Procedure concorsuali Clausole campione

Procedure concorsuali. Il Contratto si intende risolutivamente condizionato ai sensi degli artt. 1353 e 1360, secondo comma, c.c. in caso di assoggettamento del Cliente ad una qualsiasi delle procedure concorsuali di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267, come modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni. In tali casi, Telecom comunicherà al Cliente di avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto dandogliene preavviso tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Procedure concorsuali. Particolari disposizioni sono state introdotte dall’art. 5 del Decreto nell’ipotesi di verifica della regolarità di soggetti interessati da procedure concorsuali che, a determinate condizioni, sono legittimati ad operare con la pubblica amministrazione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23/04/2014) e per i quali, quindi, pur in deroga agli ordinari criteri, deve poter essere verificato il requisito di regolarità contributiva (cfr. Interpello Min. Lavoro n. 41/2012 del 21 dicembre 2012) e può operarsi il relativo intervento sostitutivo (art. 4 D.P.R. 207/2010). In particolare, le note in commento precisano che:
Procedure concorsuali. 2.1. Entrata in vigore delle novità normative 2.2. Procedure concorsuali aperte entro il 31 dicembre 2016 2.3. Accordo di ristrutturazione dei debiti e piano attestato di risanamento 2.4. Esonero dalla registrazione della nota di variazione
Procedure concorsuali. L’art. 26, co. 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che il precedente co. 2 – nota di variazione Iva in diminuzione, senza limiti temporali – si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, a cura del cliente (cessionario del bene o committente della prestazione), a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dal giorno del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art 000-xxx xxx X.X. 16 marzo 1942, n. 267, o da quello di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato di risanamento (art. 67, co. 3, lett. d), L. fall.). Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 26, co. 11, del D.P.R. n. 633/1972). In virtù di tale modifica normativa, il cedente o prestatore ha, pertanto, diritto di portare in detrazione l’Iva corrispondente alla variazione, annotandola nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato ad una delle predette procedure concorsuali, senza dover, quindi, attendere che sia definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura. Il diritto all’emissione della nota di variazione Iva prescinde dalla circostanza, ad esempio, che il creditore abbia depositato una domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento del debitore. Infatti, se l’insinuazione al passivo costituisse un presupposto del recupero dell’Iva, la data di riferimento avrebbe dovuto essere individuata proprio in quella di presentazione della relativa istanza che, per il fallimento, è disciplinata dall’art. 93 L. fall.. In altri termini, si consente al creditore di procedere al recupero dell’imposta già al verificarsi di una circostanza che sancisce, in modo ufficiale, lo stato di crisi/insolvenza del debitore e, pertanto, la ragionevole certezza che almeno una parte del credito non sarà recuperata. A questo proposito, la Circolare Assonime n. 5/2016 ha osservato che l’accertamento giudiziale dello stato di crisi pone l’Erario al riparo da possibili abusi, che potrebbero essere realizzati se il presupposto delle variazioni in diminuzione fosse legato a val...
Procedure concorsuali. Le procedure concorsuali si attivano in caso di crisi di un’impresa commerciale e servono a regolare il rapporto dell’impresa con il complesso dei suoi creditori. Sono coinvolti nelle procedure almeno un’autorità pubblica e gli altri soggetti previsti di volta in volta per le singole procedure. Scopo principale delle procedure è la drastica riduzione dell’autonomia imprenditoriale, mediante la sottrazione all’imprenditore della disponibilità dei beni o addirittura dell’impresa stessa per affidarne l’amministrazione a un organo con funzioni di controllo, in vista di una risoluzione della crisi o della liquidazione dell’azienda con pari soddisfazione dei creditori. Le procedure concorsuali sono il fallimento, il concordato preventivo, l’amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa. Le procedure concorsuali si dividono in amministrative e giudiziarie. Le procedure amministrative sono disposte e gestite dal Ministero di volta in volta individuato dalla legge: tali procedure mirano a risanare o ricollocare le strutture aziendali dell’imprenditore in modo da mantenerne la funzionalità, oppure a liquidare l’attivo patrimoniale a favore dei creditori con conseguente estinzione dell’ente. Le procedure giudiziarie sono disposte dall’autorità giudiziaria. La legge indica i soggetti a cui queste procedure si applicano e le modalità con cui provvedere a soddisfare i creditori, a ripristinare la solvibilità della società o a metterla in liquidazione. Le imprese di investimento e le banche sono sottoposte a procedure concorsuali speciali di natura amministrativa. Alle banche si applicano le norme del Testo unico bancario in tema di amministrazione straordinaria, gestione provvisoria e liquidazione coatta amministrativa. L’amministrazione straordinaria è una procedura temporanea (dura in linea di massima un anno) adottata dal Ministro dell’economia, su proposta della Banca d’Italia, quando ricorrono
Procedure concorsuali a) Il Concessionario, quando abbia avuto notizia, attraverso la continua consultazione di pubblici archivi o su segnalazione del Comune, dell'esistenza di una procedura concorsuale o di liquidazione a carico di un debitore, adotta tutte le attività necessarie per la migliore tutela del credito del Comune e ne fornisce tempestiva informazione all’Ufficio comunale che ha emesso la lista di carico. b) Salvo diversa indicazione del Comune, è tenuto al compimento delle attività previste dalla legge fallimentare e consistenti nella predisposizione, deposito e notifica degli atti necessari nel corso della procedure, presso gli organi competenti (curatela fallimentare, Tribunale, ecc.), nel rispetto dei relativi termini di legge. c) L'intera fase del recupero crediti, di rappresentanza e difesa in giudizio, nell'ambito delle procedure concorsuali, deve essere tracciata nel sistema informativo, allo scopo di consentire al Comune il monitoraggio riferito all’andamento ed all’esito successivo. d) In qualsiasi fase della riscossione, il Concessionario deve monitorare le posizioni contributive “a rischio”, anche secondo i parametri concordati con l’Ente, per l’attivazione di procedure concorsuali o di liquidazione.
Procedure concorsuali. Senza pregiudizio di ogni diritto al risarcimento di eventuali danni o all’esperimento degli ulteriori rimedi previsti per legge in caso di inadempimento, SCF avrà il diritto di recedere anticipatamente dalla Licenza in caso di messa in liquidazione volontaria o assoggettamento a procedura concorsuale o fallimento del Licenziatario. In tali casi, SCF comunicherà al Licenziatario, a mezzo di lettera raccomandata A.R o PEC., il proprio recesso nonché la relativa data di efficacia.
Procedure concorsuali. In caso di fallimento, amministrazione controllata, liquidazione coatta, amministrativa, concordato preventivo o amministrazione straordinaria della Ditta, nel rispetto del vincolo di destinazione produttivo/artigianale degli immobili di cui all’art.5 della presente Conven- zione, e ferma restando la possibilità che gli organi competenti effettuino la vendita diret- ta, previa fissazione di specifici criteri da parte dell’Ente, è facoltà del Comune riacquisire la disponibilità del lotto e del manufatto eventualmente realizzato su di esso, e provvede- re alla messa in vendita dello stesso sulla base di una stima effettuata dall’Ufficio Tecni- co Comunale, garantendo agli organi delle procedure concorsuali il ricavato netto che verrà corrisposto direttamente da parte del nuovo acquirente.
Procedure concorsuali. Avuta notizia dell'avvio di procedure concorsuali a carico dell'Utente, il Gestore prenderà opportuni contatti con il curatore per stabilire le eventuali nuove modalità di fornitura e di pagamento del servizio.
Procedure concorsuali. Tribunale di Bari: 15 giugno 2010