AGGIORNAMENTO. 1. Il personale dipendente è tenuto, su programmazione dell’Ente, a partecipare alle ini- ziative di aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale previste dalla legge n. 845/78 o attivate dalle Regioni, dagli Enti Locali, dall’Ente Bilaterale, dai Fondi paritetici interprofessionali o dall’Ente medesimo. 2. Tali iniziative sono finalizzate alla riconversione e qualificazione delle attività anche at- traverso la formazione di nuove, diversificate e più elevate professionalità funzionali al- lo sviluppo del sistema e, in particolare: - alla progettazione e revisione dei profili professionali; - alla progettazione, revisione e sperimentazione dei percorsi di orientamento e di for- mazione professionale iniziale, superiore, continua e per utenze con particolari bi- sogni; - agli interventi coordinati di formazione e di inserimento al lavoro per soggetti di aree sociali svantaggiate e persone con disabilità; - ai servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, mirati alla riqualificazione dei medesimi; - all’attuazione e sviluppo delle azioni richieste dalla certificazione di qualità e dell’accreditamento. 3. I lavoratori con contratto di lavoro part-time, hanno diritto, limitatamente al periodo di svolgimento delle iniziative di formazione/aggiornamento, alla retribuzione corrispon- dente all’effettivo impegno orario, qualora superiore. 4. Al personale dipendente che ha frequentato iniziative di qualificazione, aggiornamen- to e riconversione professionale viene rilasciato apposito attestato di frequenza. 5. In sede di contrattazione regionale e/o di Ente si definiscono progetti di formazione per aree professionali in collaborazione con Enti, Università e Aziende, Istituti di For- mazione e Ricerca finalizzati all’acquisizione di competenze da utilizzare nei processi di riqualificazione e formazione delle nuove figure professionali e/o dell’evoluzione della funzione del formatore. 6. L’Ente concorda in sede di contrattazione regionale le modalità e l’entità delle spese sostenute per i partecipanti alle iniziative di aggiornamento che comportano variazioni delle sedi operative di lavoro. 7. La partecipazione ad ogni iniziativa di aggiornamento è autorizzata dal datore di lavo- ro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
AGGIORNAMENTO. 1L'aggiornamento che ha periodicitÄ quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, individuata come segue: BASSO 6 ore MEDIO 10 ore ALTO 14 ore L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. Il personale dipendente 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento è tenuto, su programmazione dell’Ente, a partecipare alle ini- ziative individuato in 24 mesi dalla data di aggiornamento, riqualificazione pubblicazione del presente accordo e riconversione professionale previste dalla legge n. 845/78 o attivate dalle Regioni, dagli Enti Locali, dall’Ente Bilaterale, dai Fondi paritetici interprofessionali o dall’Ente medesimo.
2. Tali si intende assolto con la partecipazione ad iniziative sono finalizzate alla riconversione e qualificazione delle attività anche at- traverso specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di nuove, diversificate e più elevate professionalità funzionali al- lo sviluppo del sistema e, in particolare: - alla progettazione e revisione dei profili professionali; - alla progettazione, revisione e sperimentazione dei percorsi di orientamento e di for- mazione professionale iniziale, superiore, continua e per utenze con particolari bi- sogni; - agli interventi coordinati di formazione e di inserimento cui al lavoro per soggetti di aree sociali svantaggiate e persone con disabilità; - ai servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, mirati alla riqualificazione dei medesimi; - all’attuazione e sviluppo delle azioni richieste dalla certificazione di qualità e dell’accreditamento.
3. I lavoratori con contratto di lavoro part-time, hanno diritto, limitatamente al periodo di svolgimento delle iniziative di formazione/aggiornamento, alla retribuzione corrispon- dente all’effettivo impegno orario, qualora superiore.
4. Al personale dipendente che ha frequentato iniziative di qualificazione, aggiornamen- to e riconversione professionale viene rilasciato apposito attestato di frequenza.
punto 5. In sede Nei corsi di contrattazione regionale aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti giÄ proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti: - approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; - sistemi di Ente si definiscono progetti gestione e processi organizzativi; - fonti di formazione per aree professionali in collaborazione con Entirischio, Università e Aziendecompresi i rischi di tipo ergonomico; - tecniche di comunicazione, Istituti di For- mazione e Ricerca finalizzati all’acquisizione di competenze da utilizzare nei processi di riqualificazione volte all'informazione e formazione delle nuove figure professionali e/o dell’evoluzione dei lavoratori in tema di promozione della funzione del formatore.
6. L’Ente concorda in sede di contrattazione regionale le modalità salute e l’entità delle spese sostenute per i partecipanti alle iniziative di aggiornamento che comportano variazioni delle sedi operative della sicurezza nei luoghi di lavoro. Al fine di rendere dinamica e adeguata all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica l'offerta formativa dell'aggiornamento sono riportate di seguito alcune proposte per garantire qualitÄ ed effettivitÄ delle attivitÄ svolte: - utilizzo della modalitÄ di apprendimento e-Learning secondo i criteri previsti in Allegato I; - possibilitÄ da parte delle Regioni e Province autonome di riconoscere singoli percorsi formativi d'aggiornamento, connotati da un alto grado di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall'Accordo.
7. La partecipazione ad ogni iniziativa di aggiornamento è autorizzata dal datore di lavo- ro.
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Samples: Accordo Sui Corsi Di Formazione Per La Prevenzione E Protezione Dai Rischi, Accordo Sui Corsi Di Formazione Per La Prevenzione E Protezione Dai Rischi
AGGIORNAMENTO. 1L’aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, indivi- duata come segue: BASSO 6 ore MEDIO 10 ore ALTO 14 ore L’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’ar- co temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano fre- quentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. Il personale dipendente 95 del D.Lgs. 19 settem- bre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell’aggiornamento è tenuto, su programmazione dell’Ente, a partecipare alle individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad ini- ziative di aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale previste dalla legge n. 845/78 o attivate dalle Regioni, dagli Enti Locali, dall’Ente Bilaterale, dai Fondi paritetici interprofessionali o dall’Ente medesimo.
2. Tali iniziative sono finalizzate alla riconversione e qualificazione delle attività anche at- traverso specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di nuove, diversificate e più elevate professionalità funzionali al- lo sviluppo del sistema e, in particolare: - alla progettazione e revisione dei profili professionali; - alla progettazione, revisione e sperimentazione dei percorsi di orientamento e di for- mazione professionale iniziale, superiore, continua e per utenze con particolari bi- sogni; - agli interventi coordinati di formazione e di inserimento cui al lavoro per soggetti di aree sociali svantaggiate e persone con disabilità; - ai servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, mirati alla riqualificazione dei medesimi; - all’attuazione e sviluppo delle azioni richieste dalla certificazione di qualità e dell’accreditamento.
3. I lavoratori con contratto di lavoro part-time, hanno diritto, limitatamente al periodo di svolgimento delle iniziative di formazione/aggiornamento, alla retribuzione corrispon- dente all’effettivo impegno orario, qualora superiore.
4. Al personale dipendente che ha frequentato iniziative di qualificazione, aggiornamen- to e riconversione professionale viene rilasciato apposito attestato di frequenza.
punto 5. In sede Nei corsi di contrattazione regionale aggiornamento quinquennale non dovranno essere me- ramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti: approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; sistemi di Ente si definiscono progetti gestione e processi organizzativi; fonti di formazione per aree professionali in collaborazione con Entirischio, Università e Aziendecompresi i rischi di tipo ergonomico; tecniche di comunicazione, Istituti di For- mazione e Ricerca finalizzati all’acquisizione di competenze da utilizzare nei processi di riqualificazione volte all’informazione e formazione delle nuove figure professionali e/o dell’evoluzione dei lavoratori in tema di promozione della funzione del formatore.
6. L’Ente concorda in sede di contrattazione regionale le modalità salute e l’entità delle spese sostenute per i partecipanti alle iniziative di aggiornamento che comportano variazioni delle sedi operative della sicurezza nei luoghi di lavoro. Al fine di rendere dinamica e adeguata all’evoluzione dell’espe- rienza e della tecnica l’offerta formativa dell’aggiornamento sono ripor- tate di seguito alcune proposte per garantire qualità ed effettività delle attività svolte: utilizzo della modalità di apprendimento e-Learning secondo i criteri previsti in Allegato I; possibilità da parte delle Regioni e Province autonome di rico- noscere singoli percorsi formativi d’aggiornamento, connotati da un alto grado di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall’Accordo.
7. La partecipazione ad ogni iniziativa di aggiornamento è autorizzata dal datore di lavo- ro.
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Samples: Accordo Sui Corsi Di Formazione Per La Prevenzione E Protezione Dai Rischi
AGGIORNAMENTO. 1. Il personale dipendente è tenuto, su programmazione dell’Ente, a partecipare alle ini- ziative di aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale previste dalla legge n. 845/78 o attivate dalle Regioni, dagli Enti Locali, dall’Ente Bilaterale, dai Fondi paritetici interprofessionali o dall’Ente medesimo.
2. Tali iniziative sono finalizzate alla riconversione e qualificazione delle attività anche at- traverso la formazione di nuove, diversificate e più elevate professionalità funzionali al- lo allo sviluppo del dei sistema e, in particolare: - alla progettazione e revisione dei profili professionali; - alla progettazione, revisione e sperimentazione dei percorsi di orientamento e di for- mazione professionale iniziale, superiore, continua e per utenze con particolari bi- sognibiso- gni; - agli interventi coordinati , di formazione e di inserimento al lavoro per soggetti di aree sociali svantaggiate svantaggiate, e persone con disabilità; - ai servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, mirati alla riqualificazione dei medesimi; - all’attuazione e sviluppo delle azioni richieste dalla certificazione di qualità e dell’accreditamentodell’ac- creditamento.
3. I lavoratori con contratto di lavoro part-time, hanno diritto, limitatamente al periodo di svolgimento delle iniziative di formazione/aggiornamento, alla retribuzione corrispon- dente all’effettivo impegno orario, qualora superiore.
4. Al personale dipendente che ha frequentato iniziative di qualificazione, aggiornamen- to e riconversione professionale viene rilasciato apposito attestato di frequenza.
5. In sede di contrattazione regionale e/o di Ente si definiscono progetti di formazione per aree professionali in collaborazione con Enti, Università e Aziende, Istituti di For- mazione e Ricerca finalizzati all’acquisizione di competenze da utilizzare nei processi di riqualificazione e formazione delle nuove figure professionali e/o dell’evoluzione della funzione del dei formatore.
6. L’Ente concorda in sede di contrattazione regionale le modalità e l’entità delle spese sostenute per i partecipanti alle iniziative di aggiornamento che comportano variazioni delle sedi operative di lavoro.
7. La partecipazione ad ogni iniziativa di aggiornamento è autorizzata dal datore di lavo- ro.
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AGGIORNAMENTO. 1L’aggiornamento che ha periodicita` quinquen- nale (cinque anni a decorrere dalla data di pub- blicazione del presente accordo), ha durata, mo- dulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, individuata come segue: BASSO 6 ore MEDIO 10 ore ALTO 14 ore. Il personale dipendente è tenutoL’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequen- tato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto mi- nisteriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, su programmazione dell’Enteai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, a partecipare alle n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell’aggiornamento e` individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad ini- ziative di aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale previste dalla legge n. 845/78 o attivate dalle Regioni, dagli Enti Locali, dall’Ente Bilaterale, dai Fondi paritetici interprofessionali o dall’Ente medesimo.
2. Tali iniziative sono finalizzate alla riconversione e qualificazione delle attività anche at- traverso specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di nuove, diversificate e più elevate professionalità funzionali al- lo sviluppo del sistema e, in particolare: - alla progettazione e revisione dei profili professionali; - alla progettazione, revisione e sperimentazione dei percorsi di orientamento e di for- mazione professionale iniziale, superiore, continua e per utenze con particolari bi- sogni; - agli interventi coordinati di formazione e di inserimento cui al lavoro per soggetti di aree sociali svantaggiate e persone con disabilità; - ai servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, mirati alla riqualificazione dei medesimi; - all’attuazione e sviluppo delle azioni richieste dalla certificazione di qualità e dell’accreditamento.
3. I lavoratori con contratto di lavoro part-time, hanno diritto, limitatamente al periodo di svolgimento delle iniziative di formazione/aggiornamento, alla retribuzione corrispon- dente all’effettivo impegno orario, qualora superiore.
4. Al personale dipendente che ha frequentato iniziative di qualificazione, aggiornamen- to e riconversione professionale viene rilasciato apposito attestato di frequenza.
punto 5. In sede Nei corsi di contrattazione regionale aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argo- menti e contenuti gia` proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o appro- fondimenti nei seguenti ambiti: – approfondimenti tecnico-organizzativi e giu- ridico-normativi; – sistemi di Ente si definiscono progetti gestione e processi organizzativi; – fonti di formazione per aree professionali in collaborazione con Entirischio, Università e Aziendecompresi i rischi di tipo ergo- nomico; – tecniche di comunicazione, Istituti di For- mazione e Ricerca finalizzati all’acquisizione di competenze da utilizzare nei processi di riqualificazione volte all’informa- zione e formazione delle nuove figure professionali e/o dell’evoluzione dei lavoratori in tema di promozione della funzione del formatore.
6. L’Ente concorda in sede di contrattazione regionale le modalità salute e l’entità delle spese sostenute per i partecipanti alle iniziative di aggiornamento che comportano variazioni delle sedi operative della sicurezza nei luoghi di lavoro. Al fine di rendere dinamica e adeguata all’evo- luzione dell’esperienza e della tecnica l’offerta formativa dell’aggiornamento sono riportate di seguito alcune proposte per garantire qualita` ed effettivita` delle attivita` svolte: – utilizzo della modalita` di apprendimento e- Learning secondo i criteri previsti in Allegato I; – possibilita` da parte delle Regioni e Province autonome di riconoscere singoli percorsi forma- tivi d’aggiornamento, connotati da un alto gra- do di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall’Accordo.
7. La partecipazione ad ogni iniziativa di aggiornamento è autorizzata dal datore di lavo- ro.
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AGGIORNAMENTO. L’Ente di formazione presenterà alle Organizzazioni sindacali e alle Rappresentanze sindacali (RSA/RSU), entro fine ottobre di ogni anno, il piano di formazione/aggiornamento per definire e concordare i progetti ed i percorsi formativi utili alla crescita delle competenze professionali del personale e al raggiungimento degli obiettivi di cui al piano di sviluppo aziendale. Considerati i contenuti dell’art. 15 e dell’art. 36 lettera E punto 1 e 2 si stabilisce che l’aggiornamento individuale e collettivo dei dipendenti della formazione professionale non sia inferiore alle 50 ore annue per il 1°, 2°, 3°, 4° l ivello, e non meno di 120 ore per il 5°e 6° livello. Il personale dipendente è tenutoAl fine di permettere la partecipazione ad attività formative di maggiore durata, su programmazione dell’Entela Direzione può programmare congedi formativi fino ad un massimo di 240/360 ore ad assorbimento delle ore di aggiornamento di un biennio/triennio. In assenza di un piano di formazione o di programmazioni complessive, a partecipare alle ini- ziative condivise e contrattate, ogni dipendente, che non sia oggetto di azioni programmate di aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale previste dalla legge n. 845/78 o attivate dalle Regioni, dagli Enti Locali, dall’Ente Bilaterale, dai Fondi paritetici interprofessionali o dall’Ente medesimo.
2. Tali iniziative sono finalizzate alla riconversione e qualificazione delle attività anche at- traverso la formazione può utilizzare fino ad un massimo del 50% della quota media annuale di nuove, diversificate e più elevate professionalità funzionali al- lo sviluppo del sistema e, in particolare: - alla progettazione e revisione dei profili professionali; - alla progettazione, revisione e sperimentazione dei percorsi di orientamento e di for- mazione professionale iniziale, superiore, continua e aggiornamento per utenze con particolari bi- sogni; - agli interventi coordinati di formazione e di inserimento al lavoro per soggetti di aree sociali svantaggiate e persone con disabilità; - ai servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, mirati alla riqualificazione dei medesimi; - all’attuazione e sviluppo delle azioni richieste dalla certificazione di qualità e dell’accreditamento.
3. I lavoratori con contratto di lavoro part-time, hanno diritto, limitatamente al periodo di svolgimento delle iniziative di formazione/aggiornamento, alla retribuzione corrispon- dente all’effettivo impegno orario, qualora superiore.
4. Al personale dipendente che ha frequentato iniziative di qualificazione, aggiornamen- to e riconversione professionale viene rilasciato apposito attestato di frequenza.
5. In sede di contrattazione regionale progetti formativi individuali strutturati e/o di Ente si definiscono progetti di formazione per aree professionali in collaborazione con Enti, Università e Aziende, Istituti di For- mazione e Ricerca finalizzati all’acquisizione di competenze da utilizzare nei processi di riqualificazione e formazione delle nuove figure professionali e/o dell’evoluzione della funzione del formatore.
6. L’Ente concorda in sede di contrattazione regionale le modalità e l’entità delle spese sostenute per i partecipanti alle iniziative di aggiornamento che comportano variazioni delle sedi operative di lavoro.
7realizzati presso Enti certificati. La certificazione del percorso formativo frequentato dovrà avvenire secondo le previsioni dell’art. 6 - Diritto allo studio e congedi formativi – del presente Contratto. L’iscrizione del dipendente ad un percorso formativo gestito dall’Ente di appartenenza è gratuita. Gli eventuali costi derivanti dalla partecipazione ad ogni iniziativa ai percorsi formativi saranno a carico dell’Ente, secondo modalità preventivamente concordate tra le parti. Per il personale a tempo determinato la frequenza a corsi di aggiornamento è autorizzata dal datore aggiornamento, a parità di lavo- rodiritto di riassunzione, rappresenta titolo preferenziale per la riassunzione stessa.
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AGGIORNAMENTO. L’Ente di formazione presenterà alle Organizzazioni sindacali e alle Rappresentanze sindacali (RSA/RSU), entro fine ottobre di ogni anno, il piano di formazione/aggiornamento per definire e concordare i progetti ed i percorsi formativi utili alla crescita delle competenze professionali del personale e al raggiungimento degli obiettivi di cui al piano di sviluppo aziendale. Considerati i contenuti dell’art. 15 e dell’art. 36 lettera E punto I e 2 si stabilisce che l’aggiornamento individuale e collettivo dei dipendenti della formazione professionale non sia inferiore alle 50 ore annue per il 1°, 2°, 3, 4° livello, e non meno di 120 ore per il 5°e 6° livello. Il personale dipendente è tenutoAl fine di permettere la partecipazione ad attività formative di maggiore durata, su programmazione dell’Entela Direzione può programmare congedi formativi fino ad un massimo di 240/360 ore ad assorbimènto delle ore di aggiornamento di un biennio/triennio. In assenza di un piano di formazione o di programmazioni complessive, a partecipare alle ini- ziative condivise e contrattate, ogni dipendente, che non sia oggetto di azioni programmate di aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale previste dalla legge n. 845/78 o attivate dalle Regioni, dagli Enti Locali, dall’Ente Bilaterale, dai Fondi paritetici interprofessionali o dall’Ente medesimo.
2. Tali iniziative sono finalizzate alla riconversione e qualificazione delle attività anche at- traverso la formazione può utilizzare fino ad un massimo del 50% della quota media annuale di nuove, diversificate e più elevate professionalità funzionali al- lo sviluppo del sistema e, in particolare: - alla progettazione e revisione dei profili professionali; - alla progettazione, revisione e sperimentazione dei percorsi di orientamento e di for- mazione professionale iniziale, superiore, continua e aggiornamento per utenze con particolari bi- sogni; - agli interventi coordinati di formazione e di inserimento al lavoro per soggetti di aree sociali svantaggiate e persone con disabilità; - ai servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, mirati alla riqualificazione dei medesimi; - all’attuazione e sviluppo delle azioni richieste dalla certificazione di qualità e dell’accreditamento.
3. I lavoratori con contratto di lavoro part-time, hanno diritto, limitatamente al periodo di svolgimento delle iniziative di formazione/aggiornamento, alla retribuzione corrispon- dente all’effettivo impegno orario, qualora superiore.
4. Al personale dipendente che ha frequentato iniziative di qualificazione, aggiornamen- to e riconversione professionale viene rilasciato apposito attestato di frequenza.
5. In sede di contrattazione regionale progetti formativi individuali strutturati e/o di Ente si definiscono progetti di formazione per aree professionali in collaborazione con Enti, Università e Aziende, Istituti di For- mazione e Ricerca finalizzati all’acquisizione di competenze da utilizzare nei processi di riqualificazione e formazione delle nuove figure professionali realizzati presso Enti accreditati e/o dell’evoluzione della funzione del formatore.
6. L’Ente concorda in sede di contrattazione regionale le modalità e l’entità delle spese sostenute per i partecipanti alle iniziative di aggiornamento che comportano variazioni delle sedi operative di lavoro.
7certificati. La certificazione del percorso formativo frequentato dovrà avvenire secondo le previsioni dell’art. 6 - Diritto allo studio e congedi formativi del presente Contratto. L’iscrizione del dipendente ad un percorso formativo gestito dall’Ente di appartenenza è gratuita. Gli eventuali costi derivanti dalla partecipazione ad ogni iniziativa ai percorsi formativi saranno a carico dell’Ente, secondo modalità preventivamente concordate tra le parti. Per il personale a tempo determinato la frequenza a corsi di aggiornamento è autorizzata dal datore aggiornamento, a parità di lavo- rodiritto di riassunzione, rappresenta titolo preferenziale per la riassunzione stessa.
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Samples: Not Applicable