PRESTAZIONI OCCASIONALI Clausole campione

PRESTAZIONI OCCASIONALI. Le prestazioni occasionali di lavoro autonomo continuano a essere possibili, ma non si tratta più delle mini xx.xx.xx. previste dalla legge Xxxxx, che sono state abolite (compenso max €. 5.000,00 annui lordi; durata max 30 giorni) Le collaborazioni occasionali, devono essere tali in modo oggettivo e realistico, anche se non esiste più un preciso limite di reddito e di durata. Peraltro, occasionalità e durata (quest’ultima intesa anche come ripetitività, frequenza o continuità) sono due concetti strettamente correlati tra di loro, essenziali ai fini della individuazione della oggettiva e reale occasionalità della prestazione. Dal punto di vista fiscale si deve operare una ritenuta del 20% mentre, dal punto di vista previdenziale nessun onere se i compensi non superano l’ammontare complessivo di €. 5.000 annui (l’art. 44, comma 2, del D.L. 269/2003 prevede l’iscrizione obbligatoria alla gestione separata solo se i compensi superino tale ammontare). È invece una validissima soluzione per le collaborazioni effettivamente occasionali e temporanee.
PRESTAZIONI OCCASIONALI. (art. 61, comma 2 del D.Lgs. 276/2003)………...pag. 33
PRESTAZIONI OCCASIONALI. Potrà essere richiesto di allargare la fornitura di prestazioni oltre a quelle permanenti in caso di necessità puntuali, di breve durata, oppure eventualmente in modo più definitivo se l'evoluzione del fabbisogno dell'Istituto dovesse richiederlo. Le prestazioni che potranno essere richieste su ordine saranno prestazioni di pulizia in occasione di eventi legati alla vita dell'Istituto (incontri fra genitori e professori, feste di tipo "kermesse", consigli di classe, ecc.). Le suddette prestazioni puntuali saranno oggetto di un preventivo redatto in base ai costi orari stabiliti nella Lista dei prezzi unitari, su presentazione di preventivo e modulo d’ordine.
PRESTAZIONI OCCASIONALI. Di seguito, le principali modifiche introdotte alla disciplina del contratto di lavoro occasionale:
PRESTAZIONI OCCASIONALI. Sottotitolo
PRESTAZIONI OCCASIONALI. DURATA MASSIMA:  90 giorni CORRISPETTIVO ANNUO LORDO MASSIMO:  € 5.000,00
PRESTAZIONI OCCASIONALI. Per prestazioni occasionali s'intendono i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente sia superiore a 5 mila euro (art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003). Con l'entrata in vigore della L. n. 183/2010 (Collegato lavoro alla Finanziaria 2010) rientrano nella fattispecie in esame le attività svolte nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore in alternativa al requisito dei trenta giorni e fermo restando l'applicazione del parametro economico dei 5 mila euro. I limiti predetti devono essere entrambi riferiti a ciascun singolo committente. Di conseguenza, il superamento dei limiti annui per effetto del susseguirsi, in capo allo stesso collaboratore, di una pluralità di rapporti, non rende necessaria l'esistenza del progetto. Superati i limiti indicati tornano a trovare applicazione le disposizioni sul lavoro a progetto (INPS circ. n. 9/2004). Le prestazioni occasionali sono collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro limitata portata (cosiddette mini collaborazioni), non è necessario il riferimento al progetto. Secondo il Ministero del lavoro tali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si distinguono sia dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti di cui agli artt. 70 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003, sia dalle attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, ossia dove non si riscontra un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni e che proprio per questa loro natura non sono soggette agli obblighi contributivi previsti per le collaborazioni coordinate e continuative bensì a quelli di cui all'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003 (vale a dire iscrizione alla gestione separata INPS solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000) (ML circ. n. 1/2004). Pertanto, le c.d. mini xx.xx.xx., sempre che vi siano le caratteristiche tipiche delle collaborazioni coordinate di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del D.P.R. n. 917/1986 e non si tratti, invece, di un rapporto di lavoro autonomo di cui all'art. 2222 del cod. civ., sono sottratte dall'applicazione della disciplina del lavoro a progetto ma sono, comunque, assoggettate allo stesso trattamento contributivo e fiscale proprio delle collaborazioni a progetto, indipendentemen...
PRESTAZIONI OCCASIONALI. Legge 21 giugno 2017, n. 96 - G.U. n.144 del 23-6-2017
PRESTAZIONI OCCASIONALI. (Collaborazioni coordinate e continuative occasionali o mini xx.xx.xx) CHE COS’È. Le prestazioni occasionali si definiscono tali quando non superano i 30 giorni nel corso dell’ anno solare con lo stesso committente ed il compenso non supe- ra i 5 mila euro nel corso dell’anno solare con lo stesso committente. Si tratta di colla- borazioni coordinate e continuative che data la loro limitata portata si è ritenuto non fosse necessario il riferimento al progetto. Rientrando tra le collaborazioni coordinate e continuative i redditi prodotti sono assimi- lati a quelli da lavoro dipendente e sotto il profilo previdenziale è dovuto all’Inps un con- tributo introdotto dalla L.335/95. Tali prestazioni non devono essere confuse con il lavoro autonomo occasionale che si caratterizza per la mancanza di coordinamento e di continuità della prestazione non- ché per il trattamento fiscale (ritenuta d’acconto) e previdenziale (iscrizione alla gestio- ne separata Inps solo qualora il reddito annuo derivante dall’attività di lavoro autono- mo occasionale sia superiore a 5000 euro).
PRESTAZIONI OCCASIONALI. 1. Hanno diritto ad usufruire gratuitamente del servizio di Continuità Assistenziale gli utenti con residenza o domicilio sanitario nelle ASL della Regione Abruzzo, che esibiscono il prescritto documento rilasciato dai competenti uffici della ASL in cui ricade il domicilio. 2. Il medico di Continuità Assistenziale presta la propria opera anche nei confronti di utenti che, trovandosi fuori del proprio ambito di residenza, ricorrano al servizio di Continuità Assistenziale. 3. Per i cittadini italiani non residenti nella Regione Abruzzo, la visita occasionale di cui sopra, è compensata dall’utente direttamente al medico di Continuità Assistenziale che le effettua, con rilascio di regolare ricevuta, secondo le quote previste per le visite occasionali di cui all’art. 57 dell’ACN, ovvero: a. Visite ambulatoriali euro 15,00 b. Visite domiciliari euro 25,00 4. Al medico convenzionato che effettua le visite ambulatoriali e domiciliari a favore dei cittadini stranieri di cui all’allegato n° 5 in temporaneo soggiorno in Italia che esibiscono il prescritto documento comprovante il diritto all’assistenza sanitaria a carico del Sistema Sanitario Pubblico,sono attribuiti dalla ASL gli stessi compensi di cui al punto 3. In tal caso il medico notula alla propria Azienda le anzidette prestazioni utilizzando il modulo di cui all’Allegato R dell’ACN, su cui annota gli estremi del documento sanitario, il nome e cognome dell’avente diritto, e il tipo di prestazione effettuata. 5. Nell’espletamento delle visite occasionali di cui al presente articolo, al medico è consentito utilizzare il modello prescrizione-proposta del SSN, secondo le disposizioni vigenti, indicando la residenza dell’assistito.