Altri pagamenti Clausole campione

Altri pagamenti. I pagamenti in valuta diverse dall’euro sono disposti da ACI mediante ordinativo di pagamento trasmesso in formato cartaceo o telematico, da addebitare ad ACI per il relativo controvalore in euro, calcolato alla data di esecuzione della disposizione. Il Cassiere si impegna ad eseguire ogni altra forma di pagamento per conto di ACI secondo le vigenti disposizioni interbancarie.
Altri pagamenti. 3. Other Payments:
Altri pagamenti. 1. L’Istituto Cassiere, previa comunicazione dell’Università, dovrà provvedere, senza attendere l’emissione dei relativi ordinativi di pagamento, al pagamento delle rate di ammortamento di eventuali mutui in scadenza. Su richiesta dell’Università dovrà altresì provvedere ai pagamenti che a giudizio dell’Università stessa rivestano carattere di urgenza. Le ricevute di detti pagamenti costituiscono “carte contabili” giustificative dell’addebito effettuato dall’Istituto Cassiere all’Università, che dovrà emettere quanto prima e comunque entro la fine del mese, i relativi ordinativi di pagamento per la regolarizzazione contabile. 2. Per i pagamenti a favore di soggetti diversi da quelli indicati all’art. 8, l’Istituto Cassiere applicherà le commissioni definite in sede di gara. 3. L’Istituto Cassiere si impegna inoltre ad eseguire ogni altra forma di pagamento per conto dell’Università secondo le disposizioni normative vigenti. I pagamenti ordinati mediante invio di flussi dati devono avvenire secondo le modalità e le procedure previste per gli stipendi (art. 8, comma 4). 4. L’Istituto Cassiere si impegna a emettere, qualora richiesto dall’Università, una dotazione base gratuita (es. costo di rilascio, quota associativa e qualsiasi altra spesa associata, ad eccezione dei costi derivanti dalla gestione del tasso di cambio per servizi richiesti fuori dell’area Euro) di n. 10 (dieci) carte di credito “aziendali”, aventi le seguenti caratteristiche di base: • adesione ai circuiti internazionali VISA e MASTERCARD. • limite di pagamento mensile minimo euro 2.600,00. • addebito al mese successivo (10 o 15 del mese successivo). • estratto conto on line gratuito. 5. L’Istituto Cassiere provvede al pagamento delle spese effettuate con l’utilizzo delle carte di credito da parte dei soggetti autorizzati.
Altri pagamenti. Il software dovrà consentire l’incasso dei pagamenti dovuti all’ente nella forma più varie essendo a tal fine necessaria una specifica funzionalità che consenta l’elaborazione di nuove causali di incasso.
Altri pagamenti. La Banca è tenuto a pagare tutte le fatture estere corredate della documentazione valutaria inviate dall’AC tramite richiesta sottoscritta dai soggetti abilitati. Nel caso di pagamenti in valute diverse dall’Euro, la Banca provvederà a richiedere l’emissione dell’ordine di pagamento in valuta corrente, precisando l’importo pagato al creditore ed il relativo tasso di cambio. La Banca, previa comunicazione scritta dell’AC, dovrà provvedere, nei limiti della effettiva disponibilità di cassa e senza attendere l’emissione dei relativi ordini di pagamento, al pagamento delle rate di eventuali mutui in scadenza, delle retribuzioni al personale dipendente e di tutte le altre eventuali spese che a giudizio dell'AC rivestano particolare carattere di urgenza. La Banca su conforme richiesta dell’AC, darà corso al pagamento di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse, canoni di utenza vari relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi ordini; tali pagamenti verranno regolarizzati successivamente mediante emissione di ordinativi. Le ricevute di detti pagamenti costituiscono carte contabili giustificative dell’addebito effettuato dalla Banca all'AC, che provvederà ad emettere quanto prima i relativi ordini di pagamento per la regolarizzazione contabile. La Banca si impegna inoltre ad eseguire ogni altra forma di pagamento per conto dell’AC secondo le vigenti disposizioni.
Altri pagamenti. Tutti gli altri pagamenti richiedono una fattura valida e saranno corrisposti nei tempi concordati, come definito nella sezione 3 di cui sopra, dopo ricevimento da parte della CRO di una fat- tura valida, per gli importi specificati nel Budget nell’Allegato A, e in base ai se- guenti criteri. a) Pagamenti delle spese di avvio. Le spese di avvio saranno pagate in con- formità con il Budget incluso come Allegato A, all’attivazione del centro e alla ricezione di un modulo PIC (Payment Information Checklist) The comparators will be reimbursed to the Entity by Sponsor/CRO upon receiv- ing the proper invoice from the Entity.

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  • Fatturazione e pagamenti In ottemperanza al Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31 Marzo 2015 questa Azienda non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data suddetta, questa Azienda non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico. Le fatture elettroniche dovranno fare riferimento ai seguenti codici: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda UFYQP8 Uff_eFatturaPA Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente. Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare: 1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) 2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura) 3. Totale documento 4. Codice fiscale del cedente 5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell’esigibilità del credito. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l’Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06.

  • Pagamenti a saldo 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Ai sensi dell’art. 200, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, il Direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, riservata nella parte riguardante le riserve iscritte dall’appaltatore e non ancora definite, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata assoggettata. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. 2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione finale riservata entro i successivi 60 giorni. 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 141, comma 9 del decreto legislativo 163/2006. 4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, emessa nei termini e alle condizioni che seguono: a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione ; c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 21, commi 7 e 8.