Definizione di Rischio guerra

Rischio guerra. Rischio professionale | | gli Infortuni che l’Assicurato subisca durante eventi direttamente connessi a: ▪ guerra, ostilità, operazioni belliche (con conflitti dichiarati o no); ▪ invasioni, atti perpetrati da nemici di nazionalità diversa da quella della persona assicurata o del paese nel quale gli atti si verificano; ▪ guerra civile, sommosse, ribellioni, insurrezioni, rivoluzioni, colpi di stato militari o usurpazioni di potere, rovesciamento di governi legalmente costituiti; ▪ tumulti civili che assumano le proporzioni o siano equivalenti ad una rivolta e sommossa; ▪ esplosioni di armi da guerra; l’utilizzazione di armi nucleari, chimiche o biologiche a distruzione di massa, in qualsiasi forma esse siano utilizzate o combinate tra loro; o per utilizzazione delle armi nucleari a distruzione di massa si intende l’uso di ogni tipo di esplosivo nucleare o mezzo di emissione, scarico, dispersione, rilascio o fuga di materiale fissile con livello di radioattività con capacità di rendere inabile o portare alla morte persone e animali; o per utilizzazione di armi chimiche a distruzione di massa si intende l’emissione, scarico, dispersione, rilascio o fuga di ogni materiale composto chimico solido, liquido o gassoso, che quando usato causa incapacità, invalidità o morte di persone e animali; o per utilizzazione di armi biologiche a distruzione di massa si intende l’emissione o scarico, dispersione, rilascio o fuga di ogni agente patogeno (produttore di malattie), micro-organismi e/o tossine biologiche (inclusi modifiche genetiche e tossine chimiche) capaci di causare incapacità, invalidità o morte di persone e animali. ▪ omicidi o assalti per i quali sia stata dimostrata incontrovertibilmente la responsabilità di agenti appartenenti ad uno stato straniero rispetto alla nazionalità dell’Assicurato, sia nei casi di guerra dichiarata con quello stato sia nei casi in cui non vi siano state dichiarazioni di guerra; gli Infortuni che l’Assicurato subisca nell’esercizio delle proprie occupazioni professionali; Rischio extra-professionale | gli Infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento di ogni attività che non abbia Sinistro | carattere professionale; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Rischio guerra. L'assicurazione vale anche per gli infortuni che l'Assicurato subisca in conseguenza di atti di guerra al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Citta del Vaticano, della Repubblica di San Marino o del Paese di Residenza Principale dell'Assicurato.
Rischio guerra. Sinistri accaduti a causa esclusiva di conflitti armati, azioni militari condotte sia da forze regolari che da forze irregolari o insurrezionali, guerre, ostilità, invasioni, rivoluzioni, insurrezioni ed eventi bellici in genere

Examples of Rischio guerra in a sentence

  • Non è possibile, inoltre erogare Prestazioni ove le autorità̀ locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività̀ diassistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

  • Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l’Assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

  • Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipenden- temente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

  • A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono inoltre incluse le seguenti estensioni di garanzia nei limiti indicati in Polizza: a) Morte presunta; b) Rischio guerra; c) Danni estetici; d) Rimborso spese funerarie; e) Rimpatrio salma; f) Costi di salvataggio e ricerca.

  • Non è possibile, inoltre erogare Prestazioni ove le autorità̀ locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività̀ di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che cisia in corso un Rischio guerra.

  • L’Assicurazione vale anche per gli atti di pirateria, Terrorismo, sabotaggio, dirottamento, purché non conseguenti a guerra (dichiarata e non) in deroga agli articoli 2.11 | Rischio guerra e 2.12 | Terrorismo.

  • Non è possibile, inoltre, erogare Prestazioni ove le autorità̀ locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività̀ di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

  • Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

  • Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendente- mente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.


More Definitions of Rischio guerra

Rischio guerra. La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non di- chiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace.
Rischio guerra. La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e non), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.
Rischio guerra la garanzia assicurativa prestata all’estero si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra, per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici. • Cumulo di indennità: qualora dopo il pagamento di un’indennità per invalidità permanente, entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza delle lesioni subite, si verifichi il decesso dell’assicurato, Zurich corrisponde ai beneficiari espressamente indicati in polizza la differenza tra l’indennità pagata e la somma assicurata per il caso morte, qualora questa sia superiore. GARANZIA “INCENDIO” Garanzie aggiuntive • Elettronica: è assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati ai sistemi elettronici di elaborazione dati, computer ed apparecchiature relative; macchine elettromeccaniche ed elettroniche per uso ufficio, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, nonché impianti video-citofonici a seguito di: (i) imperizia, negligenza, errata manipolazione; (ii) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica; (iii) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d’aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione; (iv) sabotaggio dei dipendenti; (v) traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, infiltrazione di acqua, rovesciamento di liquidi in genere; (vi) alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio. • Supporti di datimaggiori costi: Zurich corrisponde le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l’utilizzo di un elaboratore equivalente. • Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.): sono compresi in garanzia i programmi operativi purché rientranti nella somma assicurata.
Rischio guerra la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e non dichiara- ta) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace. Sono co- munque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscono l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Related to Rischio guerra

  • Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro.

  • Rischio di cambio per i fondi in cui è prevista la pos- sibilità di investire in valute diverse da quella in cui sono denominati, la variabilità del rapporto di cambio tra la va- luta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominate le singole componenti può avere effetti sul valore dell’investimento;

  • FATTORI DI RISCHIO Nella fornitura del Servizio Postale Universale, l’Emittente è vincolato al rispetto di obblighi di ser- vizio relativi all’espletamento del SPU, in particolare, ai tempi di consegna della corrispondenza, alla numerosità ed all’orario di apertura degli uffici postali e all’orario di raccolta della corrispon- denza. Nonostante l’Emittente adotti misure volte a salvaguardare il rispetto dei suddetti obblighi di servizio, non si può escludere la possibilità che l’Emittente sia potuto incorrere o possa incor- rere in violazioni dei medesimi con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie da parte delle Autorità competenti ai sensi dell’art. 21, primo comma, del D.lgs. 261/1999. Sussiste in proposito, inoltre, il rischio di un aumento degli importi delle sanzioni comminabili dall’AGCom all’Emittente in relazione al mancato rispetto degli obblighi del SPU, anche a seguito della specifica segnalazione inviata dall’AGCom al Governo in data 4 febbraio 2015, in cui l’Autorità ha segnalato l’insufficienza dell’impianto sanzionatorio applicabile al settore postale in virtù del D.lgs. 261/1999, chiedendone la revisione. Oltre al rischio di sanzioni pecuniarie, esiste per l’Emittente un rischio di revoca dell’affi- damento del SPU prima della naturale scadenza del 30 aprile 2026. L’art. 21 del D. lgs. n. 261/1999 infatti prevede che in caso di “gravi e reiterate” violazioni degli obblighi di Servizio Postale Universale, il MiSE possa revocare l’affidamento del servizio, fermi i principi del cumulo di condotte come precisati dalla delibera AGCom 265/15 CONS del 28 aprile 2015. In relazione ai rischi sopra prospettati, si segnala che, anche a seguito di talune segnalazioni effettuate da soggetti terzi, è stato avviato dalla Società uno specifico audit in merito a pre- sunte irregolarità commesse da dipendenti dell’Emittente presso alcuni CMP in riferimento ai sistemi di monitoraggio e accertamento dei livelli di qualità del servizio effettuati da sog- getti terzi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 261/99, a giugno 2015. Dalle provvisorie acquisizioni di tale audit, allo stato concluso solo nella sua fase prelimina- re, emergerebbero alcuni comportamenti attinenti all’interferenza con i sistemi di controllo di qualità e non conformi alle policy della Società. Le ulteriori verifiche sono, alla Data del Prospetto, tuttora in corso. Allo stato non è possibile determinare se tali comportamenti possano avere avuto riflessi sulla determinazione degli indici di qualità del servizio rilevati. In relazione a tali vicende l’Emittente – al fine dell’accertamento dei fatti e della propria tutela – ha incaricato i propri legali di procedere con tutte le iniziative più opportune. Tali vicende potrebbero determinare l’avvio di specifici procedimenti nei confronti di dipendenti di Poste Italiane. Non è possibile escludere che per effetto di tali vicende possano derivare giudizi o sanzioni nei confronti di Poste Italiane stessa con possibili conseguenti ricadute negative sull’immagine o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. L’art. 23 dello stesso provvedimento stabilisce, inoltre, che ogni cinque anni il MiSE verifichi attraverso un’analisi svolta dall’AGCom, sulla base di criteri definiti da quest’ultima, che la fornitura dello SPU sia svolta dall’Emittente in modo efficiente ed efficace e, in caso con- trario, possa disporre la revoca dell’affidamento. Si sottolinea inoltre che, allo scadere del periodo di affidamento del SPU (30 aprile 2026), non è possibile escludere che lo stesso non venga rinnovato a favore dell’Emittente o che lo stesso venga rinnovato a condizioni diffe- renti rispetto alle condizioni attualmente in essere.

  • Primo rischio assoluto La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c.

  • Rischi sempre esistenti • Rischio emittente • Rischio di mercato • Rischio di liquidità • Rischi collegati alla complessità /struttura del prodotto di investimento • esistenti, se il prodotto presenta le relative caratteristiche • Rischio di cambio in caso di prodotti in valuta estera • Bail-in in caso di ETC emessi da banche o imprese di investimento all'interno dell'UE • Rischio legale per ETC, che sono emessi, detenuti o negoziati in altre giurisdizioni • Rischi collegati al principio di equivalenza • Rischi di trasferimenti per ETC, che sono negoziati o detenuti in stati, che hanno deciso o subiscono limitazioni in questo ambito • Rischio legato alla partecipazione sproporzionata allo sviluppo dell'indice di riferimento (leva) Documento informativo dell'emittente • Documento contenente le informazioni chiave ("KID")

  • TABELLE MILLESIMALI proprietà ………………. riscaldamento …………………….. acqua ………………… altre …………………………………………………………………... COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:

  • Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa.

  • Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad otto punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.

  • RITENUTO pertanto di rettificare la graduatoria del lotto n. 2 come di seguito rappresentato e di dichiarare non conforme il prodotto APOFIN 5 F.LE 5ML 1% SC IV offerto dalla societa CHIESI ITALIA S.P.A: Societa Prodotto farmaceutico Lotto Graduatoria Prezzo Ever pharma italia Dacepton 2 1 56,8575 Chiesi italia s.p.a Apofin 5 f.le 5ml 1% sc iv 2 Non conforme alle specifiche tecniche richiesta dagli atti di gara. 5,1648 PRESO ATTO, infine. che la presente proposta viene formulata dal Dirigente per assenza del RUP; Tutto ciò premesso, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono sostanzialmente ed integralmente riportate, di: • di rettificare la determinazione di aggiudicazione n. G07765 del 15 giugno 2022, modificando esclusivamente la graduatoria del lotto n. 2 come di seguito rappresentato e di dichiarare non conforme il prodotto APOFIN 5 F.LE 5ML 1% SC IV offerto dalla societa CHIESI ITALIA S.P.A: Societa Prodotto farmaceutico Lotto Graduatoria Prezzo Ever pharma italia Dacepton 2 1 56,8575 Chiesi italia s.p.a Apofin 5 f.le 5ml 1% sc iv 2 Non conforme alle specifiche tecniche richiesta dagli atti di gara. 5,1648 • di trasmettere il presente atto, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, agli operatori economici interessati ed alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio; • subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione disposta in favore della societa EVER Pharma Italia ai controlli per la verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 2016 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall’articolo 86 comma 2 bis del Codice; • di pubblicare il presente provvedimento sul “profilo di committente” della Regione Lazio, accessibile al sito xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nonchi sul BURL. Avverso il presente atto i ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. Avverso il presente atto i ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. Il Direttore Xxxxxx Xxxxxxxxx

  • Beni Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.

  • Grado di rischio indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del fondo in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio-basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”.

  • Forza maggiore è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l’adempimento di una obbligazione;

  • Sottolimite L’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

  • Rimborso Il presente contratto, trattandosi di polizza turismo temporanea, non prevede la possibilità di rimborso del premio.

  • RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D. Lgs. 267/00;

  • Obiettivo della gestione il fondo interno è gestito in un’ottica di gestione attiva, modulando dinamicamente le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato, un risultato in linea con le finalità dell’investimento, in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del fondo interno. La volatilità media annua attesa della presente proposta d'investimento, è pari al 9,8%.

  • RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

  • Rapina il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

  • Esempio L’Aderente/Assicurato ha diritto all’indennizzo nel caso in cui l’Invalidità Permanente dovuta a infortunio o malattia sia superiore al 65%. Nel caso pratico di invalidità certificata al 70%, l’Aderente/Assicurato si vedrà indennizzato il capitale assicurato risultante dal piano di ammortamento evidenziato sul Modulo di Adesione in essere al momento del sinistro. Se si pone che la data del sinistro sia il 1 marzo 2017, che l’Aderente/Assicurato abbia sottoscritto l’assicurazione di durata pari a 10 anni, coincidente con la durata del Contratto di Mutuo, a partire da un capitale assicurato iniziale di 100.000 Euro il 1 giugno 2012, l’Aderente/Assicurato si vedrà indennizzato il capitale assicurato di 58.056 Euro (ovvero il capitale assicurato in essere al momento del sinistro risultante dal piano di ammortamento evidenziato sul Modulo di Adesione).

  • Capitolato Tecnico il documento di cui all’Allegato “A”;

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • Decorrenza della garanzia momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

  • Corrispettivo Si intende l’ammontare dovuto dal Factor al Fornitore a fronte della cessione dei Crediti.

  • GIUDIZIO La rilevanza scientifica della collocazione editoriale avuta dalla pubblicazione è ottima in quanto si tratta di rivista a diffusione internazionale con un ottimo impact factor (superiore a 10 e inferiore a 20).

  • Richiesta indica una richiesta di accesso di un Interessato, una richiesta di cancellazione o correzione dei Dati Personali, o una richiesta di esercizio di uno degli altri diritti previsti dal GDPR;