Definizione di COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA. (ART. 17 – LEGGE N. 38/2006) La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA. AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla DTL competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad La comunicazione obbligatoria, prima dell'inizio della prestazione è effettuata alla direzione territoriale del lavoro competente, mentre, nel sistema attuale del lavoro accessorio, essa è effettuata all'INPS. La norma specifica, inoltre, che la comunicazione deve indicare il luogo della prestazione, con riferimento ad un arco un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

Examples of COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA in a sentence

  • COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.

  • Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati si rimanda alla sezione “Documenti Scaricabili” presente sul sito all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxx/ COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.

  • COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N.

  • In caso di mancata accettazione da parte dell’Organizzatore della presente proposta di compravendita di pacchetto\servizio turistico, i dati personali ricevuti dall’Agenzia Venditrice saranno cancellati, COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/06.

  • COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N.


More Definitions of COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1998 n.269 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero ".
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA. AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 269/98 sull'organizzazione di pacchetti turistici, e sono regolati dalle seguenti disposizioni della Convenzione Internazionale sui Contratti di Viaggio (CCV) -Bruxelles, 23 aprile 1970 – art. n.1, n.3 e n.6; arte. dal n.17 al n. 23; arte. N. 24 al n. 31, per quanto riguarda le disposizioni diverse da quelle che regolano i contratti di organizzazione di viaggi e gli altri accordi aventi ad oggetto la vendita del singolo servizio oggetto del contratto. La legge italiana punisce con la reclusione tutti i reati concernenti la pornografia e la prostituzione minorile, anche quando tali reati sono commessi all’estero.

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