Common use of Ambiente di lavoro Clause in Contracts

Ambiente di lavoro. 1) Le parti riconoscono che è necessario eliminare le condizioni ambientali nocive. 2) Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose, superi i limiti previsti dalle norme nazionali, comunitarie o, come criterio residuale, ecceda i livelli massimi stabiliti dalle tabelle aggiornate adottate dalla ACGIH né sono tollerabili ambienti di lavoro ove il rumore nonché il calore e l'umidità comportino pericolo all'integrità psico-fisica del lavoratore. 3) Le parti convengono di recepire contrattualmente l'elaborazione di nuove tabelle con carattere cogente assunte dalle competenti autorità italiane e di procedere all'esame di eventuali integrazioni da apportare alla predetta tabella ACGIH, sulla base di proposte di limiti di provata applicabilità avanzate da enti scientifici nazionali e internazionali. Le imprese renderanno disponibile alla CA/R.L.S.S.A. l'accesso a tale elaborazione. 4) Le parti convengono di istituire un archivio aggiornato recante la raccolta delle schede di sicurezza relative alle sostanze impiegate nel ciclo produttivo, conformi alla legislazione vigente. 5) Nel caso di realizzazione di nuove unità produttive così come in quelle esistenti saranno valutate, nei limiti delle tecnologie esistenti, le misure idonee a ridurre i livelli di rumore nei luoghi di lavoro. Anche per rendere attuabili le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 che privilegiano gli interventi alla fonte, le parti, nell'ambito delle rispettive autonomie, svolgeranno nelle sedi competenti interventi per ottenere che alla riduzione del rumore alla fonte contribuiscano concretamente i progettisti e i costruttori di macchinari ed attrezzature ad uso dell'industria vetraria. Nella considerazione che il citato decreto legislativo prevede deroghe per situazioni lavorative particolari nelle quali può ritenersi compresa quella relativa al settore della fabbricazione del vetro, le parti si attiveranno presso i Ministeri competenti affinché venga data l'interpretazione autentica. 6) La Commissione ambiente/R.L.S.S.A. sarà informata dei programmi di investimenti concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza. Per la realizzazione di tali programmi che dovessero comportare la provvisoria fermata totale o parziale degli impianti, potranno essere utilizzati i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento; ove ciò non fosse possibile, soluzioni alternative saranno esaminate con la Commissione ambiente/R.L.S.S.A. Nell'ipotesi che l'attuazione dei programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza dovesse ripercuotersi significativamente sui livelli occupazionali, la Direzione aziendale procederà ad un esame con la Commissione ambiente/R.L.S.S.A., da esaurirsi entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'azienda dei programmi stessi e senza che nel frattempo vengano assunte iniziative unilaterali da entrambe le parti. L'esame di cui sopra, entro il termine complessivo suindicato, potrà avvenire su richiesta di una delle due parti aziendali con la partecipazione delle rispettive Organizzazioni territoriali o nazionali, al fine anche di individuare le più opportune iniziative nei confronti delle istituzioni competenti. Per quanto l'art. 9 della legge n. 300 prevede in materia di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, vengono riconosciuti alla Commissione ambiente/R.L.S.S.A. i seguenti compiti: - partecipazione alla ricerca delle cause che hanno determinato la situazione ambientale nella quale siano superati i limiti massimi di cui sopra e delle altre che hanno determinato condizioni ambientali nocive e particolarmente gravose comportanti pericolo per l'integrità psico-fisica del lavoratore e alla predisposizione delle misure atte ad eliminarle. Delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione, in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso, e comunque non superiore a sei, partecipano alla discussione in uno con la Commissione ambiente/R.L.S.S.A., con il riconoscimento della retribuzione di fatto in quanto la discussione si svolga in orario di lavoro; - promozione della ricerca, della elaborazione e dell'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori e la loro integrità fisica, anche in occasione della ricostruzione dei forni; - esame con la Direzione aziendale delle eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza; - partecipazione all'aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e dei libretti di rischio; - presentazione di proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; - esame con la Direzione aziendale per concordare, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di rilevazioni dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive. Tali rilevazioni verranno affidate ai Servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle AASSLL in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma della legge n. 833/1978 o a istituti o enti specializzati di diritto pubblico, scelti d'intesa tra le Direzioni aziendali e la Commissione ambiente/R.L.S.S.A. L'onere della spesa delle rilevazioni dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive sarà assunto dalle aziende nei casi in cui la scelta degli istituti e degli enti di diritto pubblico avvenga di comune accordo. In caso di mancato accordo sulla scelta dell'ente o istituto di diritto pubblico, si farà ricorso a tecnici particolarmente qualificati, iscritti agli albi professionali. I medici e i tecnici degli istituti, enti e servizi cui è affidata la rilevazione di dati ambientali sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengano a conoscenza. Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle rilevazioni ambientali che dovranno essere annotati nell'apposito "registro dei dati ambientali". 7) Nei casi in cui, a seguito delle rilevazioni ambientali (anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti) vengano individuate situazioni di particolare rischio, sulla scorta dell'indicazione del medico competente, le parti concorderanno di volta in volta l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio individuata, che potranno essere effettuati a cura e a carico dei competenti Istituti assicuratori e previdenziali se ciò è possibile, in maniera idonea e tempestivamente. I risultati dei suddetti accertamenti saranno comunicati ai lavoratori interessati. Le aziende assumeranno a proprio carico gli eventuali oneri degli accertamenti di cui sopra, da effettuarsi al di fuori dell'orario di lavoro. 8) Le aziende forniranno alla Commissione ambiente/R.L.S.S.A. su richiesta: a) informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi all'uso di sostanze nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale; b) informazioni sugli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate e sulle relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale; c) informazioni sulle proprietà chimico-fisiche delle sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contatto con l'uomo nonché sulla loro classificazione di pericolosità ai sensi del D.M. 17 dicembre 1977 e successive modifiche; d) informazioni sull'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall'art. 21 della L. n. 833/1978, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali; e) informazioni circa i rischi potenziali cui sono esposti i lavoratori a causa del rumore e l'obbligo da parte degli stessi di conformarsi alle misure di protezione e prevenzione, sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 81/2008; f) informazioni in ordine agli elementi conoscitivi che, in base alla vigente legislazione nazionale e tenuto conto delle direttive UE della CEE in tema di ambiente, devono eventualmente essere forniti alle competenti amministrazioni pubbliche, in materia di grandi rischi, impatto ambientale, emissioni atmosferiche, trattamento e smaltimento dei rifiuti; g) informazioni sulle iniziative in materia di sicurezza da parte delle imprese appaltatrici, anche per consentire alle R.S.U. stesse di esprimere eventuali proposte; h) informazioni sulle eventuali attività di formazione per l'ambiente, in conformità dei criteri indicati al penultimo comma del precedente punto 5; i) informazioni tempestive sui casi di infortunio sul lavoro di particolare gravità. 9) In materia di appalti le parti convengono che per le attività conferite ad imprese terze, la gestione degli aspetti di sicurezza, salute e ambiente debba prevedere: - valutazione e selezione delle imprese appaltatrici tenendo in debito conto il loro modello organizzativo qualificato in materia di sicurezza, salute e ambiente; - un'attività di coordinamento tra le imprese promossa dall'impresa committente; - informazione da parte dell'impresa committente alle proprie CA/R.L.S.S.A. sul programma dei lavori e sulle attività di coordinamento concordate con le imprese appaltatrici. Per gli aspetti di cui al presente articolo le parti potranno definire nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, criteri di gestione complessiva degli appalti. 10) Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, sarà esaminata con la CA/R.L.S.S.A. la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro. Per i lavoratori adibiti all'utilizzo continuativo nell'arco della giornata del videoterminale, saranno studiate dalle aziende soluzioni volte ad attuare: - un'adeguata sistemazione sotto il profilo ergonomico del posto di lavoro; - una visita oculistica nell'ambito del SSN; - l'utilizzazione degli idonei mezzi di schermatura, eventualmente necessari a norma del decreto legislativo n. 81/2008. 11) Le aziende sono tenute all'istituzione dei seguenti documenti: A) il registro dei dati ambientali, tenuto aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati; B) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattie professionali e malattie comuni; il registro sarà tenuto dall'azienda a disposizione della R.S.U. e del lavoratore interessato; C) la cartella personale sanitaria e di rischio tenuta ed aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo di segreto professionale e nel rispetto delle norme e delle procedure in materia di trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di privacy. In tale raccolta saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici nonché i dati relativi alle malattie professionali. Per quanto riguarda il personale femminile, saranno annotati i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibri ormonali, patologia dell'apparato genitale e del seno. Tali dati saranno forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle AASSLL o dai consultori o dal medico curante. In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i dati relativi al reparto, posizione e attività del lavoratore, gli eventuali agenti di rischio e la durata dell'esposizione, nonché se il lavoro è svolto o meno in turno. Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore. 12) I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio sanitario nazionale e degli enti di diritto pubblico preposti, nell'ambito delle regioni, alla tutela della salute dei lavoratori. 13) In materia di movimentazione manuale dei carichi in sede di valutazione dei rischi costituiranno elementi di riferimento le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008. 14) Le parti si danno atto che quanto previsto nel presente articolo attua il disposto dell'art. 9 della legge n. 300 e che le disposizioni contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o con altre norme comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento al Servizio sanitario nazionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ambiente di lavoro. 1) Le parti riconoscono che è necessario eliminare parti, anche in armonia con le vigenti disposizioni di legge sulla materia, rivolgono particolare attenzione alle condizioni ambientali nocive. 2) Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose, superi i limiti previsti dalle norme nazionali, comunitarie o, come criterio residuale, ecceda i livelli massimi stabiliti dalle tabelle aggiornate adottate dalla ACGIH né sono tollerabili ambienti di lavoro ove il rumore nonché il calore e l'umidità comportino pericolo all'integrità psico-fisica del lavoratore. 3) Le parti convengono di recepire contrattualmente l'elaborazione di nuove tabelle con carattere cogente assunte dalle competenti autorità italiane e di procedere all'esame di eventuali integrazioni da apportare alla predetta tabella ACGIH, sulla base di proposte di limiti di provata applicabilità avanzate da enti scientifici nazionali e internazionali. Le imprese renderanno disponibile alla CA/R.L.S.S.A. l'accesso a tale elaborazione. 4) Le parti convengono di istituire un archivio aggiornato recante la raccolta delle schede di sicurezza relative alle sostanze impiegate nel ciclo produttivo, conformi alla legislazione vigente. 5) Nel caso di realizzazione di nuove unità produttive così come in quelle esistenti saranno valutate, nei limiti delle tecnologie esistenti, le misure idonee a ridurre i livelli di rumore nei luoghi di lavoro. Anche per rendere attuabili le disposizioni di cui si svolge l'attività produttiva al D.Lgs. n. 81/2008 che privilegiano gli interventi alla fonte, le parti, nell'ambito delle rispettive autonomie, svolgeranno nelle sedi competenti interventi per ottenere che alla riduzione del rumore alla fonte contribuiscano concretamente i progettisti e i costruttori di macchinari ed attrezzature ad uso dell'industria vetraria. Nella considerazione che il citato decreto legislativo prevede deroghe per situazioni lavorative particolari nelle quali può ritenersi compresa quella relativa al settore della fabbricazione del vetro, le parti si attiveranno presso i Ministeri competenti affinché venga data l'interpretazione autentica. 6) La Commissione ambiente/R.L.S.S.A. sarà informata dei programmi di investimenti concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza. Per la realizzazione di tali programmi che dovessero comportare la provvisoria fermata totale o parziale degli impianti, potranno essere utilizzati i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento; ove ciò non fosse possibile, soluzioni alternative saranno esaminate con la Commissione ambiente/R.L.S.S.A. Nell'ipotesi che l'attuazione dei programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza dovesse ripercuotersi significativamente sui livelli occupazionali, la Direzione aziendale procederà ad un esame con la Commissione ambiente/R.L.S.S.A., da esaurirsi entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'azienda dei programmi stessi e senza che nel frattempo vengano assunte iniziative unilaterali da entrambe le parti. L'esame di cui sopra, entro il termine complessivo suindicato, potrà avvenire su richiesta fine di una delle due parti aziendali con la partecipazione delle rispettive Organizzazioni territoriali o nazionali, al fine anche di individuare le sempre più opportune iniziative nei confronti delle istituzioni competenti. Per quanto l'art. 9 della legge n. 300 prevede in materia di prevenzione efficace sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. Convengono pertanto di dare una regolazione concreta alla normativa stabilita dall'art. 9, vengono riconosciuti alla Commissione ambiente/R.L.S.S.A. legge 20.5.70 n. 300. In conformità ai criteri stabiliti dal citato articolo i seguenti compitirappresentanti sindacali unitari di cui all'art. 43, Disciplina generale, svolgono i compiti di controllo e le iniziative promozionali previste dal richiamato disposto di legge. In particolare: - partecipazione alla ricerca controllano l'applicazione delle cause che hanno determinato norme per la situazione ambientale nella quale siano superati i limiti massimi di cui sopra prevenzione degli infortuni e delle altre che hanno determinato condizioni ambientali nocive e particolarmente gravose comportanti pericolo per l'integrità psico-fisica del lavoratore e alla predisposizione delle misure atte ad eliminarle. Delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione, in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso, e comunque non superiore a sei, partecipano alla discussione in uno con la Commissione ambiente/R.L.S.S.A., con il riconoscimento della retribuzione di fatto in quanto la discussione si svolga in orario di lavoromalattie professionali; - promozione della promuovono la ricerca, della elaborazione l'elaborazione e dell'attuazione l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori lavoratori. Le associazioni territoriali di UNIONMECCANICA e la loro integrità fisica, anche di FIM-FIOM-UILM concorde ranno - a livello provinciale - un elenco di enti di diritto pubblico specializzati in occasione della ricostruzione dei forni; - esame con la Direzione aziendale delle eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza; - partecipazione all'aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e dei libretti di rischio; - presentazione di proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; - esame con la Direzione aziendale per concordare, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di rilevazioni dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive. Tali rilevazioni verranno affidate ai Servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro fra i quali le RSU sceglieranno quello a cui affidare il compito di procedere alle rilevazioni. I medici e gli esperti incaricati delle AASSLL in relazione indagini e degli accertamenti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi di produzione di cui possono venire a quanto previsto dall'artconoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato. 20, ultimo comma della legge n. 833/1978 o a istituti o enti specializzati di diritto pubblico, scelti d'intesa Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le Direzioni aziendali e le RSU sono a carico delle aziende; le risultanze di esse saranno poste a disposizione delle due parti interessate. Le modalità d'intervento dell'ente verranno individuate tra la Commissione ambiente/R.L.S.S.A. L'onere della spesa delle rilevazioni dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive sarà assunto dalle aziende nei casi in cui la scelta degli istituti e degli enti di diritto pubblico avvenga di comune accordo. In caso di mancato accordo sulla scelta dell'ente o istituto di diritto pubblico, si farà ricorso a tecnici particolarmente qualificati, iscritti agli albi professionali. I medici Direzione aziendale e i tecnici degli istitutirappresentanti sindacali unitari dì cui all'art. 34, enti e servizi cui è affidata la rilevazione di dati ambientali sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengano a conoscenzaDisciplina generale. Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle rilevazioni ambientali che dovranno essere annotati nell'apposito "registro dei dati ambientali". 7) Nei casi in cui, a seguito delle rilevazioni ambientali (anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti) vengano individuate situazioni di particolare rischio, sulla scorta dell'indicazione del medico competente, le parti concorderanno di volta in volta l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio individuata, che potranno essere effettuati a cura e a carico dei competenti Istituti assicuratori e previdenziali se ciò è possibile, in maniera idonea e tempestivamente. I risultati dei suddetti accertamenti saranno comunicati ai lavoratori interessati. Le aziende assumeranno a proprio carico gli eventuali oneri degli accertamenti di cui sopra, da effettuarsi al di fuori dell'orario di lavoro. 8) Le aziende forniranno alla Commissione ambiente/R.L.S.S.A. su richiestaVengono istituiti: a) informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi all'uso di sostanze nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale; b) informazioni sugli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate e sulle relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale; c) informazioni sulle proprietà chimico-fisiche delle sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contatto con l'uomo nonché sulla loro classificazione di pericolosità ai sensi del D.M. 17 dicembre 1977 e successive modifiche; d) informazioni sull'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall'art. 21 della L. n. 833/1978, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali; e) informazioni circa i rischi potenziali cui sono esposti i lavoratori a causa del rumore e l'obbligo da parte degli stessi di conformarsi alle misure di protezione e prevenzione, sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 81/2008; f) informazioni in ordine agli elementi conoscitivi che, in base alla vigente legislazione nazionale e tenuto conto delle direttive UE della CEE in tema di ambiente, devono eventualmente essere forniti alle competenti amministrazioni pubbliche, in materia di grandi rischi, impatto ambientale, emissioni atmosferiche, trattamento e smaltimento dei rifiuti; g) informazioni sulle iniziative in materia di sicurezza da parte delle imprese appaltatrici, anche per consentire alle R.S.U. stesse di esprimere eventuali proposte; h) informazioni sulle eventuali attività di formazione per l'ambiente, in conformità dei criteri indicati al penultimo comma del precedente punto 5; i) informazioni tempestive sui casi di infortunio sul lavoro di particolare gravità. 9) In materia di appalti le parti convengono che per le attività conferite ad imprese terze, la gestione degli aspetti di sicurezza, salute e ambiente debba prevedere: - valutazione e selezione delle imprese appaltatrici tenendo in debito conto il loro modello organizzativo qualificato in materia di sicurezza, salute e ambiente; - un'attività di coordinamento tra le imprese promossa dall'impresa committente; - informazione da parte dell'impresa committente alle proprie CA/R.L.S.S.A. sul programma dei lavori e sulle attività di coordinamento concordate con le imprese appaltatrici. Per gli aspetti di cui al presente articolo le parti potranno definire nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, criteri di gestione complessiva degli appalti. 10) Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, sarà esaminata con la CA/R.L.S.S.A. la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro. Per i lavoratori adibiti all'utilizzo continuativo nell'arco della giornata del videoterminale, saranno studiate dalle aziende soluzioni volte ad attuare: - un'adeguata sistemazione sotto il profilo ergonomico del posto di lavoro; - una visita oculistica nell'ambito del SSN; - l'utilizzazione degli idonei mezzi di schermatura, eventualmente necessari a norma del decreto legislativo n. 81/2008. 11) Le aziende sono tenute all'istituzione dei seguenti documenti: A) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda. In esso , nel quale saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i effettuate dagli enti di cui sopra in ordine al microclima e agli altri fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni che interessano l'ambiente di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessatilavoro; Bb) il registro dei dati biostatistici, tenuto e ed aggiornato a cura dell'azienda. In esso , nel quale saranno annotati, per ogni reparto, annotati i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattie professionali malattia professionale e malattie comuni; il registro sarà tenuto dall'azienda a disposizione della R.S.U. e del lavoratore interessatomalattia comune; Cc) la cartella personale sanitaria il libretto sanitario e di rischio tenuta ed aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitariaindividuale, con vincolo di segreto professionale e nel rispetto delle norme e delle procedure in materia di trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di privacy. In tale raccolta saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici nonché cui verranno registrati i dati relativi alle analitici concernenti: - visite di assunzione; - visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge; - le visite d'idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma 3, legge 20.5.70 n. 300; - gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali. Per quanto riguarda Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l'igiene dell'ambiente, curandone la aerazione, la pulizia, l'illuminazione e possibilmente il personale femminileriscaldamento. Parimenti le aziende, saranno annotati nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione i dati relativi al concepimentomezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro. Fatto salvo il rispetto per il segreto industriale, abortole aziende forniranno alle RSU di ogni stabilimento, gravidanzal'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o quelle per le quali vige l'obbligo delle visite preventive e/o periodiche. L'elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto e verrà aggiornato, sterilitàcon i criteri indicati nel precedente capoverso, fertilitàin caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze. Su richiesta delle RSU, parto e salute finalizzata alla difesa della salute, le aziende forniranno informazioni, nella misura del bambinopossibile dettagliate, equilibri ormonalisulle sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni. Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, patologia dell'apparato genitale e del seno. Tali dati saranno forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle AASSLL o dai consultori o dal medico curante. In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i dati relativi al reparto, posizione e attività del lavoratoreadempimento delle leggi, gli eventuali agenti verranno rese note dall'azienda; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi. Eventuali accordi aziendali esistenti in materia vengono mantenuti, salvo il necessario coordinamento con le disposizioni del presente articolo. Nota a verbale. Le parti convengono che, nella scelta degli enti specializzati in medicina del lavoro, si farà ricorso ad enti pubblici o di rischio diritto pubblico, e la durata dell'esposizioneche, nonché se in considerazione delle particolari caratteristiche delle piccole aziende e allo scopo di garantire l'attuazione concreta e uniforme della normativa del presente articolo, attraverso strumenti operativi di agevole gestione, il lavoro è svolto o meno in turno. Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personaleregistro dei dati ambientali, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore. 12) I quello dei dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio il libretto sanitario nazionale e degli enti di diritto pubblico preposti, nell'ambito delle regioni, alla tutela della salute dei lavoratoririschio individuale verranno elaborati di comune accordo tra le parti stipulanti. 13) In materia di movimentazione manuale dei carichi in sede di valutazione dei rischi costituiranno elementi di riferimento le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008. 14) Le parti si danno atto che quanto previsto nel presente articolo attua il disposto dell'art. 9 della legge n. 300 e che le disposizioni contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o con altre norme comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento al Servizio sanitario nazionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ambiente di lavoro. Le parti, nel ribadire l’esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e di sicurezza del lavoro, esamineranno, nell’ambito degli incontri previsti dal punto 1, commi 1) e 6), della Parte Generale (Relazioni Industriali) del C.C.N.L., le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per i settori dei laterizi e manufatti in cemento che venissero avanzate in Italia o nell’ambito della CEE. Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi, anche con particolare riferimento alle cave. Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle Autorità locali. Inoltre, per quanto riguarda l’impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate alle parti nazionali nell’ambito degli incontri citati nel comma precedente per attivare le indicazioni ed i suggerimenti di tale livello e per acquisire sui temi specifici indicazioni che possano essere utilizzate quale base di supporto nel confronto con le Istituzioni. Le imprese su richiesta delle R.S.U. e/o delle XX.XX. effettueranno annualmente un incontro specifico sui temi dell’ambiente e della sicurezza. In particolare, in tali incontri, saranno forniti dalle imprese ed analizzati tra le Parti i dati relativi agli andamenti infortunistici nelle singole unità produttive, catalogati per gravità e frequenza. Sulla base di tali informazioni, le Parti individueranno miglioramenti alle metodiche di prevenzione in atto con particolare riferimento: 1) alla logistica di stabilimento; 2) alla analisi e miglioramento dei percorsi all’interno delle unità produttive, sulla scorta dei dati del registro infortuni; 3) alla verifica delle procedure di sicurezza relative alle attività di manutenzione al fine di un’eventuale implementazione delle stesse; 4) ai dispositivi di protezione individuali prescritti dai documenti di analisi del rischio in essere nelle unità produttive, con particolare riguardo alla infortunistica determinatasi per lo scorretto o mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali disponibili; 5) all’attività di imprese esterne all’interno di stabilimenti. Le Aziende forniranno altresì alle R.S.U. informazioni sulla qualità, le quantità e le modalità di smaltimento degli eventuali rifiuti industriali delle proprie unità produttive. Le parti riconoscono che è necessario convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive. 2) Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericoloseinsalubri e, superi a tal fine, per quanto riguarda i limiti previsti dalle norme nazionalivalori- limite dei fattori di nocività di origine chimica, comunitarie ofisica e biologica, come criterio residualefanno riferimento a quanto previsto dall’ art. 4, ecceda i livelli massimi stabiliti dalle tabelle aggiornate adottate dalla ACGIH né sono tollerabili ambienti di lavoro ove il rumore nonché il calore ultimo comma e l'umidità comportino pericolo all'integrità psico-fisica dall’ art. 24, paragr. 14 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 «Istituzione del lavoratore. 3) Le parti convengono di recepire contrattualmente l'elaborazione di nuove tabelle con carattere cogente assunte dalle competenti autorità italiane e di procedere all'esame di eventuali integrazioni da apportare alla predetta tabella ACGIH, sulla base di proposte di limiti di provata applicabilità avanzate da enti scientifici nazionali e internazionali. Le imprese renderanno disponibile alla CA/R.L.S.S.A. l'accesso a tale elaborazione. 4) Le parti convengono di istituire un archivio aggiornato recante la raccolta delle schede di sicurezza relative alle sostanze impiegate nel ciclo produttivo, conformi alla legislazione vigente. 5) Nel caso di realizzazione di nuove unità produttive così come in quelle esistenti saranno valutate, nei limiti delle tecnologie esistenti, le misure idonee a ridurre i livelli di rumore nei luoghi di lavoro. Anche per rendere attuabili le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 che privilegiano gli interventi alla fonte, le parti, nell'ambito delle rispettive autonomie, svolgeranno nelle sedi competenti interventi per ottenere che alla riduzione del rumore alla fonte contribuiscano concretamente i progettisti e i costruttori di macchinari ed attrezzature ad uso dell'industria vetraria. Nella considerazione che il citato decreto legislativo prevede deroghe per situazioni lavorative particolari nelle quali può ritenersi compresa quella relativa al settore della fabbricazione del vetro, le parti si attiveranno presso i Ministeri competenti affinché venga data l'interpretazione autentica. 6) La Commissione ambiente/R.L.S.S.A. sarà informata dei programmi di investimenti concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza. Per la realizzazione di tali programmi che dovessero comportare la provvisoria fermata totale o parziale degli impianti, potranno essere utilizzati i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento; ove ciò non fosse possibile, soluzioni alternative saranno esaminate con la Commissione ambiente/R.L.S.S.A. Nell'ipotesi che l'attuazione dei programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza dovesse ripercuotersi significativamente sui livelli occupazionali, la Direzione aziendale procederà ad un esame con la Commissione ambiente/R.L.S.S.A., da esaurirsi entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'azienda dei programmi stessi e senza che nel frattempo vengano assunte iniziative unilaterali da entrambe le parti. L'esame di cui sopra, entro il termine complessivo suindicato, potrà avvenire su richiesta di una delle due parti aziendali con la partecipazione delle rispettive Organizzazioni territoriali o nazionali, al fine anche di individuare le più opportune iniziative nei confronti delle istituzioni competentiServizio Sanitario Nazionale». Per quanto l'art. 9 della legge n. 300 prevede in materia di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, vengono riconosciuti alla Commissione ambiente/R.L.S.S.A. i seguenti compiti: - partecipazione alla ricerca delle cause che hanno determinato la situazione ambientale nella quale siano superati i limiti massimi di cui sopra e delle altre che hanno determinato condizioni ambientali nocive e particolarmente gravose comportanti pericolo per l'integrità psico-fisica del lavoratore e alla predisposizione delle misure atte ad eliminarle. Delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione, in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso, e comunque non superiore a sei, partecipano alla discussione in uno con la Commissione ambiente/R.L.S.S.A., con il riconoscimento della retribuzione di fatto in quanto la discussione si svolga in orario riguarda l’ambiente di lavoro; - promozione della ricerca, della elaborazione e dell'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori e la loro integrità fisica, anche in occasione della ricostruzione dei forni; - esame con la Direzione aziendale delle eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza; - partecipazione all'aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e dei libretti di rischio; - presentazione di proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; - esame con la Direzione aziendale per concordare, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di rilevazioni dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive. Tali rilevazioni verranno affidate ai Servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle AASSLL in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma della legge n. 833/1978 o a istituti o enti specializzati di diritto pubblico, scelti d'intesa tra le Direzioni aziendali e la Commissione ambiente/R.L.S.S.A. L'onere della spesa delle rilevazioni dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive sarà assunto dalle aziende nei casi in cui la scelta degli istituti e degli enti di diritto pubblico avvenga di comune accordo. In caso di mancato accordo i controlli sulla scelta dell'ente o istituto di diritto pubblico, si farà ricorso a tecnici particolarmente qualificati, iscritti agli albi professionali. I medici e i tecnici degli istituti, enti e servizi cui è affidata la rilevazione di dati ambientali sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengano a conoscenza. Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle rilevazioni ambientali che dovranno essere annotati nell'apposito "registro dei dati ambientali". 7) Nei casi in cui, a seguito delle rilevazioni ambientali (anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti) vengano individuate situazioni di particolare rischio, sulla scorta dell'indicazione del medico competentesua eventuale nocività, le parti concorderanno di volta in volta l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio individuatavisite mediche, che potranno essere effettuati a cura e a carico dei competenti Istituti assicuratori e previdenziali se ciò è possibile, in maniera idonea e tempestivamente. I risultati dei suddetti accertamenti saranno comunicati ai lavoratori interessati. Le aziende assumeranno a proprio carico gli eventuali oneri degli accertamenti di cui sopra, da effettuarsi al di fuori dell'orario di lavoro. 8) Le aziende forniranno alla Commissione ambiente/R.L.S.S.A. su richiesta: a) informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi all'uso di sostanze nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale; b) informazioni sugli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate e sulle relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale; c) informazioni sulle proprietà chimico-fisiche delle sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contatto con l'uomo nonché sulla loro classificazione di pericolosità ai sensi del D.M. 17 dicembre 1977 e successive modifiche; d) informazioni sull'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall'art. 21 della L. n. 833/1978, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali; e) informazioni circa i rischi potenziali cui sono esposti i lavoratori a causa del rumore e l'obbligo da parte degli stessi di conformarsi alle misure di protezione e prevenzione, sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 81/2008; f) informazioni in ordine agli elementi conoscitivi che, in base alla vigente legislazione nazionale e tenuto conto delle direttive UE della CEE in tema di ambiente, devono eventualmente essere forniti alle competenti amministrazioni pubbliche, in materia di grandi rischi, impatto ambientale, emissioni atmosferiche, trattamento e smaltimento dei rifiuti; g) informazioni sulle iniziative in materia di sicurezza da parte delle imprese appaltatrici, anche per consentire alle R.S.U. stesse di esprimere eventuali proposte; h) informazioni sulle eventuali attività di formazione per l'ambiente, in conformità dei criteri indicati al penultimo comma del precedente punto 5; i) informazioni tempestive sui casi di infortunio sul lavoro di particolare gravità. 9) In materia di appalti le parti convengono che per le attività conferite ad imprese terze, la gestione degli aspetti di sicurezza, salute e ambiente debba prevedere: - valutazione e selezione delle imprese appaltatrici tenendo in debito conto il loro modello organizzativo qualificato in materia di sicurezza, salute e ambiente; - un'attività di coordinamento tra le imprese promossa dall'impresa committente; - informazione da parte dell'impresa committente alle proprie CA/R.L.S.S.A. sul programma dei lavori e sulle attività di coordinamento concordate con le imprese appaltatrici. Per gli aspetti di cui al presente articolo le parti potranno definire nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, criteri di gestione complessiva degli appalti. 10) Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, sarà esaminata con la CA/R.L.S.S.A. la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro. Per i lavoratori adibiti all'utilizzo continuativo nell'arco della giornata del videoterminale, saranno studiate dalle aziende soluzioni volte ad attuare: - un'adeguata sistemazione sotto il profilo ergonomico del posto di lavoro; - una visita oculistica nell'ambito del SSN; - l'utilizzazione degli idonei mezzi di schermatura, eventualmente necessari a norma del decreto legislativo n. 81/2008. 11) Le aziende sono tenute all'istituzione dei seguenti documenti: A) il registro dei dati ambientali, tenuto aggiornato ambientali si fa riferimento al D. Lgs. n.626/94 e successive modificazioni. A livello di stabilimento l’informativa sui temi di Ambiente e Sicurezza avverrà a cura dell'azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimicidella Direzione aziendale con iniziative, i quali possono determinare situazioni anche di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati; B) il registro dei dati biostatisticitipo formativo, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotatiin presenza di significative modifiche dell’assetto produttivo e, per ogni repartocomunque, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattie professionali e malattie comuni; il registro sarà tenuto dall'azienda a disposizione della R.S.U. e del lavoratore interessato; C) la cartella personale sanitaria e di rischio tenuta ed aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo di segreto professionale e nel rispetto delle norme e delle procedure in materia di trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di privacy. In tale raccolta saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici nonché i dati relativi alle malattie professionali. Per quanto riguarda il personale femminile, saranno annotati i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibri ormonali, patologia dell'apparato genitale e del seno. Tali dati saranno forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle AASSLL o dai consultori o dal medico curante. In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i dati relativi al reparto, posizione e attività del lavoratore, gli eventuali agenti di rischio e la durata dell'esposizione, nonché se il lavoro è svolto o meno in turno. Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso. All'atto della risoluzione fin dall’inizio del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratoreper i neoassunti. 12) I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio sanitario nazionale e degli enti di diritto pubblico preposti, nell'ambito delle regioni, alla tutela della salute dei lavoratori. 13) In materia di movimentazione manuale dei carichi in sede di valutazione dei rischi costituiranno elementi di riferimento le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008. 14) Le parti si danno atto che quanto previsto nel presente articolo attua il disposto dell'art. 9 della legge n. 300 e che le disposizioni contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o con altre norme comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento al Servizio sanitario nazionale.

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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL

Ambiente di lavoro. 1) Le parti riconoscono che è necessario eliminare parti, anche in memoria con le vigenti disposizioni di legge in materia rivolgono particolare attenzione alle condizioni ambientali nocive. 2) Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione si svolge l'attività produttiva e concordano sulla necessità di vaporieliminare i fattori di rischio, polveri, sostanze tossiche, nocive pericolosità e/o pericolose, superi i limiti previsti dalle norme nazionali, comunitarie o, come criterio residuale, ecceda i livelli massimi stabiliti dalle tabelle aggiornate adottate dalla ACGIH né sono tollerabili nocività eventualmente presenti negli ambienti di lavoro ove il rumore nonché il calore e l'umidità comportino pericolo all'integrità psico-fisica del lavoratore. 3) Le parti convengono di recepire contrattualmente l'elaborazione di nuove tabelle con carattere cogente assunte dalle competenti autorità italiane e di procedere all'esame di eventuali integrazioni da apportare alla predetta tabella ACGIH, sulla base di proposte di limiti di provata applicabilità avanzate da enti scientifici nazionali e internazionali. Le imprese renderanno disponibile alla CA/R.L.S.S.A. l'accesso a tale elaborazione. 4) Le parti convengono di istituire un archivio aggiornato recante la raccolta delle schede di sicurezza relative alle sostanze impiegate nel ciclo produttivo, conformi alla legislazione vigente. 5) Nel caso di realizzazione di nuove unità produttive così come in quelle esistenti saranno valutate, nei limiti delle tecnologie esistenti, le misure idonee a ridurre i livelli di rumore nei luoghi di lavoro. Anche per rendere attuabili le disposizioni Convengono pertanto di cui al D.Lgs. n. 81/2008 che privilegiano gli interventi dare una regolamentazione completa alla fonte, le parti, nell'ambito delle rispettive autonomie, svolgeranno nelle sedi competenti interventi per ottenere che alla riduzione del rumore alla fonte contribuiscano concretamente i progettisti e i costruttori di macchinari ed attrezzature ad uso dell'industria vetraria. Nella considerazione che il citato decreto legislativo prevede deroghe per situazioni lavorative particolari nelle quali può ritenersi compresa quella relativa al settore della fabbricazione del vetro, le parti si attiveranno presso i Ministeri competenti affinché venga data l'interpretazione autentica. 6) La Commissione ambiente/R.L.S.S.A. sarà informata dei programmi di investimenti concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza. Per la realizzazione di tali programmi che dovessero comportare la provvisoria fermata totale o parziale degli impianti, potranno essere utilizzati i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento; ove ciò non fosse possibile, soluzioni alternative saranno esaminate con la Commissione ambiente/R.L.S.S.A. Nell'ipotesi che l'attuazione dei programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza dovesse ripercuotersi significativamente sui livelli occupazionali, la Direzione aziendale procederà ad un esame con la Commissione ambiente/R.L.S.S.A., da esaurirsi entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'azienda dei programmi stessi e senza che nel frattempo vengano assunte iniziative unilaterali da entrambe le parti. L'esame di cui sopra, entro il termine complessivo suindicato, potrà avvenire su richiesta di una delle due parti aziendali con la partecipazione delle rispettive Organizzazioni territoriali o nazionali, al fine anche di individuare le più opportune iniziative nei confronti delle istituzioni competenti. Per quanto l'artnormativa stabilita dall'art. 9 della legge n. 300 prevede del 20 maggio 1970. In conformità ai criteri stabiliti dal citato articolo la Rappresentanza sindacale aziendale svolge in materia di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, vengono riconosciuti alla Commissione ambiente/R.L.S.S.A. particolare i seguenti compiti: - partecipazione alla ricerca : 1) controlla l'applicazione delle cause che hanno determinato norme per la situazione ambientale nella quale siano superati i limiti massimi di cui sopra prevenzione degli infortuni e delle altre che hanno determinato condizioni ambientali nocive e particolarmente gravose comportanti pericolo per l'integrità psico-fisica del lavoratore e alla predisposizione delle misure atte ad eliminarle. Delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione, in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso, e comunque non superiore a sei, partecipano alla discussione in uno con malattie professionali; 2) propone la Commissione ambiente/R.L.S.S.A., con il riconoscimento della retribuzione di fatto in quanto la discussione si svolga in orario di lavoro; - promozione della ricerca, della elaborazione l'elaborazione e dell'attuazione l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori e la loro integrità fisica, anche in occasione della ricostruzione dei forni; - esame lavoratori; 3) partecipa agli accertamenti relativi ai fattori di rischio e/o nocività; 4) individua con la Direzione aziendale delle eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza; - partecipazione all'aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e dei libretti di rischio; - presentazione di proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; - esame con la Direzione aziendale per concordareaziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione la necessità l'intervento di rilevazioni dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive. Tali rilevazioni verranno affidate ai Servizi di igiene ambientale e un ente pubblico specializzato in medicina del lavoro delle AASSLL per particolari indagini ed accertamenti in relazione a quanto previsto dall'artordine ai predetti fattori di rischio e/o nocività. 20, ultimo comma A tal fine le Associazioni territoriali degli artigiani e della legge n. 833/1978 o a istituti o F.L.C. concorderanno un elenco di enti pubblici specializzati in medicina del lavoro fra i quali le R.S.A. sceglieranno quello cui affidare il compito di diritto pubblico, scelti d'intesa tra le Direzioni aziendali procedere alle indagini e la Commissione ambiente/R.L.S.S.A. L'onere della spesa delle rilevazioni dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive sarà assunto dalle aziende nei casi in cui la scelta degli istituti e degli enti di diritto pubblico avvenga di comune accordo. In caso di mancato accordo sulla scelta dell'ente o istituto di diritto pubblico, si farà ricorso a tecnici particolarmente qualificati, iscritti agli albi professionaliaccertamenti. I medici e i tecnici gli esperti incaricati delle indagini e degli istitutiaccertamenti di cui si tratta, enti e servizi cui è affidata la rilevazione di dati ambientali sono tenuti vincolati al segreto sulle tecnologie e tecniche sui metodi di produzione di cui vengano possono venire a conoscenzaconoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato. Le parti hanno piena libertà modalità di acquisizione attuazione degli interventi di cui al punto B) sopraindicati formeranno oggetto di accordo fra la Direzione aziendale e di valutazione in ordine ai risultati delle la Rappresentanza aziendale. Gli oneri derivanti dalle rilevazioni ambientali che dovranno essere annotati nell'apposito "registro dei dati ambientali". 7) Nei casi in cui, a seguito delle rilevazioni ambientali (anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti) vengano individuate situazioni di particolare rischio, sulla scorta dell'indicazione del medico competente, le parti concorderanno di volta in volta l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio individuata, che potranno essere effettuati a cura concordate tra la Direzione aziendale e la R.S.A. sono a carico dei competenti Istituti assicuratori dell'azienda e previdenziali se ciò è possibilele loro risultanze saranno poste a disposizione delle due parti interessate che le esamineranno al fine di concordare l'adozione delle eventuali misure correttive, in maniera idonea e tempestivamenteavuto riguardo anche ai tempi occorrenti. I risultati dei suddetti accertamenti saranno comunicati ai lavoratori interessati. Le aziende assumeranno a proprio carico gli eventuali oneri degli accertamenti di cui sopra, da effettuarsi al di fuori dell'orario di lavoro. 8) Le aziende forniranno alla Commissione ambiente/R.L.S.S.A. su richiestaE' prevista l'istituzione: a) informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi all'uso di sostanze nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale; b) informazioni sugli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate e sulle relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale; c) informazioni sulle proprietà chimico-fisiche delle sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contatto con l'uomo nonché sulla loro classificazione di pericolosità ai sensi del D.M. 17 dicembre 1977 e successive modifiche; d) informazioni sull'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall'art. 21 della L. n. 833/1978, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali; e) informazioni circa i rischi potenziali cui sono esposti i lavoratori a causa del rumore e l'obbligo da parte degli stessi di conformarsi alle misure di protezione e prevenzione, sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 81/2008; f) informazioni in ordine agli elementi conoscitivi che, in base alla vigente legislazione nazionale e tenuto conto delle direttive UE della CEE in tema di ambiente, devono eventualmente essere forniti alle competenti amministrazioni pubbliche, in materia di grandi rischi, impatto ambientale, emissioni atmosferiche, trattamento e smaltimento dei rifiuti; g) informazioni sulle iniziative in materia di sicurezza da parte delle imprese appaltatrici, anche per consentire alle R.S.U. stesse di esprimere eventuali proposte; h) informazioni sulle eventuali attività di formazione per l'ambiente, in conformità dei criteri indicati al penultimo comma del precedente punto 5; i) informazioni tempestive sui casi di infortunio sul lavoro di particolare gravità. 9) In materia di appalti le parti convengono che per le attività conferite ad imprese terze, la gestione degli aspetti di sicurezza, salute e ambiente debba prevedere: - valutazione e selezione delle imprese appaltatrici tenendo in debito conto il loro modello organizzativo qualificato in materia di sicurezza, salute e ambiente; - un'attività di coordinamento tra le imprese promossa dall'impresa committente; - informazione da parte dell'impresa committente alle proprie CA/R.L.S.S.A. sul programma dei lavori e sulle attività di coordinamento concordate con le imprese appaltatrici. Per gli aspetti di cui al presente articolo le parti potranno definire nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, criteri di gestione complessiva degli appalti. 10) Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, sarà esaminata con la CA/R.L.S.S.A. la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro. Per i lavoratori adibiti all'utilizzo continuativo nell'arco della giornata del videoterminale, saranno studiate dalle aziende soluzioni volte ad attuare: - un'adeguata sistemazione sotto il profilo ergonomico del posto di lavoro; - una visita oculistica nell'ambito del SSN; - l'utilizzazione degli idonei mezzi di schermatura, eventualmente necessari a norma del decreto legislativo n. 81/2008. 11) Le aziende sono tenute all'istituzione dei seguenti documenti: A) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda. In esso degli enti di cui sopra ed a disposizione della R.S.A. nel quale saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessatieffettuate dagli enti stessi; Bb) il registro dei dati biostatisticibiostatici, tenuto e ed aggiornato a cura dell'azienda. In esso degli enti a disposizione della R.S.A. nel quale saranno annotati, per ogni reparto, annotati i risultati dati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattie professionali infortunio e malattie comuni; il registro sarà tenuto dall'azienda a disposizione della R.S.U. e del lavoratore interessatoprofessionali; Cc) la cartella personale sanitaria il libretto sanitario e di rischio tenuta individuale, depositato presso l'azienda ed aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, aggiornato dagli enti che eseguono le visite mediche con vincolo di segreto professionale e nel rispetto delle norme e delle procedure in materia di trattamento dei dati personalisegreto, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di privacy. In tale raccolta saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici nonché i dati relativi alle malattie professionali. Per quanto riguarda il personale femminile, saranno annotati i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibri ormonali, patologia dell'apparato genitale e del seno. Tali dati saranno forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle AASSLL o dai consultori o dal medico curante. In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati di cui una consegnata al lavoratore, in cui verranno registrati i dati relativi analitici concernenti: - visite di assunzione; - visite periodiche effettuate per obbligo di legge; - visite di idoneità effettuate da enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300; - gli infortuni e le malattie professionali; - visite mediche ed esami clinici eventualmente effettuati in relazione alle rilevazioni di cui al repartopunto a). In considerazione delle caratteristiche delle aziende ed allo scopo di garantire l'attuazione completa ed uniforme della normativa prevista dal presente articolo, posizione e attività del lavoratoreil registro dei dati ambientali biostatici, gli eventuali agenti di rischio e la durata dell'esposizione, nonché se il lavoro è svolto o meno in turno. Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore. 12) I dati biostatistici sanitario di rischio, possono anche essere elaborati di comune accordo tra le parti a livello territoriale, preferibilmente se regionale. Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno alle R.S.A. l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni, quando queste siano relative a malattie professionali e/o a quelle per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e/o periodiche. L'elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto e ambientali saranno a disposizione del Servizio sanitario nazionale e degli enti verrà aggiornato con criteri indicati nel precedente capoverso in caso di diritto pubblico prepostimodifica delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze. Su richiesta della R.S.A., nell'ambito delle regioni, finalizzata alla tutela della salute dei lavoratori. 13) In materia salute, le aziende forniranno informazioni, nella misura del possibile, dettagliate, sulle sostanze che vengono impiegate nella lavorazione. Le disposizioni di movimentazione manuale dei carichi in sede di valutazione dei rischi costituiranno elementi di riferimento le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008. 14) Le parti si danno atto che quanto previsto nel presente articolo attua il disposto dell'art. 9 della legge n. 300 e che le disposizioni contenute nel cui al presente articolo saranno da coordinare coordinate oltre che con quelle di eventuali accordi aziendali in materia, con le norme di legge o con altre norme di altra natura e comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento al riguardo all'istituito Servizio sanitario nazionale. Nelle imprese in cui, date le dimensioni, non è prevista la R.S.A. il Rappresentante sindacale come previsto dall'accordo interconfederale 21 luglio 1988, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 300, si rende parte interessata all'attuazione delle norme di cui ai nn. 1º - 2º - 3º del punto A) e in questo caso le rimanenti norme del presente articolo sono demandate alle Organizzazioni territoriali datoriali e dei lavoratori. Negli incontri previsti ai livelli regionale, provinciale o comprensoriale, si procederà ad esami congiunti sui problemi dell'ambiente di lavoro in rapporto all'applicazione del dettato contrattuale, con particolare attenzione ai problemi della rumorosità, alla introduzione di nuove tecnologie e all'uso di nuove sostanze.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ambiente di lavoro. 1) Le parti riconoscono nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e sicurezza del lavoro, esamineranno nell'ambito delle attività dell'Osservatorio Paritetico previsto dal vigente C.C.N.L., le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per il settore lapideo che è necessario eliminare venissero avanzate in Italia e nell'ambito della CEE. Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli organismi legislativi o amministrativi, sia per l'attività di escavazione sia per quella di lavorazione dei materiali lapidei. Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti degli Enti Locali (Regioni, Province, ecc.). Allo scopo viene costituita all'interno dell'Osservatorio una specifica commissione incaricata di seguire le condizioni problematiche relative all'ambiente ed alla salute e sicurezza. La Commissione avrà il compito anche di raccogliere ed esaminare i dati sull'andamento infortunistico e sulla tipologia degli stessi ed ogni altro elemento utile, proveniente direttamente dalle parti o dalle fonti istituzionali (INAIL, ASL, Enti di ricerca…). Tali dati saranno successivamente elaborati e formeranno oggetto di esame in apposito incontro tra le parti a livello nazionale nel quale verranno individuate ed elaborate eventuali proposte da proporre sul piano normativo. Inoltre per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale e comprensoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate alla Commissione dell'Osservatorio, per attivare le indicazioni ed i suggerimenti che possano essere utilizzati nelle singole sedi periferiche quali basi di supporto nei confronti delle Istituzioni. In caso di innovazioni tecnologiche che comportino modifiche ambientali nocive. 2o l'impiego di nuove sostanze suscettibili di esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico- mediche) Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la esistenti dando in tal caso al R.L.S. preventiva informazione delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di prevenzione che l'Azienda intende adottare. In aree territoriali caratterizzate da una significativa concentrazione di vaporiaziende del settore, polveripotranno essere costituiti Comitati Paritetici i quali studieranno i problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, sostanze tossiche, nocive o pericolose, superi i limiti previsti dalle norme nazionali, comunitarie o, come criterio residuale, ecceda i livelli massimi stabiliti dalle tabelle aggiornate adottate dalla ACGIH né sono tollerabili ambienti di lavoro ove il rumore nonché il calore e l'umidità comportino pericolo all'integrità psico-fisica del lavoratore. 3) Le parti convengono di recepire contrattualmente l'elaborazione di nuove tabelle con carattere cogente assunte dalle competenti autorità italiane e di procedere all'esame di eventuali integrazioni da apportare alla predetta tabella ACGIH, sulla base di proposte di limiti di provata applicabilità avanzate da enti scientifici nazionali e internazionali. Le imprese renderanno disponibile alla CA/R.L.S.S.A. l'accesso a tale elaborazione. 4) Le parti convengono di istituire un archivio aggiornato recante la raccolta delle schede di sicurezza relative alle sostanze impiegate nel ciclo produttivo, conformi alla legislazione vigente. 5) Nel caso di realizzazione di nuove unità produttive così come in quelle esistenti saranno valutate, nei limiti delle tecnologie esistenti, le misure idonee a ridurre i livelli di rumore nei luoghi di lavoro. Anche per rendere attuabili le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 che privilegiano gli interventi alla fonte, le parti, nell'ambito delle rispettive autonomie, svolgeranno nelle sedi competenti interventi per ottenere che alla riduzione del rumore alla fonte contribuiscano concretamente i progettisti e i costruttori di macchinari ed attrezzature ad uso dell'industria vetraria. Nella considerazione che il citato decreto legislativo prevede deroghe per situazioni lavorative particolari nelle quali può ritenersi compresa quella relativa al settore della fabbricazione del vetro, le parti si attiveranno presso i Ministeri competenti affinché venga data l'interpretazione autentica. 6) La Commissione ambiente/R.L.S.S.A. sarà informata dei programmi di investimenti concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza. Per la realizzazione di tali programmi che dovessero comportare la provvisoria fermata totale o parziale degli impianti, potranno essere utilizzati i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento; ove ciò non fosse possibile, soluzioni alternative saranno esaminate con la Commissione ambiente/R.L.S.S.A. Nell'ipotesi che l'attuazione dei programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza dovesse ripercuotersi significativamente sui livelli occupazionali, la Direzione aziendale procederà formazione antinfortunistica e suggeriranno eventuali misure utili ad un esame con la Commissione ambiente/R.L.S.S.A., da esaurirsi entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'azienda dei programmi stessi e senza che nel frattempo vengano assunte iniziative unilaterali da entrambe le parti. L'esame di cui sopra, entro il termine complessivo suindicato, potrà avvenire su richiesta di una delle due parti aziendali con la partecipazione delle rispettive Organizzazioni territoriali o nazionali, al fine anche di individuare le più opportune iniziative nei confronti delle istituzioni competenti. Per quanto l'art. 9 della legge n. 300 prevede in materia di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, vengono riconosciuti alla Commissione ambiente/R.L.S.S.A. abbattere i seguenti compiti: - partecipazione alla ricerca delle cause che hanno determinato la situazione ambientale nella quale siano superati i limiti massimi di cui sopra e delle altre che hanno determinato condizioni ambientali nocive e particolarmente gravose comportanti pericolo per l'integrità psico-fisica del lavoratore e alla predisposizione delle misure atte ad eliminarle. Delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione, in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso, e comunque non superiore a sei, partecipano alla discussione in uno con la Commissione ambiente/R.L.S.S.A., con il riconoscimento della retribuzione di fatto in quanto la discussione si svolga in orario di lavoro; - promozione della ricerca, della elaborazione e dell'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori e la loro integrità fisica, anche in occasione della ricostruzione dei forni; - esame con la Direzione aziendale delle eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza; - partecipazione all'aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e dei libretti di rischio; - presentazione di proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; - esame con la Direzione aziendale per concordare, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di rilevazioni dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive. Tali rilevazioni verranno affidate ai Servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle AASSLL in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma della legge n. 833/1978 o a istituti o enti specializzati di diritto pubblico, scelti d'intesa tra le Direzioni aziendali e la Commissione ambiente/R.L.S.S.A. L'onere della spesa delle rilevazioni dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive sarà assunto dalle aziende nei casi in cui la scelta degli istituti e degli enti di diritto pubblico avvenga di comune accordo. In caso di mancato accordo sulla scelta dell'ente o istituto di diritto pubblico, si farà ricorso a tecnici particolarmente qualificati, iscritti agli albi professionali. I medici e i tecnici degli istituti, enti e servizi cui è affidata la rilevazione di dati ambientali sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengano a conoscenza. Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle rilevazioni ambientali che dovranno essere annotati nell'apposito "registro dei dati ambientali". 7) Nei casi in cui, a seguito delle rilevazioni ambientali (anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti) vengano individuate situazioni di particolare rischio, sulla scorta dell'indicazione del medico competente, le parti concorderanno di volta in volta l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio individuata, che potranno essere effettuati a cura e a carico dei competenti Istituti assicuratori e previdenziali se ciò è possibile, in maniera idonea e tempestivamente. I risultati dei suddetti accertamenti saranno comunicati ai lavoratori interessati. Le aziende assumeranno a proprio carico gli eventuali oneri degli accertamenti di cui sopra, da effettuarsi al di fuori dell'orario di lavoro. 8) Le aziende forniranno alla Commissione ambiente/R.L.S.S.A. su richiesta: a) informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi all'uso di sostanze nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale; b) informazioni sugli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate e sulle relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale; c) informazioni sulle proprietà chimico-fisiche delle sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contatto con l'uomo nonché sulla loro classificazione di pericolosità ai sensi del D.M. 17 dicembre 1977 e successive modifiche; d) informazioni sull'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall'art. 21 della L. n. 833/1978, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali; e) informazioni circa i rischi potenziali cui sono esposti i lavoratori a causa del rumore e l'obbligo da parte degli stessi di conformarsi alle misure di protezione e prevenzione, sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 81/2008; f) informazioni in ordine agli elementi conoscitivi che, in base alla vigente legislazione nazionale e tenuto conto delle direttive UE della CEE in tema di ambiente, devono eventualmente essere forniti alle competenti amministrazioni pubbliche, in materia di grandi rischi, impatto ambientale, emissioni atmosferiche, trattamento e smaltimento dei rifiuti; g) informazioni sulle iniziative in materia di sicurezza da parte delle imprese appaltatrici, anche per consentire alle R.S.U. stesse di esprimere eventuali proposte; h) informazioni sulle eventuali attività di formazione per l'ambiente, in conformità dei criteri indicati al penultimo comma del precedente punto 5; i) informazioni tempestive sui casi di infortunio sul lavoro di particolare gravità. 9) In materia di appalti le parti convengono che per le attività conferite ad imprese terze, la gestione degli aspetti di sicurezza, salute e ambiente debba prevedere: - valutazione e selezione delle imprese appaltatrici tenendo in debito conto il loro modello organizzativo qualificato in materia di sicurezza, salute e ambiente; - un'attività di coordinamento tra le imprese promossa dall'impresa committente; - informazione da parte dell'impresa committente alle proprie CA/R.L.S.S.A. sul programma dei lavori e sulle attività di coordinamento concordate con le imprese appaltatrici. Per gli aspetti di cui al presente articolo le parti potranno definire nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, criteri di gestione complessiva degli appalti. 10) Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, sarà esaminata con la CA/R.L.S.S.A. la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro. Per i lavoratori adibiti all'utilizzo continuativo nell'arco della giornata del videoterminale, saranno studiate dalle aziende soluzioni volte ad attuare: - un'adeguata sistemazione sotto il profilo ergonomico del posto di lavoro; - una visita oculistica nell'ambito del SSN; - l'utilizzazione degli idonei mezzi di schermatura, eventualmente necessari a norma del decreto legislativo n. 81/2008. 11) Le aziende sono tenute all'istituzione dei seguenti documenti: A) il registro dei dati ambientali, tenuto aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati; B) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattie professionali e malattie comuni; il registro sarà tenuto dall'azienda a disposizione della R.S.U. e del lavoratore interessato; C) la cartella personale sanitaria e di rischio tenuta ed aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo di segreto professionale e nel rispetto delle norme e delle procedure in materia di trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di privacy. In tale raccolta saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici nonché i dati relativi alle malattie professionali. Per quanto riguarda il personale femminile, saranno annotati i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibri ormonali, patologia dell'apparato genitale e del seno. Tali dati saranno forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle AASSLL o dai consultori o dal medico curante. In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i dati relativi al reparto, posizione e attività del lavoratore, gli eventuali agenti di rischio e la durata dell'esposizione, nonché se il lavoro è svolto o meno in turnonocività. Il lavoratore ed il medico curante Comitato sarà composto pariteticamente da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali contraenti e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato da rappresentanti designati dalle Associazioni territoriali aderenti a Confapi; la partecipazione al lavoratoreComitato è gratuita. 12) I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio sanitario nazionale e degli enti di diritto pubblico preposti, nell'ambito delle regioni, alla tutela della salute dei lavoratori. 13) In materia di movimentazione manuale dei carichi in sede di valutazione dei rischi costituiranno elementi di riferimento le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008. 14) Le parti si danno atto che quanto previsto nel presente articolo attua il disposto dell'art. 9 della legge n. 300 e che le disposizioni contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o con altre norme comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento al Servizio sanitario nazionale.

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Samples: c.c.n.l. Per Le Piccole E Medie Industrie Di Escavazione E Lavorazione Dei Materiali Lapidei

Ambiente di lavoro. 1) Le parti riconoscono che è necessario eliminare le condizioni ambientali nocive. 2) Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose, superi i limiti previsti dalle norme nazionali, comunitarie o, come criterio residuale, ecceda i livelli massimi stabiliti dalle tabelle aggiornate adottate dalla ACGIH né sono tollerabili ambienti di lavoro ove il rumore nonché il calore e l'umidità comportino pericolo all'integrità psico-fisica del lavoratore. 3) Le parti convengono di recepire contrattualmente l'elaborazione di nuove tabelle con carattere cogente assunte dalle competenti autorità italiane e di procedere all'esame di eventuali integrazioni da apportare alla predetta tabella ACGIH, sulla base di proposte di limiti di provata applicabilità avanzate da enti scientifici nazionali e internazionali. Le imprese renderanno disponibile alla CA/R.L.S.S.A. l'accesso a tale elaborazione. 4) Le parti convengono di istituire un archivio aggiornato recante la raccolta delle schede di sicurezza relative alle sostanze impiegate nel ciclo produttivo, conformi alla legislazione vigente. 5) Nel caso di realizzazione di nuove unità produttive così come in quelle esistenti saranno valutate, nei limiti delle tecnologie esistenti, le misure idonee a ridurre i livelli di rumore nei luoghi di lavoro. Anche per rendere attuabili le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 che privilegiano gli interventi alla fonte, le parti, nell'ambito delle rispettive autonomie, svolgeranno nelle sedi competenti interventi per ottenere che alla riduzione del rumore alla fonte contribuiscano concretamente i progettisti e i costruttori di macchinari ed attrezzature ad uso dell'industria vetraria. Nella considerazione che il citato decreto legislativo prevede deroghe per situazioni lavorative particolari nelle quali può ritenersi compresa quella relativa al settore della fabbricazione del vetro, le parti si attiveranno presso i Ministeri competenti affinché venga data l'interpretazione autentica. 6) La Commissione ambiente/R.L.S.S.A. sarà informata dei programmi di investimenti concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza. Per la realizzazione di tali programmi che dovessero comportare la provvisoria fermata totale o parziale degli impianti, potranno essere utilizzati i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento; ove ciò non fosse possibile, soluzioni alternative saranno esaminate con la Commissione ambiente/R.L.S.S.A. Nell'ipotesi che l'attuazione dei programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza dovesse ripercuotersi significativamente sui livelli occupazionali, la Direzione aziendale procederà ad un esame con la Commissione ambiente/R.L.S.S.A.R.S.U., da esaurirsi entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'azienda dei programmi stessi e senza che nel frattempo vengano assunte iniziative unilaterali da entrambe le parti. L'esame di cui sopra, entro il termine complessivo suindicato, potrà avvenire su richiesta di una delle due parti aziendali con la partecipazione delle rispettive Organizzazioni territoriali o nazionali, al fine anche di individuare le più opportune iniziative nei confronti delle istituzioni competenti. Per quanto l'art. 9 della legge n. 300 prevede in materia di prevenzione e tutela della salute dei di lavoratori, vengono riconosciuti alla Commissione ambiente/R.L.S.S.A. i seguenti compiti: - partecipazione alla ricerca delle cause che hanno determinato la situazione ambientale nella quale siano superati i limiti massimi di cui sopra e delle altre che hanno determinato condizioni ambientali nocive e particolarmente gravose comportanti pericolo per l'integrità psico-fisica del lavoratore e alla predisposizione delle misure atte ad eliminarle. Delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione, in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso, e comunque non superiore a sei, partecipano alla discussione in uno con la Commissione ambiente/R.L.S.S.A., con il riconoscimento della retribuzione di fatto in quanto la discussione si svolga in orario di lavoro; - promozione della ricerca, della elaborazione e dell'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori e la loro integrità fisica, anche in occasione della ricostruzione dei forni; - esame con la Direzione aziendale delle eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza; - partecipazione all'aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e dei libretti di rischio; - presentazione di proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; - esame con la Direzione aziendale per concordare, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di rilevazioni dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive. Tali rilevazioni verranno affidate ai Servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle AASSLL in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma della legge n. 833/1978 o a istituti o enti specializzati di diritto pubblico, scelti d'intesa tra le Direzioni aziendali e la Commissione ambiente/R.L.S.S.A. L'onere della spesa delle rilevazioni dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive sarà assunto dalle aziende nei casi in cui la scelta degli istituti e degli enti di diritto pubblico avvenga di comune accordo. In caso di mancato accordo sulla scelta dell'ente o istituto di diritto pubblico, si farà ricorso a tecnici particolarmente qualificati, iscritti agli albi professionali. I medici e i tecnici degli istituti, enti e servizi cui è affidata la rilevazione di dati ambientali sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengano a conoscenza. Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle rilevazioni ambientali che dovranno essere annotati nell'apposito "registro dei dati ambientali". 7) Nei casi in cui, a seguito delle rilevazioni ambientali (anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti) vengano individuate situazioni di particolare rischio, sulla scorta dell'indicazione del medico competente, le parti concorderanno di volta in volta l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio individuata, che potranno essere effettuati a cura e a carico dei competenti Istituti assicuratori e previdenziali se ciò è possibile, in maniera idonea e tempestivamente. I risultati dei suddetti accertamenti saranno comunicati ai lavoratori interessati. Le aziende assumeranno a proprio carico gli eventuali oneri degli accertamenti di cui sopra, da effettuarsi al di fuori dell'orario di lavoro. 8) Le aziende forniranno alla Commissione ambiente/R.L.S.S.A. su richiesta: a) informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi all'uso di sostanze nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale; b) informazioni sugli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate e sulle relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale; c) informazioni sulle proprietà chimico-fisiche delle sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contatto con l'uomo nonché sulla loro classificazione di pericolosità ai sensi del D.M. 17 dicembre 1977 e successive modifiche; d) informazioni sull'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall'art. 21 della L. n. 833/1978, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali; e) informazioni circa i rischi potenziali cui sono esposti i lavoratori a causa del rumore e l'obbligo da parte degli stessi di conformarsi alle misure di protezione e prevenzione, sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 81/2008; f) informazioni in ordine agli elementi conoscitivi che, in base alla vigente legislazione nazionale e tenuto conto delle direttive UE della CEE in tema di ambiente, devono eventualmente essere forniti alle competenti amministrazioni pubbliche, in materia di grandi rischi, impatto ambientale, emissioni atmosferiche, trattamento e smaltimento dei rifiuti; g) informazioni sulle iniziative in materia di sicurezza da parte delle imprese appaltatrici, anche per consentire alle R.S.U. stesse di esprimere eventuali proposte; h) informazioni sulle eventuali attività di formazione per l'ambientela Commissione ambiente, in conformità dei criteri indicati al penultimo comma del precedente punto 5; i) informazioni tempestive sui casi di infortunio sul lavoro di particolare gravità. 9) In materia di appalti le parti convengono che per le attività conferite ad imprese terze, la gestione degli aspetti di sicurezza, salute e ambiente debba prevedere: - valutazione e selezione delle imprese appaltatrici tenendo in debito conto il loro modello organizzativo qualificato in materia di sicurezza, salute e ambiente; - un'attività di coordinamento tra le imprese promossa dall'impresa committente; - informazione da parte dell'impresa committente alle proprie CA/R.L.S.S.A. sul programma dei lavori e sulle attività di coordinamento concordate con le imprese appaltatrici. Per gli aspetti di cui al presente articolo le parti potranno definire nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, criteri di gestione complessiva degli appalti. 10) Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, sarà esaminata con la CA/R.L.S.S.A. la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro. Per i lavoratori adibiti all'utilizzo continuativo nell'arco della giornata del videoterminale, saranno studiate dalle aziende soluzioni volte ad attuare: - un'adeguata sistemazione sotto il profilo ergonomico del posto di lavoro; - una visita oculistica nell'ambito del SSN; - l'utilizzazione degli idonei mezzi di schermatura, eventualmente necessari a norma del decreto legislativo n. 81/2008. 11) Le aziende sono tenute all'istituzione dei seguenti documenti: A) il registro dei dati ambientali, tenuto aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati; B) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattie professionali e malattie comuni; il registro sarà tenuto dall'azienda a disposizione della R.S.U. e del lavoratore interessato; C) la cartella personale sanitaria e di rischio tenuta ed aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo di segreto professionale e nel rispetto delle norme e delle procedure in materia di trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di privacy. In tale raccolta saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici nonché i dati relativi alle malattie professionali. Per quanto riguarda il personale femminile, saranno annotati i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibri ormonali, patologia dell'apparato genitale e del seno. Tali dati saranno forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle AASSLL o dai consultori o dal medico curante. In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i dati relativi al reparto, posizione e attività del lavoratore, gli eventuali agenti di rischio e la durata dell'esposizione, nonché se il lavoro è svolto o meno in turno. Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore. 12) I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio sanitario nazionale e degli enti di diritto pubblico preposti, nell'ambito delle regioni, alla tutela della salute dei lavoratori. 13) In materia di movimentazione manuale dei carichi in sede di valutazione dei rischi costituiranno elementi di riferimento le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008. 14) Le parti si danno atto che quanto previsto nel presente articolo attua il disposto dell'art. 9 della legge n. 300 e che le disposizioni contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o con altre norme comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento al Servizio sanitario nazionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ambiente di lavoro. 1) Le parti riconoscono che è necessario la rigorosa adozione delle misure e dei mezzi di prevenzione costituisce elemento essenziale per prevenire ed eliminare il rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali. E' compito del datore di lavoro: a) adottare le condizioni ambientali nocive.misure necessarie per la prevenzione e la sicurezza secondo la legislazione vigente; 2b) Non informare i lavoratori e le Rappresentanze sindacali unitarie sui rischi e sulle misure di protezione adottate; c) assicurare la disponibilità di adeguati strumenti di protezione individuale e collettiva. I lavoratori sono ammesse tenuti a: - osservare scrupolosamente le lavorazioni nelle quali la concentrazione disposizioni ricevute in relazione a quanto previsto alla lett. b) del precedente comma; - utilizzare gli strumenti di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose, superi i limiti previsti dalle norme nazionali, comunitarie o, come criterio residuale, ecceda i livelli massimi stabiliti dalle tabelle aggiornate adottate dalla ACGIH né sono tollerabili ambienti protezione individuale e collettiva di lavoro ove il rumore nonché il calore e l'umidità comportino pericolo all'integrità psico-fisica cui alla lett. c) del lavoratore. 3) Le parti convengono di recepire contrattualmente l'elaborazione di nuove tabelle con carattere cogente assunte dalle competenti autorità italiane e di procedere all'esame di eventuali integrazioni da apportare alla predetta tabella ACGIH, sulla base di proposte di limiti di provata applicabilità avanzate da enti scientifici nazionali e internazionaliprecedente comma. Le imprese renderanno disponibile alla CA/R.L.S.S.A. l'accesso Rappresentanze sindacali unitarie: a) promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione, a tale elaborazione. 4) Le parti convengono di istituire un archivio aggiornato recante la raccolta delle schede di sicurezza relative alle sostanze impiegate nel ciclo produttivo, conformi alla legislazione vigente. 5) Nel caso di realizzazione di nuove unità produttive così come in quelle esistenti saranno valutate, nei limiti delle tecnologie esistenti, le misure idonee a ridurre i livelli di rumore nei luoghi di lavoro. Anche per rendere attuabili le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 che privilegiano gli interventi alla fonte, le parti, nell'ambito delle rispettive autonomie, svolgeranno nelle sedi competenti interventi per ottenere che alla riduzione del rumore alla fonte contribuiscano concretamente i progettisti e i costruttori di macchinari ed attrezzature ad uso dell'industria vetraria. Nella considerazione che il citato decreto legislativo prevede deroghe per situazioni lavorative particolari nelle quali può ritenersi compresa quella relativa al settore della fabbricazione del vetro, le parti si attiveranno presso i Ministeri competenti affinché venga data l'interpretazione autentica. 6) La Commissione ambiente/R.L.S.S.A. sarà informata dei programmi di investimenti concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza. Per la realizzazione di tali programmi che dovessero comportare la provvisoria fermata totale o parziale degli impianti, potranno essere utilizzati i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento; ove ciò non fosse possibile, soluzioni alternative saranno esaminate con la Commissione ambiente/R.L.S.S.A. Nell'ipotesi che l'attuazione dei programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza dovesse ripercuotersi significativamente sui livelli occupazionali, la Direzione aziendale procederà ad un esame con la Commissione ambiente/R.L.S.S.A., da esaurirsi entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'azienda dei programmi stessi e senza che nel frattempo vengano assunte iniziative unilaterali da entrambe le parti. L'esame di cui sopra, entro il termine complessivo suindicato, potrà avvenire su richiesta di una delle due parti aziendali con la partecipazione delle rispettive Organizzazioni territoriali o nazionali, al fine anche di individuare le più opportune iniziative nei confronti delle istituzioni competenti. Per quanto l'artnorma dell'art. 9 della legge n. 300 prevede in materia di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori300/1970, vengono riconosciuti alla Commissione ambiente/R.L.S.S.A. i seguenti compiti: - partecipazione alla ricerca delle cause che hanno determinato la situazione ambientale nella quale siano superati i limiti massimi di cui sopra e delle altre che hanno determinato condizioni ambientali nocive e particolarmente gravose comportanti pericolo per l'integrità psico-fisica del lavoratore e alla predisposizione delle misure atte ad eliminarle. Delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione, in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso, e comunque non superiore a sei, partecipano alla discussione in uno con la Commissione ambiente/R.L.S.S.A., con il riconoscimento della retribuzione di fatto in quanto la discussione si svolga in orario di lavoro; - promozione della ricerca, della elaborazione e dell'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori e la loro integrità fisica, anche in occasione della ricostruzione dei forni; - esame l'integrità fisica del lavoratore; b) concordano con la Direzione aziendale delle eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza; - partecipazione all'aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e dei libretti di rischio; - presentazione di proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; - esame con la Direzione aziendale per concordareaziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di rilevazioni dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive. Tali rilevazioni verranno affidate ai Servizi indagini ed accertamenti sull'ambiente di igiene ambientale e medicina del lavoro delle AASSLL da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833/1978 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità sanitarie locali o a istituti o ad enti specializzati di diritto pubblico, pubblico scelti d'intesa tra le Direzioni aziendali e la Commissione ambiente/R.L.S.S.A. L'onere della spesa delle rilevazioni dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive sarà assunto dalle aziende nei casi in cui la scelta degli istituti e degli enti di diritto pubblico avvenga di comune accordo. In caso di mancato accordo sulla scelta dell'ente o istituto di diritto pubblico, si farà ricorso a tecnici particolarmente qualificati, iscritti agli albi professionali. I medici e ed i tecnici degli istituti, enti e servizi cui è affidata la rilevazione di dati ambientali appartenenti agli Istituti predetti sono tenuti vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui vengano possono venire a conoscenzaconoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato. Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle rilevazioni ambientali che dovranno essere annotati nell'apposito "registro Rappresentanze sindacali unitarie, nello svolgimento dei dati ambientali". 7) Nei casi in cuiloro compiti, a seguito delle rilevazioni ambientali (anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti) vengano individuate situazioni di particolare rischio, sulla scorta dell'indicazione del medico competente, le parti concorderanno potranno di volta in volta l'attuazione farsi affiancare da lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse o attuate rilevazioni e iniziative di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area miglioramento ambientale. Per agevolare l'espletamento di rischio individuata, che potranno essere effettuati a cura e a carico dei competenti Istituti assicuratori e previdenziali se ciò tali compiti è possibile, in maniera idonea e tempestivamente. I risultati dei suddetti accertamenti saranno comunicati ai lavoratori interessati. Le aziende assumeranno a riconosciuta alle Rappresentanze sindacali unitarie la facoltà di designare al proprio carico gli eventuali oneri degli accertamenti di cui sopra, da effettuarsi al di fuori dell'orario interno un delegato ad esaminare con l'azienda i problemi dell'ambiente di lavoro. 8) Le aziende forniranno , il cui nominativo sarà comunicato preventivamente per iscritto alla Commissione ambiente/R.L.S.S.A. su richiestaDirezione aziendale. Vengono istituiti: a) informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi all'uso di sostanze nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale; b) informazioni sugli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate e sulle relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale; c) informazioni sulle proprietà chimico-fisiche delle sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contatto con l'uomo nonché sulla loro classificazione di pericolosità ai sensi del D.M. 17 dicembre 1977 e successive modifiche; d) informazioni sull'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall'art. 21 della L. n. 833/1978, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali; e) informazioni circa i rischi potenziali cui sono esposti i lavoratori a causa del rumore e l'obbligo da parte degli stessi di conformarsi alle misure di protezione e prevenzione, sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 81/2008; f) informazioni in ordine agli elementi conoscitivi che, in base alla vigente legislazione nazionale e tenuto conto delle direttive UE della CEE in tema di ambiente, devono eventualmente essere forniti alle competenti amministrazioni pubbliche, in materia di grandi rischi, impatto ambientale, emissioni atmosferiche, trattamento e smaltimento dei rifiuti; g) informazioni sulle iniziative in materia di sicurezza da parte delle imprese appaltatrici, anche per consentire alle R.S.U. stesse di esprimere eventuali proposte; h) informazioni sulle eventuali attività di formazione per l'ambiente, in conformità dei criteri indicati al penultimo comma del precedente punto 5; i) informazioni tempestive sui casi di infortunio sul lavoro di particolare gravità. 9) In materia di appalti le parti convengono che per le attività conferite ad imprese terze, la gestione degli aspetti di sicurezza, salute e ambiente debba prevedere: - valutazione e selezione delle imprese appaltatrici tenendo in debito conto il loro modello organizzativo qualificato in materia di sicurezza, salute e ambiente; - un'attività di coordinamento tra le imprese promossa dall'impresa committente; - informazione da parte dell'impresa committente alle proprie CA/R.L.S.S.A. sul programma dei lavori e sulle attività di coordinamento concordate con le imprese appaltatrici. Per gli aspetti di cui al presente articolo le parti potranno definire nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, criteri di gestione complessiva degli appalti. 10) Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, sarà esaminata con la CA/R.L.S.S.A. la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro. Per i lavoratori adibiti all'utilizzo continuativo nell'arco della giornata del videoterminale, saranno studiate dalle aziende soluzioni volte ad attuare: - un'adeguata sistemazione sotto il profilo ergonomico del posto di lavoro; - una visita oculistica nell'ambito del SSN; - l'utilizzazione degli idonei mezzi di schermatura, eventualmente necessari a norma del decreto legislativo n. 81/2008. 11) Le aziende sono tenute all'istituzione dei seguenti documenti: A) il registro Registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda. In esso , nel quale saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i effettuate dagli enti di cui al 1° comma, in ordine ai seguenti fattori: microclima e gli altri fattori ambientali fisici e chimiciche interessano l'ambiente di lavoro, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessaties.: fumo, gas, vapori, ecc.; Bb) il registro Registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda. In esso , nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché nonchè le assenze per infortunio, malattie professionali e malattie comuni; il registro sarà tenuto malattia professionale o malattia comune. I registri saranno tenuti dall'azienda a disposizione della R.S.U. delle Rappresentanze sindacali unitarie. I dati rilevati devono essere oggetto di esame periodico tra azienda e del lavoratore interessato; C) la cartella personale sanitaria e Rappresentanze sindacali unitarie anche ai fini di rischio tenuta ed aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo un adeguato intervento antinfortunistico. Le aziende trasmetteranno alle Rappresentanze sindacali unitarie copia delle denunce di segreto professionale e nel rispetto delle norme esercizio e delle procedure in materia denunce di trattamento dei dati personaliinfortunio di cui agli artt. 12 e 53 del T.U. 30 giugno 1965, secondo quanto previsto dalla normativa in materia n. 1124. Tali comunicazioni potranno formare, a richiesta di privacyuna delle parti, oggetto di un esame congiunto. In tale raccolta saranno annotati i risultati Fermo restando il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno a richiesta delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici nonché i dati relativi Rappresentanze sindacali unitarie copia delle comunicazioni che, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovranno inviare alle malattie professionaliUnità sanitarie locali con l'indicazione delle sostanze nocive comunque presenti nel ciclo. Per quanto riguarda i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 4, ultimo comma, e 24, n. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Gli oneri per il personale femminile, saranno annotati i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibri ormonali, patologia dell'apparato genitale e del seno. Tali dati saranno forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle AASSLL o dai consultori o dal medico curante. In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i dati relativi al reparto, posizione e attività del lavoratore, gli eventuali agenti di rischio e la durata dell'esposizione, nonché se il lavoro è svolto o meno in turno. Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore. 12) I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio sanitario nazionale e complesso degli enti interventi degli Istituti specializzati di diritto pubblico prepostidi cui al 2° comma e gli oneri per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell'azienda. Verrà istituito il libretto sanitario di rischio, nell'ambito delle regioni, alla tutela come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute dei lavoratori. 13) In materia di movimentazione manuale dei carichi in sede di valutazione dei rischi costituiranno elementi di fabbrica, con riferimento le disposizioni previste dal D.Lgsall'art. n. 81/2008. 14) Le parti si danno atto che quanto previsto nel presente articolo attua il disposto dell'art. 9 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 300 e che le disposizioni contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o con altre norme comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento al Servizio sanitario nazionale833.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro