Definizione di Vincolo

Vincolo. Vedi “cessione”.
Vincolo vedi “cessione”.
Vincolo vedi “Cessione”.

Examples of Vincolo in a sentence

  • In tali casi, le operazioni di riscatto, Pegno o Vincolo di Xxxxxxx, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.

  • Il Cliente può costituire due tipologie di vincoli: - il Vincolo Facto; - il Vincolo Facto Plus.

  • In ogni caso, con riferimento a ciascun Vincolo Facto Plus, non sarà possibile impartire più di una richiesta di svincolo nella medesima giornata.

  • In caso di attivazione di un Vincolo Facto, le somme rimangono interamente indisponibili per tutto il periodo di tempo pattuito senza la possibilità per il Cliente di richiederne anticipatamente la restituzione alla Banca.

  • Qualora il Cliente abbia attivato un Vincolo Facto Plus avrà diritto di richiedere, a partire dal giorno lavorativo successivo alla relativa attivazione, di svincolare anticipatamente parte delle somme vincolate, nella misura massima riportata nel Foglio Informativo vigente al momento della costituzione del vincolo medesimo.


More Definitions of Vincolo

Vincolo. Le somme assicurate possono essere vincolate a favore di terzi. Il vincolo diventa efficace solo con annotazione sulla polizza o su appendice.
Vincolo vedi “cessione”. Dati aggiornati al 31 Maggio 2015 Glossario del Fascicolo Informativo Mod. 220198 Ed. 05-2015
Vincolo indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni detenuti dall’Emittente o da altra Società Rilevante a garanzia degli obblighi dell’Emittente e/o di terzi.
Vincolo. E’ l’atto in base al quale le somme assicurate dal contratto possono essere vincolate a favore di terzi. Il vincolo diventa efficace solo con specifica annotazione sulla polizza o su appendice.
Vincolo indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui beni dell’Emittente a garanzia degli obblighi dell’Emittente stessa e/o di terzi nonché qualsiasi fideiussione rilasciata dall’Emittente a garanzia degli obblighi di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale), ad esclusione delle fideiussioni rilasciate dall’Emittente nell’esercizio del Core Business, ivi incluse le fideiussioni rilasciate nell’ambito della gestione delle commesse.
Vincolo. (in caso di mutuo o finanziamento) a) notificare tempestivamente l’avvenuto sinistro all’Istituto; b) non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell’Istituto ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dall’Istituto di concerto con il Contraente; c) pagare esclusivamente all’Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l’importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell’Istituto stesso; la quietanza che questo ultimo rilascerà per l’importo versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente; d) notificare tempestivamente all’Istituto, a mezzo lettera raccomandata o P.E.C., l’eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l’assicurazione, nei soli confronti dell’Istituto e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata o P.E.C. sia stata consegnata dall’Ufficio Postale all’Istituto, fermo l’obbligo per quest’ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo; l’Istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell’intero premio dovuto; e) notificare all’Istituto tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell’assicurazione; f) non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi dell’Art. 8 e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dell’applicazione dell’Art. 1898 c.c.
Vincolo. Vedasi “Pegno”.