Ordine di pagamento qualsiasi istruzione data dall’Esercente alla Società con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento.
SOMMARIO 3.1 Il problema dell’esistenza di un rapporto contrattuale tra arbitri ed istituzione: definizione del “contratto di cooperazione arbitrale” - 3.2 Il momento perfezionativo del contratto di cooperazione arbitrale - 3.3 Vicende patologiche del contratto di collaborazione arbitrale La questione del rapporto tra gli arbitri e l’istituzione che amministra il procedimento ha trovato in dottrina soluzioni assai diverse tra loro; nel panorama italiano, la maggioranza degli Autori esclude l’esistenza di un rapporto contrattuale71. Innegabilmente, la presenza di un ente avente funzioni di amministrazione non implica, di per sé, l’esistenza di un legame negoziale tra lo stesso ed i soggetti giudicanti. In senso contrario, si potrebbe obiettare che le parti versano all’istituzione le somme dovute a titolo di spese ed onorari del tribunale arbitrale72: ciò sembrerebbe presupporre l’esistenza di un contratto tra gli arbitri e l’ente, in forza del quale quest’ultimo riceve quanto dovuto e lo trasmette ai relativi creditori. Tuttavia, in dottrina si è 71 X. XXXXXXX, L’arbitrato amministrato, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685; POLVANI, Arbitrato amministrato e camere arbitrali, in IRTI (a cura di), Dizionario dell’arbitrato, Torino, 1997, 23; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arb., 1990,
Responsabile Unico del Procedimento xxx. Xxxxxx Xxxxxxx.
Normalmente il biasimo verbale e quello scritto saranno inflitti nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva per mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Incorre nei provvedimenti di biasimo, della multa o della sospensione la dipendente o il dipendente che: