Common use of Adesione alla Convenzione Clause in Contracts

Adesione alla Convenzione. 1. Al fine di poter utilizzare la Convenzione, le Amministrazioni dovranno trasmettere a Soresa il provvedimento amministrativo di adesione sul quale Soresa, verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti la suddetta adesione, rilascerà apposito nulla osta. 2. Per poter acquistare attraverso la Convenzione ed emettere validi Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni, preventivamente autorizzate da Soresa, devono adottare l’Atto di adesione, a mezzo del quale individuano il numero esatto di prodotti da approvvigionare, designano il Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 274 del d.P.R. n. 207/2010, e l’eventuale Direttore dell’esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010. Il suddetto Atto di adesione dovrà essere trasmesso dalle Amministrazioni al Fornitore (corredato del nulla osta di Soresa di cui al precedente comma 1) e a Soresa. Trascorsi 10 giorni dalla trasmissione del suddetto atto, le Amministrazioni potranno emettere gli ordinativi di fornitura. 3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, l’Amministrazione dovrà indicare, sul medesimo Atto di adesione, il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione.

Appears in 3 contracts

Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Antisettici E Disinfettanti, Supply Agreement, Convenzione Per La Fornitura Di Antisettici E Disinfettanti

Adesione alla Convenzione. 1Importo massimo spendibile della Convenzione: Euro Utilizzano la Convenzione i soggetti indicati all’art. Al fine di poter 2 lettera b) della presente Convenzione, mediante le loro Unità ordinanti, ovvero, gli Enti che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 21 ter L.P. 1/2001 e 2 comma 2, L.P. 16/2015, sono, alle condizioni previste da tali articoli, obbligate ovvero legittimate ad utilizzare la Convenzione. A decorrere dal trentunesimo giorno della data di sottoscrizione della convenzione da parte dell’Agenzia, le Unità Ordinanti delle Amministrazioni dovranno trasmettere interessate ad avvalersi della Convenzione aderiscono alla medesima mediante la sezione prevista per le convenzioni del portale per le gare telematiche xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxxx.xx. Le Unità ordinanti compilano gli Ordinativi di fornitura e allegano il documento Allegato A/B compilato nella sezione A, li caricano nel portale di cui sopra, che li inoltra automaticamente al Fornitore. Il Fornitore è obbligato entro cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione degli Ordinativi di fornitura a Soresa dare conferma dell’accettazione degli ordinativi medesimi. Successivamente, dopo aver elaborato i dati contenuti nella sezione A dell’allegato A/B, il provvedimento amministrativo Fornitore restituisce alla Unità ordinante, via PEC, l’allegato stesso con le date effettive di adesione sul quale Soresainizio fornitura dei punti di fornitura (sezione B). Infine il Fornitore trasmette alla Unità ordinante le credenziali di accesso al portale del Fornitore stesso, verificata dedicato alla convenzione. Il flusso di comunicazione tra Fornitore e Unità ordinanti ha sempre luogo, per tutte le attività e comunicazioni relative agli Ordinativi di fornitura di cui sopra, mediante la sussistenza delle condizioni legittimanti PEC dedicata alla convenzione xxx0000@xxx.xxxxxxx.xx. Nel caso di ritardo nell’invio dell’allegato A/B, a conferma dell’accettazione degli ordinativi di fornitura da parte del fornitore, potranno essere applicate le penali di cui all’Art. 21. Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure per motivi imputabili al Distributore Locale, verrà disattesa la suddetta adesioneData di Attivazione indicata nell’Ordinativo di fornitura, rilascerà apposito nulla osta. 2il Fornitore s’impegna a darne comunicazione all’Agenzia e all’Amministrazione Contraente entro e non oltre due giorni lavorativi dalla conoscenza dell’evento. Per poter acquistare attraverso la Convenzione ed emettere validi effetto di detti Ordinativi di Forniturafornitura, le Amministrazioni, preventivamente autorizzate il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta ed i relativi servizi connessi nell’ambito dell’oggetto contrattuale. Le Parti concordano che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da Soresa, devono adottare l’Atto di adesioneparte delle Amministrazioni contraenti nulla potrà essere preteso, a mezzo qualsiasi titolo, dalle stesse da parte del Fornitore, il quale individuano il numero esatto infatti sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di prodotti da approvvigionare, designano il Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 274 del d.P.R. n. 207/2010, e l’eventuale Direttore dell’esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento, qualora ricorrano le fornitura entro i termini ed alle condizioni di cui all’art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010indicate nella presente convenzione. Il suddetto Atto contratto relativo al servizio di adesione dovrà essere trasmesso dalle fornitura del gas naturale, così come regolato dal capitolato tecnico, verrà stipulato e fatturato dal Fornitore ed i relativi oneri saranno a carico delle Amministrazioni al Fornitore (corredato del nulla osta di Soresa di cui al precedente comma 1) e a Soresa. Trascorsi 10 giorni dalla trasmissione del suddetto atto, le Amministrazioni potranno emettere gli ordinativi di fornituraContraenti con fatturazione alle rispettive Unità ordinanti. 3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, l’Amministrazione dovrà indicare, sul medesimo Atto di adesione, il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Quadro