Procedure concorsuali. Il Contratto si intende risolutivamente condizionato ai sensi degli articoli 1353 e 1360, secondo comma, c.c. in caso di assoggettamento del Cliente ad una qualsiasi delle procedure concorsuali di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267, come modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni. In tali casi, TIM comunicherà al Cliente di avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto dandogliene preavviso tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Procedure concorsuali. 2.1. Entrata in vigore delle novità normative
2.2. Procedure concorsuali aperte entro il 31 dicembre 2016
2.3. Accordo di ristrutturazione dei debiti e piano attestato di risanamento
2.4. Esonero dalla registrazione della nota di variazione
Procedure concorsuali. Tribunale di Bari: 15 giugno 2010
Procedure concorsuali. 1. Nel caso di apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata nei confronti dell’impresa affidataria, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di recesso.
2. In caso di fallimento il contratto di affidamento del servizio si scioglie di diritto. Per l’individua- zione di un nuovo l’affidatario l’Amministrazione potrà, in danno all'affidataria e senza indugio, affidare il servizio ad altro soggetto.
3. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi si applica l’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.
4. L’Amministrazione comunale potrà valutare se proseguire o meno il contratto con un’altra im- presa in possesso dei requisiti richiesti.
Procedure concorsuali. Le procedure concorsuali si attivano in caso di crisi di un’impresa commerciale e servono a regolare il rapporto dell’impresa con il complesso dei suoi creditori. Sono coinvolti nelle procedure almeno un’autorità pubblica e gli altri soggetti previsti di volta in volta per le singole procedure. Scopo principale delle procedure è la drastica riduzione dell’autonomia imprenditoriale, mediante la sottrazione all’imprenditore della disponibilità dei beni o addirittura dell’impresa stessa per affidarne l’amministrazione a un organo con funzioni di controllo, in vista di una risoluzione della crisi o della liquidazione dell’azienda con pari soddisfazione dei creditori. Le procedure concorsuali sono il fallimento, il concordato preventivo, l’amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa. Le procedure concorsuali si dividono in amministrative e giudiziarie. Le procedure amministrative sono disposte e gestite dal Ministero di volta in volta individuato dalla legge: tali procedure mirano a risanare o ricollocare le strutture aziendali dell’imprenditore in modo da mantenerne la funzionalità, oppure a liquidare l’attivo patrimoniale a favore dei creditori con conseguente estinzione dell’ente. Le procedure giudiziarie sono disposte dall’autorità giudiziaria. La legge indica i soggetti a cui queste procedure si applicano e le modalità con cui provvedere a soddisfare i creditori, a ripristinare la solvibilità della società o a metterla in liquidazione. Le imprese di investimento e le banche sono sottoposte a procedure concorsuali speciali di natura amministrativa. Alle banche si applicano le norme del Testo unico bancario in tema di amministrazione straordinaria, gestione provvisoria e liquidazione coatta amministrativa. L’amministrazione straordinaria è una procedura temporanea (dura in linea di massima un anno) adottata dal Ministro dell’economia, su proposta della Banca d’Italia, quando ricorrono
Procedure concorsuali. L’art. 26, co. 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che il precedente co. 2 – nota di variazione Iva in diminuzione, senza limiti temporali – si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, a cura del cliente (cessionario del bene o committente della prestazione), a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dal giorno del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art 000-xxx xxx X.X. 16 marzo 1942, n. 267, o da quello di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato di risanamento (art. 67, co. 3, lett. d), L. fall.). Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 26, co. 11, del D.P.R. n. 633/1972). In virtù di tale modifica normativa, il cedente o prestatore ha, pertanto, diritto di portare in detrazione l’Iva corrispondente alla variazione, annotandola nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato ad una delle predette procedure concorsuali, senza dover, quindi, attendere che sia definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura. Il diritto all’emissione della nota di variazione Iva prescinde dalla circostanza, ad esempio, che il creditore abbia depositato una domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento del debitore. Infatti, se l’insinuazione al passivo costituisse un presupposto del recupero dell’Iva, la data di riferimento avrebbe dovuto essere individuata proprio in quella di presentazione della relativa istanza che, per il fallimento, è disciplinata dall’art. 93 L. fall.. In altri termini, si consente al creditore di procedere al recupero dell’imposta già al verificarsi di una circostanza che sancisce, in modo ufficiale, lo stato di crisi/insolvenza del debitore e, pertanto, la ragionevole certezza che almeno una parte del credito non sarà recuperata. A questo proposito, la Circolare Assonime n. 5/2016 ha osservato che l’accertamento giudiziale dello stato di crisi pone l’Erario al riparo da possibili abusi, che potrebbero essere realizzati se il presupposto delle variazioni in diminuzione fosse legato a val...
Procedure concorsuali. A parziale deroga dell’Art 2.11 “Esclusioni” lett. b), punto 12), l’assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di violazione colposa, da parte dell’Assicurato, dei doveri professionali connessi all’esplicazione delle funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa.
Procedure concorsuali. Le procedure concorsuali in Argentina (concordato preventivo, “concurso preventivo” e fallimento, “quiebra”), sono disciplinate dalla legge n° 24.522 e successive modifiche ed in parte sono simili a quelle italiane, ad eccezione del sistema del concordato fallimentare che è improntato sul modello americano. La legge dispone la divisione dei creditori in almeno tre categorie -creditori privilegiati, chirografari semplici e chirografari creditori di spettanze di lavoro-, e la creazione di un “comitato dei creditori”. Il debitore è autorizzato a proporre, ad ogni categoria di creditori, diversi accordi che possono avere ad oggetto la riorganizzazione del debitore o la costituzione di nuova società con i creditori chirografari ed egli ha a disposizione un periodo di esclusiva (90 giorni più altri eventuali 30 ove autorizzato dal giudice) per ottenere le relative autorizzazioni. Nella ipotesi che il debitore non formuli proposte di concordato preventivo oppure non riesca ad ottenere l'approvazione dei creditori, prima che sia dichiarato il fallimento, si devono cercare soggetti disponibili all‟acquisto dell‟azienda (il c.d. "cramdown"), operazione alla quale possono partecipare anche le società straniere e lo stesso debitore. Il fallimento è dichiarato dopo che sia stata accertata la mancanza di interessati all'acquisto dell'azienda. Vi è infine la possibilità, introdotta dall'art. 190 della L. n° 25.589 di affidare l'azienda ad una cooperativa di lavoratori qualora, in mancanza di altri acquirenti, ne faccia richiesta almeno 2/3 dei lavoratori in attivita o dei creditoti di spettanze di lavoro.
Procedure concorsuali. Qualora nel corso della durata del contratto il Contraente venga assoggettato ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria) ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà liquidato: - relativamente alla Sezione Incendio - per i soli eventi determinati da incendio, esplosione, scoppio, atti dolosi - ed alla Sezione Furto, previa applicazione di uno scoperto aggiuntivo del 10%. Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 30%. Qualora siano convenuti sia lo scoperto che la franchigia, in caso di sinistro la Società pagherà la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione della percentuale di scoperto con il minimo pari all'importo della franchigia; - relativamente alla Sezione di Responsabilità Civile prestatori di lavoro, previa applicazione di uno scoperto aggiuntivo fissato nella misura del 5% del valore civilistico del danno (comprensivo della somma richiesta dall’azione di rivalsa dell’INAIL e del danno differenziale definitivamente riconosciuto al terzo danneggiato).
Procedure concorsuali. In caso di fallimento, amministrazione controllata, liquidazione coatta, amministrativa, concordato preventivo o amministrazione straordinaria della Ditta, nel rispetto del vincolo di destinazione produttivo/artigianale degli immobili di cui all’art.5 della presente Conven- zione, e ferma restando la possibilità che gli organi competenti effettuino la vendita diret- ta, previa fissazione di specifici criteri da parte dell’Ente, è facoltà del Comune riacquisire la disponibilità del lotto e del manufatto eventualmente realizzato su di esso, e provvede- re alla messa in vendita dello stesso sulla base di una stima effettuata dall’Ufficio Tecni- co Comunale, garantendo agli organi delle procedure concorsuali il ricavato netto che verrà corrisposto direttamente da parte del nuovo acquirente.