Situazione iniziale Clausole campione

Situazione iniziale. Nell’ambito dell’Accordo del 26 ottobre 20041 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (Accordo d’associazione a Schengen, AAS), la Svizzera si è impegnata a recepire e attuare, in linea di massima, tutti gli sviluppi dell’acquis di Schengen2. Dalla firma dell’Accordo, la CE/UE ha notificato alla Svizzera circa 200 sviluppi dell’acquis di Schengen. Il presente messaggio propone di approvare l’Accordo aggiuntivo tra la Svizzera e l’UE, direttamente connesso al regolamento (UE) n. 515/20143 che istituisce il Fondo per la sicurezza interna (ISF) nel settore delle frontiere esterne e dei visti (ISF-Frontiere) per il periodo 2014–2020, che la Svizzera ha recepito come sviluppo dell’acquis di Schengen con nota di risposta dell’11 aprile 2017. Per poter applicare il regolamento è infatti necessario concludere il summenzionato Accordo. Nell’ottobre 2014 e nel marzo 2015 si sono svolte a Bruxelles due tornate di nego- ziati relativi a questi accordi aggiuntivi per la partecipazione degli Stati associati al Fondo. Questi ultimi sono riusciti a concordare con la Commissione europea un progetto di accordo. Prima della seconda tornata di negoziati, l’UE ha informato in modo informale gli Stati associati che questi potevano parafare l’Accordo aggiuntivo soltanto dopo aver recepito definitivamente il regolamento (UE) n. 515/2014. La procedura interna di recepimento del regolamento (UE) n. 515/2014 è durata fino al 7 aprile 2017 (scadenza del termine di referendum). L’11 aprile 2017 la Svizzera ha informato l’UE della conclusione della procedura interna di recepimento, il che equivaleva alla ratifica dello scambio di note. Lo scambio di note per il recepimento del regolamento (UE) n. 515/2014 è pertanto entrato in vigore al momento della trasmissione di questa comunicazione. Poiché erano pertanto soddisfatte le condi- zioni necessarie secondo l’UE per la parafatura dell’Accordo aggiuntivo, quest’ulti- mo è stato parafato il 21 aprile 2017. Inoltre, il presente messaggio propone di approvare anche il regolamento (UE) n. 514/20144 che contiene, tra le altre cose, le disposizioni d’esecuzione del Fondo. La sua applicazione è pertanto obbligatoriamente necessaria per la corretta esecu- 1 RS 0.362.31 2 Art. 2 par. 3 e art. 7 AAS 3 Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 apr. 2014, che istituisce, ne...
Situazione iniziale. 1. Zünd vende e distribuisce beni (sistemi di taglio, i cosiddetti cutter, software, accessori, materiali di consumo, ecc.) e servizi sia per via analogica (di seguito contratti offline) sia per via digitale su xx.xxxx.xxx (di seguito contratti online).
Situazione iniziale. La revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), entrata in vigore il 1° gennaio 2006, ha profondamente modificato il diritto svizzero in materia di sorveglianza nel settore assicurativo. Sebbene nel contempo siano state attuate alcune richieste importanti e urgenti nel quadro di una revisione parziale della legge sul contratto d’assicurazione (LCA), negli scorsi anni le cerchie politiche e l’opinione pubblica hanno continuato a insistere affinché il diritto del contratto d’assicurazione, in alcuni punti sorpassato, fosse oggetto di una revisione completa. Il presente progetto tiene conto di queste richieste. Esso permette di colmare le lacune emerse e di dare alla legislazione sulle assicurazioni private un’imposta- zione moderna che possa anche rispondere alle esigenze future.
Situazione iniziale. 1.1.1 Regolamentazione del contratto d’assicurazione sino a fine 2005
Situazione iniziale. Negli ultimi mesi il numero delle domande d'asilo è fortemente aumentato. Il DFGP/UFM non intende più attribuire ai Cantoni i richiedenti l'asilo la cui domanda ha scarse prospettive di essere accolta e che dovranno lasciare la Svizzera al più presto. In tal modo, la procedura sarà abbreviata e l'esecuzione del rimpatrio facilitata. In seguito al numero sempre maggiore di domande d'asilo, le capacità di alloggio del DFGP/UFM non sono più sufficienti per conseguire l'auspicata accelerazione delle procedure e dei rimpatri. Per questo motivo, dalla primavera del 2011 il DDPS ha offerto al DFGP/UFM diversi alloggi dell’esercito per il collocamento di richiedenti l'asilo. Il DFGP/UFM era compe- tente per l'approntamento degli alloggi e per le trattative con i Cantoni e i Comuni. Con decisione del 2 marzo 2012 il Consiglio federale ha assegnato al DDPS la competenza di approntare gli alloggi dell’esercito e ha attribuito il mandato di concludere al riguardo un accordo amministrativo tra il DFGP e il DDPS.
Situazione iniziale. Dato che il Fondo è un’istituzione dell’UE, di cui il nostro Paese non è membro, le regole per la partecipazione degli Stati associati, e quindi anche della Svizzera, devono essere obbligatoriamente fissate in un accordo aggiuntivo. In tale accordo devono essere disciplinati in particolare il metodo di calcolo della partecipazione finanziaria al Fondo da parte degli Stati associati e le modalità di pagamento, come pure le competenze delle istituzioni europee nei settori del controllo delle finanze e della lotta alla corruzione in riferimento agli importi versati dal Fondo agli Stati associati. Si tratta di un accordo aggiuntivo all’Accordo di associazione a Schengen, simile a quello che la Svizzera aveva concluso in vista della partecipazione al Fondo per le frontiere esterne6. L’articolo 5 paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014 costituisce la base legale per l’Accordo aggiuntivo. Il tenore dell’Accordo aggiuntivo e del suo allegato è stato negoziato in inglese e in seguito tradotto dall’UE in 22 lingue, tra cui anche le lingue ufficiali della Svizzera. Tutti i testi fanno ugualmente fede (cfr. art. 21 dell’Accordo aggiuntivo).
Situazione iniziale. L’impresa di assicurazione acquista due contratti di un future sull’SMI al corso di 7’204, versando sul conto margini un importo di CHF 14’408 (circa 10% del valore del future). Il controvalore della posizione è pari a CHF 144’000. 20
Situazione iniziale. Un’obbligazione X è computata nel patrimonio vincolato al 101% (AMC), per un importo di CHF 101’000. Al momento considerato il valore di mercato (VM) di questa obbligazione è pari al 99%, ovvero CHF 99’000. 24 Le obbligazioni possono essere costituite come copertura soltanto al 90% del rispettivo valore di mercato (CHF 99’000 x 90% = CHF 89’100). 25
Situazione iniziale. Il mercato svizzero del lavoro manca di personale qualificato. Per affrontare questa situazione, nel 2011 il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha lanciato insieme ai Cantoni e alle parti sociali un’iniziativa sul personale qualificato. L’obiettivo è coprire il fabbisogno di manodopera specializzata reclutando maggiormente i lavoratori presenti in Svizzera. Nel 2013 il DEFR, i Cantoni (CDEP, CDPE) e le parti sociali hanno concordato quattro ambiti di intervento: specializzazione in funzione delle esigenze del mondo del lavoro, miglioramento della conciliabilità tra lavoro e famiglia, creazione di condizioni adeguate per l’occupazione dei lavoratori senior, promozione di innovazioni. Con l’accettazione dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa e l’introduzione nella Costituzione federale dell’art. 121a, l’utilizzo ottimale del potenziale nazionale ha assunto un’importanza notevole. In tale contesto il 20 giugno 2014 il Consiglio federale ha annoverato l’iniziativa tra le misure di accompagnamento principali. Su tale base il Consiglio federale rappresentato dal DEFR e i Governi cantonali hanno deciso di intensificare il loro sostegno all’iniziativa e di estendere quest’ultima alla mobilitazione del potenziale di tutti i lavoratori (iniziativa sul personale qualificato plus).
Situazione iniziale. Il comportamento dei gruppi di tifosi che seguono la loro squadra negli incontri fuori casa pone grandi sfide ai trasporti pubblici. Alcuni tifosi, infatti, causano regolarmente danni materiali ai treni e agli autobus e minacciano sempre più la sicurezza d'esercizio dei trasporti pubblici. Le intemperanze hanno superato il limite durante la finale della Coppa svizzera nel 2011, quando nella stazione di Losanna una persona è stata ferita da una bottiglia lanciata da un treno speciale in corsa. I tifosi hanno inoltre seriamente danneggiato i treni e hanno causato gravi disagi al traffico ferroviario. Visto l'obbligo di trasporto sancito dalla normativa vigente, le imprese non possono rifiutarsi di trasportare questi gruppi di tifosi con mezzi di trasporto pubblici. Attualmente, la loro strategia consiste nel separare per quanto possibile i tifosi dagli altri utenti nei collegamenti previsti dall'orario. Ciò non consente tuttavia di escludere gli episodi di violenza.