ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI Clausole campione

ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI che segue deve intendersi nullo e privo di qualsiasi effetto. La Convenzione di cui al testo che segue è valida ed operante esclusivamente quando nella Po- lizza (mod. 220035) risulta specificato il numero indice iniziale, in mancanza del quale il testo
ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI. C12 Ogni anno, in occasione della scadenza del premio, la somma assicu- rata dello stabile viene adeguata al rispettivo indice cantonale dei co- sti di costruzione. Anche il premio viene adeguato di conseguenza. In questo caso non sussiste alcun diritto di disdetta. Obbligo di notifica C13 Se il contraente contravviene al suo obbligo di notifica precontrat- tuale, la Basilese può disdire per iscritto il contratto. Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che la Basilese è venuta a conoscenza della violazione. La disdetta diventa effettiva nel termine di 30 giorni. Se l’assicurato non è d’accordo con l’aumento del premio, ha la facoltà di avvalersi dello stesso diritto di disdet- ta. In entrambi i casi la Basilese ha diritto alla riscossione del pre- mio modificato conformemente alla tariffa a partire dal momento dell’aggravamento del rischio fino all’estinzione del contratto. C17 In caso di diminuzione del rischio, il premio verrà ridotto nella mi- sura in cui il premio precedente supera il premio in base alla tariffa per il rischio modificato. Spese C18 Le ulteriori spese amministrative riconducibili al contraente sono a carico di quest’ultimo. La Basilese può addebitare queste spese anche come importo forfetario (regolamentazione delle spese consultabile su xxx.xxxxxxx.xx).
ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI. La convenzione di cui al testo che segue è valida ed operante esclusivamente quando è indicata in Polizza (mod. 220008).
ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI. Le Parti hanno facoltà in qualsiasi momento di rinunciare all’applicazione La Convenzione di cui al testo che segue è valida ed operante esclusivamente quando nella Polizza (mod. 220035) risulta specificato il numero indice iniziale, in mancanza del quale il testo che segue deve intendersi nullo e privo di qualsiasi effetto. Tutte le garanzie previste dalla presente Polizza, escluse quelle previste nei Settori Elettronica, Cyber Risk, Tutela legale e Assistenza nonché quelle inerenti polizze che prevedono la ratea- zione mensile, sono soggette ad aggiornamento automatico mediante riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica (di seguito denominato ISTAT). Pertanto i valori di base e gli altri importi figuranti nel contratto, nonché i relativi premi, saranno modificati proporzionalmente alle variazioni dell’indice di scadenza in rapporto all’indice iniziale qui di seguito definiti. L’indice iniziale, di cui viene fornita indicazione in Polizza (mod. 220035), è l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT nel mese di giugno dell’anno precedente a quello di stipula dell’assicurazione. L’indice di scadenza, che sarà riportato su ciascuna quietanza di premio, è costituito dall’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubbli- cato dall’ISTAT nel mese di giugno dell’anno precedente a quello della data della quietanza. Qualora venisse sospesa o comunque non effettuata la pubblicazione ufficiale dell’indice, potrà essere preso come riferimento un altro indice pubblicato dall’ISTAT simile a quello dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la cui validità deve tuttavia essere limitata al periodo di una rata annuale di premio, salvo rinnovo da convenirsi di volta in volta. In caso di disaccordo del Contraente, le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo e il premio della Polizza rimarranno quelli risultanti dall’ultima variazione effettuata e ciascuna delle Parti avrà facoltà di rescindere il contratto dalla successiva ricorrenza annuale, con preavviso di 60 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Gli aumenti e le riduzioni delle somme assicurate, dei massimali o dei limiti di indennizzo (franchigie escluse) – se espressi in cifra assoluta – e del premio, seguono l’andamento dell’indice e decorreranno a partire da ogni ricor...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).