ESECUZIONE ATTO DELIBERATIVO N. 2300 DEL 22/05/2013- MESE DI SETTEMBRE 2018- IMPORTO € 2033,33- CIG 40009318B3 4573 12/11/2018 18/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DITTA ROCHE DIAGNOSTICS PER CANONE NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA STRUMENTO EUROT BERTELLO PRESSO LA U.O.C. PATOLOGIA CLINICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI AGRIGENTO.
Modulo di Adesione il documento che firma l’Assicurato e che contiene i suoi dati anagrafici, l’importo del premio dallo stesso dovuto e la durata della Polizza.
Copertura il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
Negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.