Common use of Ambiente di lavoro Clause in Contracts

Ambiente di lavoro. Omissis Si potranno sperimentare modalità di coinvolgimento attivo dei lavoratori nell'organizzazione dell'attività di prevenzione finalizzata al miglioramento della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti potranno essere programmati due incontri all'anno nell'ambito dell'area di esecuzione delle operazioni industriali per gruppi di lavoratori, gestiti da R.S.P.P. e presenti i Preposti e gli R.L.S., per esaminare eventuali fattori di rischio o criticità e prospettare possibili soluzioni. La partecipazione sarà a carico dell'azienda e dei lavoratori in un rapporto pari a 1/1 secondo modalità definite d'intesa con la R.S.U.. Si potranno a tale titolo sperimentare ricorrere i cosiddetti break formativi consistenti in un aggiornamento del lavoratore sulla sicurezza attraverso brevi momenti formativi da collocarsi durante l'orario di lavoro in funzione delle esigenze aziendali. Nel corso di detti momenti, la cui durata, genericamente definita breve, è subordinata alle esigenze formative, e sotto la supervisione del docente/R.S.P.P. affiancato dal preposto e dall'R.L.S., il lavoratore ripercorre le procedure operative di sicurezza dell'area di competenza. L'articolazione dei breaks formativi sarà preventivamente organizzata tra il R.L.S., il R.S.P.P. e il datore di lavoro, al fine di garantire una proficua programmazione dei momenti formativi alla luce delle necessità scaturenti sia dall'organizzazione delle fasi del processo produttivo, che dell'esperienza professionale degli addetti. Nota a verbale Le Parti hanno condiviso un Verbale di Intesa e Linee Guida (Allegato …) per l'organizzazione e la gestione dei break formativi. Omissis

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Samples: www.asecospa.com, uniolex.com

Ambiente di lavoro. Omissis Si potranno sperimentare Fatto salvo quanto previsto dalla Costituzione (articoli 2, 32, 35 e 41), nonché dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro (in primo luogo il D.lgs. 81/2008) ed in materia di tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori, ANCE Napoli e le XX.XX. confermano il reciproco impegno al rispetto di tutto quanto sopra nonché dell’articolo 85 del CCNL che si intende qui integralmente riportato. Ciò premesso le imprese dovranno fornire, ai propri dipendenti, i necessari e più idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari all’espletamento delle attività e delle mansioni agli stessi assegnate. Di prassi, per contratto e per legge, le aziende già forniscono al personale, in aggiunta ai D.P.I., anche gli indumenti da lavoro adeguati alle mansioni effettivamente svolte. Ogni anno la Cassa Edile di Napoli definirà le modalità di coinvolgimento attivo dei lavoratori nell'organizzazione dell'attività erogazione di prevenzione finalizzata al miglioramento della salute e della sicurezza sui luoghi di una tuta da lavoro. In particolare nelle unità produttive , con almeno 200 dipendenti potranno essere programmati due incontri all'anno nell'ambito dell'area di esecuzione delle operazioni industriali per gruppi di lavoratori, gestiti da R.S.P.P. e presenti i Preposti e gli R.L.S.il logo degli Enti Bilaterali, per esaminare eventuali fattori di rischio o criticità e prospettare possibili soluzionigli operai aventi diritto. La partecipazione sarà tuta da lavoro spetta al personale operaio, in forza alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento, delle aziende che sono in regola con il versamento dei contributi (compreso il contributo per gli RLST, se dovuto) e degli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile. Il diritto a carico dell'azienda e dei lavoratori in un rapporto pari ricevere una tuta da lavoro matura solo ed esclusivamente se, nei dodici mesi precedenti risultano registrate presso la Cassa Edili della Provincia di Napoli, a 1/1 secondo modalità definite d'intesa con la R.S.U.. Si potranno a tale titolo sperimentare ricorrere i cosiddetti break formativi consistenti in un aggiornamento nome del lavoratore sulla sicurezza attraverso brevi momenti formativi da collocarsi durante l'orario beneficiario della fornitura: - almeno 1540 ore effettive di lavoro in funzione delle esigenze aziendalidenunciate oltre le festività contrattuali, se l’operaio risulta iscritto alla Cassa da oltre 12 mesi; - una media mensile di almeno 140 ore effettive di lavoro denunciate oltre le festività contrattuali, se l’operaio risulta iscritto alla Cassa Edile da oltre 6 ma da meno di 12 mesi. Nel corso di detti momenti, la cui durata, genericamente definita breve, è subordinata alle esigenze formative, e sotto la supervisione del docente/R.S.P.P. affiancato dal preposto e dall'R.L.S., il lavoratore ripercorre le procedure operative di sicurezza dell'area di competenza. L'articolazione dei breaks formativi sarà preventivamente organizzata tra il R.L.S., il R.S.P.P. e il datore di lavoro, al fine di garantire una proficua programmazione dei momenti formativi alla luce delle necessità scaturenti sia dall'organizzazione delle fasi del processo produttivo, che dell'esperienza professionale degli addetti. Nota a verbale Le Parti hanno condiviso un Verbale costituite si impegnano nel continuare nell’azione di Intesa e Linee Guida (Allegato …) sensibilizzazione per l'organizzazione e affermare la gestione dei break formativi. Omissiscultura della sicurezza.

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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Del Contratto Integrativo Provinciale Di Napoli, Accordo Per Il Rinnovo Del Contratto Integrativo Provinciale Di Napoli

Ambiente di lavoro. Omissis Si potranno sperimentare modalità Le parti concordano sulla necessita` di coinvolgimento attivo dei lavoratori nell'organizzazione dell'attività eliminare i fattori di rischio, pericolosita` e/o nocivita` eventualmente presenti negli ambienti di lavoro convenendo di dare una regolamentazione concreta, sul piano applicativo, alla normativa di cui all'articolo 9 della Legge 20 maggio 1970 n. 300. In conformita` ai criteri di cui all'articolo 9 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, la R.S.U. svolge i compiti di controllo e le iniziative promozionali previste dal richiamato disposto di legge. In particolare: - controlla l'applicazione delle norme per la prevenzione finalizzata al miglioramento della degli infortuni e delle malattie professionali; - promuove la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti potranno essere programmati due incontri all'anno nell'ambito dell'area di esecuzione delle operazioni industriali per gruppi di la integrita` fisica dei lavoratori, gestiti da R.S.P.P. e presenti i Preposti e gli R.L.S., per esaminare eventuali ; - partecipa agli accertamenti relativi ai fattori di rischio e/o criticità di nocivita`; - concorda con la Direzione aziendale ogniqualvolta se ne ravvisi l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro, individuando le aree produttive sulle quali programmare gli interventi prioritari, da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'articolo 20, ultimo comma, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, ai servizi di igiene ambientale e prospettare possibili soluzionimedicina del lavoro delle Unita` Sanitarie Locali o ad Enti o Istituti pubblici specializzati nel campo specifico cui attiene la rilevazione. La partecipazione sarà Gli esperti incaricati delle indagini e degli accertamenti di cui si tratta sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi di preduzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato. Le modalita` di attuazione degli interventi sopra indicati formeranno oggetto di accordo tra la direzione aziendale e la R.S.U.. Analogamente e` confermata l'istituzione del registro dei dati ambientali, mediante raccolta delle rilevazioni effettuate, nonche` del registro dei dati biostatistici (assenze per malattia e infortunio). Le aziende trasmetteranno alle R.S.U. copia delle denunce di esercizio e delle denunce di infortunio di cui agli articoli 16 e 33 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. I risultati delle indagini formeranno oggetto di successivo esame tra Direzione aziendale ed esecutivo delle R.S.U. per l'adozione delle eventuali misure correttive, con riguardo anche all'aspetto dei tempi tecnici di massima occorrenti. Le eventuali spese per gli Enti o gli Istituti pubblici di cui al terzo comma, se previste dallo statuto degli Enti o Istituti stessi, saranno a carico dell'azienda. Saranno altresi` a carico dell'azienda gli oneri per la tenuta delle registrazioni. Fatto salvo il rispetto del segreto industriale le aziende forniranno all'esecutivo delle R.S.U. l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o a quelle per le quali vige l'obbligo delle visite preventive e/o periodiche. L'elenco di cui sopra verra` aggiornato in caso di modifica delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze. Su richiesta delle R.S.U., finalizzata alla difesa della salute, le aziende forniranno informazioni sulle sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni. I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del servizio sanitario nazionale o degli Enti di diritto pubblico preposti, a livello regionale, alla tutela della salute dei lavoratori lavoratori. In caso di impiego di nuove sostanze suscettibili di esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico mediche) esistenti, dando tempestiva informazione alle R.S.U. delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi di prevenzione che l'azienda intende adottare. Eventuali accordi aziendali esistenti in un rapporto pari a 1/1 secondo modalità definite d'intesa materia vengono mantenuti, salvo il necessario coordinamento con la R.S.U.. Si potranno a tale titolo sperimentare ricorrere i cosiddetti break formativi consistenti le disposizioni del presente articolo. Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione saranno da coordinare con le eventuali norme di legge disciplinati in un aggiornamento del lavoratore sulla sicurezza attraverso brevi momenti formativi da collocarsi durante l'orario tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di lavoro in funzione delle esigenze aziendali. Nel corso di detti momenti, la cui durata, genericamente definita breve, è subordinata alle esigenze formative, e sotto la supervisione del docente/R.S.P.P. affiancato dal preposto e dall'R.L.S., il lavoratore ripercorre le procedure operative di sicurezza dell'area di competenza. L'articolazione dei breaks formativi sarà preventivamente organizzata tra il R.L.S., il R.S.P.P. e il datore di lavoro, al fine di garantire una proficua programmazione dei momenti formativi alla luce delle necessità scaturenti sia dall'organizzazione delle fasi del processo produttivo, che dell'esperienza professionale degli addetti. Nota a verbale Le Parti hanno condiviso un Verbale di Intesa e Linee Guida (Allegato …) per l'organizzazione e la gestione dei break formativi. Omissisattuazione della Legge 23/12/1976 n. 833.

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