CONVENZIONE QUADRO ACP
Dig. Reg. Nr. 03/2018
Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge der Autonomen Provinz Bozen (AOV)
CONVENZIONE QUADRO ACP
„GAS NATURALE 2017” CIG 7192904C25
Importo massimo spendibile- Importo contrattuale della Convenzione quadro
Euro 39.870.000,00
Stipulata tra:
l’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito Agenzia o ACP), con sede legale in Bolzano, Via Perathoner 10, in persona del legale rappresentante Mag. Xxxx. Xxxxxx Xxxxx, nato a 00000 Xxxxxxx (XX) il 29/05/1972, C.F. MTHTMS72E29A952J, giusti poteri allo stesso conferiti dall’art. 5 dello Statuto dell’Agenzia (Deliberazione della Giunta provinciale n. 311 del 13.06.2017)
E
Alperia Energy S.r.l, con sede legale in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx 0, iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano al n. BZ-161225, P. IVA 01745520211 in persona del legale rappresentante Xxxxxxx Xxxxxxx, nata a Bolzano il 27.07.1967, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X giusti poteri alla stessa conferiti da atto del Consiglio di amministrazione del 18/04/2016 (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
VISTI
- l’art. 27 L.P. n. 15/2011, il quale istituisce l’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP);
- l’art. 9 D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 89/2014, il quale istituisce la funzione di Soggetto Aggregatore, funzione che l’Agenzia, iscritta all’Elenco dei Soggetti Aggregatori, svolge a livello provinciale per
l’acquisizione di beni, e servizi ai sensi degli artt. 27 comma 1 L.P. 15/2011, 5 L.P. 16/2015 e 21 ter L.P.1/2002;
- l’art. 5 comma 1 L.P. 16/2015, il quale disciplina le funzioni dell’Agenzia quale Xxxxxxxx Aggregatore provinciale;
- l’art. 21 ter L.P.1/2002 (cosiddetta “Spending review provinciale”);
1. PREMESSA
Il presente schema di Convenzione disciplina la fornitura di gas naturale e i servizi connessi per la Provincia Autonoma di Bolzano e le Amministrazioni Contraenti, come di seguito definite. Tale fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente schema di Convenzione, nel Capitolato Tecnico e negli altri documenti di gara che fanno parte integrante della Convenzione.
2. DEFINIZIONI
1. Si applicano le seguenti definizioni:
a) Convenzione: insieme delle disposizioni e obblighi contenuti nel presente schema di Convenzione e nei restanti documenti di gara, in particolare nel Capitolato Tecnico.
b) Amministrazioni Contraenti: Gli Enti che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 21 ter L.P. 1/2001 e 2 comma 2, L.P. 16/2015, sono, alle condizioni previste da tali articoli, obbligate ovvero legittimate ad utilizzare la Convenzione.
c) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese che risulta aggiudicatario della fornitura di gas naturale secondo la procedura di gara e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto stabilito nella Convenzione stessa, nel Disciplinare di gara e nel capitolato tecnico.
d) Unità Ordinante: le strutture organizzative, uffici e servizi delle Amministrazioni Contraenti, abilitati ad effettuare gli ordinativi di fornitura.
e) Ordinativo di Fornitura: documento con il quale le Amministrazioni, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità previste, manifestano la loro volontà di approvvigionarsi di gas naturale e dei servizi connessi.
f) Distributore Locale o Distributore: il soggetto che esercita il servizio di distribuzione e di misura del gas presso la rete di Distribuzione
g) AEEGSI: l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico istituita con Legge 14 novembre 1995, n. 481;
h) Ambiti Tariffari: quelli definiti al punto 3.1 della delibera n. 237/00 e s.m.i. dell’AEEGSI;
i) Fornitura a Prezzo Variabile: fornitura di gas naturale durante la quale il corrispettivo – Prezzo Variabile – varia trimestralmente;
j) Trimestre dell’anno solare. Nel dettaglio:
- Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx;
- Aprile, Maggio, Giugno;
- Luglio, Agosto, Settembre,
- Ottobre, Novembre, Dicembre;
k) Categoria d’Uso: l’elemento che caratterizza ciascun PdC/PdR in funzione della destinazione d’uso del gas naturale. Ai fini della presente Convenzione fa fede la Categoria d’Uso risultante dall’anagrafica del Distributore Locale;
l) Gruppo di Misura: il gruppo di misura come definito all'art. 1, lettera p, della delibera dell’AEEGSI n. 237/00 e s.m.i.;
m) Punto di consegna (PdC): il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile all’impresa distributrice/cliente finale il gas naturale;
n) Punto di riconsegna (PdR): ubicazione del/i gruppo/i di misura ove deve essere fornito il gas naturale indicata di volta in volta dalle amministrazioni contraenti nell’ordinativo di fornitura;
o) Impianto di distribuzione: come definito dall’art. 1, lettera q, della delibera
n. 237/00 dell’AEEGSI e s.m.i.;
p) Offerta Economica: il documento di cui all’ “Allegato C1” al disciplinare di gara;
q) Gas Naturale: il gas naturale per uso di cucina, produzione di acqua calda e/o vapore, riscaldamento e climatizzazione, oggetto della fornitura;
r) Potere Calorifico Superiore (PCS): come definito al punto 1.1, lettera x, della delibera n. 237/00 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e s.m.i.;
s) Coefficiente C: coefficiente di adeguamento tariffario alla quota altimetrica e alla zona climatica, come definito dalla delibera 237/00 dell’AEEGSI e s.m.i.;
t) Standard metro cubo (smc): quantità di gas naturale necessaria ad occupare un metro cubo di spazio quando il gas è alla temperatura di 15 °C e alla pressione di 1,01325 bar;
u) Capacità Giornaliera: valore, espresso in smc/giorno, che rappresenta il volume giornaliero di gas messo a disposizione del gruppo di misura per il prelievo;
v) Sistema e-procurement: Portale xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxxx.xx attraverso cui vengono gestiti gli ordinativi di fornitura della convenzione.
w) data di attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione del gas.
3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La presente Convenzione ha per oggetto l’affidamento della fornitura di gas naturale con i relativi servizi come descritto di seguito e più dettagliatamente nel capitolato tecnico:
• fornitura di gas naturale;
• servizio di assistenza operativa;
• attivazione di un portale web;
• servizi di rendicontazione (monitoraggio dei consumi) e di fatturazione;
• Audit energetico su tutti i punti di prelievo, con l’obiettivo di ottimizzare i parametri tecnico economici della fornitura (es. potenza impegnata, tipologia di misuratore, ecc).
2. L’esecuzione dell’intera fornitura avrà luogo attraverso la somministrazione unicamente di gas naturali costituiti da idrocarburi o da miscele di idrocarburi essenzialmente metano, conformemente agli standard di qualità previsti dal codice di rete di trasporto dell’operatore maggiore, ai sensi della deliberazione AEEGSI n. 185/05 e s.m.i..
3. La Convenzione per la fornitura di gas naturale, deve essere intesa come contratto di somministrazione a cui si applica, per quanto non diversamente disposto, la disciplina contenuta nel codice civile, artt. 1559 e s.m.i.
4. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Agenzia e nei confronti delle Amministrazioni contraenti a fornire gas naturale ed i servizi connessi di cui al comma 1, nel rispetto delle condizioni tutte di cui alla documentazione di gara e dell’offerta presentata Fornitore stesso.
4. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della presente Convenzione, a:
a) assistere le Amministrazioni contraenti nella predisposizione di tutti i documenti necessari all’utilizzo della Convenzione;
b) stipulare tutti i contratti di trasporto e distribuzione e gli atti necessari per procedere all’attivazione della fornitura di gas naturale nelle tempistiche previste dal codice di rete del trasportatore di competenza;
c) garantire che le forniture di gas naturale siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento, nonché alle disposizioni emanate dall’AEEGSI;
d) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte dal Direttore dell’esecuzione;
e) comunicare tempestivamente ai soggetti contraenti le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli ordinativi di fornitura, indicando dettagliatamente le variazioni intervenute ed il nominativo del nuovo referente della Convenzione.
5. REFERENTE DELLA CONVENZIONE
All’atto della stipula del presente Xxxx, il Fornitore si obbliga a nominare un Responsabile della fornitura, che sarà il referente nei confronti dell’Agenzia e delle Amministrazioni Contraenti. Il Responsabile avrà pertanto la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Alla data di stipula della presente Convenzione il Fornitore dovrà inoltre rendere noto il nominativo, il numero di telefono, e l’indirizzo di e-mail del Referente della Convenzione.
Referente della Convenzione:
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx.Xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
x00 0000 000 000, M x00 000 000 0000
6. DURATA DELLA CONVENZIONE-DURATA DEI SINGOLI CONTRATTI DI FORNITURA
La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione, durata che puó essere prorogata a discrezione dell’Agenzia fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta dell’Agenzia stessa, da inviare al Fornitore con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nel caso in cui non sia stato esaurito l’importo massimo
spendibile della Convenzione indicato nel disciplinare di gara, eventualmente incrementato ai sensi dell'art.7, e fino al raggiungimento del medesimo.
Si specifica che per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni contraenti possono inviare l’Ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione medesima. Le singole Amministrazioni contraenti potranno emettere gli Ordinativi di Fornitura solamente durante la validità della Convenzione (36 mesi eventualmente prorogati per altri 12). L’Ordinativo di Fornitura darà origine ad un contratto (Contratto di fornitura). I singoli Contratti di fornitura, stipulati tramite emissione di Ordinativi di fornitura da parte dei soggetti aderenti, avranno una durata corrispondente a 24 (ventiquattro) mesi. Qualora stipulati durante l’eventuale proroga contrattuale, i singoli Ordinativi di fornitura avranno una durata di 12 (dodici mesi) mesi. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima per tutto il tempo di vigenza e durata degli stessi.
Le Amministrazioni contraenti devono specificare, negli Ordinativi di Fornitura/contratti, la quantità di gas che acquisteranno nell’arco del periodo successivo alla data di sottoscrizione dell’Ordinativo stesso. L’ammontare presunto riportato nell’Ordinativo sarà impegnativo per le singole Amministrazioni, fermo restando che esse potranno comunque richiedere al Fornitore, una riduzione o un aumento del quantitativo stesso pari al 20%.
7. AUMENTO o MODIFICA DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 6, comma 3 della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, L’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convezione, sia esaurito o si prevede sia esaurito l’importo massimo spendibile indicato nel disciplinare di gara, al Fornitore potrà essere richiesto, e lo stesso avrà l’obbligo di accettare, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare i quantitativi di Prodotto da fornire, sino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto.
L’Agenzia e/o le Amministrazione contraenti possono apportare nel corso dell’esecuzione contrattuale, nei casi e con le modalità previste dall’art.48 comma 2 L.P. 16/2015 e dall’art. 106 D.Lgs 50/2016, variazioni o modifiche al contratto nei limiti previsti nelle suddette disposizioni.
8. ADESIONE ALLA CONVENZIONE
Importo massimo spendibile della Convenzione: Euro
Utilizzano la Convenzione i soggetti indicati all’art. 2 lettera b) della presente Convenzione, mediante le loro Unità ordinanti, ovvero, gli Enti che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 21 ter L.P. 1/2001 e 2 comma 2, L.P. 16/2015, sono, alle condizioni previste da tali articoli, obbligate ovvero legittimate ad utilizzare la Convenzione.
A decorrere dal trentunesimo giorno della data di sottoscrizione della convenzione da parte dell’Agenzia, le Unità Ordinanti delle Amministrazioni interessate ad avvalersi della Convenzione aderiscono alla medesima mediante la sezione prevista per le convenzioni del portale per le gare telematiche xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxxx.xx.
Le Unità ordinanti compilano gli Ordinativi di fornitura e allegano il documento Allegato A/B compilato nella sezione A, li caricano nel portale di cui sopra, che li inoltra automaticamente al Fornitore. Il Fornitore è obbligato entro cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione degli Ordinativi di fornitura a dare conferma dell’accettazione degli ordinativi medesimi.
Successivamente, dopo aver elaborato i dati contenuti nella sezione A dell’allegato A/B, il Fornitore restituisce alla Unità ordinante, via PEC, l’allegato stesso con le date effettive di inizio fornitura dei punti di fornitura (sezione B).
Infine il Fornitore trasmette alla Unità ordinante le credenziali di accesso al portale del Fornitore stesso, dedicato alla convenzione.
Il flusso di comunicazione tra Fornitore e Unità ordinanti ha sempre luogo, per tutte le attività e comunicazioni relative agli Ordinativi di fornitura di cui sopra, mediante la PEC dedicata alla convenzione xxx0000@xxx.xxxxxxx.xx.
Nel caso di ritardo nell’invio dell’allegato A/B, a conferma dell’accettazione degli ordinativi di fornitura da parte del fornitore, potranno essere applicate le penali di cui all’Art. 21.
Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure per motivi imputabili al Distributore Locale, verrà disattesa la Data di Attivazione indicata nell’Ordinativo di fornitura, il Fornitore s’impegna a darne comunicazione all’Agenzia e all’Amministrazione Contraente entro e non oltre due giorni lavorativi dalla conoscenza dell’evento.
Per effetto di detti Ordinativi di fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta ed i relativi servizi connessi nell’ambito dell’oggetto
contrattuale. Le Parti concordano che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte delle Amministrazioni contraenti nulla potrà essere preteso, a qualsiasi titolo, dalle stesse da parte del Fornitore, il quale infatti sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di fornitura entro i termini ed alle condizioni indicate nella presente convenzione.
Il contratto relativo al servizio di fornitura del gas naturale, così come regolato dal capitolato tecnico, verrà stipulato e fatturato dal Fornitore ed i relativi oneri saranno a carico delle Amministrazioni Contraenti con fatturazione alle rispettive Unità ordinanti.
9. ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA
1. I singoli contratti di fornitura si perfezionano con la ricezione da parte del Fornitore dell’Ordinativo di fornitura (Allegato D), inserito dalle Unità ordinanti sul portale per le gare telematiche.
2. Il Fornitore si impegna ad erogare le forniture oggetto della convenzione nei Punti di Riconsegna (codice PDR), che verranno indicati nell’ordinativo di fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, conformemente alle disposizioni emanate dall’AEEGSI. Gli Ordinativi di fornitura emessi dalle Unità Ordinanti dovranno essere riferiti, pertanto, unicamente agli approvvigionamenti dei Punti di Riconsegna (codice PDR). Qualora nell’Ordinativo di fornitura non siano indicati i Punti di Riconsegna (codice PDR) da approvvigionare, il Fornitore non dovrà accettare l’Ordinativo di fornitura incompleto, dandone immediata comunicazione alla relativa Unità Ordinante tramite il suddetto portale.
3. L’Unità Ordinante conferisce al Fornitore, contestualmente all’invio dell’Ordinativo di fornitura, la delega (nella forma di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c.) per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto ai sensi delle delibere AEEGSI n. 168/03 e s.m.i. e n. 111/06 e s.m.i; conferisce altresì la delega alla disdetta dei contratti di fornitura esistenti tra l’Amministrazione Contraente e/o l’Unità Ordinante ed il Fornitore uscente.
4. Il Fornitore s’impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno solare del primo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di fornitura, in caso di ricezione dello stesso entro le ore 24:00 del 5 del mese, ovvero il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di fornitura in caso di ricezione dello stesso dopo oltre le ore 24:00 del 5 del mese, sia in caso di switch-in (punti di fornitura provenienti da altro Fornitore), sia in caso di sola
variazione contrattuale per punti di fornitura già in carico al Fornitore; è fatta salva la possibilità di definire una diversa maggiore data, concordata tra le parti.
5. In caso di nuovi allacci, in cui non vi sia subentro a forniture precedenti, la fornitura inizierà dal primo giorno del mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, se l’Ordinativo giunge al suo domicilio entro il 10 del mese, ovvero il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo qualora l’Ordinativo giungesse al domicilio dell’Aggiudicataria dopo il 10 del mese di attivazione da parte del distributore.
6. Qualora i termini di prima attivazione della fornitura di gas naturale sia per subentri a precedente Fornitore che per allacciamenti nuovi senza subentro a forniture precedenti non vengano rispettati, le Unità ordinanti potranno applicare le penali previste all’articolo 21 lett. b) della presente convenzione.
7. Il Fornitore sarà obbligato a fornire il gas naturale per i singoli punti di riconsegna (PdR) a partire dalla data di attivazione della fornitura fino al termine contrattuale di cui all’art. 6 della Convenzione indipendentemente dal giorno di attivazione. Il Fornitore prende atto che non sussistono quantitativi minimi annui di gas naturale che le Amministrazioni hanno l’obbligo di richiedere e che, pertanto, l’impegno ad eseguire la fornitura si determina in capo al Fornitore qualunque sia il quantitativo richiesto dall’Amministrazione.
8. L’Amministrazione Contraente si impegna a comunicare al Fornitore i tempi tecnici e i vincoli contenuti nei precedenti contratti per quanto attiene allo svincolo – disdetta o recesso dal precedente contratto di fornitura. Qualora, alla data di attivazione della fornitura, l’Amministrazione Contraente non abbia ottenuto lo svincolo – disdetta o recesso del precedente contratto di fornitura di gas naturale per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura, rimarrà valido e il Fornitore dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l’Unità Ordinante del nuovo termine di fornitura. Il Fornitore si impegna a procedere allo svincolo – disdetta o recesso del precedente contratto di fornitura, a nome e per conto dell’Amministrazione Contraente e contestualmente all’attivazione della nuova fornitura, nel rispetto dei tempi tecnici e dei vincoli contenuti in precedenti contratti. Il Fornitore dovrà comunque informare l’Amministrazione Contraente relativamente alla data di cessazione del precedente contratto di fornitura di gas naturale e la data di attivazione della nuova fornitura.
10. CONDIZIONI DELLA FORNITURA
1. Sono a carico Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della presente Convenzione, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Capitolato tecnico a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico, pena la risoluzione, sia da parte dell’ Agenzia che delle singole Amministrazioni contraenti in merito anche a singoli Ordinativi di fornitura, a seguito di comunicazione dell’Agenzia e/o delle Amministrazioni contraenti, mediante PEC, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalle stesse.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato e comunque imposte e previste dall’ AEEGSI. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della presente Convenzione e/o agli Ordinativi di fornitura, già perfezionati, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, assumendosene ogni relativa alea. Resteranno ad esclusivo carico del Fornitore anche tutti i costi relativi a preventivazioni, di qualsiasi classificazione e tipologia di lavori, avanzate a qualsiasi titolo dal Fornitore, e dai distributori locali e nazionali.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia e/o le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Agenzia per quanto di propria competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione degli obblighi contrattuali, garantendo ampia collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche (vedi Capitolato Tecnico).
7. Il Fornitore si obbliga, sin d’ora, a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione della Convenzione che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni contraenti in sede di emissione degli Ordinativi di fornitura nonché a dare immediata comunicazione al Direttore dell’esecuzione ed alle Unità ordinanti di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto della fornitura.
8. Il Fornitore si impegna a rispettare le modalitá e le tempistiche indicate all’art.
4 (attivazione dei contratti di fornitura) e all’art 13 per quanto riguarda l’attivazione del portale web per l’esecuzione della fornitura di gas naturale e dei servizi connessi.
11. SERVIZIO DI TRASPORTO
Il Fornitore, ai sensi della deliberazione AEEGSI del 21 luglio 2016, 413/2016/R/com come integrato dalla deliberazione 795/2016/R/com e s.m.i., del (TIQV) e comunque, in conformità alla normativa vigente, s’impegna a stipulare, per conto delle Amministrazioni contraenti, i contratti necessari all’attivazione del servizio di fornitura del gas con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati dal Fornitore a carico delle Amministrazioni Contraenti secondo quanto stabilito all’ Articolo 17 (Fatturazione e pagamenti).
12. CORRISPETTIVI
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti, oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, saranno calcolati sulla base del Prezzo Variabile dato dalla somma:
a) dell’elemento PFOR,t - di seguito descritto -;
b) degli spread offerti (VVAR,i) espressi in Eurocent/smc e differenziati per:
Categoria d’Uso:
a. Termica (C1, C3, C5, T2);
b. Non Termica (C2, C4, T1 e Autotrazione);
con C1, C3, C5, T2, C2, C4 e T1 così come definite nella Xxxxxxx x. 0 xxx XXXX.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
3. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente punto 1, sono totalmente a carico dell’Amministrazione:
il servizio di distribuzione ed i relativi eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente;
le componenti tariffarie:
• ф di cui alla deliberazione 514/2013 dell’AEEGSI e s.m.i.;
• SD di cui alla deliberazione n. 29/11 dell’AEEGSI e s.m.i..
- i corrispettivi unitari variabili:
• CVFG di cui alla deliberazione n. 92/08 dell’AEEGSI e s.m.i.;
• CRVI di cui alla deliberazione n. 60/15 dell’AEEGSI e s.m.i.;
• CRVOS di cui alla deliberazione n. 60/15 dell’AEEGSI e s.m.i.;
• CRVBL di cui alla deliberazione n. 60/15 dell’AEEGSI e s.m.i..
- per i PdC (c.d. diretti) le componenti tariffarie:
• GST, RET, di cui alla deliberazione n. 93/10 dell’AEEGSI e s.m.i.;
• UG3T di cui alla deliberazione n. 134/14 dell’AEEGSI e s.m.i..
- le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente;
4. I corrispettivi di cui al precedente punto 1 si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai punti 1, 2 e 3.
5. Il corrispettivo unitario sarà applicato ad ogni smc fatturato all’Amministrazione.
6. Il corrispettivo unitario, di cui al precedente comma 1, espresso in Eurocent/smc sarà trimestralmente aggiornato come di seguito:
dove:
• PVAR,i,t: prezzo del gas naturale, espresso in Eurocent/smc, del trimestre t-esimo, differenziato per ciascuna combinazione i-esima di Categoria d’Uso, calcolato alla quarta cifra decimale.
• PFOR,t: espresso in Eurocent/smc ed arrotondato alla quarta cifra decimale, è l’elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo. .
• VVAR,i: è lo spread, espresso in Eurocent/smc, offerto dal Fornitore e differenziato per ciascuna combinazione i-esima di Categoria d’Uso.
Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati di comune accordo tra l’Agenzia ed il Fornitore criteri alternativi equivalenti.
7. Non è prevista l’applicazione di ulteriori oneri all’Amministrazione, a qualsiasi titolo, nel caso di:
a) consumi effettivi differenti da quelli stimati dall’Amministrazione nell’Ordinativo di Fornitura;
b) rapporto (α) tra volumi invernali e volumi annuali diverso da quello stimato dall’Amministrazione nell’Ordinativo di Fornitura;
c) supero della Capacità giornaliera contrattualmente impegnata.
8. Sono altresì escluse le accise non dovute. La Provincia Autonoma di Bolzano è esentata dal pagamento dei tributi propri, ai sensi dell’art. 21 ter della Legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 e s.m.i., come l’addizionale provinciale all’accisa, per i quali è contemporaneamente soggetto attivo e passivo.
9. I corrispettivi contrattuali su indicati si intendono comprensivi di tutti i servizi connessi come fatturazione e rendicontazione, portale Web, assistenza operativa, audit e diagnosi energetica, e di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai commi precedenti.
13. LETTURA, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. La lettura dei gruppi di misura, le modalità di calcolo dei consumi presunti devono avvenire secondo quanto stabilito nella delibera n. 229/01 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e s.m.i..
2. Dove sono presenti gruppi di misura che permettono la telelettura, la fatturazione deve avvenire sul consumo effettivo che risulta dal sistema e non in base a consumi presunti. I dati devono essere messi a disposizione dell'Amministrazione Contraente sul portale web. Questo vale anche per i gruppi di misura analogici che vengono sostituiti o adattati alla telelettura dopo l’attivazione della convenzione. Eventuali costi per la telelettura, anche verso il distributore locale, sono a carico del fornitore.
3. Ciascuna fattura deve contenere, conformemente al capitolato tecnico, anche riferimenti dettagliati ai singoli gruppi di misura ai quali si riferisce, e i relativi costi per la distribuzione locale, qualora dovuti, devono essere indicati separatamente. Per quanto riguarda i costi di distribuzione, dietro richiesta esplicita delle Amministrazioni contraenti, il Fornitore deve fornire la documentazione che comprovi la loro determinazione (per esempio copia delle fatture del distributore locale).
4. La fatturazione dovrà avvenire mensilmente con una fattura cumulativa contenente le sottofatture per i singoli punti di prelievo, in lingua italiana o tedesca, come da richiesta, nel rispetto della normativa vigente; oltre alla modalità di fatturazione elettronica prevista per legge, sarà resa disponibile sul portale Web e dovrà contenere il dettaglio dei singoli PdC/PdR cui si riferisce e dovrà dare evidenza separata dei relativi costi della distribuzione locale, se presenti e di ogni altro elemento costituente la fattura. L’avvenuto caricamento sarà comunicato all’indirizzo di posta elettronica (indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’Unità Ordinante) indicata nell’ordinativo di fornitura.
5. Relativamente ai costi di distribuzione il Fornitore, su esplicita richiesta dell’Amministrazione Contraente, dovrà produrre la documentazione attestante la loro determinazione (ad esempio, copia delle fatture del distributore locale).
6. Ciascuna fattura dovrà contenere un riferimento alla Convenzione in oggetto e dovrà essere intestata e trasmessa all’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
7. Il Fornitore s’impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della categoria d’Uso Termica o Non Termica, all’interno del documento di fatturazione.
8. I corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle singole Amministrazioni Contraenti, e previo accertamento della fornitura effettuata.
II pagamento delle bollette sarà effettuato dalle Amministrazioni contraenti in ogni caso entro 60 giorni dal ricevimento della fattura in via telematica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, da parte dell’Unità Ordinante indicata nell’ordinativo di fornitura. Il Fornitore non potrà fare in nessun caso riferimento alla data di emissione del documento.
9. Fatture intestate ad errato destinatario (ad es. per Codice Univoco Ufficio errato) non verranno accettate e saranno rispedite al mittente. Le stesse saranno liquidate solo dopo l’invio all’Unità Ordinante indicata nel Ordinativo di fornitura. I termini di cui al comma precedente, decorrono dalla data di ricevimento da parte dell’Unità Ordinante corretta.
10. In caso di mancata regolarizzazione, entro il termine di scadenza, il Fornitore provvederà a inviare via PEC, apposito sollecito di pagamento, con invito al pagamento della bolletta entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento del predetto sollecito, senza alcun addebito.
11. In caso di ritardo nei pagamenti oltre l’ulteriore periodo di 30 giorni, il tasso di mora viene stabilito nella misura del 3 (tre) %.
12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso l’ipotesi di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura di Gas.
13. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis D.Lgs. 50/2016 le Amministrazioni contraenti operano, in ogni caso, una ritenuta dello 0,5%, sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte delle Amministrazioni contraenti della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (“D.U.R.C.”).
Ai sensi dell’art.30 comma 5 D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (“D.U.R.C.”) relativo a personale dipendente dell’affidatario o del
subappaltatore, o di soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 D.Lgs 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, le Amministrazioni contraenti trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’amministrazione contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48 bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008
n. 40. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito dal comma 1, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi, in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.
14. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i, nonché della Determinazione dell’AVCP (ora ANAC) n.4 del 7 luglio 2011, così come aggiornata dalla Delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017, ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinativo di fornitura cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione e richiesto dalla singola Amministrazione contraente, al CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dovrà essere intestata ed inviata alla Amministrazione contraente nel rispetto delle norme e condizioni in materia di fatturazione elettronica.
15. Ciascuna fattura dovrà inoltre riportare almeno i seguenti dati:
• dati del Fornitore, n° bolletta, data di emissione;
• dati del Distributore Locale;
• n. della Convenzione
• codice del contratto
• Unità Ordinante ed indirizzo;
• n. PdC e PdR;
• Categoria d’Uso risultante dall’anagrafica del Distributore Locale
• denominazione e indirizzo del punto di PdR;
• data di inizio della fornitura;
• n. di matricola del dispositivo di misura;
• tipologia di contatore, con o senza telelettura;
• dimensione del dispositivo di misura (G4, G6, ecc.)
• consumi di gas naturale effettivi mensili, laddove è possibile la telelettura;
• importo mensile fatturato;
• scadenza fattura;
• dati e modalità per il pagamento;
• il servizio di trasporto, trasmissione, distribuzione e di misura e gli oneri di sistema relativi al solo mercato libero, come stabiliti, volta per volta, AEEGSI;
• le imposte erariali previste dalla normativa vigente.
16. Nel caso in cui l’aggiudicatario della Convenzione sia un R.T.I, ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione pro quota, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal presente articolo.
Nel caso in cui risulti aggiudicatario un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla contabilità generale delle Amministrazioni contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, le singole società costituenti il raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate.
Le società componenti il raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese, che il fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’amministrazione contraente. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto sopra indicato, la descrizione di ciascuno delle forniture cui si riferisce.
17. Le fatture per nuovi allacci sono in ogni caso da emettere separatamente da quelle relative alla fornitura, pena il rigetto delle stesse.
18.Xxx richiesto dall’Amministrazione contraente, per ogni fattura cumulativa emessa dovrà essere messo a disposizione sul portale Web in forma tabellare digitale, un report (tracciato tecnico) con i seguenti dati relativi a tutti i punti di distribuzione:
(I)+(D) NUMERO FATTURA (I)+(D) DATA FATTURA
(I) DATA EMISSIONE
(I) DATA SCADENZA
(I) TOTALE FATTURA IMPONIBILE
(I) TOTALE FATTURA IMPOSTA
(I) TOTALE FATTURA LORDO (I)+(D) NUMERO PDR
(I)+(D) CODICE NR. CONTRATTO
(D) CODICE TIPO COSTO
(D) DESCRIZIONE TIPO COSTO
(D) PREZZO UNITARIO IN CENTESIMI DI EURO
(D) QUANTITA’
(D) IMPONIBILE
(D) CODICE TIPO IVA
(D) ALIQUOTA IVA
(D) IMPOSTA
(D) COPERTURA DAL
(D) COPERTURA AL
(I) FLG A / C = ACCONTO / CONGUAGLIO
(I) LETTURA PRECEDENTE
(I) LETTURA ATTUALE
(I) DIFFERENZA TRA LETTURA PRECEDENTE E ATTUALE
(I) CIG
(I) CODICE IPA
(I) RAGIONE SOCIALE FORNITORE
(I) P.IVA FORNITORE
(I) INDIRIZZO PDR
Tipo riga: (I) Intestazione, (D) Dettaglio Formati possibili: txt formattato, csv o xls.
19. Tutti gli importi devono essere rappresentati con due decimali. La somma della colonna IMPOSTE (D) deve corrispondere come importo al totale della corrispondente voce (I) e analogamente per gli imponibili.
20. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni contraenti e all’Agenzia, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
14. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l’aggiudicatario Alperia Energy S.r.l. dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:
Istituto: Cassa di Risparmio di Bolzano IBAN: IT 26 S 06045 11601 000005007033
Intestatario: Alperia Energy S.r.l.
L’aggiudicatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per il medesimo saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Bolzano il 31/03/1969, C.F. LNZNDR69C31A952K.
Le Amministrazioni contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolvono di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Contratti di fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai sensi dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione di diritto della Convenzione l’accertamento da parte dell’Agenzia, mediante comunicazioni inviate alla medesima da parte Amministrazioni contraenti, di reiterati inadempimenti da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, di utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
2. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, è assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’Agenzia verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
3. Il Fornitore contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione all’Agenzia e/o all’Amministrazione contraente nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia Autonoma di Bolzano. Il Fornitore è tenuto a comunicare alle Amministrazioni ordinanti entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del contratto, i dati afferenti al conto bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore contraente dedicato/i.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le
generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
15. DEPOSITO CAUZIONALE PER I SINGOLI CONTRATTI DI FORNITURA In nessun caso il Fornitore potrà chiedere il versamento di un deposito cauzionale o di qualsiasi altra forma di garanzia per l’attivazione del singolo contratto di fornitura. Rimane altresì inteso che in nessun altro caso al Fornitore saranno dovuti depositi o anticipi per prestazioni inerenti il contratto.
16. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, la Convenzione e i singoli contratti di fornitura potranno essere risolti ai sensi di quanto previsto dagli articoli dagli artt. 1453 cc e ss., qualora, ai sensi dell’art. 1454 C.C., permanga, decorso il termine di 15 giorni, l’inadempimento del Fornitore a seguito di diffida ad adempiere, inviata a mezzo PEC dall’Agenzia o dalle singole Amministrazioni contraenti. L’Agenzia avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. L’Agenzia e/o le Amministrazioni contraenti, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolvono di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, la Convenzione e/o i singoli Contratti di fornitura durante il periodo di efficacia nei seguenti casi:
a) nei casi di cui all’art. 108 comma 2, D.Lgs 50/2016;
b) nei casi cui all’art. 108 comma 1 lett. a) b) c) e d) D.Lgs 50/2016;
c) qualora l’esecutore, a seguito di modifiche soggettive tanto dell’operatore economico, quanto delle persone fisiche rilevanti ai sensi dell’art 80 del Codice, non sia più in possesso dei requisiti di ordine generale o di ordine speciale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura d’appalto;
d) in caso di cessione della Convenzione e dei Contratti di fornitura da parte del fornitore,
e) in caso di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi (Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore – pretese di terzi) della presente Convenzione;
f) il ritardo nell’attivazione della fornitura, prolungato per oltre tre mesi dalla data di attivazione della fornitura;
g) qualora al di fuori di quanto previsto alla lettera precedente, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto;
h) relativamente ai singoli Contratti di fornitura: reiterata applicazione di penali, qualora le relative inadempienze vengano contestate più di quattro volte; relativamente alla Convenzione: qualora l’Agenzia accerti una applicazione di penali da parte delle Amministrazioni contraenti, pari al 10% dell’importo contrattuale netto ai sensi dell’art. 113 bis D.Lgs 50/2016
i) ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., qualora l’esecutore non utilizzi il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
j) qualora l’esecutore violi gli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, al rapporto di lavoro e agli obblighi in materia di previdenza obbligatoria;
k) nel caso in cui, pur non essendo autorizzato, il Fornitore affidi l’esecuzione della prestazione contrattuale o parte di essa in subappalto a soggetti terzi;
l) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Agenzia;
m) sopravvenuta invalidità o inefficacia, in corso di esecuzione della Convenzione, della polizza assicurativa di cui all’art. 23 del presente Schema di Convenzione.
La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, l’Agenzia avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i, ovvero, in caso di impossibilità di escussione, di rivalersi su eventuali crediti dell’impresa o di applicare una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto delle Amministrazioni Contraenti al risarcimento dell’ulteriore danno.
Per quanto non espressamente disposto trova applicazione l’art. 108 D.Lgs 50/2016.
17. RECESSO DALLA CONVENZIONE
1. Le Amministrazioni contraenti e/o l’Agenzia, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
- giusta causa,
- reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento. Si applica l’art. 109 D.Lgs 50/2016.
2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo per giusta causa si intende:
a) mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’amministrazione che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura;
b) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione.
In qualunque ipotesi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti conformemente alle condizioni della presente convenzione.
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Agenzia e/o alle Amministrazioni contraenti.
Qualora l’Agenzia receda dalla convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni contraenti e le quali potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto dal presente articolo in ordine a risarcimenti e indennizzi.
In tali casi, secondo quanto previsto dall’art. 109 D.Lgs 50/2016, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
18. PRETESE DA PARTE DI TERZI
Il Fornitore garantisce e manleva, in ogni tempo, l’Agenzia e le Amministrazioni contraenti da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, da parte della stessa delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del presente appalto.
19. OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E PREVIDENZIALI
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Il Fornitore si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed in particolare al TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO così come nel D.Lgs.9 Aprile 2008 n°81 e s.m.i., nonché del Decreto Interministeriale 10 marzo 1998, e di quelle disposizioni che verranno emanate nel corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura.
Ai fini dell’osservanza della normativa di cui al precedente comma 2, il Fornitore si impegna sin d’ora a:
a) collaborare con le strutture delle Amministrazioni contraenti preposte in ordine all’attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove sarà eseguita la fornitura;
b) comunicare alle Amministrazioni contraenti in relazione alla tipologia dei lavori da svolgere, la presenza di rischi specifici relativi a specifiche interferenze (ai sensi dell’art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008).
2. Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza di quanto previsto nei precedenti commi, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo al Committente. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette
20. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI
1. Il Fornitore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. Il Fornitore deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il Fornitore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.
3. Il Fornitore si impegna, sin d’ora, a continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
4. In caso di ripetute violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo l’Agenzia e le Amministrazioni Contraenti si riservano la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, a seguito di comunicazione mediante PEC, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.
21. INFORMAZIONI SUI LIVELLI DI QUALITA’, INDENNIZZI AUTOMATICI E RECLAMI
1. Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore, il Fornitore è tenuto ad accreditare all’Amministrazione contraente che gli ha chiesto la prestazione per la quale il Distributore non ha rispettato il livello specifico, l’indennizzo automatico ricevuto dal Distributore.
2. In ogni caso e in ogni momento, l’Amministrazione può inviare al Fornitore un reclamo o richiesta di informazioni scritte anche in merito al servizio distribuzione e misura, da comunicarsi a mezzo PEC. Il Fornitore inoltra il
reclamo al distributore. Il distributore deve inviare entro 20 giorni lavorativi la risposta motivata al Fornitore che provvede a trasmetterla successivamente all’Amministrazione contraente. Resta inteso che l’Amministrazione ha facoltà di inviare il reclamo direttamente al distributore. In tal caso il distributore è tenuto a rispondere all’Amministrazione non oltre 20 giorni lavorativi. Per i reclami relativi al servizio vendita, il Fornitore invia all’Amministrazione una risposta motivata non oltre 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo e comunque in conformità al Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG) e s.m.i.;
22. PENALI
Il Fornitore sarà assoggettato alle seguenti penali, in seguito a inadempienze riscontrate anche in riferimento alla tabella controlli allegata al Capitolato Tecnico:
a) per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto ai termini di invio dell’Allegato D (Ordinativo di fornitura) alle Unità ordinanti, il committente potrà applicare una penale pari a Euro 100,00 (cento/00);
b) per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto ai termini di prima attivazione delle forniture di gas naturale sia nel caso di subentri a precedente Fornitore che per allacciamenti nuovi, il Committente potrà applicare una penale pari a Euro 100,00 (cento/00);
c) per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto al termine di attivazione del servizio di assistenza operativa di cui all’art. 8 del capitolato tecnico, il Committente potrà applicare una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00);
d) per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto al termine di attivazione del portale web di cui all’art. 9 del capitolato tecnico, il Committente potrà applicare una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00);
e) per ogni giorno di calendario o frazione, di ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto ai termini di messa a disposizione della tabella di monitoraggio nonché di immissione e correzione dei dati mancanti o errati, il Committente potrà applicare una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) fino alla trasmissione del documento o alla completa correzione o immissione dei dati.
f) per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini per la richiesta di integrazione nel caso di dati incompleti, il Committente potrà applicare all’Aggiudicataria una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito
g) Gestione dei problemi e reclami: la chiusura del reclamo da parte del fornitore deve avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione della notifica, pena l’applicazione da parte dell’Amministrazione contraente di una penale pari a 50,00 (cinquanta/00) Euro per ogni giorno di ritardo non imputabile a comprovate cause di forza maggiore;
h) nel caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente convenzione, al capitolato tecnico, al bando di gara, al disciplinare di gara e ai contratti di somministrazione, le amministrazioni o l’Agenzia applicheranno al fornitore una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) al giorno, sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente, al capitolato tecnico, al bando di gara, al disciplinare di gara e ai contratti di somministrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
i) per le mancate comunicazioni di cui all’art. 4, comma 4 del capitolato tecnico, il fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Agenzia una penale pari ad € 300,00 (trecento/00) per ogni giorno di ritardo nella comunicazione a partire dal giorno in cui è raggiunta rispettivamente la soglia del 50% o del 80% dell’importo globale massimo.
In caso di contestazione di inadempimento contrattuale a carico del Fornitore da parte delle singole Unità ordinanti o delle Amministrazioni contraenti, questi è tenuto a presentare le proprie deduzioni entro il termine perentorio di 5 giorni. In difetto di riscontro alle contestazioni delle Amministrazioni o Unità ordinanti, ovvero in caso di inadeguatezza o inidoneità delle deduzioni presentate in termini da parte del Fornitore, le Amministrazioni o Unità ordinanti potranno provvedere all’applicazione delle penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
La richiesta ed il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
In caso di reiterata applicazione delle suddette penali, qualora le relative inadempienze vengano contestate più di quattro volte le Amministrazioni contraenti possono procedere alla risoluzione dei contratti di fornitura. Qualora l’Agenzia accerti una applicazione di penali da parte delle Amministrazioni contraenti, pari al 10% dell’importo contrattuale netto ai sensi dell’art. 113 bis D.Lgs 50/2016, l’Agenzia medesima può procedere alla risoluzione della Convenzione.
23. CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’art. 36 L.P. 16/2015, la cauzione definitiva viene fissata in misura pari al 2% dell’importo a base d’asta. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal fornitore con la stipula della convenzione e dei relativi contratti di somministrazione, pertanto, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 25/01/2018 da BNL Gruppo BNP Paribas, avente n. 094700000023845 di importo pari ad Euro 73.455,90= (settantatremilaquattrocentocinquantacinque/90), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nel disciplinare di gara e nella presente convenzione.
2. Ai sensi dell’art. 103 comma 4 D.Lgs. 50/2016 la cauzione a garanzia dell’esecuzione, rilasciata in favore delle Amministrazioni contraenti e dell’Agenzia, ed il cui importo è indicato nel precedente comma 1, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni contraenti e/o dell’Agenzia. La detta cauzione è estesa a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli Contratti di fornitura, e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
3. La garanzia opera nei confronti dell’Agenzia a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni contraenti, a far data dal perfezionamento del Contratto di fornitura. La garanzia opera per tutta la durata della convenzione e dei contratti di somministrazione, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di somministrazione e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle
Amministrazioni contraenti e/o dell’Agenzia verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
4. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva trasmissione all’Agenzia, da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di regolare esecuzione o di verifica di conformità. L’Agenzia provvederà allo svincolo con cadenza semestrale soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra.
5. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Agenzia a mezzo PEC. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolta la convenzione e, del pari, le singole amministrazioni hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di somministrazione, fermo restando il risarcimento del danno.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l’art. 103 D.Lgs.50/2016.
24. DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto propri, che dell’Agenzia e/o delle Amministrazioni contraenti, in virtù del prodotto fornito, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Il Fornitore inoltre, dichiara di aver stipulato, all’atto della sottoscrizione della presente Convenzione, una polizza assicurativa, a beneficio dell’Agenzia e delle Amministrazioni contraenti per l’intera durata della Convenzione e di ogni Ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza dovrà tenere indenne l’Agenzia e le singole Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle singole
Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura e prevede la rinunzia dell’assicuratore, nei confronti dell’Agenzia e delle Amministrazioni contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 Codice Civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 Codice Civile. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Agenzia e le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la presente Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolverà di diritto, a seguito di comunicazione da parte delle Amministrazioni, mediante PEC, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
25. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEI CONTRATTI DI FORNITURA E CESSIONE DEI CREDITI
1. È fatto divieto al Fornitore di cedere o demandare anche parzialmente la presente Convenzione e/o gli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore dell’obbligo di cui al presente articolo, l’Agenzia e le Amministrazioni Contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, i contratti di fornitura e la Convenzione.
3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Amministrazioni contraenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
26. PRETESE DA PARTE DI TERZI
Il Fornitore garantisce e manleva, in ogni tempo, l’Agenzia e le Amministrazioni contraenti da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, da parte della stessa delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del presente appalto.
27. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE – PRETESE DI TERZI
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Agenzia e l’Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Agenzia e delle Amministrazioni Contraenti azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Agenzia e le Amministrazioni Contraenti sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Agenzia e delle Amministrazioni Contraenti le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
28. SUBAPPALTO
Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
29. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE
Ai sensi dell’art. 51 L.P. 16/2015 in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione della Convenzione, ovvero di recesso dalla Convenzione ai sensi della normativa vigente ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova Convenzione per l’esecuzione della Fornitura e la prestazione dei servizi complementari. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non espressamente previsto dalla L.P. 16/2015 si applica l’art. 110 D.Lgs 50/2016.
30. NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
L’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura sono regolati:
1. dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati, in particolare del Capitolato Tecnico, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra Agenzia e Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
2. dal D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Legge provinciale 16/2015 e s.m.i., dall’art.6 Legge provinciale 22 ottobre 1993 N.17, dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni contraenti, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
3. La presente Convenzione è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore, ed in particolare dal Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e
s.m.i. – Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale – e da tutte le delibere dell’AEEGSI, anche qualora intervenute successivamente alla stipula della presente Convenzione;
4. Le clausole della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, anche peggiorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. Nel caso in cui una o più previsioni della presente Convenzione dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito della presente Convenzione.
6. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni della presente Convenzione risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni – legalmente consentite – che permettano di dare alla stessa un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
31. RISERVATEZZA
1. La presente Convenzione è soggetta a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy). In materia di protezione dei dati personali, comportando inoltre l’impegno reciproco delle parti a mantenere e a far mantenere la più assoluta riservatezza sull’esistenza della presente proposta ed i suoi termini e su ogni informazione inerente la sua negoziazione ed esecuzione e ad astenersi, salvo preventivo consenso scritto dell’altra Parte, dal pubblicare o comunque diffondere qualsiasi tipo di documentazione o notizia di cui siano venute a conoscenza in relazione alla proposta stessa. Ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati.
2. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula della presente Convenzione o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato della stessa.
32. TRATTAMENTO DEI DATI - CONSENSO AL TRATTAMENTO
1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, circa il trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente Convenzione e della esecuzione dei singoli Ordinativi di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione della Convenzione medesima.
2. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Le Amministrazioni contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire all’invio da parte del Fornitore, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio ad Enti e strutture terze pubbliche o private, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi per via telematica dall’Aggiudicataria nel rispetto delle disposizioni vigenti.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione della Convenzione, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dagli artt. 7-10 della medesima normativa.
33. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che per legge sono a carico dell’Amministrazione.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, secondo il regime dello split payment come previsto dall’articolo 17 ter del d.p.r. 633/1972 e successive modifiche.
34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all’esecuzione della Convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Bolzano.
35. CLAUSOLA FINALE
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della presente Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento di quanto contenuto nella presente Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte dell’Agenzia e delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che la medesima si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà delle Parti manifestata per iscritto.
4. Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale, ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.
Le parti si danno atto che l’imposta di bollo pari ad € 192,00 è stata assolta con il “modello di pagamento: tasse, imposte, sanzioni e altre entrate - F23” in data 23.01.2018.
Nota: Le parti si danno reciprocamente atto che tutti i riferimenti presenti nel contratto ad AEEGSI- Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, devono intendersi come sostituiti con la nuova denominazione dell’Autorità, ovvero, ARERA- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Bolzano, il 26.03.2018
Per l’Agenzia Xxxxxx Xxxxx
(firmato digitalmente)
Per l’Aggiudicatario Xxxxxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente)
La sottoscritta Xxxxxxx Xxxxxxx, nella qualità di legale rappresentante dell’Aggiudicatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Aggiudicatario dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente, con l’apposizione della seconda firma digitale sul presente contratto, le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione: art. 12, 13, 15, 16, 17,18, 20,21,
22, 24, 25,26,27,30, 31,34,35.
Bolzano, il 26.03.2018 Per l’Aggiudicatario
Xxxxxxx Xxxxxxx
(firmato digitalmente)
Allegati materialmente al presente contratto:
1) copia F23, versamento effettuato dall’Aggiudicatario in data 25.01.2018;
2) Offerta economica (Allegato C1);
I seguenti allegati fanno parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati:
3) polizza fideiussoria n. 0947000000023845 dd. 02.08.2016 della Società BNL Gruppo BNP Paribas;
4) Copia polizza assicurativa polizza responsabilità civile rischi diversi n.
10197022/2 del 07/12/2017 di Unipol Sai Assicurazioni S.p.A.;
5) Copia autentica di atto di variazione/estensione di polizza responsabilità civile rischi diversi del 25/01/2018;
6) capitolato speciale d'appalto;
7) disciplinare di gara;
8) rettifiche e chiarimenti pubblicati in fase di gara;
9) provvedimento di aggiudicazione.