Luogo della prestazione Clausole campione

Luogo della prestazione. 3.1 Il luogo della prestazione è il luogo in cui i beni devono essere consegnati o in cui il servizio deve essere prestato secondo quanto disposto nell’Ordine di acquisto.
Luogo della prestazione. La vendemmia 2008 è svolta sul fondo aziendale sito in …………………………………………………………………………………………………………., via …………………………………………………..…………………………………….…., località ……………………………………..
Luogo della prestazione. Nelle prestabilite giornate in modalità agile, l’attività lavorativa potrà essere svolta presso:
Luogo della prestazione. Ferma restando l’assegnazione della lavoratrice/del lavoratore Agile presso la propria sede di lavoro, nella giornata di esecuzione dell’attività lavorativa in modalità Agile la prestazione potrà essere svolta presso uno dei luoghi indicati dalla lavoratrice/dal lavoratore nell’Accordo individuale, situati nel territorio nazionale e riconducibili alle seguenti tipologie:
Luogo della prestazione. Sede dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Xxxxxx X. Xxxxx 6/a - 00198 ROMA.
Luogo della prestazione. 1. La consulenza professionale non è resa, di norma, presso i locali dell'Università.
Luogo della prestazione. Il luogo della prestazione è il luogo in cui le merci devono essere consegnate secondo quanto disposto nell’ordine o nel contratto.
Luogo della prestazione. Il servizio interno ed il Doposcuola*Mef sono resi, di norma, presso la sede centrale del Ministero di Via XX Settembre, n. 97, nei locali appositamente messi a disposizione dall’Amministrazione, fatto salvo quanto specificato all’art. 5. Ai fini dell’attivazione del servizio esterno, l’operatore economico dovrà individuare una struttura esterna, nell’ambito del territorio di Roma Capitale, con spazi esclusivamente riservati alle attività Mini Midi Mef, secondo quanto previsto all’articolo 5.
Luogo della prestazione. I territori relativi ai diversi lotti, nella Provincia di Parma, secondo quanto espressamente indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Luogo della prestazione. Fermo restando che la Sua sede di lavoro ad ogni altro effetto continua ad essere in Cavenago di Brianza, via San Giulio, 20, durante il periodo in cui svolgerà l’attività lavorativa oggetto della presente è stabilito su Sua espressa richiesta che Lei operi presso il Suo domicilio oppure altro luogo privato di sua pertinenza diverso dalla sua abituale abitazione, con esplicito divieto di locali pubblici o aperti al pubblico, circa i quali dovrà dare, tempo per tempo, preventiva informativa al DSGA, senza che ciò possa comportare il riconoscimento di alcun trattamento di missione ovvero di qualsivoglia altra indennità comunque connessa alla Sua nuova temporanea allocazione.