Situazione iniziale. Nell’ambito dell’Accordo del 26 ottobre 20041 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (Accordo d’associazione a Schengen, AAS), la Svizzera si è impegnata a recepire e attuare, in linea di massima, tutti gli sviluppi dell’acquis di Schengen2. Dalla firma dell’Accordo, la CE/UE ha notificato alla Svizzera circa 200 sviluppi dell’acquis di Schengen. Il presente messaggio propone di approvare l’Accordo aggiuntivo tra la Svizzera e l’UE, direttamente connesso al regolamento (UE) n. 515/20143 che istituisce il Fondo per la sicurezza interna (ISF) nel settore delle frontiere esterne e dei visti (ISF-Frontiere) per il periodo 2014–2020, che la Svizzera ha recepito come sviluppo dell’acquis di Schengen con nota di risposta dell’11 aprile 2017. Per poter applicare il regolamento è infatti necessario concludere il summenzionato Accordo. Nell’ottobre 2014 e nel marzo 2015 si sono svolte a Bruxelles due tornate di nego- ziati relativi a questi accordi aggiuntivi per la partecipazione degli Stati associati al Fondo. Questi ultimi sono riusciti a concordare con la Commissione europea un progetto di accordo. Prima della seconda tornata di negoziati, l’UE ha informato in modo informale gli Stati associati che questi potevano parafare l’Accordo aggiuntivo soltanto dopo aver recepito definitivamente il regolamento (UE) n. 515/2014. La procedura interna di recepimento del regolamento (UE) n. 515/2014 è durata fino al 7 aprile 2017 (scadenza del termine di referendum). L’11 aprile 2017 la Svizzera ha informato l’UE della conclusione della procedura interna di recepimento, il che equivaleva alla ratifica dello scambio di note. Lo scambio di note per il recepimento del regolamento (UE) n. 515/2014 è pertanto entrato in vigore al momento della trasmissione di questa comunicazione. Poiché erano pertanto soddisfatte le condi- zioni necessarie secondo l’UE per la parafatura dell’Accordo aggiuntivo, quest’ulti- mo è stato parafato il 21 aprile 2017. Inoltre, il presente messaggio propone di approvare anche il regolamento (UE) n. 514/20144 che contiene, tra le altre cose, le disposizioni d’esecuzione del Fondo. La sua applicazione è pertanto obbligatoriamente necessaria per la corretta esecu- 1 RS 0.362.31 2 Art. 2 par. 3 e art. 7 AAS 3 Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 apr. 2014, che istituisce, ne...
Situazione iniziale. MediData offre una piattaforma basata su Internet per i servizi elettronici all’interno del sistema sanitario svizzero (di seguito «Rete MediData»), che funge da centro nevralgico per tutte le parti contraenti. L’obiettivo perseguito è quello di mettere in rete le parti contraenti, consentendo così uno scambio di informazioni efficiente e sicuro e garantendo processi ottimali. MediData mette a disposizione della parte contraente i componenti necessari per l’accesso alla Rete MediData (software e/o hardware) in conformità alle normative contrattuali (di seguito denominati in forma sintetica «componenti»). Le seguenti disposizioni contrattuali disciplinano il rapporto giuridico tra MediData e la parte contraente.
Situazione iniziale. Finora, i molteplici attori attivi nel campo della prevenzione hanno creato dei concetti e delle linee guida per l’esecuzione dei test d’acquisto di tabacco. Il confronto tra gli approcci utilizzati e la cooperazione tra le istituzioni sono complicati, a causa di una divergenza delle priorità e/o della metodologia utilizzata. In passato, XXXXXXXX ha già creato una guida pratica ai test d’acquisto di alcol, in stretta collaborazione con le istituzioni attive in quel campo12. In quell’ambito, la standardizzazione della pratica dei test d’acquisto si è dimostrata molto utile.
Situazione iniziale. Dato che il Fondo è un’istituzione dell’UE, di cui il nostro Paese non è membro, le regole per la partecipazione degli Stati associati, e quindi anche della Svizzera, devono essere obbligatoriamente fissate in un accordo aggiuntivo. In tale accordo devono essere disciplinati in particolare il metodo di calcolo della partecipazione finanziaria al Fondo da parte degli Stati associati e le modalità di pagamento, come pure le competenze delle istituzioni europee nei settori del controllo delle finanze e della lotta alla corruzione in riferimento agli importi versati dal Fondo agli Stati associati. Si tratta di un accordo aggiuntivo all’Accordo di associazione a Schengen, simile a quello che la Svizzera aveva concluso in vista della partecipazione al Fondo per le frontiere esterne6. L’articolo 5 paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014 costituisce la base legale per l’Accordo aggiuntivo. Il tenore dell’Accordo aggiuntivo e del suo allegato è stato negoziato in inglese e in seguito tradotto dall’UE in 22 lingue, tra cui anche le lingue ufficiali della Svizzera. Tutti i testi fanno ugualmente fede (cfr. art. 21 dell’Accordo aggiuntivo).
Situazione iniziale. L’11 marzo 2012 Xxxxxx e Cantoni hanno accolto il controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Per giochi in denaro al servizio del bene comune» (cfr. art. 106 della Costituzione federale). Il 21 ottobre 2015 il Consiglio federale ha presentato al Parlamento il messaggio 1 che accompagna il disegno di legge federale sui giochi in denaro (D-LGD)2. Il Parlamento federale ha approvato la legge federale sui giochi in denaro (LGD) il 29 settembre 2017.3 Contro la legge è stato indetto il referendum in tempo utile. Il 10 giugno 2018 la legge è stata approvata alle urne con il 72,9 % di voti favorevoli4. I ricorsi presentati contro il disegno per cui si è entrati in materia sono stati respinti dal Tribunale federale. Il 7 novembre 2018 il Consiglio federale ha adottato l’Ordinanza sui giochi in denaro. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2019. La LGD riunisce le due leggi precedentemente in vigore nel settore dei giochi in denaro, ossia la legge sulle lotterie5 e la legge sulle case da gioco.6 La legge stabilisce a livello federale una normativa nuova e completa che tiene conto di tutti i giochi in denaro praticati in Svizzera. Scopo della nuova legge è proteggere in modo adeguato la popolazione dai pericoli legati ai giochi in denaro e garantire che i proventi realizzati siano impiegati a favore dell’AVS/AI e per scopi di pubblica utilità. Dopo che sono stati rivisti l’articolo 106 della Costituzione federale e la legislazione federale, occorre ora procedere alla revisione anche delle disposizioni cantonali e intercantonali concernenti il settore dei giochi in denaro.
Situazione iniziale. Analizzando la nota complessiva relativa alla prima verifica formativa effettuata, emergono i risultati riportati nella figura 2. Solo in 6 casi su 22 la nota assegnata dal docente coincide con la nota assegnata dall’allievo, in 6 casi su 22 la nota assegnata dal docente è maggiore rispetto la nota assegnata dall’allievo, in 10 casi su 22 la nota assegnata dal docente è minore rispetto la nota assegnata dall’allievo. I dati vengono confermati anche analizzando le differenze tra la valutazione del docente e la valutazione dell’allievo considerando il posizionamento relativo alle due valutazioni nelle caselle della rubrica valutativa. La prima rubrica proposta è composta da quattro dimensioni, nel 51% dei casi (45 casi su 88) il docente ha dato una valutazione diversa rispetto a quella dell’allievo. Nella tabella 2 viene riportato il dettaglio.
Situazione iniziale. Negli ultimi mesi il numero delle domande d'asilo è fortemente aumentato. Il DFGP/UFM non intende più attribuire ai Cantoni i richiedenti l'asilo la cui domanda ha scarse prospettive di essere accolta e che dovranno lasciare la Svizzera al più presto. In tal modo, la procedura sarà abbreviata e l'esecuzione del rimpatrio facilitata. In seguito al numero sempre maggiore di domande d'asilo, le capacità di alloggio del DFGP/UFM non sono più sufficienti per conseguire l'auspicata accelerazione delle procedure e dei rimpatri. Per questo motivo, dalla primavera del 2011 il DDPS ha offerto al DFGP/UFM diversi alloggi dell’esercito per il collocamento di richiedenti l'asilo. Il DFGP/UFM era compe- tente per l'approntamento degli alloggi e per le trattative con i Cantoni e i Comuni. Con decisione del 2 marzo 2012 il Consiglio federale ha assegnato al DDPS la competenza di approntare gli alloggi dell’esercito e ha attribuito il mandato di concludere al riguardo un accordo amministrativo tra il DFGP e il DDPS.
Situazione iniziale. 2.1.1 Oggetto della vendita a rate anticipate
Situazione iniziale. Nell’eventualità di un’interruzione prolungata di corrente, è necessario garantire nel Cantone di X la mobilità dei partner incaricati della protezione della popolazione (polizia, pompieri, ser- vizi sanitari, servizi tecnici e protezione civile), quindi assicurare l’approvvigionamento di car- burante in qualunque momento. L’organo di condotta del Cantone di X coordina le attività dei diversi partner preposti alla protezione della popolazione ed è responsabile dei preparativi a livello cantonale. L’attuazione del piano relativo alle stazioni di servizio elaborato dall’organo di condotta del Cantone di X consente l’approvvigionamento di benzina e diesel dei partner della protezione della popolazione in caso di un’interruzione di corrente generalizzata della durata di 5–7 giorni. A tal fine, in tutte le regioni del Cantone sono state selezionate stazioni di servizio idonee sulla base di un semplice elenco di criteri. Queste stazioni di servizio sono già utilizzate in tempi normali e soddisfano criteri specifici in materia di gestione, ubicazione e infrastruttura. Tutte le stazioni di servizio valutate devono disporre di una propria alimentazione elettrica d’emer- genza o sono dotate di un’interfaccia che consenta l’alimentazione esterna. Il nome dell’im- presa X designa la proprietà della stazione di servizio selezionata dal Cantone.
Situazione iniziale. Il mercato svizzero del lavoro manca di personale qualificato. Per affrontare questa situazione, nel 2011 il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha lanciato insieme ai Cantoni e alle parti sociali un’iniziativa sul personale qualificato. L’obiettivo è coprire il fabbisogno di manodopera specializzata reclutando maggiormente i lavoratori presenti in Svizzera. Nel 2013 il DEFR, i Cantoni (CDEP, CDPE) e le parti sociali hanno concordato quattro ambiti di intervento: specializzazione in funzione delle esigenze del mondo del lavoro, miglioramento della conciliabilità tra lavoro e famiglia, creazione di condizioni adeguate per l’occupazione dei lavoratori senior, promozione di innovazioni. Con l’accettazione dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa e l’introduzione nella Costituzione federale dell’art. 121a, l’utilizzo ottimale del potenziale nazionale ha assunto un’importanza notevole. In tale contesto il 20 giugno 2014 il Consiglio federale ha annoverato l’iniziativa tra le misure di accompagnamento principali. Su tale base il Consiglio federale rappresentato dal DEFR e i Governi cantonali hanno deciso di intensificare il loro sostegno all’iniziativa e di estendere quest’ultima alla mobilitazione del potenziale di tutti i lavoratori (iniziativa sul personale qualificato plus).