Common use of AGGIORNAMENTO Clause in Contracts

AGGIORNAMENTO. L'aggiornamento che ha periodicitÄ quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, individuata come segue: BASSO 6 ore MEDIO 10 ore ALTO 14 ore L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5. Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti giÄ proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti: - approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; - sistemi di gestione e processi organizzativi; - fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; - tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Al fine di rendere dinamica e adeguata all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica l'offerta formativa dell'aggiornamento sono riportate di seguito alcune proposte per garantire qualitÄ ed effettivitÄ delle attivitÄ svolte: - utilizzo della modalitÄ di apprendimento e-Learning secondo i criteri previsti in Allegato I; - possibilitÄ da parte delle Regioni e Province autonome di riconoscere singoli percorsi formativi d'aggiornamento, connotati da un alto grado di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall'Accordo.

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Samples: Accordo 21 Dicembre 2011, Accordo 21 Dicembre 2011

AGGIORNAMENTO. L'aggiornamento L’aggiornamento che ha periodicitÄ quinquennale periodicita` quinquen- nale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione pub- blicazione del presente accordo), ha durata, modulata mo- dulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, individuata come segue: BASSO 6 ore MEDIO 10 ore ALTO 14 ore L'obbligo ore. L’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco nell’arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato frequen- tato i corsi di cui all'articolo all’articolo 3 del decreto ministeriale mi- nisteriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'artdell’art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento è dell’aggiornamento e` individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative ini- ziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5. Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti argo- menti e contenuti giÄ gia` proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti appro- fondimenti nei seguenti ambiti: - approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridicogiu- ridico-normativi; - sistemi di gestione e processi organizzativi; - fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomicoergo- nomico; - tecniche di comunicazione, volte all'informazione all’informa- zione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Al fine di rendere dinamica e adeguata all'evoluzione dell'esperienza all’evo- luzione dell’esperienza e della tecnica l'offerta l’offerta formativa dell'aggiornamento dell’aggiornamento sono riportate di seguito alcune proposte per garantire qualitÄ qualita` ed effettivitÄ effettivita` delle attivitÄ attivita` svolte: - utilizzo della modalitÄ modalita` di apprendimento e-e- Learning secondo i criteri previsti in Allegato I; - possibilitÄ – possibilita` da parte delle Regioni e Province autonome di riconoscere singoli percorsi formativi d'aggiornamentoforma- tivi d’aggiornamento, connotati da un alto grado gra- do di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall'Accordodall’Accordo.

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Samples: Contratto Di Noleggio E Sicurezza Sul Lavoro

AGGIORNAMENTO. L'aggiornamento che ha periodicitÄ periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, individuata come segue: BASSO 6 ore MEDIO 10 ore ALTO 14 ore L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5. Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti giÄ già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti: - approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; - sistemi di gestione e processi organizzativi; - fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; - tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Al fine di rendere dinamica e adeguata all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica l'offerta formativa dell'aggiornamento sono riportate di seguito alcune proposte per garantire qualitÄ qualità ed effettivitÄ effettività delle attivitÄ attività svolte: - utilizzo della modalitÄ modalità di apprendimento e-Learning secondo i criteri previsti in Allegato I; - possibilitÄ possibilità da parte delle Regioni e Province autonome di riconoscere singoli percorsi formativi d'aggiornamento, connotati da un alto grado di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall'Accordo.

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Samples: sanita.regione.abruzzo.it

AGGIORNAMENTO. L'aggiornamento che ha periodicitÄ periodicita' quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, individuata come segue: BASSO 6 ore MEDIO 10 ore ALTO 14 ore L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento è e' individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5. Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti giÄ gia' proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti: - approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; - sistemi di gestione e processi organizzativi; - fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; - tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Al fine di rendere dinamica e adeguata all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica l'offerta formativa dell'aggiornamento sono riportate di seguito alcune proposte per garantire qualitÄ qualita' ed effettivitÄ effettivita' delle attivitÄ attivita' svolte: - utilizzo della modalitÄ modalita' di apprendimento e-Learning secondo i criteri previsti in Allegato I; - possibilitÄ possibilita' da parte delle Regioni e Province autonome di riconoscere singoli percorsi formativi d'aggiornamento, connotati da un alto grado di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall'Accordo.

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Samples: Accordo Della Conferenza Permanente Per I Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni E Le Province Autonome Di Trento E Bolzano 21 Dicembre 2011