Assunzione del rischio Clausole campione

Assunzione del rischio. L’Impresa ha sempre la necessità di acquisire le informazioni sull’Assicurato in merito alle sue: ● condizioni di salute ● abitudini di vita ● attività professionali e sportive (amatoriali e professionali) dell'Assicurato. Tali informazioni di base sono ricavabili nel questionario sanitario, parte integrante della proposta/polizza. Per cui, a determinate condizioni descritte di seguito, per l’emissione del contratto l’Impresa necessita della sola compilazione del questionario sanitario e - secondo quanto previsto nelle Condizioni per contratti assunti senza visita medica - carenza, presenti alla successiva sezione B - Capitolo 1 e alle quali si rimanda - assume il contratto senza alcun preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato e dunque senza richiedere allo stesso: ● la visita medica ● gli accertamenti sanitari. Le condizioni per le quali il contratto viene emesso senza visita medica e alcun accertamento sanitario sono dettagliate nella seguente tabella: minore o uguale a 55 anni minore o uguale a Euro 350.000 uguale o maggiore a 56 anni ma minore o uguale a 60 minore o uguale a Euro 300.000
Assunzione del rischio. L’Impresa ha sempre la necessità di acquisire le informazioni sull’Assicurato in merito alle sue: ● condizioni di salute ● abitudini di vita ● attività professionali e sportive (amatoriali e professionali) dell'Assicurato. Tali informazioni di base sono ricavabili nel questionario sanitario e delle attività professionali e sportive, parte integrante della proposta/polizza.
Assunzione del rischio. L’assunzione del rischio da parte della Società comporta il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurando e delle abitudini di vita dello stesso, da effettuarsi: • analizzando le dichiarazioni rese dall’Assicurando in Proposta e le risposte date dallo stesso al Questionario - riportato in Proposta - con il quale egli informa la Società sul proprio stato di salute; • richiedendo all’Assicurando - ovvero l’Assicurando può espressamente richiedere - di sottoporsi a visita medica e ad eventuali ulteriori accertamenti sanitari. In ogni caso, copia della Proposta e dell’eventuale documentazione sanitaria dovrà pervenire alla Società entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta, pena la decadenza della stessa. Nel caso in cui dalle dichiarazioni fornite in Proposta e/o dalla documentazione sanitaria prodotta emergano fattori di rischio, la Società si riserva la facoltà di: • rifiutare l’assunzione del rischio; ovvero • stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio che consistono nell’applicazione di sovrappremi. La Società comunicherà il rifiuto del rischio o gli eventuali sovrappremi applicati.
Assunzione del rischio status di fumatore / non fumatore e dichiarazione di buono stato di salute 1. Ai ini dell’assunzione del rischio relativo alla Garanzia Principale (caso Decesso), l’Impresa richiede al Contraente, che è anche Assicurato, di dichiarare ai sensi e per gli efetti di cui agli artt. 1892 e 1893 del codice civile: a) il proprio status di fumatore o non fumatore alla data di perfezionamento del Contratto; b) di essere in buono stato di salute alla data di perfezionamento del Contratto, dando atto e confermando: a) di non avere mai, negli ultimi 5 anni, ricevuto una diagnosi o prescrizione di ▇▇▇▇▇, cure, trattamenti, subito interventi chirurgici o assunto farmaci in merito alle seguenti malattie: i. malattie cardio-vascolari, incluso l’infarto, le patologie delle valvole cardiache, ed inclusa l’ipertensione arteriosa grave che abbia causato danni di organi e/o apparati ii. malattie cerebrovascolari, inclusi ictus e attacco ischemico transitorio iii. morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson e altre patologie neurodegenerative iv. gravi malattie respiratorie da enisema, bronchite cronica, broncopneumopatia ed asma (escluso l’asma lieve secondo le Linee Guida internazionali ▇▇▇▇) v. malattie HIV correlate vi. tumori classiicabili come neoplasie maligne, incluso tumore alla pelle, leucemie e linfomi vii. malattie croniche del fegato quali cirrosi epatiche, cancrocirrosi, epatiti ed epatomegalia viii. insuicienze renali croniche che comportino trattamento di dialisi ix. diabete che comporti trattamento farmacologico o con insulina x. malattie correlate all’uso di stupefacenti e all’assunzione di alcool b) di non essere a conoscenza di essere afetto da una delle predette malattie o di una loro possibile insorgenza, nè di essere in attesa di risultati di consulti medici, esami medici o ricoveri ospedalieri (o in istituti di cura) in riferimento alle predette patologie; c) di non essere titolare di una pensione di invalidità o inabilità (legate alle patologie sopra elencate) né abbia fatto domanda per ottenerla. 2. Il soggetto che non è in grado di rendere la dichiarazione di buono stato di salute non è assicurabile. Il soggetto che invece rende la dichiarazione di buono stato di salute è automaticamente assicurabile, fermo quanto previsto al successivo Art. 7. 3. In sostituzione della dichiarazione di buono stato di salute, l’assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certiicare il proprio stato di salute. Il costo di tale visita medica sarà a caric...
Assunzione del rischio. Al presente Contratto possono aderire Assicurandi che al momento della sottoscrizione della Proposta dichiarino espressamente: a) di NON aver avuto negli ultimi 10 anni la diagnosi di una delle seguenti malattie: 1. cancro / tumore (compresi linfomi, leucemie e mielomi); 2. malattie cardiovascolari, circolatorie e cerebrovascolari (ad esempio infarto, ictus, trombosi) ad eccezione di ipertensione arteriosa; 3. malattie del fegato (ad esempio epatite cronica, cirrosi epatica); 4. malattie dell’apparato urogenitale (ad esempio insufficienza renale cronica, rene policistico); 5. malattie dell’apparato respiratorio (ad esempio insufficienza respiratoria cronica, enfisema, Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva); 6. malattie del sistema nervoso centrale e/o periferico (ad esempio SLA, sclerosi multipla, paralisi ecc.) e della psiche (ad esempio depressione, schizofrenia); 7. malattie osteoarticolari immunitarie (ad esempio artrite reumatoide, artrite psoriasica); 8. diabete che comporti trattamento farmacologico con insulina o con farmaci per via orale, talassemia, obesità; 9. sieropositività al virus HIV e patologie correlate; 10. malattie gastro intestinali (ad esempio ulcera, morbo di Crohn); b) di NON essersi sottoposto negli ultimi 12 mesi a cure farmacologiche continuative e/o controlli periodici clinico- specialistici in relazione alle malattie elencate al paragrafo a); c) di NON essersi sottoposto negli ultimi 12 mesi a indagini diagnostiche strumentali (quali ad esempio risonanza magnetica, TAC, ecografia, scintigrafia, elettroencefalogramma, radiografie, mammografie, biopsie) con esito al di fuori della norma; d) di NON avere valori pressori superiori a 140 mm Hg di massima oppure superiori a 90 mm Hg di minima, anche se in terapia farmacologica; e) di NON presentare postumi invalidanti causati da malattie o infortuni, di NON essere titolare di una pensione di invalidità o inabilità, NÉ di aver fatto domanda per ottenerla presso ente preposto (ASL, INPS, INAIL). Pertanto, l’assunzione del rischio da parte della Società comporta la conoscenza delle condizioni di salute dell’Assicurando, da effettuarsi mediante la sottoscrizione da parte dello stesso delle dichiarazioni riportate in Proposta. Per capitali assicurati superiori a 150.000,00 Euro l’assunzione del rischio da parte della Società comporta il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato e delle abitudini di vita dello stesso, da effettuarsi: • analizzando le dichiarazioni r...
Assunzione del rischio. STATO DI FUMATORE / NON FUMATORE Data (gg/mm/aa) Firma Contraente (se Contraente persona fisica) Data (gg/mm/aa) Firma Assicurato (se Contraente persona giuridica)
Assunzione del rischio. In termini generali per l’emissione del contratto non è richiesto il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante visita medica. In ogni caso: se l'età dell'Assicurato è superiore a 60 anni, ovvero il capitale assicurato è superiore a Euro 200.000, ovvero si intendono eliminare i 6 mesi di carenza, è richiesto oltre all'acquisizione delle informazioni sulle abitudini di vita e sulle attività professionali e sportive (amatoriali e professionali) dell'Assicurato, anche il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato stesso mediante visita medica, effettuata da parte di un medico di fiduciario dell'Impresa se l'età dell'Assicurato non è superiore a 60 anni, il capitale assicurato non è superiore a Euro 200.000, ovvero si intendono mantenere i 6 mesi di carenza è possibile per l'Assicurato limitarsi alla compilazione del questionario sanitario, parte integrante della proposta, attraverso il quale l'Impresa acquisisce informazioni sulle condizioni di salute, le abitudini di vita e le attività professionali e sportive (amatoriali e professionali) dell'Assicurato stesso.
Assunzione del rischio. Stato di Fumatore / Non FumatoreIl sottoscritto dichiara di: ❑ essere fumatore, ovvero di aver fumato (s igarette, sigari, pipa, ecc.) anche sporadicamente, nel corso degli ultimi 24 mesi o di aver smesso di fumare su consiglio medico; ❑ non essere fumatore, ovvero di non aver fumato (sigarette, sigari, pipa, ecc.) neanche sporadicamente, nel corso degl i ultimi 24 mesi e di non aver smesso di fumare su consiglio medico.
Assunzione del rischio. L’Impresa ha sempre la necessità di acquisire le informazioni sull’Assicurato in merito alle sue: • condizioni di salute • abitudini di vita • attività professionali e sportive (amatoriali e professionali) dell'Assicurato. Tali informazioni di base sono ricavabili nel questionario sanitario, parte integrante della proposta/polizza. Per cui, a determinate condizioni descritte di seguito, per l’emissione del contratto l’Impresa necessita della sola compilazione del questionario sanitario e - secondo quanto previsto nelle Condizioni per contratti assunti senza visita medica - carenza, presenti alla successiva sezione B - Capitolo 1 e alle quali si rimanda - assume il contratto senza alcun preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato e dunque senza richiedere allo stesso: • la visita medica • gli accertamenti sanitari. Le condizioni per le quali il contratto viene emesso senza visita medica e alcun accertamento sanitario sono le seguenti: • età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto minore o uguale a 60 anni • capitale assicurato iniziale minore o uguale a Euro 250.000 • scelta dell’Assicurato - devono comunque essere soddisfatte entrambe le precedenti condizioni - di non richiedere esplicitamente il preventivo accertamento delle proprie condizioni di salute mediante visita medica. Diversamente, è necessario il preventivo accertamento delle condizioni di salute - tramite visita medica e accertamenti sanitari - nei casi in cui: • l’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto risulti maggiore di 60 anni • il capitale assicurato iniziale risulti maggiore di Euro 250.000 • l’Assicurato - anche se di età minore o uguale a 60 anni e con capitale assicurato minore o uguale a Euro 250.000 - richieda esplicitamente il preventivo accertamento delle proprie condizioni di salute mediante visita medica (al fine di rendere pienamente in vigore il contratto fin dalla data di decorrenza). Si riassumono di seguito - con maggior dettaglio - tali diverse modalità di assunzione del rischio: • carenza di 6 mesi • se l’Assicurato vuole eliminare la carenza: visita medica presso il proprio medico di famiglia • visita medica • visita medica presso il proprio medico di famiglia • accertamenti sanitari • visita medica presso il medico fiduciario dell’Impresa • accertamenti sanitari • visita medica presso il medico fiduciario dell’Impresa • accertamenti presso il proprio medico di famiglia • accertamenti sanitari • visita medica presso ...
Assunzione del rischio. L’assunzione del rischio da parte del committente decorre essenzialmente dal momento di avviso di merce pronta per la spedizione o di consegna della merce allo spedizioniere o al vettore, al più tardi dal momento dell’uscita dalla fabbrica. In caso di ritardo di accettazione del committente, il rischio di un eventuale deperimento o deterioramento della merce ordinata è trasferito al committente nel momento in cui questi incorre in mora. Analoga condizione si applica nel caso in cui il committente non adempie ai suoi obblighi di cooperazione concordati contrattualmente e pertanto renda impossibile una consegna.