Ritardi di pagamento Clausole campione

Ritardi di pagamento. Se il Cliente non ha pagato integralmente la sua fattura entro la data di scadenza o se non ha contestato questa fattura per iscritto e in modo giustificato, sarà considerato in mora di pagamento. In questo caso, XxxXxx può, dopo aver inviato senza effetto un sollecito all’indirizzo e-mail del Cliente, interrompere la fornitura di tutti i servizi, adottare altre misure per evitare ulteriori danni (in particolare interrompendo l’attuale "sconto promozionale", vedi sopra art. 5.4) e/o rescindere il contratto senza preavviso e senza indennizzo (art. 8 cpv. 4 OST relativo alla contestazione delle fatture per servizi a valore aggiunto riservati). Il Cliente dovrà sostenere tutti i costi che XxxXxx dovrà sostenere a causa del ritardo nel pagamento. In particolare, il Cliente dovrà a BeeOne un interesse di mora pari al 5% annuo della fattura in ritardo, nonché delle spese di sollecito pari a CHF 30.00 per ogni sollecito a partire dal secondo sollecito. Inoltre, XxxXxx può in qualsiasi momento coinvolgere terzi per la riscossione. Il Cliente pagherà le tariffe minime direttamente ai terzi coinvolti e li compenserà inoltre per il loro tempo e le spese di riscossione individuali secondo la tabella delle spese amministrative accessorie in conformità con l’allegato "Costi amministrativi e di riscossione" disponibile su xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx.
Ritardi di pagamento. 10.1. In caso di pagamento effettuato oltre la data di scadenza indicata in fattura, il Venditore ha diritto a percepire gli interessi moratori al tasso preveduto dalla Direttiva 2000/35/CE e degli interessi legali fino alla data di effettivo pagamento.
Ritardi di pagamento. Fatto salvo quanto indicato nel presente contratto, in caso di mancato o ritardato pagamento del Prodotto entro il termine indicato al punto 10.1, matureranno interessi a favore di C.Matic ai sensi del Decreto Legislativo 231/2002 .
Ritardi di pagamento. Dalla data d’insorgenza della mora i consumatori sono tenuti a pagare gli interessi legali oltre all’importo dovuto, mentre i non consumatori sono tenuti a pagare, oltre all’importo, il tasso di interesse bancario semestralmente stabilito dalla BCE più il 7% (sette percento) di interessi di mora. Resta salvo il diritto di rivendicazione di ulteriori danni. Se il cliente si trova in stato di mora, la nostra azienda è autorizzata a richiedere il pagamento immediato di tutti i crediti arretrati, anche di quelli dilazionati (p. es. cambiali). Tale diritto spetta anche nel caso in cui emergano circostanze sfavorevoli inerenti alla solvenza o alle condizioni economiche del cliente in seguito alla stipulazione del contratto. Fatti salvi gli ulteriori diritti, la nostra azienda è in tal caso autorizzata ad eseguire le consegne in sospeso solo dietro pagamento anticipato e ad esigere delle garanzie. Siamo inoltre autorizzati a compensare i pagamenti anticipati effettuati dal cliente con i crediti non pagati o a recedere dal contratto in seguito ad un'adeguata proroga dei termini o di richiedere il risarcimento danni per inadempienza o a rivendicare la nostra riserva di proprietà. Tutte le relative spese d’ingiunzione e di incasso, le spese legali e giudiziarie dovranno essere rimborsate dall'acquirente.
Ritardi di pagamento comporteranno l'addebito degli interessi, dei costi di richiamo e ri-emissione.
Ritardi di pagamento. La licenziataria deve provare che al 30 giugno non ha debiti verso altre società o dipendenti, contributi compresi (come specificato nell’allegato 8). Alla scadenza, nella forma comunicate dall'amministrazione UEFA, la licenziataria deve redigere e presentare una dichiarazione che confermi l’assenza o l’esistenza di debiti verso impiegati e relativi contributi sociali. La dichiarazione va accompagnata dai seguenti dati: nome dell’impiegato; sua posizione all’interno della società; data di assunzione; data di scadenza (se fissata); elenco degli eventuali ritardi al 30 giugno. Inoltre devono essere fornite le seguenti informazioni: nome del creditore, elenco dei ritardi al 30 giugno indicando per ciascuno la data di scadenza. La dichiarazione deve essere approvata dalla direzione e firmata. Se la licenziataria è in infrazione sui dati citati, essa deve provare che entro il successivo 30 settembre farà fronte a tutte le obbligazioni pendenti.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).