Clausole flessibili ed elastiche. Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nel D. Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 195. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 del CCNL secondo le modalità previste dall’art. 198 a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retrib...
Clausole flessibili ed elastiche. 1. Con riferimento alle normative vigenti il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità flessibili ed elastiche che consentano la variabilità della colloca- zione temporale della prestazione lavorativa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate – oltre alle modalità flessibili – anche modalità elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita. L’adozione da parte dell’azienda delle modalità flessibili nonché delle modalità elastiche è giustificata dalla necessità di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Nel rappor- to di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni lavorative rese secon- do modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo com- plessivo di ore pro-capite pari al 25% annuo della prestazione già concordata.
Clausole flessibili ed elastiche. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale può essere prevista la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di part-time orizzontale, verticale o misto), cd. clausole flessibili, e/o la possibilità di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di part-time orizzontale o misto), cd. clausole elastiche, previo consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto nel quale sia definita la durata, anche contestuale al contratto di lavoro. Tali variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. E’ fatto salvo, in caso di xxxxxxxxx e comprovati gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata previo preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. Per oggettivi e comprovati gravi motivi familiari e/o personali si intendono a titolo meramente esemplificativo: • lo svolgimento di altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il lavoratore in orari incompatibili con le variazioni di orario; • necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi gravemente ammalati o portatori di handicap (legge 104/92 e successive modificazioni); • frequentazione di corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti da parte dei lavoratori che accedono alle 150 ore di cui all’articolo rubricato “Diritto allo studio”; • necessità di sottoporsi a cicli di cura in orari non compatibili con le variazioni pattuite; • accudire figli fino al compimento del 8° anno di età. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa e le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa comportano, per il periodo in cui le variazioni stesse vengono effettuate, una maggiorazione retributiva del 10%.
Clausole flessibili ed elastiche. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire per iscritto clausole flessibili ed elastiche. Ai fini della presente disciplina si intende per: Il patto può essere sottoscritto anche contestualmente alla stipula del contratto di lavoro. Nel patto scritto devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano l'applicazione delle clausole flessibili o elastiche, la data di stipulazione, le modalità della prestazione a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata con il lavoratore. Dovrà altresì essere indicata la possibilità per il lavoratore di richiedere l'eliminazione o la modifica delle clausole elastiche o flessibili qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo Art. .... (Revoca del consenso prestato alla clausola flessibile o elastica). L'esercizio, da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) o di variarne in aumento la durata (clausola elastica), è subordinato ad un preavviso al lavoratore di almeno due giorni lavorativi. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola flessibile, comportano a favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 15%, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 111, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola elastica, comportano a favore del lavoratore il diritto alla maggiorazione prevista per il lavoro supplementare dall'art. 46 (Lavoro supplementare) del c.c.n.l..
Clausole flessibili ed elastiche. Con riferimento alle normative vigenti il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità flessibili ed elastiche che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate – oltre alle modalità flessibili – anche modalità elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita. L’adozione da parte dell’azienda delle modalità flessibili nonché delle modalità elastiche è giustifica- ta dalla necessità di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore pro-capite pari al 25% annuo della prestazione già concordata. La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le modalità flessibili od elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un componente della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle XX.XX. stipulanti, secondo quanto indicato dal lavoratore stesso. L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplina- ri. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché la modifica della collocazione della stessa, deve essere comunicata da parte dell’azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili o elastiche verranno maggiorate, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, del 10% da calcolarsi sulla quota oraria di retribuzione globale mensile. Tale maggiorazione è comprensi- va di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determinano un incre- mento definitivo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione globale mensile e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente deter- minata nella misura del 38% (28...
Clausole flessibili ed elastiche. Le ore di lavoro ordinarie, in applicazione di clausole flessibili, sono retribuite con una maggiorazione dell’1,50%. In alternativa le parti possono concordare un’indennità annuale pari ad almeno € 120, da corrispondere in quote mensili. Nei contratti di tipo verticale e misto, è possibile concordare clausole elastiche entro il limite del 30% della prestazione lavorativa concordata. Per le ore di lavoro che, a seguito dell'applicazione delle clausole elastiche, determinino un incremento definitivo della quantità della prestazione, spetta una maggiorazione non inferiore all’11,5% (10% + 1,50%). In alternativa alla maggiorazione dell’1,50%, può essere concordata un’indennità annuale, come sopra. Lavoratori a tempo indeterminato Contratti a tempo determinato 0-4 4 5-9 5 10-20 6 Oltre 20 30% (fino al 50% per intensificazioni dell’attività lavorativa) I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, tale limite può essere elevato fino a 24 mesi con accordo a livello aziendale e/o territoriale sottoscritto dalle XX.XX. firmatarie il presente CCNL.
Clausole flessibili ed elastiche. In sede di contrattazione, territoriale o aziendale, possono essere concordate clausole elastiche e flessibili in ordine alla collocazione temporale dell'attività lavorativa; nei territori o nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia, si applicano le disposizioni di seguito indicate. In presenza di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, possono essere concordate, con un preavviso è di almeno due giorni, clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Le ore di lavoro ordinarie sono retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% (*) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto. Nei contratti di tipo verticale e misto possono essere concordate clausole elastiche relative alla variazione in aumento della prestazione, entro il limite massimo del 30% dell'orario concordato. Le ore di lavoro che determinano un incremento della quantità della prestazione sono retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata forfetariamente e convenzionalmente in misura non inferiore al 36,5% (35% + 1,5%) (*). In luogo della maggiorazione dell'1,5% può concordarsi un'indennità annuale pari ad almeno € 120, non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute o certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali debitamente comprovate (art. 157 del c.c.n.l.). La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi 6 mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito di tale denuncia, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese. (*) Tale maggiorazione non rientra nella retribuzione di fatto ed è esclusa dal computo di ogni altro istituto.
Clausole flessibili ed elastiche. In applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 3, commi 7,8,9 del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dall'art. 45 del D.Lgs. 276/2003, all'atto della stipula del contratto o successivamente nel corso del suo svolgimento le parti, con specifico patto scritto dal quale emerga la loro espressa volontà, potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di:
Clausole flessibili ed elastiche. Alla luce di quanto previsto in materia dal dal vigente C.C.N.L. applicato, l’atto scritto con cui vengono pattuite le clausole flessibili e/o elastiche prevede il diritto del lavoratore di denunciare, secondo le modalità indicate dal C.C.N.L. applicato, il patto stesso, durante il rapporto di lavoro a tempo parziale, anche nel caso di esigenze della Lavoratrice madre connesse al periodo di maternità.
Clausole flessibili ed elastiche. Indica principi generali che la contrattazione di secondo livello dovrà rispettare nel definire tali clausole e declina una disciplina transitoria e cedevole rispetto a tale contrattazione. La collocazione temporale della prestazione pattuita può essere modificata nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che devono essere indicate nell’accordo tra datore e lavoratore. CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA Nei contratti di tipo verticale e misto si possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro ordinarie svolte a seguito di clausole flessibili sono retribuite, per le sole ore in cui la variazione è effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota oraria di retribuzione. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione di clausole elastiche che determinano un incremento duraturo della quantità della prestazione sono retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione. In alternativa alla maggiorazione dell’1,5% le parti possono concordare un’indennità annuale pari ad almeno 120 euro non cumulabili. Previste ipotesi specifiche (salute, altra attività, esigenze personali ex art. 175 ccnl) in cui il lavoratore può denunciare il patto. CCNL ALIMENTARISTA Art. 20 La prestazione di lavoro part-time potrà svilupparsi verticalmente, orizzontalmente e nel modo cosiddetto “misto” il trattamento economico e normativo seguirà criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell’istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto e il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno. Saranno valutate le possibilità di reversibilità in MERCATO DEL LAVORO relazione alle esigenze aziendali e del lavoratore e quando ciò sarà compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere. L’azienda, ove proceda ad assunzione di personale a tempo parziale, darà comunque priorità nella valutazione di cui sopra, fino al limite del 5% del personale in forza a tempo pieno, ovvero del 3% nelle aziende fino a 100 dipendenti, alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pie...