Qualificazione professionale Clausole campione

Qualificazione professionale. Le Parti convengono di dare esecuzione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto di apprendistato è determinata dalle parti sulla base dei profili professionali previsti dal sistema di inquadramento del personale. Possono essere assunti con contratto di apprendistato tutti i livelli della Fascia I e della Fascia II e solo al 1° livello della Fascia III di cui al presente CCNL. La durata del periodo di apprendistato dovrà essere quella di seguito indicata: - 6 mesi per i livelli 1°, 2°, 3° e 4° della Fascia I; - 12 mesi per i livelli 5°, 6° e 7° della Fascia I; - 24 mesi per i livelli 1°, 2° e 3° della Fascia II; - 36 mesi per i livelli 4° e 5° della Fascia II e per il livello 1° della Fascia III. Si rinvia alla normativa di legge vigente per l’offerta formativa pubblica, interna o esterna. La formazione svolta a cura dell’azienda con un tutor aziendale, di durata non inferiore a 60 ore medie annue (da riproporzionare in ragione della durata effettiva del contratto), di tipo teorico, pratico, on the job, a distanza e in affiancamento (comprensiva anche delle ore in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), come specificato nel piano formativo individuale e con rilascio al termine del contratto dell’attestazione della formazione svolta e delle competenze professionali acquisite.
Qualificazione professionale. I titoli di studio e di specializzazione da considerare ai fini della selezione, sono quelli relativi a corsi di specializzazione posta laurea, master o di dottorato ulteriori rispetto a quelli richiesti nel bando desunti dal curriculum vitae
Qualificazione professionale. Tra il personale impiegato dovranno essere presenti le seguenti professionalità: - Personale con conoscenza di lingue straniere (inglese, francese e tedesco) - Personale addetto a strutture turistico-ricettive - Personale addetto alle attività di Educazione Ambientale Almeno il 60% del personale coinvolto nella gestione dei servizi dovrà dimostrare la propria professionalità nei seguenti settori: • attività svolta nel settore dell’Educazione Ambientale (esperienza minimo triennale) • attività svolta nel settore turistico (esperienza minimo triennale) Inoltre l’aggiudicatario si impegna a comunicare con nota annuale i nominativi e le qualifiche del personale utilizzato e in caso di sostituzioni l’aggiudicatario si impegna a comunicarle tempestivamente all’Ente Parco. In quest’ultimo caso i nuovi collaboratori dovranno possedere una professionalità analoga al personale sostituito. In caso contrario si applicherà una penale di € 250,00 per ogni collaboratore che non possieda i requisiti richiesti.
Qualificazione professionale. Tra il personale impiegato dovranno essere presenti le seguenti professionalità: - Guide Ambientali Equestri - Personale con conoscenza di lingue straniere (inglese, francese e tedesco) Il personale coinvolto nella gestione dei servizi dovrà inoltre dimostrare la propria professionalità nei seguenti settori: • attività svolta nel settore dell’Educazione Ambientale • attività svolta nel settore turistico Inoltre la ditta aggiudicataria si impegna a comunicare i nominativi e le qualifiche del personale utilizzato con nota annuale e in caso di sostituzioni la ditta aggiudicataria si impegna a comunicarle tempestivamente all’Ente Parco. A tal fine la ditta aggiudicataria dovrà comunicare annualmente e allorquando si verifichino sostituzioni l’elenco e le qualifiche del personale impiegato.
Qualificazione professionale. L’attività formativa è finalizzata al rafforzamento della posizione professionale dei lavoratori attivi con contratto di lavoro di lavoro a tempo indeterminato in somministrazione: • in costanza di missione; • durante il periodo di disponibilità (art. 32 del CCNL di settore); • in apprendistato. Nell’ambito della Qualificazione sono previste iniziative rivolte a classi con un massimo di 30 allievi e finalizzate all’acquisizione di competenze di base, trasversali o specialistiche aggiuntive rispetto a quelle possedute all’atto dell’assunzione; inoltre è possibile prevedere attività di bilancio di competenze così come definite dagli interventi di Politica Attiva del Lavoro (PAL) Forma.Temp. Solo per i lavoratori in disponibilità a carico dell’ApL (art. 32 CCNL), nei 30 giorni precedenti l’inizio della procedura (data certa) in mancanza di occasioni di lavoro (art.25 CCNL 27/02/2014), le ApL hanno l’obbligo di realizzare a favore di ciascun lavoratore coinvolto nella procedura, un intervento di Bilancio di Competenze, propedeutico alla definizione del percorso di Riqualificazione, attingendo alternativamente ai seguenti fondi: • conto “Residui Forma.Temp TI”, pari al 95% della capienza del conto “azioni di sistema” al 31 dicembre 2014, ripartito sulla capacità contributiva media di ciascuna ApL calcolata sul quadriennio 2011-2014, così come descritte nell’Accordo “Residui Forma.Temp TI” sottoscritto dalle Parti Sociali il 29 maggio 2015 (interventi di PAL TI); • conto “formazione e integrazione al reddito ApL” contribuzione corrente. Nella scheda progetto deve essere indicata la scelta relativa alle risorse che l’ApL intende utilizzare. La formazione per la Qualificazione professionale deve avere durata e contenuti compatibili con la figura professionale cui l’iniziativa formativa si riferisce, con i fabbisogni emersi, nonché con i precedenti percorsi educativi, formativi e professionali dei corsisti. La durata degli interventi non può essere inferiore alle 8 ore e superiore alle 250. Percorsi di durata eccedente il limite massimo sopraindicato devono essere accompagnati da uno specifico Accordo sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali a livello territoriale. Qualora il progetto tratti tematiche relative all’informatica o alla lingua straniera, l’ApL, in fase di presentazione, deve assicurare modalità e supporti didattici in linea con quanto previsto per le medesime tematiche nell’ambito della formazione di Base TD. Nei corsi destinati alla formazione di p...
Qualificazione professionale. Per il personale docente sono state progettate e realizzate diverse iniziative volte all’aggiornamento professionale ed in particolare: - corso di aggiornamento “sistema qualità”; - corso di formazione sull’epilessia; - corso di aggiornamento sulle procedure da adottare in caso di evacuazione e sull’organizzazione della sicurezza all’interno del CIF; - aggiornamento “BES”. Il personale educativo del Convitto è stato invece impegnato in un corso di aggiornamento inerente le “dinamiche di gruppo e strategie educative”. A partire dal 1° settembre 2010 la gestione del personale addetto ai servizi ausiliari della FEM è stata assegnata al CIF. Ciò ha comportato, nel 2011, l’acquisto delle divise estive da assegnare al personale ausiliario.
Qualificazione professionale. 1. Il Consiglio di Amministrazione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale, con programmi annuali o pluriennali, proposti dal Direttore. 2. Tali programmi dovranno realizzarsi sia attraverso corsi e attività interni, sia attraverso la partecipazione ai corsi, convegni, stage che saranno programmati a cura del Consorzio o da altri enti o associazioni del settore. 3. Il programma di aggiornamento dovrà dare la possibilità ad ogni dipendente di adeguare le proprie capacità professionali agli sviluppi ed all'evoluzione delle tecniche dell'elaborazione e del calcolo automatico. 4. Per ogni dipendente deve essere impostato un percorso di formazione finalizzato alla crescita professionale, funzionale ai progetti e programmi nei quali il dipendente è coinvolto. Tale percorso formativo deve risultare nell'informazione dovuta al dipendente ai sensi dell'articolo 50. 5. Il percorso formativo di ogni singolo dipendente deve essere registrato nell’archivio dei Rapporti Tecnici, secondo il testo descritto all’allegato 3, anche al fine di permettere al dipendente medesimo di potervi accedere ogni qualvolta ne faccia richiesta.
Qualificazione professionale. Le attività di qualificazione sono finalizzate al rafforzamento della posizione professionale dei lavoratori in costanza di lavoro per l'acquisizione di competenze aggiuntive rispetto a quelle possedute all'atto dell'assunzione. In Particolare il rafforzamento della posizione lavorativa nella qualificazione professionale, anche per il tramite del bilancio delle competenze si raggiunge con: l’acquisizione e l’integrazione di competenze di base e trasversali; lo sviluppo delle competenze professionali; lo sviluppo delle competenze professionali unitamente agli addetti in forza all’utilizzatore; l’acquisizione di competenze specialistiche.

Related to Qualificazione professionale

  • Formazione professionale (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

  • SEGRETO PROFESSIONALE L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

  • Requisiti di idoneità professionale (art. 46, dir. 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12, d.lgs. n. 358/1992) 1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3. 2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

  • Malattie professionali La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale: 1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto; 2. per le malattie professionali: a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente; Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; 2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

  • Profili professionali Ausiliario specializzato

  • Commissione Paritetica Nazionale La Commissione paritetica nazionale costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. A tal fine: a) con le modalità e le procedure previste dall'art. 16, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Parte prima del contratto; b) in apposita sottocommissione: 1) individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza. La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale. La Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei. Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi. Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente c.c.n.l.; 2) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento. Annualmente, di xxxxx nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti. Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo; 3) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.

  • Apprendistato professionalizzante 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL. 2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL. 3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione. 4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire. 5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione. 6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22. 7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL. 8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Consultazione La consultazione delle Organizzazioni Sindacali, prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro, è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su: a. organizzazione e disciplina degli uffici, nonché consistenza e variazione degli organici; b. casi di cui all’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Ai fini degli aspetti applicativi del predetto D. Lgs, le parti rinviano ad un apposito Regolamento che, adottato dalla Fondazione nel rispetto degli stabiliti livelli di relazioni sindacali, contenga i seguenti principi: - numero di rappresentanti per la sicurezza pari a 6; - elezione dei rappresentanti per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali di tutto il personale della Fondazione; - fruizione, ai fini dell’espletamento dei compiti di cui all’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.