Definizione di Rischio guerra

Rischio guerra la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e non dichiara- ta) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace. Sono co- munque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscono l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Rischio guerra. L'assicurazione vale anche per gli infortuni che l'Assicurato subisca in conseguenza di atti di guerra al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Citta del Vaticano, della Repubblica di San Marino o del Paese di Residenza Principale dell'Assicurato.
Rischio guerra la garanzia assicurativa prestata all’estero si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra, per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici. • Cumulo di indennità: qualora dopo il pagamento di un’indennità per invalidità permanente, entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza delle lesioni subite, si verifichi il decesso dell’assicurato, Zurich corrisponde ai beneficiari espressamente indicati in polizza la differenza tra l’indennità pagata e la somma assicurata per il caso morte, qualora questa sia superiore. GARANZIA “INCENDIO” Garanzie aggiuntive • Elettronica: è assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati ai sistemi elettronici di elaborazione dati, computer ed apparecchiature relative; macchine elettromeccaniche ed elettroniche per uso ufficio, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, nonché impianti video-citofonici a seguito di: (i) imperizia, negligenza, errata manipolazione; (ii) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica; (iii) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d’aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione; (iv) sabotaggio dei dipendenti; (v) traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, infiltrazione di acqua, rovesciamento di liquidi in genere; (vi) alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio. • Supporti di datimaggiori costi: Zurich corrisponde le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l’utilizzo di un elaboratore equivalente. • Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.): sono compresi in garanzia i programmi operativi purché rientranti nella somma assicurata.

Examples of Rischio guerra in a sentence

  • Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

  • A) Rischio guerra, insurrezioni all’estero A parziale deroga dell’articolo 1912 del Codice civile, l’operatività delle garanzie è estesa agli Infortuni derivanti da atti di guerra anche non dichiarata, insurrezione popolare, occupazione e invasione militare che l’Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di X.

  • Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendente- mente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

  • Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le au- torità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

  • A) Rischio guerra, insurrezioni all’estero A parziale deroga dell’articolo 1912 del Codice civile, l’operatività delle garanzie è estesa agli Infortuni derivanti da atti di guerra anche non dichiarata, insurrezione popolare, occupazione e invasione militare che l’Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di X.

  • Non è possibile, inoltre erogare Prestazioni ove le autorità̀ locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività̀ di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

  • Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipenden- temente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

  • A) Rischio guerra, insurrezioni all’estero A parziale deroga dell’Articolo 1912 del Codice Civile, l’operatività delle garanzie è estesa agli Infortuni derivanti da atti di guerra anche non dichiarata, insurrezione po- polare, occupazione e invasione militare che l’Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di X.

  • Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto non è possibile erogare As- sistenza), ove le Autorità Locali o Internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta, indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

  • Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti pri- ESCLUSIONI E RIVALSE (rischi non coperti) nistro: vati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indi- pendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.


More Definitions of Rischio guerra

Rischio guerra. Sinistri accaduti a causa esclusiva di conflitti armati, azioni militari condotte sia da forze regolari che da forze irregolari o insurrezionali, guerre, ostilità, invasioni, rivoluzioni, insurrezioni ed eventi bellici in genere
Rischio guerra. La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e non), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.
Rischio guerra. Rischio professionale | | gli Infortuni che l’Assicurato subisca durante eventi direttamente connessi a: ▪ guerra, ostilità, operazioni belliche (con conflitti dichiarati o no); ▪ invasioni, atti perpetrati da nemici di nazionalità diversa da quella della persona assicurata o del paese nel quale gli atti si verificano; ▪ guerra civile, sommosse, ribellioni, insurrezioni, rivoluzioni, colpi di stato militari o usurpazioni di potere, rovesciamento di governi legalmente costituiti; ▪ tumulti civili che assumano le proporzioni o siano equivalenti ad una rivolta e sommossa; ▪ esplosioni di armi da guerra; l’utilizzazione di armi nucleari, chimiche o biologiche a distruzione di massa, in qualsiasi forma esse siano utilizzate o combinate tra loro; o per utilizzazione delle armi nucleari a distruzione di massa si intende l’uso di ogni tipo di esplosivo nucleare o mezzo di emissione, scarico, dispersione, rilascio o fuga di materiale fissile con livello di radioattività con capacità di rendere inabile o portare alla morte persone e animali; o per utilizzazione di armi chimiche a distruzione di massa si intende l’emissione, scarico, dispersione, rilascio o fuga di ogni materiale composto chimico solido, liquido o gassoso, che quando usato causa incapacità, invalidità o morte di persone e animali; o per utilizzazione di armi biologiche a distruzione di massa si intende l’emissione o scarico, dispersione, rilascio o fuga di ogni agente patogeno (produttore di malattie), micro-organismi e/o tossine biologiche (inclusi modifiche genetiche e tossine chimiche) capaci di causare incapacità, invalidità o morte di persone e animali. ▪ omicidi o assalti per i quali sia stata dimostrata incontrovertibilmente la responsabilità di agenti appartenenti ad uno stato straniero rispetto alla nazionalità dell’Assicurato, sia nei casi di guerra dichiarata con quello stato sia nei casi in cui non vi siano state dichiarazioni di guerra; gli Infortuni che l’Assicurato subisca nell’esercizio delle proprie occupazioni professionali; Rischio extra-professionale | gli Infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento di ogni attività che non abbia Sinistro | carattere professionale; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Rischio guerra. La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non di- chiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace.

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  • Rischio di cambio per i fondi in cui è prevista la pos- sibilità di investire in valute diverse da quella in cui sono denominati, la variabilità del rapporto di cambio tra la va- luta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominate le singole componenti può avere effetti sul valore dell’investimento;

  • FATTORI DI RISCHIO devono essere letti congiuntamente agli ulteriori fattori di rischio contenuti nel Documento di Registrazione nonché alle altre informazioni di cui al Prospetto di Base ed alle Condizioni Definitive. I rinvii a Capitoli e Paragrafi si riferiscono a capitoli e paragrafi della Sezione di cui al Prospetto di Base ovvero del Documento di Registrazione. Per ulteriori informazioni relative all'Emittente, gli investitori sono invitati a prendere visione del Documento di Registrazione e dei documenti a disposizione del pubblico, nonché inclusi mediante riferimento nel Prospetto di Base, nel Documento di Registrazione, ovvero di cui alle Condizioni Definitive.

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  • TABELLE MILLESIMALI proprietà ………………. riscaldamento …………………….. acqua ………………… altre …………………………………………………………………... COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:

  • Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa.

  • Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

  • RITENUTO pertanto di approvare la documentazione di Xxxx, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per la pubblicazione: • ALLEGATO A: Bando di gara; • ALLEGATO B: Disciplinare di gara; • ALLEGATO C: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; • ALLEGATO D: Schema di Accordo quadro; • ALLEGATO E: Schema di contratto applicativo; • ALLEGATO F: Relazione tecnica e analisi dei costi; ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento amministrativo (R.U.P.) è l’A.S. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx il D.E.C (Direttore Esecuzione Contratto) è l’A.S. Xxxx Xxxxxxxxx Visti • lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; • il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.; • il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); • il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50; • la legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; • il D.P.C.M. del 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328” • le linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, approvate on delibera ANAC n.32 del 20 gennaio 2016; • la direttiva espressa dalla Giunta Capitolina prot. n.1287 del 20.01.2015; • la L.R. 10 Agosto 2016, n. 11 Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio; Centro di Costo Tit. Capitolo/articolo Voce econ. Importo Attività di dettaglio Descrizione PERCENTUALE 0AL 1 1303877/915 0AVL € 375,00 0AL4009 Pagamento contributo ANAC 100,00%

  • Beni Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.

  • Grado di rischio Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del/la Fondo interno/OICR/Linea/Combinazione libera in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio-basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”.

  • Forza maggiore è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l’adempimento di una obbligazione;

  • Sottolimite L’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

  • Rimborso Il presente contratto, trattandosi di polizza turismo temporanea, non prevede la possibilità di rimborso del premio.

  • RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D. Lgs. 267/00;

  • Obiettivo della gestione il fondo interno è gestito in un’ottica di gestione attiva, modulando dinamicamente le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato, un risultato in linea con le finalità dell’investimento, in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del fondo interno. La volatilità media annua attesa della presente proposta d'investimento, è pari al 5,2%.

  • RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

  • Rapina il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

  • Esempio L’Aderente/Assicurato ha diritto all’indennizzo nel caso in cui il Ricovero in Istituto di Cura perduri per un periodo superiore ai 7 pernottamenti: in questo caso gli verrà indennizzata la rata immediatamente successiva in scadenza. Nel caso pratico di Ricovero in Istituto di Cura che comporti 10 pernottamenti decorrente dal 1 gennaio con dimissioni dall’Istituto di Cura avvenute il giorno 11 gennaio, l’Aderente/Assicurato si vedrà indennizzata la rata assicurata mensile evidenziata sul Modulo di Adesione che scade il 20 gennaio dello stesso anno (sono trascorsi i 7 pernottamenti di franchigia). In particolare se si pone che l’Aderente/Assicurato abbia sottoscritto l’assicurazione di durata pari a 10 anni, coincidente con la durata del Contratto di Mutuo, a partire da un capitale assicurato iniziale di 100.000 Euro l’Aderente/Assicurato si vedrà indennizzata una rata assicurata mensile di 1.036 Euro. In caso di Perdita del posto di lavoro, sempreché l’Aderente/Assicurato al momento del sinistro sia un Lavoratore Dipendente Privato (fatta eccezione per quanto indicato al punto 7.D delle Condizioni di Assicurazione - Persone Assicurate, 2° comma) che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi, Credemassicurazioni, trascorso il periodo di franchigia fissato in 60 giorni, corrisponderà una somma pari a tante Rate Assicurate mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Mutuo, al quale l’assicurazione è collegata, in scadenza durante il restante periodo di disoccupazione, fino ad un massimo di 12 Rate Assicurate mensili per ogni sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita ad un periodo di 30 giorni continuativi di disoccupazione a decorrere dalla data di scadenza della rata. Si rinvia all’art. 7.E delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia. Per quanto riguarda la garanzia Perdita del Posto di Lavoro sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 7.D e 7.E delle Condizioni di Assicurazione e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.

  • Capitolato Tecnico il documento di cui all’Allegato “A”;

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • Decorrenza della garanzia momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

  • GIUDIZIO La rilevanza scientifica della collocazione editoriale avuta dalla pubblicazione è ottima in quanto si tratta di rivista a diffusione internazionale con ottimo impact factor (superiore a 10 e inferiore a 20 ).

  • Richiesta indica una richiesta di accesso di un Interessato, una richiesta di cancellazione o correzione dei Dati Personali, o una richiesta di esercizio di uno degli altri diritti previsti dal GDPR;

  • SINDACO allora innanzitutto approfitto per ringraziare il consigliere Sifo che in realtà poi magari se vorrà integrare qualche cosina può farlo tranquillamente dicevo è una questione che ci vede in prima linea siamo fra i comuni fondatori di questo movimento Recovery Sud che secondo noi ha delle anomalie proprio nel suo concepimento perché credo che sia un fatto acclarato che se l’Italia ha ottenuto più risorse di tutte le nazioni d’Europa sulla ripartizione di questo piano di ripartenza è perché è stato riconosciuto il divario strutturale storico e posso dire anche strategico mi verrebbe da dire fra il nord e il sud, un divario che è grande quanto l'unità d’Italia in buona sostanza e forse anche di più ora in virtù di questo per quelle che erano le stime che si erano fatte al meridione sarebbero toccati circa il 68 per cento delle risorse, se invece si fosse ragionato su una semplice ripartizione legata alla popolazione la proporzione è intorno al 34 per cento perché è più o meno questo il l'impatto della popolazione del sud rispetto alla popolazione nazionale e quindi il riscontro che è stato dato e anche votato in buona parte dal governo che assegna risorse per circa il 40 per cento delle disponibilità ottenute dall’Italia dal nostro punto di vista non è assolutamente soddisfacente, quindi la battaglia che noi stiamo portando avanti e questa di richiamare tutti ognuno per il proprio ruolo a tener conto che questo momento per certi versi ci auguriamo irripetibile nel senso buono non ci auguriamo che altre pandemie non ce ne siano più altri crisi economiche così dure non ce ne siano più però del tutto evidente che tutte queste risorse che stanno arrivando che arriveranno come posso dire determineranno lo sviluppo dei prossimi 20 30 anni in tutte le nazioni quindi la nostra presa d'atto ferma e quella di chiedere una rivisitazione sulla allocazione delle risorse anche perché ci siamo resi conto guardando un po meglio e quello che è l'impostazione generale poi chiaramente attraverso i decreti attuativi se ne capirà di più, però ci siamo resi conto che alcune opere che erano previste in altri fondi sono stati caricati tra l'altro all'interno di questo 40 per cento quindi noi ci siamo appellati in primis al ministro Xxxxxxxx ministro per il sud che devo dire la verità inizialmente è stata anche molto disponibile ha ascoltato e quant'altro come l'ho intesa io poi a un certo punto è arrivato il diktat perché l'impressione che alla fine il presidente Draghi quando decide la linea tutti si adeguano su qualunque questione e quindi come posso dire ci ha isolati per certi versi però noi questa battaglia la continuiamo questo fine settimana c'è proprio una convenzione in un paesino calabrese perché vorrei ricordare le regioni coinvolte, Abruzzo Molise Puglia Campania Basilicata Sardegna Sicilia e Campania, quindi è una fetta di popolazione di territorio assolutamente consistente quindi noi ci auguriamo che anche questi atti noi abbiamo scritto sia al presidente Xxxxxx e al presidente Xxxxxxxxxx anche la presidentessa della commissione europea insomma stiamo cercando di fare tutto il possibile, quindi io mi auguro che anche il nostro consiglio per quel che può rappresentare per lo meno voglia far capire che noi ci siamo accorti che stiamo subendo l'ennesimo furto con destrezza io lo chiamo così non trovo un altro termine e quindi sarei molto felice come cittadino del sud se questo consiglio questo provvedimento lo potesse approvare a maggioranza, io ripeto ho delegato una parte di queste attività al consigliere Sifo che l'altro giorno è stato anche dal sottosegretario Bellanova con altri due sindaci quello di Bisceglie quello di Acquaviva che sono fra le città appunto fondatrici di questo movimento come Giovinazzo quindi se poi vuole aggiungere qualche particolare prego di informare tutti grazie