Adempimenti in materia di antimafia Clausole campione

Adempimenti in materia di antimafia. Ai fini dell’erogazione degli importi spettanti, i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi del D. lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., sono tenuti a inoltrare al GSE la documentazione prevista dal medesimo Decreto legislativo, mediante l’apposita applicazione presente nell’area clienti (xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx/), denominata “Documentazione Antimafia”. Al riguardo, si specifica invero che il GSE ha l’obbligo di acquisire d’ufficio, tramite le Prefetture, l’informativa antimafia per tutti gli operatori che ricevono incentivi o erogazioni per un importo superiore a € 150.000,00, calcolato sull’intera durata del periodo di validità del contratto.
Adempimenti in materia di antimafia. Ad integrale sostituzione dell’art. “26 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA” delle “C.G.C. RAI”, la documentazione antimafia afferente il presente Contratto è acquisita secondo le modalità di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
Adempimenti in materia di antimafia. Ai sensi dell’articolo 91, comma 1, lettera ) del combinato disposto del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia” e del D. Lgs. integrativo e correttivo del Codice antimafia 15/11/2012, n. 218, è stata richiesta ed è pervenuta la informazione prefettizia dalla Prefettura di antimafia trattandosi di contratto di importo superiore alla soglia comunitaria. PER IL COMUNE DI Celenza sul Trigno ( ) PER LA DITTA ……………….. (………………………….) IL SEGRETARIO COMUNALE
Adempimenti in materia di antimafia. 1. L’appaltatore, dichiara:
Adempimenti in materia di antimafia. 1. Ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del comma 3 dell’art.83 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, non si è proceduto in relazione al soggetto appaltatore all’acquisizione di documentazione antimafia, in quanto il presente contratto non supera il valore complessivo di € 150.000,00.

Related to Adempimenti in materia di antimafia

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.