Ambiente. Le parti si impegnano ad operare per eliminare le cause che determinano condizioni ambientali nocive. Il Rappresentante di bacino può richiedere, nelle sedi previste dall'accordo interconfederale facente parte integrale del presente contratto, di partecipare alla ricerca delle cause che rendono nocività all'ambiente di lavoro. In tale ricerca le parti possono utilizzare l'assistenza dei rispettivi patronati. Tra OO.AA. e Rappresentante di bacino, nelle sedi preposte, può essere concordata un'azione particolare per avviare iniziative atte a migliorare le condizioni ambientali nocive particolarmente gravose. Le parti concordano di costituire Commissioni sanitarie territoriali paritetiche. Tali Commissioni potranno promuovere indagini sia di carattere tecnico che ambientali, per individuare i fattori di nocività e di conseguenza proporre soluzioni, tenendo conto degli adeguati tempi tecnici per la loro realizzazione e dei costi che esse comporteranno. Per l'effettuazione delle indagini di cui sopra potrà essere richiesto l'intervento delle strutture pubbliche (USL, medicina del lavoro, patronati). Qualora esistessero oneri per svolgere tali indagini, in quanto non coperte da strutture pubbliche, si procederà ad esaminare nelle Commissioni di cui sopra, il merito dell'indagine e degli oneri conseguenti. Su richiesta dei Rappresentanti di bacino le imprese, tramite le OO.AA. informeranno circa eventuali rischi connessi con le sostanze impiegate noti sulla base di acquisizione medico- scientifica sia a livello nazionale che internazionale. Verranno istituiti libretti sanitari di rischio e schede di maternità, in quanto previste dalle disposizioni legislative. Le parti si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale e regionale, su richiesta di una delle parti stesse, ogni qualvolta, sorge la necessità in rapporto all'applicazione di leggi regionali o nazionali, in materia o su espressa richiesta delle Commissioni di cui al punto 4, o su esplicita richiesta fatta dall'Osservatorio previsto dal presente contratto. Le parti firmatarie convengono il recepimento del "Protocollo di intesa di attuazione del decreto legislativo n. 626/1994" sottoscritto tra le Confederazioni artigiane e CGIL, CISL, UIL in data 3 settembre 1996.
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Ambiente. Le parti si impegnano ad operare per eliminare le cause che determinano condizioni ambientali nocive. Il Rappresentante di bacino può richiedere, nelle sedi previste dall'accordo interconfederale facente parte integrale del presente contratto, di partecipare alla ricerca delle cause che rendono nocività all'ambiente di lavoro. In tale ricerca le parti possono utilizzare l'assistenza dei rispettivi patronati. Tra OO.AA. e Rappresentante di bacino, nelle sedi preposte, può essere concordata un'azione particolare per avviare iniziative ini- ziative atte a migliorare le condizioni ambientali nocive particolarmente gravose. Le parti concordano di costituire Commissioni sanitarie territoriali paritetiche. Tali Commissioni potranno promuovere indagini sia di carattere tecnico che ambientali, per individuare i fattori di nocività e di conseguenza proporre soluzioni, tenendo conto degli adeguati tempi tecnici per la loro realizzazione e dei costi che esse comporteranno. Per l'effettuazione delle indagini di cui sopra potrà essere richiesto l'intervento delle strutture pubbliche (USL, medicina del lavoro, patronati). Qualora esistessero oneri per svolgere tali indagini, in quanto non coperte da strutture pubbliche, si procederà ad esaminare nelle Commissioni di cui sopra, il merito dell'indagine e degli oneri conseguenti. Su richiesta dei Rappresentanti di bacino le imprese, tramite le OO.AA. informeranno circa eventuali rischi connessi con le sostanze impiegate noti sulla base di acquisizione medico- medico-scientifica sia a livello nazionale che internazionale. Verranno istituiti libretti sanitari di rischio e schede di maternità, in quanto previste dalle disposizioni legislative. Le parti si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale e regionale, su richiesta di una delle parti stesse, ogni qualvolta, sorge la necessità in rapporto all'applicazione di leggi regionali o nazionali, in materia o su espressa richiesta delle Commissioni di cui al punto 4, o su esplicita richiesta fatta dall'Osservatorio previsto dal presente contratto. Le parti firmatarie convengono il recepimento del "Protocollo di intesa di attuazione del decreto legislativo n. 626/1994" sottoscritto tra le Confederazioni artigiane e CGIL, CISL, UIL in data 3 settembre 1996.
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Ambiente. Le parti si impegnano ad operare L’esperienza del sindacato confederale sui temi ambientali e relativamente agli effetti della pro- duzione sui lavoratori e alle lavoratrici è ampia e di lunga data […]. In questo percorso culturale e sindacale è emerso sempre più chiaramente come sia importantissimo il nesso fra le condizioni nel luogo di lavoro e lo stato dell’ambiente esterno che circonda lo stesso e le comunità locali. I casi come quello dell’Eternit hanno acceso un riflettore impietoso sulle conse- guenze di un errato modello di sviluppo. Si era tentato da parte nostra di dare una prima risposta a queste istanze attraverso l’istituzione in al- cuni settori dei rappresentanti per eliminare la sicurezza e l’ambiente, ma come sappiamo l’evoluzione dei rapporti industriali, le cause crisi e/o le ristrutturazioni del mondo produttivo a livello italiano e globale ne hanno arginato l’importanza e l’efficacia, che determinano condizioni ambientali nociveva rilanciata ove possibile. Il Rappresentante Risulta ancora più urgente, nel contesto odierno contrassegnato dai mutamenti climatici e dalle loro con- seguenze, ripristinare nella nostra contrattazione alcuni essenziali cardini: - Acquisizione di bacino può richiedereluoghi e tempi di confronto fra le rappresentanze e il management sui temi am- bientali, includendo in questi il risparmio energetico, il riciclo e lo stoccaggio dei rifiuti, la gestio- ne delle emergenze all’interno della azienda e le loro conseguenze esterne; - Acquisizione di ruolo e di proposta delle stesse RSA/RSU e dei RLS nelle scelte di politica industriale, nelle sedi previste dall'accordo interconfederale facente parte integrale modifiche e miglioramenti del presente contratto, di partecipare alla ricerca delle cause che rendono nocività all'ambiente di lavoro. In tale ricerca le parti possono utilizzare l'assistenza dei rispettivi patronati. Tra OO.AA. ciclo produttivo e Rappresentante di bacinodella relativa strumentazione, nelle sedi preposte, può essere concordata un'azione particolare per avviare iniziative atte scelte di investi- mento e di ricerca e sviluppo; I Colori della Sicurezza - Costruzione di esperienze tese a migliorare favorire la conoscenza dei temi ambientali nel loro rapporto con le condizioni ambientali nocive particolarmente gravose. Le parti concordano individuali di costituire Commissioni sanitarie territoriali paritetiche. Tali Commissioni potranno promuovere indagini sia salute e capaci di carattere tecnico che ambientali, essere proattive per individuare i fattori proposte di nocività miglioramento con- crete dei RLS e delle RSA/RSU; - Acquisizione di ruolo e di conseguenza proporre soluzioni, tenendo conto degli adeguati tempi tecnici per la loro realizzazione proposta dei RLS e dei costi che esse comporteranno. Per l'effettuazione delle indagini RSA/RSU rispetto ai sistemi di cui sopra potrà essere richiesto l'intervento delle strutture pubbliche (USL, medicina del lavoro, patronati). Qualora esistessero oneri per svolgere tali indagini, in quanto non coperte da strutture pubbliche, si procederà gestione aziendali relativi ad esaminare nelle Commissioni di cui sopra, il merito dell'indagine ambiente e degli oneri conseguenti. Su richiesta dei Rappresentanti di bacino le imprese, tramite le OO.AA. informeranno circa eventuali rischi connessi con le sostanze impiegate noti sulla base di acquisizione medico- scientifica sia a livello nazionale che internazionale. Verranno istituiti libretti sanitari di rischio salute e schede di maternità, in quanto previste dalle disposizioni legislative. Le parti si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale e regionale, su richiesta di una delle parti stesse, ogni qualvolta, sorge la necessità in rapporto all'applicazione di leggi regionali o nazionali, in materia o su espressa richiesta delle Commissioni di cui al punto 4, o su esplicita richiesta fatta dall'Osservatorio previsto dal presente contratto. Le parti firmatarie convengono il recepimento del "Protocollo di intesa di attuazione del decreto legislativo n. 626/1994" sottoscritto tra le Confederazioni artigiane e CGIL, CISL, UIL in data 3 settembre 1996sicurezza.
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Samples: Contract on Health and Safety
Ambiente. Le parti Al fine di effettuare un monitoraggio costante delle problematiche afferenti l'ambiente di lavoro e delle implicazioni attinenti alla tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori, viene costituito un sistema di prevenzione che si impegnano ad operare per eliminare le cause che determinano condizioni ambientali nocive. Il Rappresentante esplica attraverso un complesso di bacino può richiedereattività realizzate dalla Società, costituite da:
a) attuazione delle misure di sicurezza e igiene previste dalla legge mediante l'effettuazione di controlli preventivi o periodici volti alla valutazione sotto il profilo ambientale e/o sanitario dei fattori di rischio eventualmente rilevabili negli impianti, nelle specifiche attività lavorative o all'interno delle sedi previste dall'accordo interconfederale facente parte integrale di lavoro;
b) individuazione di mezzi di protezione personale idonei a prevenire rischi infortunistici e a tutelare la salute dei lavoratori nonché adozione di attrezzature, arredi e dotazioni idonei sotto il profilo dell'ergonomia, della sicurezza e dell'igiene del presente contrattolavoro;
c) informazione ai lavoratori circa i rischi connessi all'attività lavorativa, la presenza di eventuali fattori di rischio negli ambienti di lavoro anche mediante specifiche attività formative finalizzate a rendere edotti gli stessi dell'utilizzo di mezzi protettivi. Per rendere effettiva la tutela dei lavoratori in ordine alla prevenzione antinfortunistica e alla sicurezza sul lavoro i lavoratori stessi sono tenuti al pieno rispetto delle norme vigenti in materia, nonché delle norme di sicurezza e comportamentali a tal fine introdotte dalla Società e delle eventuali ulteriori disposizioni loro impartite dai preposti. Viene costituita ai sensi dell'art. 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 una commissione ambiente, per ogni sede (Roma, Milano, Palermo), composta in modo paritetico da 3 rappresentanti della Società e da 3 delle Organizzazioni sindacali stipulanti. Nella consapevolezza che l'evoluzione dello scenario tecnologico e delle problematiche di carattere ambientale e/o sanitario nonché il rapido evolversi della legislazione vigente richiedono una più incisiva presenza degli organismi preposti alla prevenzione ed alla tutela della salute dei lavoratori, le parti, nel ribadire la validità dell'esperienza maturata dalla commissione ambiente, convengono sull'opportunità di arricchire e potenziare le competenze della commissione stessa in modo da realizzare un più completo ed efficace presidio delle problematiche ambientali. A tal fine alla commissione viene affidato il conseguimento degli obiettivi di seguito indicati: - garantire, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della legge n.300/70, il controllo dell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attivazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; - conoscere ed esaminare in via preventiva le problematiche inerenti l'ambiente, l'ergonomia, la sicurezza, l'igiene del lavoro e le barriere architettoniche al fine di valutarne i diversi aspetti e proporre conseguentemente l'adozione di idonei interventi migliorativi; - individuare e promuovere adeguati interventi di informazione e formazione circa l'applicazione e l'osservanza delle norme di legge ed aziendali in materia di tutela ambientale, ergonomia, sicurezza e igiene del lavoro nonché il corretto impiego di materiali, attrezzature, mezzi di protezione e vestiario da lavoro. A cadenza quadrimestrale viene inoltre prevista la possibilità di riunioni congiunte delle Commissioni Ambiente Territoriali, rappresentate, per ciascuna delle parti stipulanti, da un solo delegato per ogni singola Commissione, per particolari valutazioni relative a problematiche ambientali, di partecipare alla ricerca sicurezza e igiene a carattere nazionale con particolare riferimento alle tematiche relative al piano di medicina preventiva per gli addetti a VDT, all'individuazione di univoche procedure di espletamento delle cause che rendono nocività all'ambiente di lavoro. In tale ricerca le parti possono utilizzare l'assistenza indagini e dei rispettivi patronati. Tra OO.AA. e Rappresentante di bacino, nelle sedi preposte, può essere concordata un'azione particolare per avviare iniziative atte a migliorare le condizioni ambientali nocive particolarmente gravose. Le parti concordano di costituire Commissioni sanitarie territoriali paritetiche. Tali Commissioni potranno promuovere indagini sia di carattere tecnico che monitoraggi ambientali, per individuare nonché la definizione dei dati standard che qualificano i fattori parametri fisici di nocività idoneità degli ambienti di lavoro (microclima, illuminamento e di conseguenza proporre soluzioni, tenendo conto degli adeguati tempi tecnici per la loro realizzazione e dei costi che esse comporteranno. Per l'effettuazione delle indagini di cui sopra potrà essere richiesto l'intervento delle strutture pubbliche (USL, medicina del lavoro, patronatirumore). Qualora esistessero oneri per svolgere tali indagini, in quanto non coperte da strutture pubbliche, si procederà ad esaminare nelle Commissioni di cui sopra, il merito dell'indagine e degli oneri conseguenti. Su richiesta dei Rappresentanti di bacino le imprese, tramite le OO.AA. informeranno circa eventuali rischi connessi con le sostanze impiegate noti sulla base di acquisizione medico- scientifica sia a livello nazionale che internazionale. Verranno istituiti libretti sanitari di rischio e schede di maternità, in quanto previste dalle disposizioni legislative. Le parti si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale e regionale, su richiesta di una delle parti stesse, ogni qualvolta, sorge la necessità in rapporto all'applicazione di leggi regionali o nazionali, in materia o su espressa richiesta delle Commissioni di cui al punto 4, o su esplicita richiesta fatta dall'Osservatorio previsto dal presente contratto. Le parti firmatarie convengono il recepimento del "Protocollo di intesa di attuazione del decreto legislativo n. 626/1994" sottoscritto tra le Confederazioni artigiane e CGIL, CISL, UIL in data 3 settembre 1996.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro