Definizione di Punto di partenza

Punto di partenza è l’affermazione per cui le cause di annullamento formano sia fatti costitutivi dell’effetto di annullamento sia fatti impeditivi dell’efficacia del contratto, che vengono normalmente fatti valere in via di eccezione. Quando viene stipulato un contratto annullabile, si crea una situazione di pendenza (molto simile a quella che si ha in presenza di una condizione), caratterizzata dalla sospensione degli effetti del fatto impeditivo dal (111) Cfr. X. XXXXXXX FERRARA, Il negozio giuridico cit., p. 353, per cui “nel diritto nostro […] non può aversi annullamento su semplice dichiarazione di volontà della parte”; X. XXXXX BONACCORSO, Diritti potestativi cit., pp. 136-137, anche nt. 26; X. XXXXXXX, Oggetto del giudicato cit., p. 249, anche nt. 73; X. XXXXXX, La pronuncia d’xxxxxxx xxx., x. 000 xx., xxxxx xx. 00: “non può dimostrarsi […] che la parte possa unilateralmente determinare gli effetti costitutivi manifestando la volontà di annullare […] fuori del processo”; X. XXXXXXXX, voce Annullabilità cit. p. 475; X. XXXXX, Poteri sostanziali e tutela giurisdizionale, Torino, 2012, p. 261 ss.; X. XXXXXX, voce Eccezione cit., p. 271; E. F. XXXXX, voce Accertamento cit., p. 23; X. XXXXXXXXX, sub art. 1441, in X. XXXXXXXXX – X. XX XXXX, Dell’azione di annullamento, in Il codice civile. Commentario, fondato da X. XXXXXXXXXXX e continuato da F. D. BUSNELLI, Milano, 2009, p. 93. In giurisprudenza, cfr. Cass., 13 aprile 1959, n. 1086, in Giur. it. 1959, I, 1, p. 1192, con nota di X. XXXXX XXXXXXXXXX, L’eccezione nel sistema della difesa del convenuto.
Punto di partenza è una norma di controversa interpretazione che sembra espressamente considerare il comportamento contraddittorio nell’ambito della risoluzione per inadempimento: l’art. 1453, comma 2, cod. civ., che preclude al contraente che abbia domandato la risoluzione del contratto di chiederne successivamente l’adempimento. Occorre dunque chiarire il significato della norma e il suo campo di applicazione, individuando il bilanciamento di interessi operato dal legislatore per saggiarne la riproducibilità nei casi non regolati 31.
Punto di partenza è l’esame del portato letterale della norma che delinea il nuovo tipo di rapporto: l’art. 61 del decreto, pur non offrendo una definizione del negozio contrattuale, da cui evincere la causa e l’oggetto, richiama i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 409 c.p.c. (con esclusione della disciplina di agenti e rappresentanti di commercio), disponendo che essi devono essere ricondotti «ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato». Quindi ricorda, in maniera pleonastica, il rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente, ed aggiunge una locuzione, in contrasto con la precedente definizione, peraltro di dubbia interpretazione per la difficile connessione con la formulazione sintattica della prima parte del periodo: sembrerebbe che i il lavoro a progetto sarebbe lavoro dipendente, salvo che per talune attenuazioni.

Examples of Punto di partenza in a sentence

  • Punto di partenza per lo sviluppo del sistema di welfare in Tetra Pak è la cultura nordica e di tradizione «familiare» che ha prodotto nel tempo una base omogenea di «attenzione alle persone»riscontrabile a livello corporate.

  • Punto di partenza di tale indagine è l’illustrazione dell’evoluzione scientifica in tema di contrattazione innominata: in tale ottica, si è predisposta una sintetica ricostruzione del ruolo e della rilevanza centrale che l’autonomia individuale assume nel contesto dei traffici giuridici, dando conto delle caratteristiche primarie del contratto atipico.

  • Punto di partenza prioritario sono stati i dati forniti dalla piattaforma interattiva CINECA per l’osservazione degli accordi e dei progetti di collaborazione interuniversitaria tra atenei italiani ed esteri.

  • Punto di partenza di quest’analisi è che i nuovi flussi di dati riguardano soggetti che già sono utenti dei sistemi STRIMS o SINRAD e verranno raccolti attraverso i portali esistenti, utilizzando quindi sistemi di autenticazione e identificazione già in essere.

  • Punto di partenza dal quale ha preso le mosse la redazione dei due contratti sono gli usi (in particolare, quelli accertati dalle Camere di Commercio di Milano e di Vicenza).

  • Punto di partenza (base da migliorare, PDR uguale a zero) = 30.52 punto massimo, (PDR = 100% )= 32.30.

  • Punto di partenza certo è la fissazione del limite oltre il quale il tasso si considera usuraio (art.

  • Punto di partenza è l’azione sulle cause con una progettazione personalizzata che individui i bisogni della famiglia, predisponga interventi appropriati e l’accompagni verso l’autonomia.

  • Punto di partenza di tale controllo è la dichiarazione sostitutiva resa dall'operatore economico per la partecipazione alla gara o, comunque, in fase di affidamento diretto, dalla quale occorre acquisire i dati e le informazioni necessarie per le richieste agli enti certificatori o per l'acquisizione da banche dati disponibili, distinguendo a seconda che gli stessi siano verificati: • senza l'ausilio del sistema AVCpass; •attraverso il sistema AVCpass.

  • Punto di partenza del discorso, tenuto conto che per il ricorrente la prima ragione di illegittimità della segnalazione discende dall’estinzione della garanzia ex art.


More Definitions of Punto di partenza

Punto di partenza è la considerazione che la società fiduciaria per definizione amministra beni non propri, cioè non riveste, anche nei confronti dei terzi, la qualità di proprietaria dei beni amministrati. Infatti anche alcune disposizioni normative depongono esplicitamente in tal senso come nello specifico settore dei titoli azionari, per i quali l'art. 1 x.x. xxx x.x. 00.0.0000 x. 000, ove dispone che "le società fiduciarie che abbiano intestato al proprio nome titoli azionari appartenenti a terzi sono tenute a dichiarare le generalità degli effettivi proprietari dei titoli stessi", esclude chiaramente che, nel caso di intestazione fiduciaria di titoli azionari, la società fiduciaria possa essere considerata proprietaria dei titoli stessi. Ancora più chiaramente, la disciplina delle società di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2.1.1991 n. 1 stabilisce all'art. 8 lett. f)63 (applicabile alle società fiduciarie in virtù del rinvio operato dall'art.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un proprio diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento: onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat. Tale principio, costituendo l’architrave dell’intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. La giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Xxxx., Sez. Un., n. 13533/2001, ha chiarito in che modo debba essere ripartito tale onere probatorio, stabilendo che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l’inadempimento (o l’inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento dell’obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Nelle controversie aventi ad oggetto rapporti bancari 1) qualora ad agire in giudizio sia la Banca, grava su quest’ultima l’onere di produrre in giudizio il contratto, unitamente alla documentazione contabile (estratti conto e riassunti scalari) dall’inizio del rapporto, con la conseguenza che la ricostruzione dell’andamento del rapporto – sulla base del contratto prodotto in atti dalla banca – deve essere effettuata partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile, se a credito per il cliente; nel caso in cui, invece, il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, occorre ripartire dal saldo zero (cfr. Cass. n. 9695/2011, Cass. n. 1842/2011, Cass. n. 23974/2010); 2) qualora, invece, sia il correntista ad agire in ripetizione o comunque per l’accertamento del dovuto, la ricostruzione dei rapporti di dare/avere – sulla base del contratto prodotto in atti da quest’ultimo – va circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti conto (senza potere muovere dal saldo zero in caso di un primo estratto conto a debito per il cliente): pertanto, se il correntista agisce in giudizio contro la Banca, ha l’onere, innanzitutto, di produrre il contratto, e, in mancanza, la relativa domanda deve essere rigettata (ex multis Cass. n. 9201/2015; Tribunale Bari, 1.3.2016; Trib. Vicenza 28.1.2016; Trib. Cagliari 16.6.2015; App. Milano...

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  • Risarcimento diretto Per i Sinistri nei quali la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente si può applicare la procedura di “Risarcimento Diretto” e la richiesta di Risarcimento dei danni subiti dal Veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente dovrà essere inoltrata direttamente alla Società e/o all’Agenzia/Punto Vendita che provvederà, per conto della compagnia del responsabile a risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti. La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che: - si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto; - dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti. - le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD. La procedura di “Risarcimento Diretto” non è esercitabile per i Sinistri accaduti: - dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Convenzione CARD; - dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’impresa; - dalla data di operatività del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera Prestazione di servizi). Per le procedure liquidative, si rinvia: - all’articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, nei casi di applicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 148 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di inapplicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 141 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di danno subito da uno o più trasportati del Veicolo assicurato. Per conoscere i centri di liquidazione Sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società. Avvertenza: in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso alla Società, utilizzando il modulo di Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro (“modulo blu”), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili. La Società, nel caso in cui la denuncia di Xxxxxxxx sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di Risarcimento entro i seguenti termini:

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