Contact Mondo TV Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Investor Relator
Data Il Contraente
Premessa Le parti convengono di dare maggiore impulso al sistema delle relazioni industriali e di sviluppare il sistema di informazioni di cui all'articolo 5 del c.c.n.l. 3 luglio 1996 allo scopo di: - rafforzare la capacità di governo dei cambiamenti in atto soprattutto nel sistema del trasporto di persone svolto mediante noleggio autobus con conducente, noleggio auto e locazione automezzi; - intervenire congiuntamente presso le regioni affinché sia data piena attuazione alla legge n. 218/2003; - salvaguardare l'efficienza e la competitività aziendale ed assicurare la salvaguardia delle professionalità e dei livelli occupazionali; - costituire e consolidare un più avanzato e organico quadro di regole capaci di governare i processi di cambiamento e di organizzazione del ciclo produttivo aziendale; - definire e sperimentare forme più avanzate di governo di tali processi attraverso un sistematico confronto fra le parti, anche al fine di perseguire l'obiettivo di privilegiare la qualità e la sicurezza dei servizi; - stabilire un quadro di confronto costante sull'evoluzione degli assetti dell'organizzazione del lavoro; - individuare parametri di massima su cui si può sviluppare la contrattazione di secondo livello sul premio di risultato. Le parti si danno reciprocamente atto che condizione necessaria per lo sviluppo di relazioni sindacali di tipo partecipativo è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli. Pertanto, le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali collegati a far rispettare le norme del c.c.n.l. e la loro coerente applicazione a livello aziendale alle imprese che comunque svolgono le attività di cui al campo di applicazione, comprese quelle che ai sensi di legge sono classificate imprese artigiane. In tale ottica un ruolo fondamentale viene riconosciuto alle R.S.A. o alle R.S.U. ove costituite, alle quali sono demandate le funzioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, nonché il compito di prevenire le controversie aziendali attraverso l'azione di informazione preventiva sulle vicende aziendali. A tal fine le parti si impegnano ad attivare l'Osservatorio nazionale di cui all'art. 59 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, con i compiti già ivi previsti come integrati dall'accordo nazionale 18 giugno 2001 ed Osservatori regionali composti dalle rispettive strutture operative a livello territoriale delle parti stipulanti. Tra i compiti dei suddetti Osservatori rientrano altresì: la verifica della regolarità delle relazioni sindacali; la verifica della corretta applicazione del c.c.n.l.; l'adozione degli interventi per ripristinare le condizioni di agibilità; la vigilanza sulle pari opportunità, discriminazioni e molestie sessuali e tutte le altre tutele già previste dal c.c.n.l. 3 luglio 1996 (artt. 48, 53, 54, 55, 57 e 58). L'Osservatorio nazionale, che avrà sede presso la Fise, si riunirà almeno ogni 6 mesi. Esso è composto dai seguenti signori: U. C. per la Uiltrasporti; A. N. per la Fit-Cisl, S. D. S. per la Filt-Cgil, G. B. e V. C. per la Fise, M. F. per l'Anav. I suddetti componenti potranno di volta in volta essere sostituiti a mezzo delega o affiancati da esperti delle materie trattate. Gli Osservatori regionali si incontreranno con cadenza annuale ovvero su richiesta anche di una sola parte nelle sedi di volta in volta indicate congiuntamente dalle parti. Essi saranno composti da un rappresentante per ciascuna organizzazione, indicati dalle parti nazionali.
Premesse le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Indirizzi internet (se del caso)
Affidamento Risposta:
Fascicolo Informativo l’insieme della documentazione informativa da consegnare al Cliente composto da:
Informazioni generali Risposta: In caso affermativo,
PREMESSO che da diversi anni gli indirizzi regionali alle Aziende sanitarie sottolineano l’esigenza di sviluppare possibili forme di collaborazione, sia a livello provinciale che di area vasta e che tali azioni negli anni hanno coinvolto sia aspetti sanitari/produttivi, sia i cosiddetti “servizi di supporto”; che le linee di indirizzo della Regione Xxxxxx-Romagna, approvate con deliberazione n. 199/2013, specificano che le Aziende sono tenute a migliorare la qualità dell’offerta e dell’efficienza nella produzione di servizi, avviando un processo di integrazione di attività e funzioni tra Aziende per condividere le migliori professionalità presenti, razionalizzare risorse tecnologiche, materiali, umane e finanziarie, concentrando strutturalmente le funzioni amministrative, tecnico-professionali e sanitarie a prevalente carattere generale e di supporto tecnico-logistico che non influenzano l’ esercizio dell’autonomia e della responsabilità gestionale in capo alle direzioni aziendali, ma che possono determinare economie di scala ed economie di processo. Le integrazioni dovranno essere perseguite o su scala di Area Vasta o su scala provinciale; pertanto le Aziende saranno impegnate a sviluppare tali integrazioni con modalità variabile. Le Aziende dovranno provvedere alla riprogettazione dell’insieme dei servizi amministrativi, tecnico-professionali (servizi tecnici, servizi di Ingegneria Clinica, fisica sanitaria e servizi ICT) e sanitari; che nella logica anzidetta le aziende sanitarie della città metropolitana di Bologna hanno avviato, nel corso degli ultimi anni, numerose esperienze di collaborazione ed integrazione in ambito sanitario e tecnico-amministrativo; che con deliberazione n. 284 del 5.8.2019 è stato recepito l'Accordo quadro per lo svolgimento delle funzioni unificate dei Servizi amministrativi, tecnici e professionali con l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l'Istituto Ortopedico Rizzoli e l'Azienda USL di Imola per come rinnovato, con decorrenza dalla data di originaria sottoscrizione, fino al 24.8.2024; che l'Accordo quadro prevede la stipula di specifiche convenzioni contenenti l'individuazione di ciascun Servizio Unico, l'indicazione delle attività ad esso conferite, nonché le relative modalità di funzionamento;
Documento di Polizza documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
Informazione Elemento del tracciato fattura elettronica
Formattato Colore carattere: Nero
Capitolato d’Oneri il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;
Affidatario Il soggetto a cui sono affidati gli appalti di lavori pubblici;
Relatore Presidente di sezione Xxxxx Xxxxxxx SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI
Risarcimento diretto Per i Sinistri nei quali la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente si può applicare la procedura di “Risarcimento Diretto” e la richiesta di Risarcimento dei danni subiti dal Veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente dovrà essere inoltrata direttamente alla Società e/o all’Agenzia/Punto Vendita che provvederà, per conto della compagnia del responsabile a risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti. La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che: - si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto; - dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti. - le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD. La procedura di “Risarcimento Diretto” non è esercitabile per i Sinistri accaduti: - dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Convenzione CARD; - dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’impresa; - dalla data di operatività del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera Prestazione di servizi). Per le procedure liquidative, si rinvia: - all’articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, nei casi di applicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 148 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di inapplicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 141 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di danno subito da uno o più trasportati del Veicolo assicurato. Per conoscere i centri di liquidazione Sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società. Avvertenza: in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso alla Società, utilizzando il modulo di Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro (“modulo blu”), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili. La Società, nel caso in cui la denuncia di Xxxxxxxx sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di Risarcimento entro i seguenti termini:
Proposta Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Informazioni Riservate si riferisce a tutte le informazioni che la parte rivelante protegge da una divulgazione illimitata a terzi e che (i) la parte rivelante identifica come riservate e/o interne e/o protette da privativa al momento della loro comunicazione o che (ii) dovrebbero essere ragionevolmente considerate riservate al momento della loro comunicazione in ragione della natura dell'informazione e delle circostanze della loro comunicazione.
Codice postale 00196 Paese: Italia Tel.: +00 00000000 Fax: +00 0000000000 Indirizzo Internet: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx
Offerta complessivamente inteso, l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo ed economico, che l’Operatore Economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione;
Offerente «Concorrente» o «Operatore»: l’impresa, il raggruppamento di operatori economici, il consorzio o comunque l’operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che ha partecipato alla procedura, e che ha presentato la propria Offerta in vista dell’aggiudicazione dell'Appalto;
Lingua Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana. Con l’accordo del consumatore, il finanziatore intende comunicare in lingua italiana nel corso del rapporto contrattuale.
Certificato di assicurazione il documento, che può essere rilasciato dall’assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.
Domanda In riferimento alle premesse di cui sopra, al set di chiarimenti ATM VII del 9.11.2022 (quesiti n. 10 ed 11), tenendo conto che il bando prevede che unitamente alla stipula dell’accordo quadro verrà sottoscritto solo un primo Contratto Applicativo e che l'assegnazione dell'accordo quadro non costituisca in capo ad ATM alcun vincolo / obbligo di stipulare i contratti applicativi successivi al primo e che la stipula degli eventuali contratti applicativi successivi al primo è subordinata al reperimento da parte di ATM dei finanziamenti pubblici necessari, si richiede di poter confermare che l’impegno del fidejussore ad emettere le cauzioni definitive, è da intendersi riferito esclusivamente all’accordo quadro e al primo contratto applicativo, con esclusione dei contratti applicativi oltre il primo. Si chiede cortesemente la conferma della piena accettabilità di quanto sopra specificato, ovvero in caso diverso di fornire specifiche e dettagliate indicazioni al riguardo. Non si conferma. Vale quanto già indicato negli atti di gara e nei chiarimenti forniti Relativamente al requisito Req_Diagn_41 applicabile al Sistema di remotizzazione dei dati diagnostici, si chiede di chiarire se al termine del periodo di 15 anni dal collaudo definitivo del primo tram, il sistema centrale può limitarsi alla sola funzione "trasferimento dei dati verso altro sistema diagnostico predisposto da ATM", oppure deve continuare ad erogare tutte le funzioni previste dal capitolato (ad esempio le varie interfacce utente per la consultazione e scarico dei dati diagnostici) Risposta n. 39 Il Req_Diag_41 è relativo alla migrazione del sistema di diagnostica che avverrà al termine del periodo di 15 anni dal collaudo definitivo del primo tram. La migrazione dovrà garantire al nuovo sistema la corretta esecuzione di tutte le funzioni richieste come per esempio anche l’utilizzo delle interfacce utente oltre che i dati memorizzati negli anni precedenti. Disciplinare di gara; art. 6.1 pag. 11 punto II let. d) – Documentazione Amministrativa Rispetto degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e assunzione di almeno il 30% di giovani e donne (par. 4 linee guida - art. 47, comma 4). In riferimento alle lettere c) e d) di cui all’art. 6.1 punto II del Disciplinare di gara, si prega di confermare che per dimostrare il rispetto dei requisiti ivi indicati sia sufficiente sottomettere in fase di offerta:
Consumatore La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Software il software di volta in volta reso disponibile al Cliente per la fruizione del Servizio;