Durata della prestazione lavorativa Clausole campione

Durata della prestazione lavorativa. La commissione deve verificare che vi sia indicazione precisa della durata della prestazione lavorativa, che deve risultare ridotta rispetto all'orario normale di legge e a quello stabilito dai contratti collettivi applicati (nazionale, territoriale, aziendale). Il lavoratore andrà informato della sussistenza di limiti legali giornalieri e settimanali (in valore assoluto e in media su un periodo di riferimento) alla prestazione lavorativa, affinché ne tenga debito conto in caso di instaurazione di altri contemporanei rapporti part-time. Se le parti decidono di derogare all’eventuale durata minima dell’orario di lavoro (settimanale, mensile, annuale), stabilita dalla contrattazione collettiva per il lavoro a tempo parziale, la Commissione dovrà acquisire la chiara manifestazione della volontà derogatoria e le relative motivazioni. La durata massima della giornata di lavoro non deve eccedere, anche per il lavoratore part-time, le 12 ore e 50 minuti, in considerazione del diritto inderogabile ad un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive e, se la prestazione giornaliera eccede le 6 ore, ad una pausa di almeno 10 minuti.
Durata della prestazione lavorativa il contratto di xx.xx.xx. può essere stipulato relativamente ad una prestazione sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Il contratto può contemplare anche una prestazione che non si esaurisce con la prestazione di un determinato risultato, ma si ripete nel tempo, purché l’attività lavorativa svolta sia in concreto funzionale ad un esigenza del committente ; modalità di esecuzione della prestazione: il collaboratore non offre le proprie energie lavorative, ma svolge un attività finalizzata alla realizzazione di un opera o un servizio, che deve essere predeterminata dalle parti e che, essendo per definizione continuativa nel tempo, presuppone una pianificazione del lavoro, che poi verrà svolto in autonomia; caratteristiche qualificanti dell’attività del collaboratore: ossia la specificità, l’autonomia, il coordinamento con l’organizzazione dei committenti e la valutabilità della prestazione a prescindere ed indipendentemente dal tempo della sua esecuzione.
Durata della prestazione lavorativa. Il datore di lavoro non può decidere l’orario di volta in volta
Durata della prestazione lavorativa. Rapporto di lavoro Part time al 50% Part time al 70% Part time al 83,33% Part time orizzontale (su cinque o sei giorni la settimana) tutto l’anno Tutto l’anno tutto l’anno Part time verticale (di norma su tre o quattro giorni la settimana) tutto l’anno Tutto l’anno tutto l’anno Part time verticale (alcuni periodi o mesi dell’anno) 6 mesi 8 mesi 10 mesi Rapporto di lavoro Part time al 50% Part time al 70% Part time al 83,33% Part time orizzontale (su cinque o sei giorni la settimana) 18 ore 25.12 ore 30 ore Part time verticale (di norma su tre o quattro giorni la settimana) 18 ore 25.12 ore 30 ore Part time verticale (alcuni periodi o mesi dell’anno) 36 ore nei periodi lavorati 36 ore nei periodi lavorati 36 ore nei periodi lavorati
Durata della prestazione lavorativa. La durata della prestazione lavorativa sarà fissata, fra datore di lavoro e lavoratore, in misura non inferiore ai seguenti limiti: - -24 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale; - -104 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile; - -1.248 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. .
Durata della prestazione lavorativa. La previsione legislativa circa la puntuale indicazione della collocazione temporale della prestazione deve intendersi finalizzata esclusivamente a garantire una individuazione preventiva, da parte del lavoratore, del tempo libero. Per contro, nell’arco di tempo in cui la prestazione in termini di durata è parificata al tempo pieno (esempio del part-time verticale), non vige alcun obbligo di legge di predeterminare la precisa collocazione del tempo di lavoro. In questo senso, sono ancora da ritenersi valide le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 210 dell’11 maggio 1992 là dove ha precisato che: a) se le parti si accordano per un orario giornaliero di lavoro inferiore a quello ordinario (è il caso dell’ex part-time orizzontale), di tale orario giornaliero deve essere determinata la distribuzione e cioè la collocazione nell’arco della giornata; b) se le parti hanno invece convenuto che il lavoro abbia a svolgersi in un numero di giorni alla settimana inferiore a quello normale (è il caso dell’ex part-time verticale), la distribuzione di tali giorni nell’arco della settimana deve essere preventivamente determinata; c) se le parti hanno infine pattuito che la prestazione lavorativa debba occupare solo alcune settimane o alcuni mesi, deve essere preventivamente determinato dal contratto quali (e non solo quante) sono le settimane e i mesi in cui l’impegno lavorativo dovrà essere adempiuto. Il legislatore rafforza il diritto del lavoratore ad avere a disposizione il tempo libero che la stessa tipologia di contratto a tempo parziale determina. Questo aldilà delle eventuali clausole flessibili ed elastiche inserite nel contratto part-time stipulato.
Durata della prestazione lavorativa. Rapporto di lavoro Part time al 50% Part time al 70% Part time al 83,33% Rapporto di lavoro Part time al 50% Part time al 70% Part time al 83,33%

Related to Durata della prestazione lavorativa

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: a) volontarietà delle parti; b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative; d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione. e) applicazione del presente CCNL. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.

  • Prestazione assicurativa Xxxxx i massimali di cui all’art. 5, l’Assicuratore liquida una somma pari al 100% (cento percento) del Debito Residuo in linea capitale al momento del Sinistro, secondo il piano di rimborso del Finanziamento alla data del Sinistro, incluse eventuali spese accessorie fino ad un massimo dell’1% (uno percento), esclusi l’anticipo e eventuali importi di rate insolute maturate prima del Sinistro, al netto di eventuali altri Indennizzi già corrisposti per lo stesso Xxxxxxxx, in virtù delle altre garanzie di Polizza. Come data di Sinistro si intende: i) in caso di Infortunio, la data di accadimento; ii) in caso di Malattia, la data di presentazione della domanda alla ASL o, in mancanza, la data indicata sulla certificazione del medico legale.

  • Durata dell’assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (c. 1919 ss.).

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • DURATA DELLA LOCAZIONE 3.1 La durata della locazione è pattuita in anni sei dal………. al……., decorso il quale periodo il contratto si rinnoverà, fatte salve le eccezioni di Xxxxx, per un periodo di ulteriori sei anni (art. 28 legge 27.7.78, n. 392). 3.2 Il CONDUTTORE, qualora ricorrano gravi motivi, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione al LOCATORE con preavviso di almeno sei mesi, a mezzo di lettera raccomandata. 3.3 In mancanza di disdetta per lettera raccomandata, inviata da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato a norma di Xxxxx. 3.4 L’immobile oggetto del presente contratto, e ciò a prescindere dalla decorrenza dell’obbligo di pagamento del relativo canone a carico del CONDUTTORE (concordato in ogni caso dal …. ) viene consegnato al CONDUTTORE alla data del presente atto. Da tale data, pertanto, il CONDUTTORE si rende responsabile in via diretta ed esclusiva della detenzione, custodia e conservazione dell’immobile, nonché di ogni altro e qualsiasi pregiudizio possa derivarle o derivare a terzi attraverso l’uso o la detenzione dell’immobile. Il CONDUTTORE si impegna perciò da tale data a manlevare e garantire espressamente, in qualsiasi sede, il LOCATORE da ogni conseguenza pregiudizievole possa derivargli in merito assumendosene ogni carico anche economico e tenendone del tutto esente il LOCATORE.

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Durata dell’Accordo Il presente accordo ha durata dall’01/01/2022 al 31/12/2024. La revi- sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell’allegato 1 e del relativo budget as- segnato alla struttura. Non è ammessa proroga automatica e/o tacita. In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

  • OGGETTO DELLA PRESTAZIONE a) Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, compresi: relazioni geotecniche, idrologiche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui al D.Lgs. 81/08. Sono incluse nell’incarico tutte le procedure tecnico amministrative per l’ottenimento di pareri e/o autorizzazioni di altri Enti anche mediante conferenza di servizi tra cui: verifica interesse archeologico; autorizzazione dell’Autorità di Bacino per interventi ricadenti nelle zone assoggettate ad autorizzazione della stessa; autorizzazione per non assoggettabilità a VIA ; autorizzazione per espianto alberi e/o nulla-osta preventivo; autorizzazioni paesaggistiche; autorizzazione di R.F.I; nulla-osta o preventivi di spesa per spostamento impianti tipo Telecom, Enel, AQP, gas, ecc. Sono inoltre incluse tutte le procedure espropriative stabilite dal T.U. 327/2001, finalizzate all’emanazione del decreto di esproprio ed alla sua esecuzione, qui di seguito elencate a titolo esemplificativo, e non esaustivo, relative alle varie fasi del procedimento oggetto di affidamento: − individuazione degli effettivi proprietari attraverso ricerche c/o Catasto e Conservatoria dei RR II; − eventuale richiesta di accesso ai fondi per le attività di progettazione ed esecuzione di sondaggi ecc, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/01, predisposizione di schema degli atti necessari, decreto di accesso e comunicazione agli interessati, nonché notifica agli stessi con le modalità previste; − comunicazioni di avvio di procedimento agli interessati (ditte catastali ed eventualmente effettivi proprietari) ai sensi dell’art. 11 e 16 del D.P.R. 327/01; − assistenza tecnica per le controdeduzioni ad eventuali osservazioni proposte; − comunicazione prevista dall’art. 17 del citato D.P.R. 327/01; ▪ Procedura prevista dall’art. 21 D.P.R. 327/01: − formazione dell’elenco dei proprietari che non hanno condiviso l’indennità − comunicazione di cui al secondo comma dell’art. 21 − per i soggetti per i quali non si procede alla nomina del collegio peritale, richiesta della determinazione definitiva alla Commissione Provinciale Espropri ai sensi del c. 15 e successive procedure di cui al comma 10 e 12. ▪ Procedura prevista dall’art. 22 D.P.R. 327/01: − frazionamento − tracciamento − determinazione urgente dell’indennità provvisoria − decreto di esproprio trascrizione, volturazione ecc − notifiche indennità e decreto − pagamento ai concordatari, deposito delle somme ai non concordatari − esecuzione del decreto-immissione in possesso stato di consistenza Tutte le procedure dovranno essere approntate con la massima celerità e nel rispetto dei termini di seguito stabiliti. Costituisce onere a carico dell’affidatario, l’effettuazione e la predisposizione di tutte le comunicazioni agli interessati previste dal D.P.R. 327/01, a firma del Dirigente del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti della Provincia di Brindisi. Allo stesso modo tutti gli atti necessari per la procedura innanzi descritta dovranno essere predisposti in schema, conformemente alle disposizioni previste dal D.P.R. 327/01. L’attività di progettazione è finalizzata alla redazione di progetti che, ai vari livelli di definizione, siano completi di tutti i documenti previsti dal vigente D.Lgs. 163/06 e dal D.P.R. 207/2010, ovvero dall’art. 17, per il progetto preliminare, dall’art. 24, per il progetto definitivo e dall’art. 33 per il progetto esecutivo. Il professionista incaricato dovrà svolgere la propria attività in stretto collegamento con questo Servizio Viabilità, nonché degli Enti preposti al rilascio di pareri o autorizzazioni. Per l’incarico di cui trattasi, il professionista non può avvalersi del subappalto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 91, c. 3, del citato D.Lgs n. 163/2006.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)